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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
03.04.2025, vertente
Tra
(DE-275912372), in persona del Parte_1
legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliata in Mirabella Eclano (AV),
Via Passo, n. 158, presso lo studio dell'Avv. Claudio Guarino che la assiste e difende in virtù di separata procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
Contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Pignataro Maggiore (CE), Via Redipuglia, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco D'Angelo che lo assiste e difende in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellato -
Nonché Contro
( ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliato in Napoli, Via
Cervantes, n. 55/5, presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Santorelli e TI De LM che lo assistono e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellato con appello incidentale -
E Contro
( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Direttore Generale legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliata presso la sede istituzionale in , Via Unità Italiana, n. 28, assistita e difesa CP_3
dall'Avv. Francesco Paura in virtù di procura separata in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellata -
E Contro
( ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliato in Casoria (NA), Via CP_5
Mauro Mitilini, n. 36, presso lo studio dell'Avv. MA Michela Imperatore che lo assiste e difende in virtù di procura separata in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellato -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 06.07.2011 Controparte_1
, titolare di un'azienda di allevamento bufalino sita in Comune di
[...]
NT MA La OS (CE), evocava in giudizio avanti il Tribunale di S.
MA C.V. l' Controparte_6
unitamente alla ed al CP_7 Controparte_4
per sentir condannare gli enti convenuti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni patiti conseguenti al disposto sequestro conservativo del proprio allevamento, con divieto di conferimento di tutto
2 il latte prodotto, da parte della a decorrere dalla data di Pt_2
emissione dell'ordinanza sindacale di convalida del 21.04.2008 fino alla definitiva revoca del provvedimento del successivo 20.11.2008.
Esponeva l'istante che a seguito di un controllo eseguito in data
09.04.2008 dalla con cui venivano prelevati dal proprio Pt_2
stabilimento 630 lt. di latte inviati all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per le verifiche dei livelli di contaminazione da diossine e DL PCB, riceveva comunicazione che i campioni di latte prelevati avrebbero rilevato la presenza di un componente chimico di tossicità superiore al limite massimo consentito, tant'è che con successiva ordinanza del
02.05.2008 il reiterava il divieto di CP_4 Controparte_4
conferimento del latte e disponeva ordine di distruzione dello stesso, di movimentazione del bestiame presente in azienda in uscita, anche per la macellazione, e di utilizzo sui terreni dello stallatico prodotto.
Con nota del 19.05.2008 l'attore sollecitava, nel rispetto delle previsioni normative in materia, il riesame da parte dell' Controparte_8
dei campioni di latte contenuto in refrigeratore, la cui analisi dava esito negativo e consentiva di ottenere la revoca dell'ordinanza interdittiva.
Tuttavia da un nuovo accesso della compiuto in data Pt_2
18.06.2008 presso l'azienda di i campioni di latte prelevati, CP_1
pur risultando conformi al contenuto di diossina, evidenziavano il superamento dei livelli di azione previsti dalla raccomandazione n.
88/2006 della Comunità Europea e analogo esito aveva una successiva verifica eseguita in data 08.09.2008 in base al rapporto di prova dell' di Portici del 19.09.2008. Controparte_6
Mentre l'istante in data 20.09.2008 veniva raggiunto dall'ennesima ordinanza di sequestro e blocco dell'attività aziendale resa dal CP_4
convenuto, l' inoltrava il risultato della verifica Controparte_8
delle analisi riferite al primo accertamento, da cui si evidenziava l'erroneo
3 rilevamento riportato nella nota della il livello di Parte_3
contaminazione contenuto nel limite massimo di 3 pg/g di tossicità, come stabilito dagli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sicché,
Parte eseguiti ulteriori verifiche da parte della convenuta con esito regolare, in data 20.11.2008 veniva definitivamente revocata l'ordinanza di sequestro del latte e di sospensione dell'attività d'azienda.
Gli eventi descritti, originati da indeterminatezza e superficialità degli accertamenti eseguiti dall' Controparte_6
avrebbero recato notevoli danni all'attore per inattesa incommerciabilità del latte e delle scorte rimaste invendute, con conseguente perdita di clientela, danno d'immagine, perdita di chance per la revoca di un finanziamento regionale, accollo di spese per effettuazione di analisi di seconda istanza, oltre al danno biologico connesso all'eccezionale stress emotivo subito.
L'istante concludeva per veder riconosciuto in proprio favore il risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi anche a mezzo di C.T.U., con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo trovando presupposto la domanda risarcitoria nell'accertamento dell'eventuale illegittimità dei provvedimenti sindacali resi, deducendo nel merito che le discrasie contenute tra i rilevamenti eseguiti per proprio conto dai laboratori e quelli realizzati dall' Parte_1 Controparte_8
dovessero ritenersi inesistenti ove gli esiti fossero riportati alla stessa percentuale di grasso presente nella matrice analizzata, osservando come l'applicazione della percentuale di tolleranza in entrambi i prelevamenti eseguiti avrebbe condotto a risultati consentiti rispetto ai limiti stabiliti.
4 Ad ogni buon conto l' convenuto chiedeva ed otteneva CP_8
l'autorizzazione a chiamare in causa la società di analisi , Parte_1
per essere dalla stessa tenuta indenne da qualsivoglia addebito fosse accertato a suo carico rispetto ai fatti dedotti dall'istante e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., per confutare la domanda attorea in quanto infondata e generica, rilevando che le analisi effettuate presso i propri laboratori, ossia quelle di prima istanza relative ai campioni di latte prelevati in date
19.04.2008 e 08.09.2008, non avessero ricevuto smentita dai rilievi eseguiti dall' stante la differente percentuale Controparte_8
di grasso presente nei campioni esaminati, concludendo per il rigetto della pretesa azionata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , in persona del D.G. legale rapp.te Pt_2
p.-t., per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il ruolo ricoperto dall'ente convenuto sarebbe stato unicamente quello di effettuare i prelievi del latte ai sensi della normativa vigente, con totale esclusione di alcun'altra funzione nel prosieguo delle operazioni riguardanti le analisi di laboratorio compiute da altro soggetto, non ravvisandosi pertanto alcuna responsabilità a suo carico, dunque, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Si costituiva infine il in persona del Controparte_9
Sindaco p.t., rilevando l'esclusiva responsabilità nella vicenda in esame dell' e la propria totale estraneità Controparte_2
ad ogni addebito, risultando i provvedimenti sindacali emessi pienamente compatibili con gli accertamenti effettuati da altri soggetti anche per quel che attiene agli atti di revoca di precedente ordinanza, mai opposti dagli interessati, concludendo per il rigetto dell'azione proposta con vittoria delle spese processuali.
5 Espletata la prova orale richiesta dalle parti e acquisito agli atti l'elaborato tecnico della disposta C.T.U., la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 727/2020 resa in data
09.03.2020, in forza della quale il Tribunale di S. MA C.V., in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava in solido l' ed Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore di delle somme di
[...] Controparte_1
€. 41.379,00 a titolo di danno per mancato guadagno e di €. 7.000,00 per danno patrimoniale rigettando le ulteriori richieste, dichiarava tenuta a tenere indenne l' Parte_1 Controparte_2
delle somme eventualmente erogate in esecuzione della
[...]
disposta condanna, compensava tra le parti le spese di lite e condannava in solido l' ed Controparte_2 Parte_1
alla rifusione degli oneri processuali in favore del solo
[...]
attore, ponendo definitivamente a carico di Parte_1
le spese di C.T.U. come liquidate.
[...]
Il giudice monocratico rigettava l'eccezione di competenza formulata dall' trattandosi di richiesta di Controparte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di differenti risultati ottenuti su medesimo campione di latte, riteneva rilevante ai fini decisionali l'esito discordante delle analisi eseguite dal' convenuto CP_8
in quanto ribaltate dal risultato delle controanalisi compiute dall' Pt_4
come peraltro confermato dalle prove orali raccolte, determinando sulla base degli accertamenti svolti della C.T.U. il danno subito dall'attore nei limiti del mancato guadagno per l'intero periodo di forzata sospensione dell'attività aziendale, con esclusione di ulteriori poste risarcitorie richieste a titolo di perdita di clientela e di danno biologico poiché entrambe non sufficientemente provate.
6 Il Tribunale dichiarava altresì l'estraneità degli enti convenuti e Pt_2
avendo, ciascuno per le proprie attribuzioni Controparte_9
e competenze funzionali, operato tempestivamente tanto nell'adozione dei provvedimenti inibitori, quanto di quelli revocatori non appena ricevuti gli esiti favorevoli delle successive analisi da parte dell' Pt_5
vverso la suddetta pronuncia notificata agli effetti degli artt. 325 e 326
[...]
c.p.c. in data 24.06.2000 interponeva appello Parte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., con atto di citazione notificato
[...]
con modalità telematica ai sensi della L. n. 53/94 in data 24.07.2020, eccependo nel merito due motivi di gravame.
Con il primo rilievo critico la società appellante deduceva violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. non essendo stata provata la negligenza del proprio operato e dunque alcun addebito di colpa a suo carico, posto che i risultati di entrambi i campioni di latte esaminati presso i propri laboratori dovessero ritenersi tecnicamente compatibili con quelli verificati dall' in quanto compresi nella Pt_4
tolleranza ammessa del 20% a parità di presenza lipidica nella sostanza analizzata, obiettando inoltre della competenza specifica dei testi escussi le cui dichiarazioni non avrebbero dovuto essere utilizzate nella formazione del convincimento del giudice.
Con il secondo motivo di gravame veniva dedotta erronea interpretazione delle risultanze probatorie per avere il Tribunale trascurato la scelta operata dall'attore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, piuttosto che impugnare le ordinanze sindacali e gli atti presupposti resi dalla Pt_6
2 dinanzi il giudice amministrativo, venendo meno con la propria
[...]
condotta ai canoni di buona fede e ai principi di solidarietà e cooperazione che escludono la risarcibilità del danno evitabile.
Concludeva per l'accoglimento Parte_1
dell'appello proposto e per il rigetto delle domande rivolte nei suoi
7 confronti, ovvero, in via subordinata, per l'esclusione o riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., 2° comma, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
C. Si costituiva l' , in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., aderendo per un verso alle censure sollevate dalla società appellante avverso la pronuncia gravata, per altro verso invocandone il rigetto nella parte in cui veniva reiterata la domanda di manleva proposta dall nei confronti di . CP_8 Parte_1
L formulava appello incidentale articolato su tre motivi. CP_8
Con il primo rilievo di censura veniva dedotta omessa o carente motivazione in merito alla sollevata eccezione di incompetenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, postulando l'accoglimento della domanda risarcitoria l'accertamento dell'eventuale illegittimità dei provvedimenti resi da organi della P.A. nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, da cui sarebbero derivati i danni sofferti.
Con il secondo motivo di gravame veniva dedotta omessa o carente motivazione in ordine al parziale accoglimento della domanda risarcitoria, avendo il Tribunale trascurato di valutare la nota trasmessa dall' Pt_4
con cui si affermava che gli esiti delle due analisi dei campioni di latte non fossero differenti e che la discrasia rilevata non sarebbe derivata dall'operato del laboratorio che aveva eseguito le prime analisi.
Con il terzo argomento critico veniva contestata omessa o carente motivazione riguardo la quantificazione dei danni lamentati dall'istante, come elaborata in sede tecnica e fatta propria dal primo giudice, per essersi l'ausiliario incaricato limitato a detrarre dalla quantità di latte prodotta nell'anno 2007 quella commercializzata nell'anno 2008, nonostante il non abbia fornito la prova dello smaltimento CP_1
del prodotto, come parimenti non verificate sono risultate le ulteriori spese non meglio precisate per importo di €. 7.000,00.
8 L'Istituto appellato rilevava infine erroneo governo degli oneri processuali, concludendo per l'accoglimento del gravame incidentale e per il rigetto dell'appello principale proposto da nella parte in cui la detta Parte_1
appellante invocava la riforma della sentenza con riguardo alla domanda di condanna spiegata nei suoi confronti dall' , Controparte_2
insistendo per l'ammissione alla prova orale formulata e non ammessa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
D. Si costituiva in atti per contestare l'appello Controparte_1
principale poiché sostenuto da elementi di indagine nuovi, quale la presenza di grasso nei campioni esaminati, comunque infondati in relazione agli esiti delle controanalisi compiute dall' ed in assenza di Pt_4
contestazioni specifiche delle deposizioni testimoniali raccolte, risultando inoltre privo di pregio il riferimento all'inerzia mostrata dal danneggiato per non aver impugnato in sede amministrativa i provvedimenti restrittivi disposti nei suoi confronti, avendo, al contrario, egli stesso dato avvio all'attività di controanalisi da cui sarebbe emerso l'errore colposo posto in essere dal laboratorio di analisi della società incaricata . Parte_1
L'appellato deduceva inoltre l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dall' rilevando come il Tribunale abbia Controparte_2
correttamente individuato l'oggetto della domanda risarcitoria nei danni subiti dall'istante a seguito di erronei risultati ottenuti dall'esame di stessi campioni di latte, per effetto di un'attività materiale contrassegnata dal mancato dovere di diligenza, non emergendo fattispecie lesiva di interessi legittimi per esercizio illegale di potere autoritativo, obiettando, sotto l'aspetto della quantificazione del danno, la puntualità delle avverse censure nei confronti dell'espletata C.T.U. rivelatasi scrupolosamente obiettiva nella perdita subita dall'attore anche in considerazione dello smaltimento della quantità di latte prodotta nell'anno 2008, provata da idonei formulari acquisiti agli atti.
9 Il concludeva per il rigetto di entrambi gli appelli principale CP_1
e incidentale e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Si costituiva altresì la , in persona del legale rapp.te p.t., per Pt_6
contestare l'appello proposto in quanto infondato invocando la conferma della pronuncia appellata e assumendo di aver ricoperto il ruolo di solo prelievo dei campioni di latte, senza aver svolto alcuna funzione nel prosieguo delle operazioni, dunque con totale esclusione di responsabilità riguardo le analisi di laboratorio effettuate da altro ente.
Nel rilevare di essersi diligentemente tenuta alla normativa vigente tanto in occasione dell'adozione dei provvedimenti inibitori, quanto di quelli revocatori non appena ricevute le comunicazioni degli esiti favorevoli svolti dall' l'Azienda appellata concludeva per il rigetto dell'appello Pt_4
proposto con condanna alle spese di lite.
Si costituiva infine il , in persona del Controparte_4
Sindaco p.-t., per rilevare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito, deducendo come le ordinanze sindacali assunte si fossero basate su accertamenti eseguiti da altri soggetti in giudizio ed assumendo la conformità del proprio operato alla normativa vigente in materia di igiene pubblica, con propria totale estraneità ai danni patiti dall'istante e riconosciuti dal Tribunale, concludendo per il rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
Nel corso dell'udienza del 03.04.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Dato atto degli eventi processuali che hanno caratterizzato il primo grado di giudizio, si ritiene che entrambe le domande di riforma della sentenza
10 impugnata, quella principale svolta da e Parte_1
quella incidentale proposta dall' , CP_8 Controparte_2
non appaiono sufficientemente provate nei loro assunti e in parte smentite dalle emergenze probatorie acquisite agli atti, dunque non potranno trovare accoglimento.
1) In riferimento al primo motivo di gravame principale con cui la società appellante deduceva violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. in carenza di prova della sua condotta negligente, essendo risultati entrambi i campioni di latte esaminati presso i propri laboratori tecnicamente compatibili con quelli verificati dall' poiché compresi Pt_4
nel livello di tolleranza ammessa nella misura del 20%, non potendo inoltre tenere in considerazione, come erroneamente fatto dal Tribunale, le dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in quanto soggetti privi di competenza specifica nell'aver affermato che la percentuale di grasso presente nel latte di bufala è nella norma pari all'8%, si osserva che ai sensi del regolamento CE n. 1883/2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, il limite consentito della presenza di sostanze inquinanti
PCDD e PCDF nel latte di bufala risulta pari a 3,00 pgWHO-TE/g grasso, come segnalato in entrambi i certificati di revisione trasmessi dall' Pt_4
con note del 08.09.2008 e del 28.11.2008 agli Enti pubblici competenti e all' Zooprofilattico controinteressato. CP_8
Altro dato non trascurabile segnalato dallo stesso è che sui Pt_4
rilevamenti del prodotto analizzato può farsi applicazione del limite di tolleranza nella misura del 20% in aumento o in riduzione, così che utilizzando il detto parametro al caso trattato si perviene ad un risultato che ha finito con il penalizzare ingiustamente l'azienda del . CP_1
Infatti riducendo del 20% l'esito degli esami dei contenuti inquinanti elaborati dalla società appellante tanto per il primo Parte_1
campione prelevato in data 19.04.2008 (pari a 3,86 pg/g - 20% = 3,09),
11 quanto per il secondo prelevato il successivo 08.09.2008 (pari a 4,72 pg/g - 20% = 3,78), si perviene per entrambe le misurazioni a risultati superiori ai 3,00 pg/g che, come sopra premesso, rappresenta il limite ammissibile di agenti inquinanti presenti nel prodotto analizzato.
E' evidente che i valori registrati abbiano dato avvio ad un automatismo accertativo che è culminato con l'adozione dei provvedimenti di sequestro dell'allevamento e di inibizione dalla prosecuzione di qualsivoglia attività aziendale, senza che l'autorità comunale preposta potesse sottrarsi dall'emissione delle due successive ordinanze di convalida del 21.04.2008
e del 20.09.2008 a fronte del risultato degli esami del latte prelevato e degli obblighi connessi incombenti ex lege.
Tuttavia gli esiti dei controlli svolti da sui campioni di Parte_1
prodotto esaminati, contrapposti alle risultanze delle analisi di seconda istanza svolte dall' su sollecitazione dello Controparte_8
stesso appellato, hanno evidenziato inesattezze in relazione al superamento della soglia minima ammissibile disposta dalla normativa europea, essendo emersi valori palesemente inferiori rispetto al limite di contaminazione dei 3,00 pg/g - rispettivamente contenuti al netto della percentuale di tolleranza in 2,45 pg/g (pari a 3,06 pg/g - 20%) per il primo campione e in 2,91 pg/g (pari a 3,64 pg/g - 20%) per il secondo campione - che avrebbero dovuto ragionevolmente scongiurare l'avvio delle procedure inibitorie nei confronti dell'azienda dell'appellato e, con esse, le conseguenze pregiudizievoli subite ed accertate in istruttoria.
Nei detti termini sussiste responsabilità ex art. 2043 c.c. per negligente condotta della società appellante per aver sviluppato risultati di laboratorio rivelatisi erronei rispetto alle controanalisi svolte dall
[...]
sugli stessi campioni di prodotto che, ove Controparte_8
correttamente assunti come valori definitivi in quanto inferiori al limite di contaminazione previsto dalla vigente normativa in materia, avrebbero
12 impedito l'instaurazione delle procedure restrittive culminate con l'emissione delle due successive ordinanze comunali di sospensione dell'attività aziendale dell'appellato.
Si ritiene, infine, non poter condividere il riferimento con cui Parte_1
avrebbe tratto come dato certo quanto, invece, l' ha posto in
[...] Pt_4
termini del tutto ipotetici nell'affermare che la discrasia tra le risultanze di prima istanza e quelle di revisione operate dall' “potrebbero CP_8
peraltro risiedere nella parziale divergenza della determinazione del contenuto lipidico”, non avendo la società appellante fornito prova scientifica della tesi sostenuta da cui trarre il convincimento che, nel caso trattato, il differente risultato ottenuto potesse in concreto addebitarsi alla diversa percentuale lipidica dei campioni esaminati, non assumendo alcun rilievo le indicazioni fornite dai testi escussi che si sono meramente limitati a riferire dati di loro comune conoscenza sui quali la pronuncia appellata non ha certo tratto elementi dirimenti.
In carenza di riscontro probatorio a sostegno delle tesi svolte dalla società appellata e in ragione dell'erronea valutazione dalla stessa fornita circa il livello di presenza di agenti di contaminazione nel latte prodotto dall'azienda dell'appellato, la censura non potrà trovare accoglimento.
2) Quanto al secondo motivo di gravame con cui veniva dedotta erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale per aver trascurato la scelta operata dall'attore di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, anziché impugnare le ordinanze sindacali e gli atti presupposti resi dalla dinanzi al giudice amministrativo, così trasgredendo i Pt_2
canoni di buona fede e i principi di solidarietà e cooperazione che escludono la risarcibilità del danno evitabile, si obietta che alcun obbligo gravasse sull'attore, odierno appellato, di adire l'autorità amministrativa vertendo l'oggetto della contesa sulla mera tutela risarcitoria dipendente non dagli effetti promanati dalle ordinanze sindacali e dagli ulteriori atti
13 presupposti in quanto intimamente connessi e dovuti in relazione alla normativa regolante le attribuzioni degli organi della P.A., quanto invece da una precisa responsabilità extracontrattuale per attività di consulenza svolta con negligenza da un soggetto privato e posta in relazione di causalità diretta con il pregiudizio in concreto subito dal . CP_1
Non si tratta dunque di un danno da lesione di interesse legittimo in quanto finalizzato alla pretesa dell'esercizio dei poteri spettanti alla pubblica amministrazione in conformità alla legge, ma di vera e propria lesione di un diritto soggettivo appartenente alla sfera privata che l'ordinamento riconosce all'individuo per soddisfare i propri interessi, poiché originato dalle conseguenze della condotta colposa di un terzo, determinate all'esito dell'istruzione probatoria espletata.
Non essendo dunque fondata la pretesa attorea su un risarcimento da lesione di interesse legittimo, dovrà escludersi la sussistenza dell'obbligo di preventiva impugnazione di atti promanati da un organo della P.A., nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
In realtà la censura sollevata muove dal precetto di cui all'art. 30 del
Codice del processo amministrativo introdotto con il D. Lgs. n. 82/2005 che, nel disciplinare l'azione di condanna della P.A., stabilisce al n. 2 il principio secondo cui “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”, risultando in detto contesto penalizzata la valutazione del comportamento del ricorrente che non abbia impugnato l'atto e abbia agito in via autonoma con l'azione risarcitoria, finanche giungendo ad escludere la risarcibilità del danno richiesto se non si dimostra di aver fatto tutto quello che si può chiedere ad un soggetto di ordinaria diligenza per evitare l'insorgere stesso del danno e/o il suo aggravamento (n. 3 stesso articolo).
14 Ciò chiarito, dovrà dunque tenersi distinto il danno che deriva da un provvedimento amministrativo cui l'art. 30 fa esplicito rinvio e quello che, invece, non discende da un provvedimento amministrativo come nel caso trattato, in cui le ordinanze sindacali rappresentano esternazioni di discrezionalità apparente della P.A. poiché meri atti di protocollo connessi ad una fase accertativa autonoma e decisiva.
Nell'ottica della vicenda in esame vengono dunque meno i canoni di buona fede e i principi di solidarietà e cooperazione che escludono la risarcibilità del danno evitabile invocati dalla società appellante alla stregua dei principi sanciti dall'art. 30 del Codice del processo amministrativo, poiché applicabili alle sole lesioni derivanti da provvedimento amministrativo illegittimo.
Per quanto sopra osservato, si conclude per il rigetto del gravame.
Esaminati i motivi svolti a sostegno dell'appello principale, si passa ora allo scrutinio dell'appello incidentale formulato dall'
[...]
. Controparte_2
3) In riferimento al primo rilievo di censura con cui veniva dedotta omessa o carente motivazione in merito alla sollevata eccezione di incompetenza del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, postulando l'accoglimento della domanda risarcitoria l'accertamento dell'eventuale illegittimità dei provvedimenti resi da organi della P.A. nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, si richiamano gli argomenti trattati nella valutazione del secondo motivo di appello principale per escludere possa condividersi l'assunto.
Deve a proposito rilevarsi che il n. 1 dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo, in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 103
Cost., dispone che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti
15 l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, prevedendo al successivo n. 4 la competenza del giudice speciale per la tutela del diritto risarcitorio per lesioni di interesse legittimo tanto in forma subordinata e/o conseguenziale rispetto all'azione di annullamento del provvedimento illegittimo, quanto in via autonoma mediante un'azione ad hoc.
Orbene si tiene a ribadire che la richiesta risarcitoria azionata dall'appellato in primo grado non deriva dalla tipologia di CP_1
danno da lesione di interesse legittimo finalizzato alla pretesa dell'esercizio del potere da parte della P.A. in conformità alle disposizioni di legge, trattandosi, al contrario, di una lesione di un diritto soggettivo appartenente alla sfera privata, connesso alla condotta colposa di un terzo, come verificato in atti.
Pertanto si ritiene non sussista violazione di interesse legittimo stante la non contestata validità formale e sostanziale dei provvedimenti emanati dagli Enti appellati, pur tuttavia formatisi su inesatti e colpevoli presupposti documentali accertati come erronei.
Quanto infine all'attribuzione al giudice amministrativo, nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate dalla legge e dall'articolo 133 del Codice del processo della P.A., delle controversie risarcitorie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi, come indicato dal n. 5 dell'art. 7, si ritiene che dall'esteso elenco ivi richiamato non compaiano materie che, anche in via analogica, comprendano quelle oggetto del presente giudizio, escludendosi dunque anche sotto il cennato profilo che il caso trattato possa intendersi attratto nella competenza della giurisdizione speciale.
16 Si conclude confermando la sentenza impugnata che ha riconosciuto la competenza del Tribunale civile nella materia oggetto di causa, dovendo disattendere la censura sollevata dall' appellato. CP_8
4) In relazione al secondo motivo di gravame con cui l' Controparte_2
deduceva omessa o carente motivazione per avere il Tribunale trascurato di valutare la nota trasmessa dall' con cui si affermava che gli esiti Pt_4
delle due analisi di latte non fossero differenti e che la discrasia rilevata non sarebbe derivata dall'operato del laboratorio che aveva eseguito le prime analisi, si ritiene trattarsi di questione già esaminata dunque assorbita nello scrutinio del primo motivo di appello principale.
Si ritiene tuttavia necessario richiamare il carattere meramente probabilistico della valutazione dell' nell'aver solo supposto che la Pt_4
differenza di risultati tra le due analisi effettuate potesse attribuirsi alla parziale divergenza della determinazione del contenuto lipidico dei campioni di latte, introducendo un elemento presuntivo necessitante di prova a sostegno che, nel corso dell'istruttoria, non è mai stata fornita dalla parte appellante onerata dell'incombente ex art. 2697 per avere eccepito l'inefficacia dei fatti qualificanti la domanda attorea.
Né ricorre dall'esame delle due note trasmesse dall' alcuna Pt_4
affermazione tendente ad escludere la responsabilità del laboratorio che aveva eseguito le prime analisi in relazione alla rilevata discrasia dei valori di sostanze inquinanti dei due campioni di latte esaminati, permanendo quale unico dato oggettivo l'erronea valutazione operata dalla società appellante che ha determinato la sospensione dell'attività aziendale del . CP_1
5) Quanto al terzo argomento critico con cui veniva contestata omessa o carente motivazione riguardo la quantificazione dei danni elaborata in sede tecnica e fatta propria dal primo giudice, per essersi l'ausiliario incaricato limitato a detrarre dalla quantità di latte prodotta nell'anno
17 2007 quella commercializzata nell'anno 2008, nonostante il CP_1
non abbia fornito la prova dello smaltimento di parte del prodotto, si ritiene non poter condividere l'eccezione sollevata avendo il C.T.U. correttamente proceduto al calcolo della quantità di latte inutilmente realizzata dall'azienda agricola nell'anno 2008 ponendola in raffronto alla produttività registrata nell'anno 2007 in ragione dell'estrazione di latte proveniente dal singolo capo di bestiame impiegato nel ciclo aziendale, per poi rapportarla al complessivo numero di capi presenti in sito durante il periodo di sospensione della commercializzazione del bene.
La tesi sostenuta dall appellante, che vorrebbe collegare il danno CP_8
aziendale al solo corrispettivo di quantità di latte smaltito, non sembra convincente rispetto alla più ampia analisi aziendale rivelatasi immune da vizi logici svolta dall'ausiliario incaricato, il quale già aveva avuto modo di replicare alla medesima osservazione in sede di controdeduzioni alla C.T.U., apparsa senz'altro preferibile in quanto formatasi all'esito di un'accurata indagine contabile che, dunque, dovrà essere confermata anche nel presente grado di giudizio.
Riguardo poi all'ulteriore contestazione di carenza documentale sollevata dall' appellante sussiste la prova del ritiro del latte contaminato CP_8
da parte della come da verbali di conferimento Parte_7
rifiuto del 10.11.2008, 27.10.2008, 17.11.2008 e 27.01.2009 e di
Ecoraccolta S.r.l. come da verbale del 08.05.2008, mentre risultano congrue e motivate dalle fatture descritte nella parte motiva della sentenza impugnata le spese sostenute dal per lo CP_1
smaltimento del prodotto sottoposto a sequestro e per l'avvio delle analisi di seconda istanza presso l' per importo complessivo di €. 7.000,00. Pt_4
Il motivo di censura dedotto non può, dunque, trovare accoglimento.
In considerazione delle valutazioni che precedono a fondamento del reciproco rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, assorbita
18 ogni ulteriore questione nel merito prospettata in atti, le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti Parte_1
e quanto al rapporto processuale con Parte_8
l'appellato dovendosi integralmente Controparte_1
compensare tra le altre parti in ragione della loro estraneità ai fatti di causa per aver operato in conformità alla vigente normativa in materia e in difetto di esercizio di attività discrezionale, trovando applicazione, in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al 28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n. 115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 [...]
, e Controparte_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale formulato da Controparte_4
per la riforma della sentenza n. Controparte_2
727/2020 resa dal Tribunale Civile di NT MA Capua Vetere in data
09.03.2020, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli principale ed incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna in solido e l Parte_1 [...]
al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio che CP_1
liquida per compensi in complessivi €. 9.000,00 oltre IVA e CPA, da
19 distrarsi nei confronti dell'Avv. Gianfranco D'Angelo dichiaratosi antistatario;
c) compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio;
c) attesta che sussistono per l'appellante principale Parte_1
e per l'appellante incidentale
[...] Controparte_2
i presupposti per il loro assoggettamento alla contribuzione
[...]
ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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