CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024,
da
(c.f ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi per procura allegata
[...] C.F._2 al presente atto telematico dall'Avv. Annalisa Rita Garofalo PEC:
Email_1
appellanti
contro
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(C.F. ; P.IVA_1
appellato contumace
nonché contro
, in persona del dirigente Controparte_2
p.t (C.F. ); P.IVA_2
1 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso n. 444/2023 d.d. 23.11.2023, notificata in data 23.02.2024
In punto: riconoscimento diritto al bonus c.d. “Carta del docente”.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti -accertare e dichiarare : •
l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio previsto dall'art. 1 co.121 L. 107/2015 “c.d. Carta elettronica”, per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE • il diritto dei ricorrenti, docenti al servizio del , assunti con incarichi a tempo determinato e/o fino Controparte_1 al termine delle attività didattiche, ad usufruire, al pari dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, del beneficio economico di €.500,00 annui, previsto tramite l'erogazione della c.d. “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 , a far data dalla sua istituzione e sino all'anno scolastico in corso (2021/22); • il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno arrecato per effetto dell'illegittima e discriminatoria esclusione dal beneficio dato dalla “Carta docenti”. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso accoglieva le domande di tutti i ricorrenti, eccetto quelle degli odierni appellanti e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite venivano compensate per la metà (per la complessità e novità
2 delle questioni trattate, oltre che per il mancato accoglimento, in parte qua, di talune delle pretese attoree), mentre la restante metà veniva posta a carico a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo in € 5.000,00 oltre accessori (tenuto conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso, e al contempo dell'aumento del
30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. art. 4, comma 1 bis).
Rilevava il giudice in fatto che i ricorrenti avevano esposto e documentato di Parte prestare e/o di aver prestato attività di docenza quali dipendenti del , con contratti a tempo determinato e, con particolare riferimento, a e Parte_1
odierni appellanti, di aver in precedenza prestato servizio in favore Parte_2 dell'Amministrazione resistente nei seguenti anni scolastici:
a) (anni 6): 2015/16, 2016/17; 2017/18; 2018/19; 2019/20; Parte_1
2020/21;
b) (anni 4): 2016/17; 2018/19; 2019/20; 2020/21. Pt_4
Esponeva che, a fronte della stipula dei predetti contratti a tempo determinato, non era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di € 500,00 anni, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure, per la parte in questa sede devoluta, rilevava che i ricorrenti non avevano diritto alla percezione dell'emolumento in relazione a tutti gli anni richiesti, non risultando aver prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022.
Evidenziava, in particolare, che “la Carta Elettronica dell'importo di € 500,00 annui
è stata infatti introdotta all'esclusivo scopo di “sostenere la formazione continua dei docenti” (alla quale i docenti sono, peraltro, obbligati). Coerentemente, il relativo importo può essere fruito esclusivamente per l'acquisto di beni e fruizione di servizi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, o di strumenti, da utilizzarsi per
l'insegnamento. Consegue che il diritto all'acquisizione della Carta è configurabile solo a favore di chi sia definibile “docente” nel momento in cui la Carta gli viene attribuita (status da ritenersi cristallizzato al momento del deposito della domanda),
3 perché solo in tal caso si è in presenza dell'obbligo di formazione al cui adempimento la Carta è finalizzata. Ma al momento del deposito della domanda i due ricorrenti da ultimo citati non lavoravano più alle dipendenze del ”. CP_1
Concludeva rilevando che;
“si sarebbe potuto, al massimo, valutare la fondatezza della domanda di assegnazione dell'equivalente economico della Carta presentata successivamente allo svolgimento dell'attività di insegnamento a titolo di indennizzo delle spese di formazione sostenute autonomamente;
tuttavia, nel caso di esame, tale peculiare domanda non è stata proposta né è stata allegata – e, tantomeno, provata - una spontanea iniziativa formativa comportante degli esborsi”.
2. Impugnano la sentenza e nella parte in cui il giudice di Parte_1 Parte_2 prime cure ha ritenuto che la mancata richiesta del bonus per l'anno 2021/22 corrispondesse al fatto che gli stessi non fossero più al servizio dell'amministrazione e nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che
“ il diritto all'acquisizione della Carta è configurabile solo a favore di chi sia definibile
“docente” nel momento in cui la Carta gli viene attribuita (status da ritenersi cristallizzato al momento del deposito della domanda), perché solo in tal caso si è in presenza dell'obbligo di formazione al cui adempimento la Carta è finalizzata” e non, così come statuito dalla Suprema Corte, con la permanenza del docente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale.
Con riferimento alla mancata richiesta del beneficio per l'anno 2021/22 evidenziano che il è transitato in ruolo e, pertanto, per l'anno Parte_1
2021/22 ha naturalmente usufruito del bonus “carta docente”, la pur Parte_2 continuando ad essere inserita in GPS Prima fascia per la provincia di Treviso, ha preferito prestare servizio come collaboratrice scolastica, rilevando, altresì, la persistenza all'interno del “Sistema scolastico”, così come statuito dalla
Cassazione con sentenza n. 29961/2023.
Rimarcano, altresì, la presenza nelle GPS di Treviso sia del 2020 che del 2022 e che all'interno del sistema delle docenze sia al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 12.07.2022, che al momento della pronuncia giudiziale del
23.11.2023.
3. I convenuti, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti restando
4 contumaci.
4. All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e da accogliere per quanto di ragione.
5.1. I ricorrenti odierni appellanti hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti per accedere al bonus in questione id est l'inserimento nel sistema scolastico che sussiste per essendo transitato di ruolo nonché per Parte_1
stante il fatto che resta pur sempre iscritta nelle Persona_1 graduatorie per le supplenze c.d. GPS (cfr. Cass. n. 29961/2023).
5.2. Va allora dichiarato il diritto di a usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2121, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e per l'effetto va disposta la condanna del convenuto a mettere a disposizione della CP_1 stessa l'importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica nonché il diritto di a usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto va disposta la condanna del a mettere a disposizione della stessa l'importo complessivo di € CP_1
2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
6. Le spese di lite del presente grado, fermo restando la liquidazione delle spese di lite come disposta in primo grado che è congrua negli importi anche avuto riguardo all'accoglimento del gravame degli odierni appellanti (rispetto ai dodici originari ricorrenti), seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00 in relazione al petitum del grado pari ad € 5000.00), senza tenere conto della fase istruttoria nonché avuto riguardo alla semplicità della decisione ed alla serialità della controversia, con distrazione a favore dell'avv. GAROFALO Annalisa Rita
5 dichiaratasi antistataria.
7. Va rigettata la richiesta maggiorazione del 30 % delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del
D.M. 55/2014, non avendo i collegamenti ipertestuali agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni, lo studio del procedimento e la stesura della motivazione (cfr. Cass. n. 37692/2022).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione – in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) accerta il diritto di a usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2121, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e per l'effetto condanna il convenuto a mettere a disposizione della CP_1 stessa l'importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2) accerta il diritto di a usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della stessa l'importo complessivo di €
2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
3) ferma restando la liquidazione delle spese di lite di primo grado, condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
e le spese di lite del presente grado di
[...] Parte_2 giudizio in € 1.000,00, per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. GAROFALO
Annalisa Rita dichiaratasi antistatario.
Venezia, 13.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
6 PUCCETTI Lorenzo
TALAMO Paolo
7