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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 793/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Starace;
Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Macerata, in via Annibali n. 31/L, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, con il quale la ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che le aveva negato detto beneficio in Controparte_1 quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia per gli aa.ss. dal
2021/2022 al 2024/2025 e presso la Scuola Primaria Arcobaleno di Treia per l'a.s. 2025/2026, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come dedotto nel ricorso introduttivo, sia attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, l'attestazione dello stato di servizio, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2025/2026 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente. Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Nel corso della discussione la ricorrente chiedeva che il beneficio fosse riconosciuto anche per l'a.s.
2025/2026 in quanto maturato in corso di causa, sia perché oggetto di proroga disposta con norme introdotte dopo la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale e conseguente ad incarico ottenuto dal ricorrente anch'esso successivamente al deposito del medesimo ricorso,
La domanda essere accolta anche in relazione a tale ulteriori annualità, in quanto si tratta di somma maturata per il medesimo titolo nel corso del procedimento, oggetto di richiesta formulata nell'udienza di comparizione delle parti ex art. 420 c.p.c., relative all'a. s. 2025-2026, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha svolto in istituti scolastici pubblici l'attività di docente, non costituendo tale ulteriore richiesta una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, e considerato che “nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull'equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate dall'art. 46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 2693 del 14.3.1991).
“… Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 420 cod. proc. civ. (extrapetizione) nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 dello stesso codice, lamenta che, pur essendo state chieste con l'atto introduttivo le maggiorazioni dei canoni per il periodo febbraio 83-luglio 84, il Pretore le abbia poi riconosciute fino all'agosto 85, su conforme richiesta dello S. avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Deduce l'Amministrazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, si tratterebbe di una domanda nuova e che comunque non sono stati neppure accennati quei gravi motivi che, ai sensi del surrichiamato art. 420 cod. proc. civ., consentono la modifica delle domande originarie. La censura non ha pregio alla luce del principio di diritto affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nel rito del lavoro l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta, compiuto in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., non incidendo sul petitum immediato, ma soltanto su quello mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, non costituisce mutatio ma semplice emendatio libelli, ammessa ai sensi del combinato disposto della norma suddetta e dell'art. 414 cod. proc. civ., in quanto non muta i termini originari della contestazione (Cass. 25 Luglio 1984 n. 4370).” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n.
2693 del 14.3.1991).
Nello stesso senso anche: Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 11491 dell'1-9-2000; “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, n. 2853); “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile in appello la domanda di adeguamento dei ratei pensionistici per un periodo ulteriore rispetto a quello risultante dalla richiesta avanzata in primo grado, atteso che, per entrambi i periodi, la richiesta era fondata sulla medesima "causa petendi")” (Cass. civ. Sez. Lav., sentenza n. 8566 del
23.6.2000); anche: Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 26079 del 30-11-2005; Sez. III, sentenza n. 14961 del 28-6-
/2006; “Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con
l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La mutatio libelli non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto
e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, nel giudizio introdotto per ottenere la condanna alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto, costituisse una non consentita "mutatio libelli" la formulazione all'udienza della domanda di pagamento degli accessori da ritardo sul trattamento di fine rapporto ricevuto, essendo tali domande fondate su presupposti del tutto differenti benché compatibili).”
(Cass. civ. Sez. Lav., sentenza n. 21017 dell'8-10-2007). Inoltre “la "mutatio libelli", nel processo ordinario di cognizione così come in quello del lavoro, si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, nel senso che di quest'ultima deve innovare l'oggetto ed introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine. … .” (tra le tante Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4003 del 21.2.2007).
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 793/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' , in Controparte_2 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della medesima della Carta CP_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre ad € 49,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 14 ottobre 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa n. 793/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Starace;
Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Macerata, in via Annibali n. 31/L, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Va accolto il ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, con il quale la ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per gli anni in cui aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che le aveva negato detto beneficio in Controparte_1 quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente, dipendente del con plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso l'Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia per gli aa.ss. dal
2021/2022 al 2024/2025 e presso la Scuola Primaria Arcobaleno di Treia per l'a.s. 2025/2026, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come dedotto nel ricorso introduttivo, sia attualmente in servizio preso il resistente. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, l'attestazione dello stato di servizio, provano la sua assunzione per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2025/2026 con contratti a termine fino alla fine di ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente. Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. 29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici in cui è stata assunta con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Nel corso della discussione la ricorrente chiedeva che il beneficio fosse riconosciuto anche per l'a.s.
2025/2026 in quanto maturato in corso di causa, sia perché oggetto di proroga disposta con norme introdotte dopo la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale e conseguente ad incarico ottenuto dal ricorrente anch'esso successivamente al deposito del medesimo ricorso,
La domanda essere accolta anche in relazione a tale ulteriori annualità, in quanto si tratta di somma maturata per il medesimo titolo nel corso del procedimento, oggetto di richiesta formulata nell'udienza di comparizione delle parti ex art. 420 c.p.c., relative all'a. s. 2025-2026, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha svolto in istituti scolastici pubblici l'attività di docente, non costituendo tale ulteriore richiesta una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, e considerato che “nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull'equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate dall'art. 46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 2693 del 14.3.1991).
“… Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 420 cod. proc. civ. (extrapetizione) nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 dello stesso codice, lamenta che, pur essendo state chieste con l'atto introduttivo le maggiorazioni dei canoni per il periodo febbraio 83-luglio 84, il Pretore le abbia poi riconosciute fino all'agosto 85, su conforme richiesta dello S. avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Deduce l'Amministrazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, si tratterebbe di una domanda nuova e che comunque non sono stati neppure accennati quei gravi motivi che, ai sensi del surrichiamato art. 420 cod. proc. civ., consentono la modifica delle domande originarie. La censura non ha pregio alla luce del principio di diritto affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo il quale nel rito del lavoro l'ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta, compiuto in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., non incidendo sul petitum immediato, ma soltanto su quello mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, non costituisce mutatio ma semplice emendatio libelli, ammessa ai sensi del combinato disposto della norma suddetta e dell'art. 414 cod. proc. civ., in quanto non muta i termini originari della contestazione (Cass. 25 Luglio 1984 n. 4370).” (Cass. civ. Sez. III, sentenza n.
2693 del 14.3.1991).
Nello stesso senso anche: Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 11491 dell'1-9-2000; “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, n. 2853); “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile in appello la domanda di adeguamento dei ratei pensionistici per un periodo ulteriore rispetto a quello risultante dalla richiesta avanzata in primo grado, atteso che, per entrambi i periodi, la richiesta era fondata sulla medesima "causa petendi")” (Cass. civ. Sez. Lav., sentenza n. 8566 del
23.6.2000); anche: Cass. civ. Sez. III, sentenza n. 26079 del 30-11-2005; Sez. III, sentenza n. 14961 del 28-6-
/2006; “Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con
l'esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. La mutatio libelli non consentita dall'art. 420 cod. proc. civ. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto
e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, nel giudizio introdotto per ottenere la condanna alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto, costituisse una non consentita "mutatio libelli" la formulazione all'udienza della domanda di pagamento degli accessori da ritardo sul trattamento di fine rapporto ricevuto, essendo tali domande fondate su presupposti del tutto differenti benché compatibili).”
(Cass. civ. Sez. Lav., sentenza n. 21017 dell'8-10-2007). Inoltre “la "mutatio libelli", nel processo ordinario di cognizione così come in quello del lavoro, si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, nel senso che di quest'ultima deve innovare l'oggetto ed introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine. … .” (tra le tante Cass. Sez. Lav. sentenza n. 4003 del 21.2.2007).
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 793/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' , in Controparte_2 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della medesima della Carta CP_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2025/2026, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre ad € 49,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 14 ottobre 2025
Il Giudice