Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG 451/2024 VG trattenuta in decisione in data 14.11.2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Cosentino – giusta procura in atti -;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Angela Pezzimenti – giusta procura in atti -;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 1°.
8.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 14.8.1966; che dall'unione nascevano tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti - chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi con le statuizioni consequenziali e, al
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dichiaravano di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter cpc.
Fissata l'udienza ex art. 473-bis.51 cpc e 127 ter cpc dinanzi al Giudice relatore
Dr.ssa Pisano - ritualmente comunicata al PM -, successivamente ri-assegnata alla
Dr.ssa Lupoli con provvedimento del 12.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità, ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“- Mandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge:
1) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento personale essendo che entrambi sono pensionati.
2) La casa coniugale rimarrà, come di fatto, di proprietà esclusiva della sig.r
[...]
Pt_1
3) Per ciò che riguarda la divisione del patrimonio economico, le parti concordano nel dividere a metà tutti i buoni fruttiferi cointestati.
Per quanto riguarda i due buoni dematerializzati di €. 16.000,00 e di €. 15.000,00 le parti convengono che gli stessi verranno scambiati, accreditati sul libretto cointestato,
e suddivisi in parti uguali così come gli interessi sino al momento della divisione. A seguito della divisione, le parti si danno reciproco consenso alla chiusura dei conti cointestati.
4) In ordine ai buoni allegati in copia, gli stessi vengono divisi ed assegnati nel seguente modo:
a) Buono di lire 5.000.000 n. 03.738.809 0 ; Parte_1
b) Buono di €. 5.000,00 n. 2018533 ; Parte_1
c) Buono di €. 5.000,00 n. 2018537 ; Parte_1
d) Buono di €. 5.000,00 n. 107090370065 Parte_1
e) Buono di €. 5.000,00 n. 138354120060 ; Parte_1
f) Buono di €. 5.000,00 n. 896764 ; Parte_1
g) Buono di €. 2.500,00 n. 101762440055 ; Parte_1
Pag. 2 a 4 h) Buono di €. 1.000,00 n. 123915790049 ; Parte_1
i) Buono di €. 1.000,00 n. 896765 ; Parte_1
j) Buono di lire 5.000.000 n. 03.738.808 0 ; CP_1
k) Buono di €. 5.000,00 n. 2018533 ; CP_1
l) Buono di €. 5.000,00 n. 2018537 ; CP_1
m) Buono di €. 5.000,00 n. 128569630060 ; CP_1
n) Buono di €. 5.000,00 n. 1231561 ; CP_1
o) Buono di €. 2.500,00 n. 101762450052 ; CP_1
p) Buono di €. 2.500,00 n. 101762460050 ; CP_1
q) Buono di €. 2.000,00 n. 1231561 ; CP_1
r) Buono di €. 1.000,00 n. 123915800046 ; CP_1
s) Buono di €. 1.000,00 n. 123915810044 ; CP_1
t) Buono di €. 500,00 n. 896765 ; CP_1
Le parti, a seguito della divisione dei buoni così come sopra concordata saranno libere di esercitare qualsiasi diritto senza bisogno di alcuna reciproca autorizzazione.
5) In regime di comunione, le parti hanno acquistato un terreno che sarà oggetto, in separata sede, di divisione della comunione.
6) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e, pertanto, non hanno nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Giacché, con gli atti introduttivi, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge
n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (7.11.2024) provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della Legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate per la separazione riferite al divorzio.
A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc. Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di
Pag. 3 a 4 depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg - alle condizioni concordate e riportate in parte Pt_1 CP_1 motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Joppolo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1966,
Atto n. 16, Parte II, Serie A);
C. Spese di lite al definitivo;
D. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore.
Così deciso nella C.C. telematica dell'8.1.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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