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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Serena Cannata;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), successore a titolo particolare Controparte_1 P.IVA_1 di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Esposito
Corona;
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
1 Danilo Vallone;
, nato a [...] [...] (C.F. ), Parte_2 CP_3 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Marino;
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 giugno 2019 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, l , Controparte_3 esponendo: di essersi procurato in data 16/6/2016, a seguito della caduta da una scala, un trauma al piede sinistro con frattura scomposta del calcagno;
di essere stato sottoposto in data 22/6/2016 ad un intervento di osteosintesi presso la divisione di Ortopedia dell di Vittoria;
che successivamente all'intervento, avvertendo dolori al calcagno CP_4 con crescenti difficoltà nella deambulazione, si era rivolto ai sanitari del medesimo nosocomio, ma le cure suggerite non avevano sortito alcun beneficio;
che da ulteriori accertamenti, eseguiti su consiglio di uno specialista, era emersa la presenza di una condizione di sofferenza del nervo plantare laterale con protrusione di cemento sul versante mediale del calcagno;
che, sottopostosi ad altro intervento, eseguito nell'aprile
2017 presso l'Ospedale Villa Regina di Bologna, aveva conseguito un beneficio solo parziale, persistendo il dolore al calcagno e al piede sinistro, l'impossibilità di muovere le dita, un deficit di forza alla gamba, ipoestesia e zoppia;
che tali postumi erano eziologicamente riconducibili al primo intervento eseguito il 22 giugno 2016 presso l' , e precisamente ad un trattamento chirurgico ricostruttivo inadeguato Controparte_5 per allocazione in eccesso ed impropria del materiale osso/cemento/sostituto dell'osso; che la condotta negligente dei medici aveva comportato una lesione irreversibile causata dall'intrappolamento del nervo periferico;
che, peraltro, tale lesione non era stata tempestivamente diagnosticata dal personale medico, nonostante la prevedibilità della complicanza.
Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico, nella misura di €. 184.661,00. In via subordinata, il risarcimento per la perdita della chance di
2 guarigione.
Costituitasi in giudizio, l'azienda convenuta contestava la pretesa avversaria e chiedeva, a ciò autorizzata, di chiamare in causa il medico che aveva eseguito l'intervento,
, il quale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 proposte ed instando per la chiamata in causa di , con la quale Controparte_6 aveva stipulato apposita polizza assicurativa, per essere da questa tenuto indenne.
Autorizzata la chiamata in causa di , questa si costituiva in Controparte_6 giudizio eccependo, fra l'altro, la mancanza della copertura assicurativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Interveniva in giudizio , con la quale il Controparte_2 Pt_2 aveva stipulato apposita polizza assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
Con sentenza n. 1961/2024 del 30 dicembre 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda proposta da , condannandolo alla rifusione delle spese nei Parte_1 confronti dell , di e di Controparte_3 Parte_2 [...]
; rigettava la domanda proposta da nei Controparte_2 Parte_2 confronti di e regolava le spese fra le dette due parti in base al Controparte_6 principio della soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di tre ragioni di Parte_1 censura.
Si sono costituiti in giudizio , Controparte_3 Parte_2
e successore a titolo particolare di Controparte_1 Controparte_2
, tutti resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 17 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccepita questione inerente la prospettata tardività dell'appello, avanzata dall , la quale ha Controparte_3 evidenziato che l'atto di impugnazione sarebbe stato a lei notificato il giorno 11 febbraio
2025, dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 9 gennaio
2025.
L'eccezione è infondata.
3 Ed invero, pacifica essendo la tempestiva notificazione dell'appello nei confronti di
, va osservato che, nella specie, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio Parte_2 necessario processuale fra costui e l , in forza della domanda Controparte_3 da quest'ultima svolta nei confronti del primo, in occasione della chiamata in causa, avente ad oggetto in via subordinata l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la Pt_2 di lui condanna al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice (v., per tutte, Cass. n.
35257/2023).
E poiché la tardiva notifica dell'atto di impugnazione non comporta l'inammissibilità della stessa, qualora nei processi a litisconsorzio necessario o in presenza di cause inscindibili o tra loro dipendenti, l'appellante abbia, comunque, già provveduto a notificare tempestivamente l'atto di appello a un'altra delle parti (v., ex plurimis, Cass. n.
4311/2016), la presente impugnazione deve ritenersi tempestivamente proposta in virtù della tempestiva notifica dell'atto di appello, in data 6 febbraio 2025, nei confronti di
. Parte_2
Passando al merito, con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il
Tribunale nel non considerare che vi fosse “la presenza (quantomeno fenomenica) dell'inadempimento poiché, nel caso che ci occupa, la procidenza dell'innesto osseo, di per sé costituente esito operatorio non conforme alle regulae artis, e il conseguente intrappolamento del nervo, appunto e sul versante oggettivo, provano la non corretta esecuzione della prestazione”, sicchè “il focus sul piano probatorio, dovendosi ex lege presumere la colpa, si sposta allora, ex art. 1218 c.c., sulla dimostrazione dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore e di cui è quest'ultimo ad essere onerato”. Onere, questo, che la controparte non avrebbe assolto.
Deduce che la ricostruzione fatta dai consulenti tecnici d'ufficio, secondo i quali la compressione del nervo era dovuta alla migrazione – in sede totalmente opposta - del materiale osseo correttamente impiantato, non era supportata da alcuna prova ed era sostanzialmente arbitraria, perchè individuata in via di mera supposizione, mentre non era stato chiarito se, e con quale grado di probabilità, doveva escludersi che la procidenza fosse dovuta ad un'errata originaria allocazione del biomateriale nel corso dell'intervento chirurgico.
Assume che i consulenti avevano ritenuto più probabile la migrazione del materiale, piuttosto che l'errore umano il quale, nel modello della responsabilità contrattuale, è presunto.
Il motivo è infondato.
4 I consulenti tecnici d'ufficio, attraverso un percorso motivazionale che è esente da censure, hanno chiaramente affermato (al di là dell'improprio uso del termine
“supposizione”) non soltanto che erano corrette l'indicazione dell'intervento (di osteosintesi con sistema Miros e trapianto osseo) e la scelta del materiale usato, ma che corretta è stata anche l'esecuzione dell'atto chirurgico.
Piuttosto, ciò che ha determinato la compressione del nervo è stato tutt'altro: il biomateriale usato (blocchetto di sostituto osseo), non essendo stato riabitato e divenendo un corpo inerte, aveva subito una migrazione mediale dal lato opposto in cui era stato impiantato, contribuendo a determinare la sofferenza nervosa del nervo plantare, rappresentando tale circostanza una complicanza imprevedibile ed inevitabile.
La frattura subita dal con la caduta dall'altro, infatti, era di tale gravità da Pt_1 presentare “rime plurime che hanno interrotto la corticale mediale e laterale del calcagno permettendo la procidenza ossea del blocchetto di sostituto osseo dal lato opposto da cui era stato impiantato con la ferita chirurgica. Tale circostanza quindi evidenzia come la migrazione del blocchetto non sia frutto di errore di tecnica ma complicanza imprevedibile
e imprevenibile intrinseca al materiale usato”. Talvolta, invero, e senza che vi possano essere precisi segnali predittivi nonostante il corretto uso dei sostituti ossei, “gli osteociti della spongiosa non riescono a riabitare il sostituto osseo, che, per tale ragione diviene un materiale inerte che, conseguentemente, sotto la spinta del carico assiale può migrare. Si tratta in questi casi di un processo biologico imprevenibile su cui attualmente non si può avere nessun controllo”.
Hanno altresì precisato i consulenti tecnici che “una volta istaurato, tale fenomeno è irreversibile e pertanto ogni intervento mirato alla rimozione è del tutto inutile, quindi controindicato. Inoltre per le caratteristiche intrinseche del materiale, atteso proprio che la causa della procidenza è stata individuata, in via di supposizione, nella migrazione mediale di biomateriale utilizzato quale sostituto osseo, la medesima prescinde dalla corretta allocazione del medesimo”.
In tale stato di cose, ciò che difetta, per come già rilevato dal primo giudice, è il nesso di causalità fra la condotta del medico e il danno subito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è onere del danneggiato provare.
Del resto, a tale convincente ricostruzione l'appellante non oppone una efficace censura, limitandosi a ribadire che nel corso dell'intervento di osteosintesi venne effettuata una allocazione in eccesso ed impropria del biomateriale. Fatto, questo, contrastato dagli elementi raccolti, sol che si consideri che: dalle radiografie eseguite successivamente fino
5 a due mesi dopo l'intervento, si dava atto dell'esistenza di capo ossei funzionalmente in asse e del fatto che la frattura fosse “in evoluzione riparativa”; il blocchetto di sostituto osseo utilizzato era semisolido (circostanza che lo rendeva modellabile e che non ne consentiva la facile dispersione durante l'atto chirurgico); il blocchetto venne rinvenuto dal lato opposto da cui era stato impiantato con la ferita chirurgica.
Circostanze, queste, che inducono ad escludere che il “più probabile che non” fosse cosa diversa dalla spontanea migrazione del blocchetto.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha affermato che non è possibile individuare un profilo di responsabilità professionale in capo ai sanitari convenuti atteso che le risultanze dell'intervento eseguito non sono ascrivibili ad errore di indicazione o di tecnica, ma frutto di complicanza non prevenibile.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice a ritenere insussistente la responsabilità dei medici che, successivamente all'intervento, avevano omesso di diagnosticare tempestivamente la migrazione del blocchetto di sostituto osseo, così cagionando ulteriori danni.
Assume che una diagnosi tempestiva avrebbe potuto condurlo alla guarigione, avendo pure errato i consulenti nel ritenere sussistente una condizione di neurotmesi, in luogo della meno grave neuroaprassia.
Il motivo è infondato.
Ed invero, fermo restando che – per come affermato dai consulenti tecnici d'ufficio - il trattamento delle fratture di calcagno è mirato solamente a diminuire gli inevitabili problemi secondari che si instaurano dopo una frattura, e che i risultati clinici dell'intervento appaiono del tutto compatibili con quelli di una frattura del III-IV tipo di
Sanders (ovverosia fra le più gravi) correttamente trattata, va osservato che il , Pt_1 abbandonando il percorso sanitario indicato dai sanitari dell (i quali Controparte_5 avevano prescritto FKT ambulatoriale e farmaci, indicando come data del controllo quella del 19/9/2016) si recò da altro medico, che prescrisse di eseguire un esame elettromiografico ed una TC, effettuati il 29/12/2016, all'esito dei quali venne riscontrata la sofferenza del nervo plantare laterale e la protrusione del cemento sul versante mediale del calcagno (opposto, come si è detto, a quello dell'impianto).
Ora, hanno accertato i consulenti tecnici che “non esistono elementi sufficienti, data la subdola modalità di migrazione per affermare che una diagnosi tempestiva ed un successivo intervento avrebbero eliminato o ridotto (e in che misura) i postumi residuati riscontrati in capo al periziato in considerazione anche del fatto che il tessuto nervoso è
6 particolarmente sensibile alla compressione e reagisce con il fenomeno della neurotmesi che macroscopicamente determina una paralisi. Una volta instaurato, tale fenomeno è irreversibile e pertanto ogni intervento mirato alla rimozione è del tutto inutile, quindi controindicato”.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che in ogni caso all'intrappolamento del nervo plantare aveva contribuito, secondo la ricostruzione dei consulenti tecnici, il biomateriale usato. A parere del IO, “Ne consegue allora, in considerazione della funzione riparatoria del sistema della responsabilità civile e del principio di equivalenza delle cause, che trovano applicazione al caso di specie la c.d. eggshell-rule (legge del guscio d'uovo) per cui gli stati patologici pregressi (frattura calcaneare) sono irrilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità qualora, tra gli antecedenti causali dell'evento di danno, vi sia, come nel presente caso, l'errore umano (presunto) ed inoltre la regola dell'all or nothing per cui l'essere la condotta umana (commissiva od omissiva) anche solo concausa efficiente dell'evento di danno impone, in ogni caso, che il suo autore ne corrisponda il risarcimento integralmente”.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, non solo esso è eccessivamente generico, non comprendendosi in cosa consisterebbe la condotta censurata, ma altresì, va osservato che, ove la doglianza afferisca l'utilizzazione di un biomateriale inidoneo, essa è tardivamente proposta, avendo il nel giudizio di primo grado dedotto unicamente la sussistenza della Pt_1 responsabilità sanitaria per la cattiva esecuzione dell'atto chirurgico, e precisamente per la allocazione impropria o eccessiva del biomateriale.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (€. 184.661,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
In presenza di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'articolo 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1961/2024 in data 30/12/2024 del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a
7 rifondere, in favore degli appellati, le spese del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in
€. 5.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
18 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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