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Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/02/2026, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08809/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8809 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM diniego dell’istanza di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM del 28.2.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 a causa di addebiti penali a carico del marito, condannato per “spaccio” di sostanze stupefacenti .
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
In data 6.6.2022 la ricorrente ha depositato la sentenza del giudice penale con cui è stato dichiarato estinto il reato ed il DPR del 21.2.2022 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al marito della ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 5253/2024 sono stati disposti incombenti istruttori.
L’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame della posizione della ricorrente, ha depositato il DPR del 2.7.2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla predetta ed ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, essendo la determinazione favorevole stata assunta sulla base di nuovi elementi.
All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta di compensazione formulata dall’Amministrazione resistente - alla quale la ricorrente non si oppone – dato che la concessione della cittadinanza al marito della stessa è avvenuta solo nel ben due anni dopo l’adozione del provvedimento di rifiuto della domanda della ricorrente - a seguito dell’estinzione del reato, anch’essa intervenuta successivamente – e tenuto conto altresì dell’inutile protrarsi del contenzioso - dato che la ricorrente, dopo la concessione della cittadinanza al marito, ben avrebbe potuto chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.