Art. 3. 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono sostituiti dai seguenti:
"La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore.
La licenza e' rilasciata, ((per autoveicoli aventi portata utile)) non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda,
sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132)) ".
"La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilita' della stessa impresa avente in disponibilita' il veicolo a motore.
La licenza e' rilasciata, ((per autoveicoli aventi portata utile)) non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda,
sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132)) ".