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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1071/2023 R.G., avente ad oggetto usucapione, promossa da
ON NA , con avv. Accarino ATTORE contro
SONIC s.r.l., in persona del l.r. p.t.,, con avv. Uboldi CONVENUTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
OSSERVA
RO ER ha convenuto in giudizio la Sonic s.r.l., in persona del l.r. p.t., per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione della parte di terreno (sito in Cislago -via Ugo Foscolo-) posta a confine delle proprietà delle parti e adibita a via di accesso e manovra per accedere alla propria abitazione e parcheggio, con conseguente condanna della società convenuta alla rimessione in pristino, avendo la convenuta, a seguito dello spostamento della recinzione ivi preesistente, ridotto la larghezza della strada di m.1,70, ovvero, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del diritto reale di servitù di passaggio su detto terreno per intervenuta usucapione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituta la società convenuta, contestando tutte le domande attoree, in quanto infondate.
In sede di trattazione le parti contestavano le rispettive domande, eccezioni e istanze;
ammessa e svolta l'attività istruttoria orale ritenuta ammissibile e rilevante nonché c.t.u. sui luoghi di causa, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c..
pagina 1 di 5 L'attore, fornita idonea prova (e comunque circostanza non contestata) che le parti sono proprietarie di due terreni finitimi siti in Cislago (VA) -via Ugo Foscolo-, identificati al catasto al foglio 2 rispettivamente alla particella 429 e 1034 (v. doc. 1 di parte attrice), ha radicato la presente controversia affinché il
Tribunale accerti e dichiari, in via principale, l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione della parte di terreno posta a confine delle proprietà delle parti e adibita a via di accesso e di manovra per accedere alla propria abitazione nonché a parcheggio auto, con conseguente condanna della società convenuta alla rimessione in pristino della larghezza di detta via, avendone la controparte ridotto la larghezza di m.1,70 a seguito dello spostamento di una recinzione preesistente, ovvero, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del diritto reale di servitù di passaggio su detto terreno per intervenuta usucapione. Narra, in particolare, l'attore di aver acquistato la sua proprietà nell'anno 1988 a seguito di divisione ereditaria e di aver ininterrottamente utilizzato detta strada, da lui da sempre manutenuta, come via di accesso, di manovra e parcheggio per accedere alla propria abitazione;
la Sonic s.r.l. ha, invece, acquistato con atto di compravendita del 2020 il terreno confinante, che comprende anche parte della strada de qua di larghezza complessiva di metri
4,70.
Lamenta l'attore che la società convenuta avrebbe spostato una preesistente recinzione, così riducendo la larghezza di detta strada di metri 1,70 e rendendo difficoltose le manovre di ingresso alla propria abitazione.
Premesso come sia noto che, ai fini dell'usucapione, il possesso ventennale debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà, di tal che il possesso medesimo non può ravvisarsi nel mero godimento del bene ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, ne consegue che possa accettarsi la ricostruzione dei fatti dedotta dall'attore, in quanto l'esito dell'attività istruttoria svolta e le conclusioni della c.t.u. appaiono idonee a provare l'avvenuto perfezionamento del possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
Le risultanze della consulenza espletata e l'istruttoria svolta consentono di ritenere provata la domanda di parte attrice: è, infatti, emerso inequivocabilmente non solo che l'attore ha utilizzato il suddetto terreno, avendolo peraltro recintato e provveduto alla manutenzione, dal lontano 1988 fino al 2020 come strada di accesso alla propria abitazione e area di manovra e parcheggio, senza che il proprietario confinante (e il suo dante causa) avesse mai lamentato o contestato alcunché ovvero compiuto validi atti interruttivi, ma anche che questa circostanza si è protratta per oltre un ventennio e sicuramente non è stata conseguenza di mera tolleranza da parte dei danti causa della convenuta o comunque esercitata sporadicamente.
pagina 2 di 5 Parte convenuta, invero, non ha fornito alcuna prova che i comportamenti dell'attore fossero la conseguenza di meri atti di tolleranza per cortesia e rapporti di buon vicinato, dovendosi ricordare che qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, appare improbabile il mantenimento di tolleranza per lungo tempo (cfr. in questo senso Cass. 4327/2008, Cass.
11277/2015, Cass. 11315/2018).
La documentazione prodotta da parte attrice (sia i rilievi fotografici sia le pratiche edilizie depositate presso il Comune di Cislago), invero, dimostra la presenza della rete di recinzione arretrata rispetto al confine (cfr. doc. 3 e ss.).
La prova testimoniale assunta nel corso del presente giudizio ha, poi, consentito di accertare sia il posizionamento continuativo della recinzione posta a confine delle proprietà delle parti dal 1987 al 2020
e che esclusivamente l'attore e i suoi inquilini, dal 22 dicembre 1987 al 27 luglio 2020, hanno sempre utilizzato detta area come parcheggio e area di manovra (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.2.2024
e del 22.5.2024 da tutti i testi adotti sia dall'attore sia dal convenuto a prova contraria, quali ex proprietari della striscia di terreno). La riportata testimonianza convince il giudicante non solo che già da epoca precedente al 1988 l'attore abbia abitualmente transitato sull'area di cui si discute per accedere alla propria abitazione senza alcuna interruzione, ma anche della presenza sui luoghi di causa di una recinzione.
Il c.t.u. ha ricostruito nel dettaglio lo stato attuale dei luoghi e la modifica degli stessi nel corso degli anni. con fotografie, didascalie, rilievi fotografici, ecc. e ha spiegato non solo come “…in conclusione, a livello di documentazione edilizia e catastale, la recinzione fino alla data del gennaio/aprile 2020 (date riportate sui vari documenti della sanatoria) risulta essere stata edificata a filo e parallela ai fabbricati esistenti, così pure la foto aerea di quell'anno estrapolata da Google Earth pro, evidenzia che la recinzione era in tale posizione: si osservi l'ombra proiettata dalla rete sul suolo sterrato della strada privata…” (v. pag.19 della c.t.u. dep. l'1.11.2024), ma anche che intorno all'anno 2020 la recinzione sia stata spostata sul filo del mappale di proprietà (v. pag. 21 e ss. della c.t.u.). In particolare, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare che effettivamente i luoghi di causa sono stati modificati con la rimozione della recinzione esistente, “…portando la nuova recinzione a filo del mappale di proprietà ex Sonic snc ora Evo
s.r.l., come si può osservare dalla documentazione fotografica eseguita dallo scrivente in sede del sopralluogo, in cui sul terreno è ancora evidente il tracciato della vecchia recinzione (fondazione in cemento a filo terreno). Di fatto si è ristretta la carreggiata di circa 1,47m/1,60m, portando l'ampiezza della strada privata da circa 4,70m a circa 3,20m nel punto “più stretto…”” (cfr. pag.25 della c.t.u.).
pagina 3 di 5 Peraltro, non va sottaciuto che, a fronte di tali evidenze probatorie offerte da parte attrice in ordine all'avvenuta recinzione, che “…costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto…” (così Cass. 1796/2022) e, dunque, valida manifestazione di possesso uti dominus rivolta nei confronti del precedente proprietario, con riferimento all'animus possidendi, in tema di usucapione, “…dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza…” (così Cass. 25095/2022, v. anche Cass. 22667/2017).
Pertanto, deve ritenersi che il RO abbia usucapito la striscia di terreno di cui si discute posta a confine della propria proprietà, utilizzandola continuativamente, senza violenza e clandestinità, come via di passaggio per accedere alla propria abitazione e parcheggio auto.
Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio e all'esito dell'attività istruttoria svolta, deve, dunque, ritenersi fondata la domanda principale dell'attore, che deve pertanto essere accolta, sussistendone i presupposti di legge.
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., devono seguire la soccombenza principale e vanno liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificati, computati sull'importo indicato dall'attore quale valore della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda principale dell'attore e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara l'acquisto della proprietà per usucapione da parte dell'attore della porzione di terreno descritto in narrativa insistente sul mappale 1034 foglio 2 del Comune di Cislago per 1,5 metri indietreggiando lungo il confine con il mappale 429 di proprietà dell'attoree come identificato in C.T.U.;
3. condanna la Sonic s.r.l., in persona del l.r. p.t., alla rimessione delle cose in pristino e, quindi, ad alla rimozione della recinzione elevata indietreggiandola rispetto al confine della proprietà dell'attore e/o comunque ripristinando la larghezza della strada in 4,70 metri;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€2.552,00, oltre oneri di legge, anticipazioni e spese di c.t.u. pagina 4 di 5 La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio il 19.02.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1071/2023 R.G., avente ad oggetto usucapione, promossa da
ON NA , con avv. Accarino ATTORE contro
SONIC s.r.l., in persona del l.r. p.t.,, con avv. Uboldi CONVENUTA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
OSSERVA
RO ER ha convenuto in giudizio la Sonic s.r.l., in persona del l.r. p.t., per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione della parte di terreno (sito in Cislago -via Ugo Foscolo-) posta a confine delle proprietà delle parti e adibita a via di accesso e manovra per accedere alla propria abitazione e parcheggio, con conseguente condanna della società convenuta alla rimessione in pristino, avendo la convenuta, a seguito dello spostamento della recinzione ivi preesistente, ridotto la larghezza della strada di m.1,70, ovvero, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del diritto reale di servitù di passaggio su detto terreno per intervenuta usucapione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituta la società convenuta, contestando tutte le domande attoree, in quanto infondate.
In sede di trattazione le parti contestavano le rispettive domande, eccezioni e istanze;
ammessa e svolta l'attività istruttoria orale ritenuta ammissibile e rilevante nonché c.t.u. sui luoghi di causa, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c..
pagina 1 di 5 L'attore, fornita idonea prova (e comunque circostanza non contestata) che le parti sono proprietarie di due terreni finitimi siti in Cislago (VA) -via Ugo Foscolo-, identificati al catasto al foglio 2 rispettivamente alla particella 429 e 1034 (v. doc. 1 di parte attrice), ha radicato la presente controversia affinché il
Tribunale accerti e dichiari, in via principale, l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione della parte di terreno posta a confine delle proprietà delle parti e adibita a via di accesso e di manovra per accedere alla propria abitazione nonché a parcheggio auto, con conseguente condanna della società convenuta alla rimessione in pristino della larghezza di detta via, avendone la controparte ridotto la larghezza di m.1,70 a seguito dello spostamento di una recinzione preesistente, ovvero, in via subordinata, l'avvenuto acquisto del diritto reale di servitù di passaggio su detto terreno per intervenuta usucapione. Narra, in particolare, l'attore di aver acquistato la sua proprietà nell'anno 1988 a seguito di divisione ereditaria e di aver ininterrottamente utilizzato detta strada, da lui da sempre manutenuta, come via di accesso, di manovra e parcheggio per accedere alla propria abitazione;
la Sonic s.r.l. ha, invece, acquistato con atto di compravendita del 2020 il terreno confinante, che comprende anche parte della strada de qua di larghezza complessiva di metri
4,70.
Lamenta l'attore che la società convenuta avrebbe spostato una preesistente recinzione, così riducendo la larghezza di detta strada di metri 1,70 e rendendo difficoltose le manovre di ingresso alla propria abitazione.
Premesso come sia noto che, ai fini dell'usucapione, il possesso ventennale debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà, di tal che il possesso medesimo non può ravvisarsi nel mero godimento del bene ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, ne consegue che possa accettarsi la ricostruzione dei fatti dedotta dall'attore, in quanto l'esito dell'attività istruttoria svolta e le conclusioni della c.t.u. appaiono idonee a provare l'avvenuto perfezionamento del possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
Le risultanze della consulenza espletata e l'istruttoria svolta consentono di ritenere provata la domanda di parte attrice: è, infatti, emerso inequivocabilmente non solo che l'attore ha utilizzato il suddetto terreno, avendolo peraltro recintato e provveduto alla manutenzione, dal lontano 1988 fino al 2020 come strada di accesso alla propria abitazione e area di manovra e parcheggio, senza che il proprietario confinante (e il suo dante causa) avesse mai lamentato o contestato alcunché ovvero compiuto validi atti interruttivi, ma anche che questa circostanza si è protratta per oltre un ventennio e sicuramente non è stata conseguenza di mera tolleranza da parte dei danti causa della convenuta o comunque esercitata sporadicamente.
pagina 2 di 5 Parte convenuta, invero, non ha fornito alcuna prova che i comportamenti dell'attore fossero la conseguenza di meri atti di tolleranza per cortesia e rapporti di buon vicinato, dovendosi ricordare che qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato, di per sé labili e mutevoli, appare improbabile il mantenimento di tolleranza per lungo tempo (cfr. in questo senso Cass. 4327/2008, Cass.
11277/2015, Cass. 11315/2018).
La documentazione prodotta da parte attrice (sia i rilievi fotografici sia le pratiche edilizie depositate presso il Comune di Cislago), invero, dimostra la presenza della rete di recinzione arretrata rispetto al confine (cfr. doc. 3 e ss.).
La prova testimoniale assunta nel corso del presente giudizio ha, poi, consentito di accertare sia il posizionamento continuativo della recinzione posta a confine delle proprietà delle parti dal 1987 al 2020
e che esclusivamente l'attore e i suoi inquilini, dal 22 dicembre 1987 al 27 luglio 2020, hanno sempre utilizzato detta area come parcheggio e area di manovra (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 21.2.2024
e del 22.5.2024 da tutti i testi adotti sia dall'attore sia dal convenuto a prova contraria, quali ex proprietari della striscia di terreno). La riportata testimonianza convince il giudicante non solo che già da epoca precedente al 1988 l'attore abbia abitualmente transitato sull'area di cui si discute per accedere alla propria abitazione senza alcuna interruzione, ma anche della presenza sui luoghi di causa di una recinzione.
Il c.t.u. ha ricostruito nel dettaglio lo stato attuale dei luoghi e la modifica degli stessi nel corso degli anni. con fotografie, didascalie, rilievi fotografici, ecc. e ha spiegato non solo come “…in conclusione, a livello di documentazione edilizia e catastale, la recinzione fino alla data del gennaio/aprile 2020 (date riportate sui vari documenti della sanatoria) risulta essere stata edificata a filo e parallela ai fabbricati esistenti, così pure la foto aerea di quell'anno estrapolata da Google Earth pro, evidenzia che la recinzione era in tale posizione: si osservi l'ombra proiettata dalla rete sul suolo sterrato della strada privata…” (v. pag.19 della c.t.u. dep. l'1.11.2024), ma anche che intorno all'anno 2020 la recinzione sia stata spostata sul filo del mappale di proprietà (v. pag. 21 e ss. della c.t.u.). In particolare, la c.t.u. espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare che effettivamente i luoghi di causa sono stati modificati con la rimozione della recinzione esistente, “…portando la nuova recinzione a filo del mappale di proprietà ex Sonic snc ora Evo
s.r.l., come si può osservare dalla documentazione fotografica eseguita dallo scrivente in sede del sopralluogo, in cui sul terreno è ancora evidente il tracciato della vecchia recinzione (fondazione in cemento a filo terreno). Di fatto si è ristretta la carreggiata di circa 1,47m/1,60m, portando l'ampiezza della strada privata da circa 4,70m a circa 3,20m nel punto “più stretto…”” (cfr. pag.25 della c.t.u.).
pagina 3 di 5 Peraltro, non va sottaciuto che, a fronte di tali evidenze probatorie offerte da parte attrice in ordine all'avvenuta recinzione, che “…costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto…” (così Cass. 1796/2022) e, dunque, valida manifestazione di possesso uti dominus rivolta nei confronti del precedente proprietario, con riferimento all'animus possidendi, in tema di usucapione, “…dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza…” (così Cass. 25095/2022, v. anche Cass. 22667/2017).
Pertanto, deve ritenersi che il RO abbia usucapito la striscia di terreno di cui si discute posta a confine della propria proprietà, utilizzandola continuativamente, senza violenza e clandestinità, come via di passaggio per accedere alla propria abitazione e parcheggio auto.
Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio e all'esito dell'attività istruttoria svolta, deve, dunque, ritenersi fondata la domanda principale dell'attore, che deve pertanto essere accolta, sussistendone i presupposti di legge.
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., devono seguire la soccombenza principale e vanno liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificati, computati sull'importo indicato dall'attore quale valore della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda principale dell'attore e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara l'acquisto della proprietà per usucapione da parte dell'attore della porzione di terreno descritto in narrativa insistente sul mappale 1034 foglio 2 del Comune di Cislago per 1,5 metri indietreggiando lungo il confine con il mappale 429 di proprietà dell'attoree come identificato in C.T.U.;
3. condanna la Sonic s.r.l., in persona del l.r. p.t., alla rimessione delle cose in pristino e, quindi, ad alla rimozione della recinzione elevata indietreggiandola rispetto al confine della proprietà dell'attore e/o comunque ripristinando la larghezza della strada in 4,70 metri;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€2.552,00, oltre oneri di legge, anticipazioni e spese di c.t.u. pagina 4 di 5 La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio il 19.02.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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