Ordinanza cautelare 24 aprile 2023
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03678/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 34, co.5, cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Pacilio, Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di GI in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento del diritto del minore ad essere affiancato da un assistente specialistico per un numero di ore settimanali maggiore rispetto a quelle di cui beneficia per l'anno scolastico 2023-2024 e/o comunque per il riconoscimento di un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI adottato dal gruppo GLHO in data 02.02.2013 e di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 28.02.2023 rilasciato dalla Scuola in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Comune di GI in Campania, Circolo Didattico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso, in sintesi, che la ricorrente, nella documentata qualità di genitore del minore -OMISSIS-, ha chiesto accertarsi il diritto del figlio ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, per un numero di ore settimanali maggiore rispetto a quelle di cui beneficiava per l’anno scolastico 2023- 2024 e/o comunque per il riconoscimento di un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica;
a tal fine ha chiesto l’annullamento degli atti prodromici, adottati dall’Istituto scolastico ove il minore frequenta la scuola dell’infanzia, quali il PEI del 2 febbraio 2023 (all. 5 del ricorso), adottato per il tramite del gruppo GLHO ed il provvedimento di certificazione rilasciato dalla Scuola in data 28 febbraio 2023 (all. 4 produz. cit.);
Rammentato che con Ordinanza n. 754 del 24 aprile 2023 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando nei termini che seguono la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris nel ricorso e del periculum in mora:
“Premesso che la ricorrente, nella suindicata qualità, ha chiesto accertarsi il diritto del figliolo -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, per un numero di ore settimanali maggiore rispetto a quelle di cui beneficia per l’anno scolastico 2023- 2024 e/o comunque per il riconoscimento di un numero di ore, adeguate alla sua patologia psico-fisica; e ciò previo annullamento degli atti prodromici, adottati dall’Istituto scolastico ove il minore frequenta la scuola dell’infanzia, quali il PEI adottato per il tramite del gruppo GLHO ed il provvedimento di certificazione rilasciato dalla Scuola in data 28.02.2023;
Ritenuto che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, avuto riguardo alla patologia sofferta dal minore, come certificata da documentazione medica in atti; l’esame degli atti di causa, tra i quali lo stesso PEI, relativo all’anno scolastico 2022/2022, evidenzia, infatti, una situazione clinica del piccolo gravemente compromessa e tale da rendere evidentemente necessaria l’attivazione di un’assistenza alla persona, da parte di personale con la necessaria competenza specialistica, per il numero di ore necessario allo svolgimento del suo percorso scolastico.
Ritenuto anche, sotto il profilo del periculum in mora, che, in considerazione dell’avanzamento del corrente anno scolastico, le esigenze di tutela del minore possano essere meglio, e più tempestivamente, tutelate con l’adozione della misura cautelare;
Rilevato, in ogni caso, che le 5 ore settimanali di assistenza specialistica assegnate al minore, a fronte di una frequenza scolastica di 26 ore ed in presenza di uno stato di handicap d’indubbia significanza, appaiono comunque inadeguate, al fine di garantire, al medesimo, la piena integrazione scolastica;
Sussiste, quindi, l’obbligo del Comune di GI (non costituito in giudizio, e che quindi nulla ha controdedotto in merito) di adottare gli interventi organizzativi e contabili, necessari all’individuazione delle risorse necessarie a garantire l’assistenza di cui sopra, restando affidata alla competenza comunale l’assistenza specialistica per gli studenti (in possesso delle necessaria certificazione), i cui livelli di autonomia all’interno del contesto scolastico siano critici e che, ai fini dell’integrazione scolastica, richiedano la presenza di assistenti specialistici operativi all’interno degli Istituti Scolastici, in collaborazione con i docenti e le famiglie e ribadendosi che – per giurisprudenza costante – le esigenze di bilancio non possono considerarsi prevalenti rispetto al diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità (in termini, T.a.r Cagliari 2022, n. 574).
Ritenuto, pertanto, che il Comune di GI debba provvedere senza indugio – e comunque entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza – all’assegnazione di un assistente specialistico al minore in epigrafe, per il massimo numero di ore possibili, comunque senz’altro superiore alle 5 attuali, come, del resto, richiesto anche dall’Istituto scolastico, con nota del 7 luglio 2022;
Ritenuto di regolare le spese della presente fase cautelare, secondo il principio della soccombenza, quanto al Comune di GI, e di liquidarle nella misura, indicata in dispositivo, compensandole invece, quanto alle Amministrazioni Scolastiche resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina al Comune di GI di provvedere senza indugio ad assegnare, al minore indicato in epigrafe un assistente specializzato per l’autonomia e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, per il massimo numero di ore possibili, comunque senz’altro superiore alle 5 ore attuali;
b) condanna il Comune di GI al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 750,00# (settecentocinquanta/00#), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
c) compensa le spese di fase, quanto alle Amministrazioni Scolastiche resistenti;
d) fissa, per la trattazione del merito del ricorso, la prima udienza pubblica del mese di aprile 2024, non ancora calendarizzata, che verrà successivamente comunicata, a cura della Segreteria”.
Rilevato che:
- in data 4 aprile 2023 si è costituto il Ministero dell’istruzione e del merito con comparsa formale della difesa erariale, poi producendo documentazione il 17 aprile 2023;
- in data 7 marzo 2024 si è costituito il Comune di GI in Campania con memoria difensiva e produzione documentale;
- premettendo che non risultava essere stata comunicata alcuna udienza di trattazione del merito, parte ricorrente, con istanza prodotta il 27 settembre 2024, rivolgeva al Presidente del Tribunale, istanza di fissazione dell’Udienza di merito;
- alla pubblica Udienza del 4 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti menzionate in verbale la causa passava in decisione, rilevando il Collegio un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce il ricorso medesimo;
Considerato che il procuratore di parte ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione prodotta il 2 dicembre 2024, rappresentando che a seguito dell’ordinanza cautelare n. 754/2023 del 24.04.2023, notificata, il Comune di GI in Campania provvide ad adempiere al decisum cautelare con assegnazione al minore “delle adeguate ore di sostegno specializzato”, dichiarava la cessazione della materia del contendere, instando per la pronuncia di condanna alle spese a carico dell’amministrazione resistente, a titolo, intuitivamente, di soccombenza virtuale;
Considerato che, stante la rappresentata intervenuta integrale soddisfazione in corso di giudizio della pretesa azionata con il ricorso in trattazione, il Collegio non può che pronunciare, più che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante la conclusione dell’anno scolastico cui è riferito il gravame, la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, infatti, al riguardo, che, anche a prescindere dall’espressa qualificazione in termini di cessata materia del contendere, operata dalla parte ricorrente con il richiamato atto del 2 dicembre 2024, la fattispecie “estintiva” al vaglio del Collegio deve essere sussunta nell’appropriato istituto della cessazione della materia del contendere, la quale si produce allorché, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., “risult[i] pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente;
Considerato inoltre che, avendo la difesa della ricorrente espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, deve il Collegio procedere all’accertamento della fondatezza del ricorso nel merito, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente;
Orbene, nel merito dell’azione, ai fini della richiesta pronuncia di condanna alle spese di lite sub specie di “soccombenza virtuale”, denota il Collegio che l’atto sostanzialmente impugnato e sul quale si concentra l’interesse della ricorrente, ovverosia il provvedimento del Comune di GI in Campania, prot. n. 4521 del 15.09.2022 (all.4 produz. Ministero dell’istruzione e del merito del 17 aprile 2023), risulta carente di motivazione rapportata alla gravità e alla peculiarità della patologia sofferta dal minore (disturbo dello spettro autistico), qualificata come particolarmente grave ex art. 3, co.3, l. n. 104/1992 (cfr. Verbale dell’ASL di GI in Campania del 17.10.2022, all. 2 del ricorso) e alla necessità del correlato idoneo numero di ore di sostegno scolastico ed assistenza specialistica comunale, necessario a garantire al minore il diritto all’integrazione e alla congrua fruizione del servizio pubblico di istruzione. Ne consegue che deve opinarsi che il ricorso, notificato il 21 marzo 2023 e depositato il 22 marzo 2023, abbia avuto efficienza causale sulla nuova determinazione del resistente Comune di GI in Campania, di assegnazione al minore per cui è causa, di un assistente comunale per un numero adeguato di ore, come preteso dalla parte ricorrente con il ricorso in epigrafe, ragion per cui può acclararsi e pronunciarsi la condanna alle spese di lite della predetta amministrazione resistente, sub specie di c.d. soccombenza virtuale;
Ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e che il Comune di GI in Campania vada condannato a pagare alla ricorrente le spese della fase di merito nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari (rammentandosi che quelle della fase cautelare, esitata con l’emissione dell’ordinanza n.754/2023, sono state già riconosciute nell’importo di € 750,00, con detta ordinanza cautelare); la spese della fase di merito, analogamente a quanto disposto in fase cautelare, possono essere, invece, compensate nei confronti dell’Amministrazione scolastica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di GI in Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della fase di merito, che liquida in € 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari; compensandole nei confronti dell’Amministrazione scolastica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.