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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 552/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 luglio 2022 da
(P.iva: ), avente sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Barberini, 28, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lazzara, giusta CP_1
procura speciale rilasciata in calce al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante ed appellato incidentale- contro (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
e contro
Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante di
[...]
Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avv. Sergio Sica in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023 depositata in Persona_1
data 12.07.2023, elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123
VENEZIA, PEC: t Email_4
-appellati ed appellanti incidentali-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 33/22 del Tribunale di IG – sezione Lavoro
In punto: accertamento natura subordinata rapporto di lavoro – differenze retributive – regolarizzazione contributiva.
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
Conclusioni per “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione pag. 2/37 del termine per la notifica, ogni contraria istanza disattesa, voglia accogliere il presente ricorso in appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di IG, Sezione Lavoro, n. 33/2022 resa inter partes in data 8.3.2022 nel procedimento iscritto sub n.r.g. 244/2021, sulla base di tutti i motivi formulati nella parte in diritto del presente atto e, quindi, nella parte in cui: - ha riconosciuto che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte di di mansioni Controparte_2
di corrispondente ex art. 12 CNLG;
- ha condannato a Parte_1
corrispondere a le eventuali differenze retributive Controparte_2
rispetto a quanto già corrisposto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, e a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva di per il Controparte_2
medesimo periodo, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella P misura della omissione;
- ha condannato a risarcire a Parte_1
il danno cagionato dalla diminuzione degli incarichi nel Controparte_2
periodo successivo al settembre 2019, con le modalità e nella misura descritte in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con ogni ulteriore effetto di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per : “in via principale: I) sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione degli artt. 342 e
434 CPC.; II) sia rigettato l'appello avversario in quanto infondato in fatto pag. 3/37 ed in diritto e, per l'effetto, sia confermata la sentenza impugnata, fatta eccezione per quanto oggetto di gravame incidentale;
in via di appello incidentale autonomo: in accoglimento dell'appello incidentale formulato dal dott. , fermo restando il Controparte_2
riconoscimento della natura subordinato del rapporto inter partes, previa parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di IG, sez.
Lavoro, n. 33/2022: in via principale: i) sia accertato e dichiarato che il dott. svolge, CP_2
sin dal dicembre 1998 e/o da altra data che fosse ritenuta e/o accertata in corso di causa, mansioni rientranti nella qualifica di collaboratore fisso ex art 2 CNLG o nella diversa, maggiore o minore qualifica che fosse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia o di equità; ii) per l'effetto sia condannata parte datrice a costituire, e comunque, a regolarizzare il rapporto di lavoro in conformità alle statuizioni di cui al precedente punto oltre che al paga-mento di tutte le differenze retributive, anche ex art. 36
Cost., compresi gli emolumenti accessori, T.F.R. e scatti di anzianità e quant'altro previsto e spettante in base al CNL di settore, nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura che berrà accertata in corso di causa, anche tramite eligendo CTU;
iii) sia altresì ordinato a di regolarizzare la posizione contributiva del Parte_1
dott. iv) sia condannata in persona del suo CP_2 Parte_1
legale rappresentate pro tempore, a risarcire al dott. tutti Controparte_2
i danni subiti e subendi in conseguenza delle condotte da essa perpetrate, a titolo di danno alla salute ed all'integrità psicofisica, danno morale, danno alla professionalità e da perdita di chance e/o a qualsiasi altro titolo, anche pag. 4/37 diverso, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa o tramite eligendo CTU, o che sia ritenuta di giustizia. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate ai punti i) ii) e iii), previa conferma della sentenza di primo grado, laddove ha accertato e dichiarato che, tra il ed il dott. è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_2
lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte del dott. di mansioni di CP_2
corrispondente ex art. 12 CNLG, sia condannata parte datrice a provvedere al paga-mento delle differenze retributive, anche ex art. 36 Cost. compresi gli emolumenti accessori, TFR e scatti di anzianità e quant'altro previsto e spettante in base al CNLG applicabile, nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura da quantificarsi anche ex art. 36 Cost. secondo i criteri in precedenza indicati o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, anche tramite eligendo CTU.
In ogni caso: ogni posta creditoria sia maggiorata con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione al saldo;
spese compenso di avvocato, oltre IVA e CA e rimborso forfettario interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria:…”
[... Conclusioni per “A) Rigettare l'appello proposto da CP_5
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata, ad eccezione dei capi della stessa oggetto di Appello incidentale;
B) in accoglimento del I° motivo di appello incidentale proposto dall' - confermata la sussistenza di un rapporto CP_4
pag. 5/37 di lavoro subordinato tra e il giornalista - Parte_1 Controparte_2
riformare l'impugnata sentenza n. 33/2022 del Tribunale di IG, sez. lavoro, nella parte in cui ha condannato a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per tutto il periodo oggetto di giudizio (e cioè a far data dal dicembre 1998), senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale, tempestivamente eccepita dall' CP_4
con riferimento a tutto il periodo di contribuzione anteriore al mese di maggio 2016; C) In accoglimento del II° motivo di appello incidentale proposto dall' – riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha CP_4
condannato il a regolarizzare la posizione contributiva del Parte_1
ricorrente, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella misura dell'omissione; e conseguentemente – in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall' nel primo grado:
1. Accertare e CP_4
dichiarare il diritto dell' – al Controparte_6
versamento dei contributi assicurativi dovuti per legge e dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie in esame (CNLG), riferiti al rapporto di lavoro de quo e al periodo non prescritto, decorrente dal mese di maggio
2016; contributi da calcolarsi: - Sulle retribuzioni mensili maturate (sia quelle percepite che non percepite); - Sulle differenze retributive spettanti al ricorrente così come dallo stesso richieste sulla base della qualifica di collaboratore fisso di cui all'art. 2 del CNLG o in subordine sulla base della figura del corrispondente di cui all'art. 12 del CNLG, ovvero ancora tenendo a riferimento i diversi parametri proposti e/o ritenuti di giustizia;
-
Sulla 13^ mensilità maturata annualmente e dovuta e/o sulle quote di essa;
-
Ed in ogni caso su tutte le indennità a carattere retributivo previste nel predetto contratto collettivo, ivi compreso il compenso per ferie non pag. 6/37 godute. - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto dell'INPGI –
Gestione Sostitutiva dell'AGO, al pagamento delle sanzioni civili di legge nella misura dell'evasione. - Per l'effetto condannare la Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, a versare nella Gestione
[...]
INPGI Sostitutiva dell'A.G.O. (che assicura i rapporti di lavoro giornalistico subordinato) i contributi di legge e da contratto dovuti per il rapporto di lavoro oggetto di causa e le relative sanzioni civili da calcolarsi nella misura dell'evasione.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
[…]
In via istruttoria:…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 luglio 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.33/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
di IG con la quale ha accolto parzialmente la domanda di
[...]
nei confronti della società appellante, dichiarando la CP_2
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di corrispondente ex art. 12 CNLG. Per l'effetto ha condannato la convenuta “a corrispondere al ricorrente le eventuali differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
Inoltre, evocato in giudizio l ha condannato la società “a CP_4
provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente pag. 7/37 per il medesimo periodo, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella misura della omissione;
”.
Infine, ha condannato la convenuta a risarcire al ricorrente il danno cagionato dalla diminuzione degli incarichi nel periodo successivo al settembre 2019, “con le modalità e nella misura descritte in parte motiva”
(ossia un danno patrimoniale da mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1223
c.c., equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c., quantificato nella differenza tra i compensi percepiti negli anni dalla metà del 2016 al
2018 e quelli percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021 fino al deposito del presente ricorso (14.5.2021), oltre agli accessori.
Con memoria depositata il 19 agosto 2022 si è costituito Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Anche l' si è costituito con propria memoria depositata il 21 settembre CP_4
2022 formulando, a sua volta, appello incidentale.
Nelle more del giudizio di appello con memoria del 12 luglio 2023 si è costituito l' riportandosi “integralmente alle difese, eccezioni, CP_3
deduzioni, documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa”.
La causa, disposto un duplice rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in ragione della pretesa del dottor CP_2
tesa ad accertare la natura subordinata, a far data dal 1998 all'attualità con inquadramento come “collaboratore fisso” ex art.2 CCNLG ovvero come pag. 8/37 “corrispondente” ex art.12 dello stesso contratto collettivo con conseguente condanna specifica a pagamento differenze retributive rispetto al contatto di collaborazione.
Inoltre, denunciando la ridotta attività, imputata alla società, ha lamentato danni di varia natura.
2) Con la sentenza ora impugnata il giudice rodigino ha riconosciuto sussistere la subordinazione, salvo ritenere correttamente inquadrato il ricorrente come corrispondente.
In tale senso, limitatamente a tale prima domanda, vanno richiamati i passaggi fondamentali della sentenza:
a) “la Suprema Corte, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1867 del
28.1.2020, ha precisato che la prestazione del collaboratore si caratterizza, rispetto a quella del redattore, per l'assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera e dell'osservanza di un orario di lavoro, ma presenta le caratteristiche della subordinazione quando sono riscontrabili nello svolgimento del rapporto il vincolo di dipendenza, la responsabilità di un servizio e la continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione e le prestazioni richieste. La Suprema Corte ha infine precisato che il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti un settore informativo specifico di competenza, senza garanzia di presenza giornaliera in redazione, né di partecipazione alla
“cucina redazionale”, né di rispetto di un rigido orario di lavoro, sia pure nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni. Orbene, della sussistenza di tali elementi nella prestazione
pag. 9/37 resa dal ricorrente la prova testimoniale svoltasi in Controparte_2
corso di causa, in difetto di prove documentali, non è giunta prova rassicurante, né dai testimoni indotti da parte ricorrente, né tantomeno da quelli indotti da parte resistente”;
b) ha riportato testualmente le deposizioni dei quattro testimoni sentiti;
c) ha ritenuto che “Da tali dichiarazioni … non emerge alcuna continuità nella frequentazione da parte del ricorrente della redazione rodigina del
, e l'assenza qui di una postazione fisica e dotata di strumenti Parte_1
aziendali riservata all'attore, ma non emerge neppure che al ricorrente fosse richiesta una disponibilità continuativa a rendere la prestazione e che gli fosse richiesto di rimanere a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni. …. Ancora, dalle stesse allegazioni attoree emerge che lo non seguiva uno specifico settore informativo,”; CP_2
d) al contrario ha opinato che “… emerge invece la fondatezza della domanda dall'attore proposta in via subordinata, e riferita allo svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica di corrispondente ex art.
12 CNLG… Allo svolgimento di mansioni riconducibili a tale qualifica non sono infatti connessi obblighi di disponibilità continua a rendere la prestazione, … era richiesto di svolgere un ruolo di “sentinella” sul territorio [n.d.r.: si tratta di un richiamo alla deposizione del teste
], incaricato in tale veste di segnalare eventuali notizie apprese in Tes_1
zona, fare interviste connesse a dette notizie, svolgere attività di controllo della notizia ed elaborazione della stessa, di stesura di pezzi ed articoli ed anche di eseguire inchieste, compiti questi riconducibili all'attività giornalistica svolta dal corrispondente (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3037 dell'8.2.2011).
pag. 10/37 …
è risultato occuparsi stabilmente dei comuni di TT SI, Villanova del Ghebbo, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio e Lendinara, come riferito dal predetto teste , nonché anche del Comune Tes_1
capoluogo, laddove si trattasse di attività sportive seguite dallo
… sicché appare corretto attribuire all'attore la qualifica di CP_2
corrispondente C), ovvero corrispondente dal capoluogo di provincia, quando è richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie sull'intera provincia.”.
Conseguenziale a tale primo accertamento è stato quello relativo alla pretesa contributiva che il giudice rodigino ha esteso all'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa con condanna della società al pagamento in favore dell' ella relativa provvista. CP_4
La sentenza impugnata ha statuito ulteriormente con riguardo alla pretesa di natura risarcitoria con cui il dottor lamentava la notevole CP_2
riduzione delle pubblicazioni dei propri articoli in coincidenza con l'epoca in cui aveva rivendicato l'inquadramento come lavoratore subordinato, ha ritenuto fondata la pretesa.
Quanto all'an valorizzando due circostanze: a) la stessa documentazione prodotta dalla convenuta il 12.1.2022 smentisce il suo assunto secondo cui si sarebbe verificato dopo il 2019 un calo generalizzato dei pezzi pubblicati dai vari collaboratori della testata. Ciò era provato dal fatto che il ricorrente aveva allegato, senza che vi fosse contestazione da parte resistente, di aver pubblicato 2.263 pezzi nel 2018, n. 1641 pezzi nel 2019 e n. 736 pezzi nel 2020, mentre dal “prospetto collaboratori” per gli anni dal P 2018 al 2020 prodotto da emerge che altri collaboratori Parte_1
pag. 11/37 della testata non hanno visto nel medesimo periodo diminuire nella stessa misura dell'attore (oltre la metà tra 2019 e 2020) o hanno visto addirittura aumentare i pezzi pubblicati1;
b) inoltre, ha rammentato che al ricorrente risultava indirizzata la significativa mail allegata come doc. 25 al ricorso, nella quale la redattrice ingiunge in termini perentori al ricorrente quanto segue: Parte_2
“Ti è stato detto più volte di non mandare più pezzi se non sono richiesti. ti
è stato detto più volte di non scrivere senza concordare prima con la redazione. Ti è stato detto più volte che è la redazione che decide cosa esce
e chi scrive”.
Ne ha ricavato che vi è stata, senza alcun motivo diverso dalla volontà di penalizzare il ricorrente, una progressiva riduzione dell'attività lavorativa, cagionando un danno patrimoniale da mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Sulla quantificazione ha richiamato ex art. 1226 c.c., il criterio della differenza tra i compensi percepiti negli anni dalla metà del 2016 al 2018
(per indicare uno spazio temporale uniforme a quello successivo) e quelli percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021 fino al deposito del ricorso.
3) Con il proprio appello principale la ” si duole della Parte_1 Pt_1
statuizione con specifico riguardo anche all'inquadramento come corrispondente ex art.12 CNLG in forza dei seguenti argomenti.
3.a) Il primo. La sentenza è contraddittoria in quanto, non riconosciuto un rapporto di subordinazione con la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, sulla base dei medesimi elementi di prova, in particolare, sulla mancanza, tra gli altri, di uno dei requisiti fondamentali della subordinazione del giornalista, ossia la disponibilità continua a rendere la prestazione anche negli intervalli tra l'una e l'altra, aveva ritenuto integrati, invece, gli elementi costitutivi del rapporto di corrispondente ex art.12 CNLG, senza considerare che anche per tale qualifica era necessario il medesimo requisito.
3.b) Il secondo.
Anche nel caso del corrispondente ex art. 12 CNLG serviva la prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, compreso quello dell'inserimento organico della funzione nel ciclo produttivo dell'impresa editoriale del tutto mancata (Cass.13 marzo 2018 n. 6042). Emergevano, invece, circostanze di segno opposto: l'appellato come un free lance : si trattava di collaboratore senza vincoli orari, con facoltà di accettare o meno l'incarico, con variabilità nel tempo della produzione, con reportistica nella zona di sua residenza, senza esclusiva sulla stessa e senza impegno proprio invia esclusiva. In tale senso ha richiamato le deposizioni dei testi
( e ), mentre gli altri due testi non erano in grado di Tes_1 Tes_2
riferire in quanto non a conoscenza delle dinamiche interne aziendali e, comunque, su una finestra temporale ristretta).
3.c) Il terzo
Il richiamo al ruolo di “sentinella” valorizzato in sentenza con rinvio alla previsione dell'art.12 CNLG, doveva esser correttamente inteso in quanto l'appellato avrebbe dovuto dimostrare di: i) operare in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale;
ii) non avere un campo di pag. 13/37 attività specializzato, fornendo, in relazione agli avvenimenti della zona assegnatagli, notizie e servizi interessanti le materie più disparate (Cass.,
Sez. Lav., 15 gennaio 2019, n. 839); iii) essere tenuto a segnalare le notizie di interesse per la testata per cui collabora, coprendo ogni aspetto informativo (Cass., Sez. Lav., 1° luglio 2016, n. 13509 che, infatti, ritiene decisiva la possibilità per il corrispondente di essere “ripreso” qualora venga “bucata” la notizia); iv) essere in rapporto di dipendenza;
v) avere la responsabilità esclusiva della copertura informativa di un territorio.
Non era sufficiente, dunque, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, che un giornalista trasmetta notizie, articoli o interviste da un determinato luogo perché possa essere considerato corrispondente né,
d'altra parte, può esservi un corrispondente dal capoluogo di una provincia ove è presente una redazione dello stesso giornale, come nel caso di specie la redazione di IG, perché in tal caso i fatti di cronaca, per definizione, sono seguiti dalla redazione stessa.
In ogni caso, non aveva mai fornito, come richiesto Controparte_2
dall'art. 12, lett. C, servizi “dell'intera provincia”. Richiama sul tema giurisprudenza di merito (CDA Roma n.3030/17.
3.d) Il quarto
Non spettano in ogni caso, differenze di compenso. Dopo avere richiamato la tabella dell'art.12 degli importi minimi mensili, tenuto conto della suddivisione per fasce in base alla rilevanza della zona coperta conclude, offre a tale riguardo la rappresentazione analitica dei diversi trattamenti, in rapporto a quanto percepito.
In ogni caso riporne l'eccezione di prescrizione, ritenuta infondata dal giudice rodigino.
pag. 14/37 4) Con riguardo alla medesima tematica, ma con prospettazione di segno opposto viene proposto appello incidentale dal dottor CP_2
funzionale anche alla replica all'impugnazione di controparte.
4.1) con un primo argomento il dottore deduce di essere inserito CP_2
nell'organizzazione aziendale de “ da oltre vent'anni Parte_1 Pt_1
mettendo quotidianamente a disposizione di controparte le proprie energie lavorative per concorrere alla stesura del prodotto editoriale, “assicurando con continuità l'esigenza informativa del giornale stesso”.
A conferma di tale allegazione indica:
A)“l'altissimo numero di articoli pubblicati mensilmente”;
B) la circostanza che la redazione di IG è solita affidargli l'incarico di presenziare a diverse manifestazioni per proprio conto (v. “copiosa corrispondenza quotidiana intrattenuta tra le parti”: il riferimento è ai doc. da 011 a 015);
C) le testimonianze di , e;
Tes_3 Tes_2 Tes_1
D) l'essersi sempre occupato stabilmente di alcuni settori specifici dell'informazione (cronaca, politica e sport).
4.2) Con un secondo argomento osserva che:
A) intrattiene contatti quotidiani con la redazione per via telefonica o attraverso mail o i messaggi SMS e whatsapp;
B) frequenta abitualmente la redazione, “qualora vi fossero documenti da ritirare, servizi da concordare o articoli da scrivere nell'immediato”;
C) la frequentazione va apprezzata rispetto alle peculiarità dell'attività giornalistica per sua natura svolta “al di fuori degli uffici”;
D) i contatti quotidiani sono stati confermati anche dai testimoni ( e Tes_3
). Tes_1
pag. 15/37 4.3) Col terzo argomento afferma di essere sempre stabilmente a disposizione dell'editore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili. Ciò emerge:
A) “dall'enorme mole di lavoro svolto dal giornalista” (doc. 7/A-7/Q ) e dai compensi percepiti (doc. nn. 009 e 033);
B) dal contenuto delle numerose mail inviate dai redattori al giornalista, con le quali gli comunicavano la prestazione da svolgere, il numero di righe da scrivere, se lo stesso dovesse provvedere anche alle foto (docc. nn. 011-
015); cita, in particolare, le mail del 19 novembre 2018 e del 7, 9 dicembre
2018, 25 marzo 2019 e 21 ottobre 2019, 30 novembre 2017, 30 dicembre
2018;
C) dalle testimonianze , e ) dalle quali è Tes_3 Tes_2 Tes_1
emerso che è tenuto ad avvisare quando non è disponibile a rendere la propria prestazione lavorativa ( sul capitolo 9 e, con Tes_3 Tes_1
rivisitazione critica della sua dichiarazione);
4.4) Con un quarto argomento afferma di essere soggetto alle specifiche direttive e disposizioni impartite dall'azienda con conseguente assoggettamento delle prestazioni lavorative ad una vigilanza e ad un controllo da parte di quest'ultima sia con riguardo alla qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, sia con riguardo a quella di art. 12
CNLG.
A) Richiama quella che definisce “copiosa corrispondenza email” attraverso la quale i capi servizio o redattori impartiscono sistematicamente direttive, non solo per quanto riguarda gli eventi da seguire, la lunghezza dei pezzi da scrivere ed il relativo contenuto, ma anche riprendendolo pag. 16/37 qualora il lavoro svolto non sia stato giudicato adeguato (cita a tale proposito la mail inviata il 14.3.2019 del redattore con cui Tes_4
viene svolto un appunto sullo stile di scrittura utilizzato: doc. n.012).
B) richiama le testimonianze di sul capitolo sub 3 e a Tes_3 Tes_1
prova contraria sul medesimo capitolo
4.5) Col quinto argomento sostiene che:
A) l'attività di giornalista svolta per “ ” è sempre stata la Parte_1
principale e pressoché unica fonte di reddito, come documentano le proprie dichiarazioni dei redditi, ad esclusione di alcune ulteriori entrate episodiche di modestissimo valore (doc.ti 009/A-009/G);
B) si è sempre occupato in maniera continuata dei Comuni di IG,
Villanova del Ghebbo, TT SI, Parte_8 Parte_9
OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio, Lendinara con copertura di tali zone in tutti settori informativi: richiama sul punto la testimonianza di di sul capitolo 12, e di (che lo qualifica Tes_5 Tes_3 Tes_1
come “sentinella”);
C) la nozione di corrispondente come considerata dalla società non secondo la quale deve operare in località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale non è corretta: l'art. 12 del CNLG non pone alcuna distinzione del genere, prevedendo che sia corrispondente anche colui che non è collegato alla redazione con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, mentre la distinzione operata in funzione dell'ubicazione è soltanto prevista quale parametro per una diversa determinazione del compenso. Nel caso di specie, è pacifico che ha operato, oltre che per il
, anche per una serie di Comuni periferici. Richiamo alle Controparte_7
testimonianze ( sul capitolo 13); Tes_1
pag. 17/37 D) che non è pertinente il precedente della CDA di Roma trattandosi giudizio vertente sulla fondatezza di un accertamento ispettivo tra e CP_4
la società, non riguardante la propria posizione.
5) Correlato al motivo di impugnazione è quello ulteriore circa la mancata quantificazione del credito essendo stata formulata domanda di condanna specifica su cui il giudice ha omesso qualsivoglia accertamento.
6) Con il proprio appello la “ ” si duole, in via di diretta Parte_1
conseguenza delle ragioni poste a sostegno dell'infondatezza dell'accertamento circa la natura subordinata del rapporto lavorativo, della pretesa contributiva riconosciuta dal primo giudice. Inoltre, anche a volere ritenere accertata la subordinazione, lamenta l'errato riconoscimento della pretesa contributiva, in relazione alla maturazione della prescrizione, avendo erroneamente omologato il criterio sulla decorrenza della contribuzione a quello retributivo.
7) Infine, l'appello principale è svolto anche con riferimento alla condanna risarcitoria.
Al riguardo al società lamenta l'omessa valutazione delle deposizioni testimoniali ( e ) sulla veridicità delle circostanze di fatto Tes_1 Tes_3
allegate secondo cui già a partire dagli anni 2014-2015 vi era stata una generale diminuzione dei pezzi inviati a firma di collaboratori esterni in seguito ad “una specifica (e insindacabile) scelta della direzione aziendale”, che spiega (preservare la qualità del giornale, per cui il numero di articoli inviati dai singoli collaboratori dovesse essere contingentato entro certi limiti).
Da ciò la generalizzata riduzione del numero di pezzi assegnati ai collaboratori esterni.
pag. 18/37 In più allega la diminuzione delle foliazioni delle edizioni locali dovuta al lockdown, con “inevitabile conseguenze anche sul numero di pezzi pubblicati dai collaboratori esterni (par. 39 della parte in fatto della memoria difensiva di I grado).”. Richiama la tabella comparativa degli anni
2019 e 2020, allegata sub doc. 11 del fascicolo di I grado.
Quanto al dato riferito ai collaboratori esterni puntualizza che il giudice ha richiamato la posizione di soli 5 collaboratori su 48, 3 dei quali hanno scritto comunque meno nel corso degli anni considerati. Uno per tutti che nel 2020 ha scritto circa 1.000 articoli in meno rispetto Parte_4
al 2018.
Cita inoltre ulteriori posizioni: nel 2018 ha pubblicato Parte_10
1.123 articoli, l'anno seguente 876 e nel 2020 solo 8; nel Parte_11
2018 ha pubblicato 1.067 articoli, l'anno seguente 864 e nel 2020 mille in meno del 2018, vale a dire 64; nel 2020 ha pubblicato la CP_8
metà dei pezzi (626) rispetto al 2019 (1.220), mentre e Persona_2
hanno pubblicato nel 2020 circa 300 pezzi in meno che nel CP_9
2019 (il primo 450 rispetto ai 747 dell'anno prima;
il secondo 949 rispetto ai 1294).
Quanto alla mail sostiene che la ha esclusivamente ribadito allo Pt_2
le modalità che avevano sempre caratterizzato la collaborazione CP_2
con e che dovevano necessariamente essere rispettate, ed in Parte_1
particolare il fatto che i temi dei pezzi dovessero essere preventivamente approvati dalla redazione. Il tono brusco della comunicazione è stato determinato dal “comportamento di sterile e reiterata contrapposizione dello rispetto al giornale e ai suoi redattori”. CP_2
pag. 19/37 8) Il dottore a su volta, propone appello incidentale anche con CP_2
riguardo alla statuizione sul risarcimento lamentando l'omessa pronuncia su ulteriori voci di danno, segnatamente: a) per il danno patrimoniale da perdita di chance, risultando che ad una minore quantità di incarichi affidati era conseguita una minore quantità di pezzi scritti dal giornalista e da pubblicare, da cui era derivata la diminuzione degli introiti conseguiti;
b) per il danno alla professionalità: gli era stato impedito, infatti, di migliorare le proprie abilità e le proprie competenze professionali e parla a tal proposito di “una battuta d'arresto per l'evoluzione delle competenze professionali” a seguito della privazione dei propri incarichi;
c) per i danni alla salute ed all'integrità psicofisica ingenerati da “un perdurante stato disagio e di stress, maggiormente aggravato dal timore ingenerato dalla precarietà della propria situazione anche contrattuale, indebitamente inquadrata come collaborazione autonoma in luogo di un rapporto subordinato”.
9) Quanto all (e ora alla connessa posizione processuale dell' CP_4 CP_3
l'appello incidentale è incentrato sul rilievo dell'erroneità del capo di sentenza in quanto, oltre a condannare il datore di lavoro al versamento della contribuzione prescritta – e dunque non dovuta, impone all'ente previdenziale di ricevere, in violazione di norme imperative di legge, un credito inesigibile ed irricevibile.
Con un ulteriore motivo di appello incidentale è censurato il capo della stessa in cui viene riconosciuto il diritto dell' alle sanzioni civili CP_4
calcolate nella misura dell'omissione anziché dell'evasione.
10) L'appello principale merita accoglimento mentre per le medesime ragioni va rigettato l'appello incidentale del giornalista, risultando assorbiti pag. 20/37 il motivo di appello principale sull'eccezione di prescrizione e sul debito contributivo. Altrettanto fondato è l'appello con riguardo alla condanna risarcitoria.
Quanto all'appello incidentale dell' che muove dal presupposto, CP_4
rivelatosi infondato per quanto argomento con riguardo all'appello principale, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, va ritenuto inammissibile e, in ogni caso rigettato, in quanto, difettando un interesse alla pronuncia sulla contribuzione.
11) Preliminarmente va dato atto che la ha notificato anche Parte_1
all' l'appello in ragione della previsione dell'art.1 , comma 103 della CP_3
legge n.234 del 2021 (in vigore dal 31 dicembre 2021) secondo la quale “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall' dei italiani « Controparte_4 CP_4 CP_4
» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951,
[...]
n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all che succede nei Controparte_3 CP_3
relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.”.
pag. 21/37 Nel caso di specie il ricorso di primo grado risulta depositato il 14 maggio
2021 e le conclusioni attengono al debito contributivo a quella data (“ … sia condannata parte datrice a costituire e, comunque, a regolarizzare il rapporto di lavoro in conformità alle statuizioni di cui ai precedenti punti
I) e II)…. Nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura che verrà accertata in corso di causa…”).
Quindi, si tratta di un momento anteriore alla data di entrata in vigore della disciplina che ha innovato in tema di titolarità del rapporto contributivo per i giornalisti aventi un rapporto di lavoro subordinato.
Se ne ricava che ai sensi dell'art.111 c.p.c. nella successione nei rapporti processuali in essere subentra l'ente che diviene titolare dei rapporti, peraltro senza pregiudizio per la legittimazione dell'ente originario contradditorie a proporre appello incidentale2.
12) Ciò premesso vanno trattati unitariamente i due primi motivi di appello della società e del dottore CP_2
13) Il collegio reputa che il ragionamento del primo giudice non risolve un punto discriminate ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro subordinato quello in essere tra la società ed il giornalista.
14) Vanno preliminarmente richiamate le norme del contratto collettivo di riferimento rilevanti, con le evidenze del redattore ai fini dell'illustrazione delle ragioni posta a fondamento della decisione. 2 Cass. n.21773 del 2014 in motivazione: “L'art. 111c.p.c. prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. Quindi, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso la parte originaria non perde alcun potere processuale anche relativamente alla propria situazione sostanziale e il diritto ad impugnare la sentenza spetta alla parte originaria nei cui confronti è se stata pronunciata, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare..” pag. 22/37 L'art.2 prevede (con evidenze dell'estensore): “Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando
l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.”
Quanto all'art.12 nel ricorso di primo grado la norma era richiamata dallo stesso ricorrente per affermare che “La qualifica di corrispondente, ai sensi della menzionata norma, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli - senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza - metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi
pag. 23/37 alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione”.
In realtà la definizione di corrispondente è individuabile nell'art.5 nella quale si afferma (sempre con le evidenze dell'estensore) che “spetterà a qualifica di redattore… anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazione decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi proprio della redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante
l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi e inchieste, nonché di provvedere alla titolazione ad all'impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la stampa, ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi, inchieste per
l'edizione nazionale
…
Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede della redazione centrale o alle redazioni decentrate … che nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed
pag. 24/37 informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste”.
Di contro, l'accordo annesso sul lavoro autonomo giornalistico (pagg.101
e ss. del contratto collettivo prodotto dal ricorrente di primo grado) prevede all'art.1 (riferito “ai giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2”) che essi devono possedere i seguenti elementi caratterizzanti la collaborazione coordinata continuativa di natura giornalistica:
a. svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore;
b. continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
c. coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
d. assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
pag. 25/37 f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali.
15) Va anche premesso, in fatto, che in primo grado l' aveva dato atto CP_4
che il ricorrente è iscritto all'albo dal 2001. A riguardo va evidenziato, quindi, che integrando una condizione necessaria per l'inquadramento di giornalista subordinato (in tale senso Cass.civ. S.U. n.24764 del 2021) solo da quell'epoca sarebbe stato possibile giustificare la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata.
16) Inoltre, è documentata la stipula di un contratto di “collaborazione autonoma” datato 1° dicembre 2009. Seppure elemento circostanziale, certo concorre anch'esso a connotare la volontà delle parti in ordine alla natura del rapporto che all'epoca le parti intendevano instaurare.
17) Ciò posto, alla luce delle declaratorie contrattuali si esaminano, pertanto, gli elementi caratterizzanti le due qualifiche valorizzate in rapporto alle emergenze istruttorie.
18) Sul carattere continuativo della prestazione
Sull'inquadramento come collaboratore fisso il primo giudice esclude il primo requisito alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n.1867 del 2020), “da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione e le prestazioni richieste…”, precisando che “non emerge neppure che al ricorrente fosse richiesta una
pag. 26/37 disponibilità continuativa a rendere la prestazione e che gli fosse richiesto di rimanere a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni”.
Nell'affrontare il tema con riguardo alla qualifica di corrispondente il primo giudice non pone la questione della sussistenza dell'omologo requisito del carattere continuativo della prestazione, limitandosi a richiamare una parte dell'art.12 e ad affermare che “a tale qualifica non sono infatti connessi obblighi di disponibilità continua a rendere la prestazione, …”.
In realtà l'art.5 dello stesso accordo impone tale carattere e non vi sono ragioni per darne un diverso significato rispetto alle due qualifiche la cui distinzione è data solo da un aspetto logistico (redazione decentrata/ufficio di corrispondenza, nella seconda), ma non dalle modalità di svolgimento della prestazione.
Quanto al ruolo di “sentinella”, così qualificato dal teste lo Tes_1
stesso aggiunge, riferendosi al ricorrente: “ci segnala eventuali notizie apprese in zona, fa interviste, non c'è una frequenza fissa nella trasmissione degli articoli da parte del ricorrente”. La lettura che ne offre l'appellante incidentale, non può essere condivisa, in quanto da tale solo espressione, del tutto ambigua, non emerge un impegno ad un costante monitoraggio, ma solo ad iniziative discrezionali del collaboratore non essendo previsto l'assegnazione di un siffatto compito.
Ha invece rilievo, e l'esito istruttorio si atteggia conformemente, la previsione dell'art.
2.b ove il carattere della continuità è caratterizzato meramente dalla “fornitura di una pluralità di contributi informativi;
”
19) Sul vincolo di dipendenza
pag. 27/37 Il primo giudice omette qualsivoglia riferimento a tale elemento caratterizzante. Neppure il dato dell'inserimento nell'organizzazione altrui viene esaminato.
Quanto a tale ultimo aspetto, valorizzato dall'appello incidentale, tutti gli argomenti connessi e sopra elencati non si confrontano proficuamente con gli esiti istruttori: unica parvenza di un collegamento sul piano organizzativo riguarda le indicazioni sul taglio (non più di 30 righe) o sullo stile dell'articolo. Vi è poi una mail (doc.11) tra quelle titolate “disposizioni
Canazza” in cui si dà indicazioni dei Comuni su quali il giornalista doveva
“concentrarsi”… senza polemizzare.”. Si tratta di comunicazioni estrapolate (non si ha conoscenza del tenore complessivo delle comunicazioni) spesso riferite ad una generalità di collaboratori, ben compatibile con un'attività di coordinamento e, comunque espressiva di un confronto che riguardava gli atteggiamenti nella gestione dei rapporti interpersonali quali che essi fossero (aspetto ripreso più sotto proprio con riguardo alla comunicazione ora citata).
Neppure la gestione delle assenze è rivelatrice di un inserimento alla luce della completa lettura delle dichiarazioni testimoniali dalle quali non emerge un obbligo di preventiva autorizzazione.
, la cui dichiarazione sul tema è valorizzata dall'appellante Tes_3
incidentale si limita a riferire: “Sul cap. 3)3 non so dire quali siano i rapporti esatti tra la redazione di IG ed il ricorrente, ma posso dire che tutti i collaboratori, fra i quali indico che conosco Parte_3
bene, vengono contattati quotidianamente dai redattori del , Parte_1 3 “
3. vero che dal 1998 ad oggi è la redazione di IG, attraverso i propri capo servizi, ad indicare ed affidare al dott. gli articoli da scrivere, impartendogli direttive anche sulla lunghezza dei testi CP_2 da dedicare ad ogni notizia;
” pag. 28/37 come da quelli del , per sapere se ci sono notizie nei settori seguiti CP_10
o nelle zone seguite o notizie extra e poi di solito vengono affidati loro servizi pensati dalla redazione, anche con indicazione della lunghezza del pezzo. Dal 2016 io ho seguito per il alcune delle zone che il CP_10
ricorrente seguiva per il , come , e OS (io Parte_1 Pt_8 Parte_9
le seguivo con l'art. 12) e comunque ero meno presente di lui sul territorio, perché dovevo seguire anche la cronaca giudiziaria. Spesso mi sono confrontato con il ricorrente sugli articoli che doveva scrivere per conto del . ADR: a le indicazioni venivano per lo più da Parte_1 Pt_3 Tes_4
quando invece i pezzi erano sulla provincia prendeva ordini da tutti,
[...]
ad esempio da e prima da e da . A volte le Per_3 Tes_1 Per_4
indicazioni venivano date di persona, ma io sento requentemente e Pt_3
mi ha sempre confermato queste modalità di lavoro.”….Sul cap. 9)4 non so rispondere, posso dire che in genere tutti i collaboratori avvisano la redazione se sono indisponibili per qualche giorno. Ad esempio, Pt_3
non lavora il sabato, e questo giorno per la giudiziaria è coperto da
.”. CP_11
Quanto alla deposizione di (giornalista dipendente già Tes_1
collaboratore, e per un periodo, dal 2016, direttore responsabile redazione di IG): “Sul cap. 46) il ricorrente non doveva giustificare le assenze al
;”; “sul cap. 47) non è mai capitato che il ricorrente abbia Parte_1
chiesto permesso per assentarsi, non ve ne era motivo;
”. L'ulteriore dichiarazione valorizzata dalla difesa di (“se il ricorrente non CP_2
può seguire un certo evento ce lo comunica e noi lo sostituiamo con altri”) non può assumere il valore di una gestione eterodiretta della presenza, 4 “vero che il dott. avvisa la resistente se e quando è impossibilitato a rendere la propria CP_2 prestazione lavorativa;
” pag. 29/37 limitandosi il giornalista a rifiutare un incaico, espressione tipica dell'autonomia del rapporto.
20) Sulla responsabilità del servizio
Anche per tale aspetto nessuna indicazione viene valorizzata.
A tale proposito va richiamata la definizione data dalla pronuncia sopra richiamata (S.U. n.1967 del 2020, seppure con riguardo alla medesima espressione utilizzata nel c.c.n.l del 1959, avente efficacia erga omnes, ripresa in tutti i successivi contratti collettivi di diritto comune, quello esaminato dal giudice di legittimità è quello del 2013, lo stesso richiamato in atti) secondo cui essa “implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche;
”.
Nel caso di specie non emerge in modo chiaro ed univoco, anche in relazione al ruolo di ciascun teste e, quindi, al grado di conoscenza di ognuno, nessuna sistematica attribuzione di servizi per aree tematiche o territoriali, ma solo una tendenziale assegnazione di redazione di articoli su singoli settori e per alcuni ambiti territoriali comunali, per i quali non vi era alcuna esclusiva in capo all'appellante incidentale.
In ogni caso si tratta di uno dei tre elementi necessariamente concorrenti, caratterizzanti l'inquadramento.
(già fotografo free lance): “sul cap. 12)5 so che il ricorrente Tes_5
risiede a TT SI e ricordo che si occupava della zona limitrofa, non so dire se avesse uno specifico incarico per i due comuni indicati in capitolo, l'ho visto certamente ad eventi a IG, ricordo che ci siamo visti a TT per , non ricordo se l'ho visto in questo Parte_12 5 “vero che, sin dal 1998, il dott. scrive con continuità articoli inerenti tutti i settori CP_2 dell'informazione, quale cronaca bianca e nera, politica locale, costume , cultura e sport relativamente ai comuni di QU SI (RO) e IL (RO)” pag. 30/37 comune per altri eventi, è possibile che ci siamo visti anche nel Basso
SI ma non ho ricordi precisi. Negli anni in cui io ho avuto a che fare con il ricorrente lo stesso si occupava di tutti gli ambiti indicati in capitolo.
Ciò posso dire certamente perché ci incontravamo ai vari eventi e ci confrontavamo su come fare la foto, gli chiedevo dati sull'eventuale personalità presente, questo perché dovevo preparare le foto con la didascalia della persona ritratta, questa era una prescrizione del
della quale io sapevo tramite Spesso io sapevo già Parte_1 Per_5
qualcosa sull'evento, ma talvolta mi facevo anche aiutare dal ricorrente o da altri colleghi, anche di altre testate. Sul cap. 13) 6 Nulla so sull'incarico, so che il ricorrente mi diceva: sono qui per il Gazzettino nelle occasioni in cui ci incontravamo, a volte non faceva neppure questa precisazione, qualcuno dei comuni indicati in capitolo probabilmente era oggetto dell'interesse mio e del ricorrente, ma non ho ricordi precisi.”.
: “Sul cap. 65) è vero, per IG posso indicare molti Tes_1
collaboratori, , per la provincia mi Parte_13 Parte_3
ricordo per , per Parte_14 Pt_8 Persona_6
. Sul cap. 66) è vero, ricordo oltre al redattore
[...] Tes_6 CP_8
e , entrambi collaboratori.”7, a prova contraria,
[...] Testimone_7
poi: “sul cap. 12) so che il ricorrente ha scritto articoli sui due comuni indicati in capitolo, ma non era l'unico a farlo, nei comuni non c'è una suddivisione in settori per le notizie, per IG il ricorrente seguiva vari settori, come altri collaboratori. Seguiva tutti i settori indicati in capitolo.”.
: “… so che il ricorrente doveva seguire i comuni sopra indicati, Tes_3
ma non so dire se nel suo contratto fosse previsto questo, come invece era per me nel mio contratto ex art. 12, spesso si tratta di accordi verbali….sul cap. 12) è vero, copre tutti i settori indicati in capitolo, non è l'unico per i settori, mentre lo è per i territori, nel senso che io ho visto solo lui nei comuni. Sul cap. 13) è vero per OS, lo so perché lo dovevo seguire anch'io, era solo lui, per gli altri comuni trovavo spesso il ricorrente, operando io come fotografo. Io ho conoscenza dei fatti dal 2008, non so dire chi avesse incaricato il ricorrente, lo vedevo però nei vari posti della provincia e sapevo che operava per il Gazzettino….Sul cap. 16) il ricorrente scrive di sport frequentemente, non posso dire che scriva tutti i giorni e che tutti i giorni escano notizie sugli sport indicati in capitolo.
Oltre al ricorrente si occupano di sport altri collaboratori e un redattore,
, generalmente ogni collaboratore segue uno sport o una squadra. Per_7
Il ricorrente seguiva in particolare pallavolo, la squadra Calcio IG e il pattinaggio, lo vedevo sempre al Galà del Pattinaggio, non so dire se seguisse questo sport durante l'anno. Non ricordo se il ricorrente seguisse in particolare gli altri sport indicati in capitolo”.
(capo della redazione internet del Gazzettino, da marzo 2020, a Tes_2
IG da luglio 2011 a luglio 2013 come capo della redazione, in precedenza a IG prima come collaboratore e poi con contratti a termine dal 1999 al 2001): “Sul cap. 65) nel periodo in cui io ho lavorato a
pag. 32/37 IG ricordo che il ricorrente seguiva TT e , nel primo Parte_9
era l'unico, nel secondo non so dire. Sul cap. 66) onestamente non ricordo.”, a prova contraria sul capitolo 3 del ricorrente: “sul cap. 3) con riferimento al mio periodo di interesse, non è vero, l'unica cosa concordata con il collaboratore è la lunghezza del pezzo, che si deve adattare alle pagine del giornale. Gli articoli vengono proposti di solito dal collaboratore alla redazione, può succedere il contrario laddove vi sia un evento e si chieda al collaboratore se lo può seguire.”.
21) Sulla riferibilità della prestazione ad un ufficio di corrispondenza
Né è possibile ancorare tale figura la posizione lavorativa dell'appellante incidentale.
nel rispondere sul capitolo 128 riferisce: “so che il ricorrente Tes_5
risiede a TT SI e ricordo che si occupava della zona limitrofa, non so dire se avesse uno specifico incarico per i due comuni indicati in capitolo, l'ho visto certamente ad eventi a IG,…”.
: “sul cap. 36) il ricorrente non ha mai lavorato, nei vari periodi Tes_1
in cui io ho lavorato presso la redazione di IG del Gazzettino, dalla redazione stessa, non aveva qui una sua scrivania, un pc, veniva qualche volta per parlare con i responsabili dei vari settori, ma veniva ogni tre o quattro mesi. Poi i colleghi che si occupavano della provincia si relazionavano con lui per telefono o con la posta elettronica, io lo sentivo quando proponeva qualcosa che riguardava la città di IG.”; “Sul cap.
65) è vero, per IG posso indicare molti collaboratori, , Parte_13 8 Così formulato: “vero che, sin dal 1998, il dott. scrive con continuità articoli inerenti tutti i CP_2 settori dell'informazione, quali cronaca bianca e nera, politica locale, costume, cultura e sport relativamente ai comini di QU SI (RO) e IL (RO);” pag. 33/37 per la provincia mi ricordo per Parte_3 Parte_14
, per .”. Pt_8 Persona_6
22) Mancano, in conclusione, quegli elementi univoci e sufficientemente pregnanti che consentano, anche attraverso la valorizzazione di indici sussidiari di configurare in via alternativa uno die due inquadramenti invocati con il ricorso di primo grado.
23) Ne deriva che le questioni devolute in tema di contribuzione devono ritenersi assorbite in ragione della carenza del presupposto costituito dall'accertamento di un rapporto lavorativo di natura subordinata.
24) Quanto alla pretesa risarcitoria l'appellato assume che dalle comunicazioni allegate dalla controparte stessa (docc. 9 e 10) traspare il timore dell'azienda di trovarsi esposta alle rimostranze dei collaboratori, come il dott. per tantissimi anni inquadrati illegittimamente CP_2
come lavoratori autonomi.
Valorizza poi la carenza di prova per non aver mai documentato, né provato, alcun calo generalizzato di articoli affidati ai collaboratori a partire dal 2014-2015.
Richiama, inoltre, le missive sulle raccomandazioni nell'utilizzo dei collaboratori sin dal 1992 (doc. 7 res.)
Puntualizza che la diminuzione degli articoli scritti da lui (e degli incarichi affidati) è iniziata solamente nel settembre 2019, vale a dire dal mese successivo all'invio della richiesta di regolarizzazione del rapporto.
Prende posizione sui dati esposti per gli altri collaboratori (pag.44 e nota relativa).
25) Anche tale motivo di gravame del dottor va ritenuto CP_2
infondato.
pag. 34/37 Assume carattere risolutivo la circostanza che nell'ambito di un rapporto di collaborazione la relazione con la redazione si atteggiava in modo reciproco del tutto svicolata da obblighi di prestazione, di talché la scelta di affidare dei servizi, nel numero, nella qualità e nelle occasioni predeterminate ovvero secondo una misura in epoche precedenti non impegnava il alcun modo la società, come non era impegnato il collaboratore ad accettare gli incarichi.
D'altra parte, il sindacato sul numero di servizi assegnati e la sua variabilità nel tempo presuppongono il verificarsi di una serie di variabili che prescindono dalla stessa volontà delle parti contrattuali nella misura in cui l'attività è occasionata da eventi in modo del tutto mutevole ed imprevedibile nel tempo e per i singoli ambiti territoriali.
26) Anche l'appello incidentale, quindi, in tema di omessa pronuncia sulle voci risarcibili risulta infondata alla luce di tali considerazioni assorbenti ogni altro aspetto.
27) Analogamente la conclusione varrebbe per la questione contributiva, se fosse stata accertata la subordinazione.
28) Come pure deve ritenersi infondata la doglianza con la quale la parte appellante incidentale sulla mancata ammissione di istanze istruttorie9 alla luce delle valutazioni ora spese, come pure non prospettabili le richieste di consulenza tecnica (su quantum della retribuzione e sul danno).
pag. 35/37 29) Le spese del doppio grado vengono poste a carico dell'appellante incidentale in favore della liquidate nella CP_2 Parte_1
misura già determinata dal primo giudice quanto al primo grado e, tenendo conto del valore di causa, nel minimo considerate le questioni in fatto sottese alla decisione, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
Vanno compensate per il resto alla luce dei profili pregiudiziali ogni altro che hanno determinato il complessivo esito del giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello principale e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta le domande tutte proposte in primo grado da
; Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' e rigetta CP_4
quello incidentale proposto da;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado in favore de liquidate quanto al primo grado nella Parte_1
misura liquidata con la sentenza impugnata (€.4.407,40) e quanto al presente grado in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
- compensa nel resto le spese di lite del doppio grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di ciascuna parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 36/37 Venezia, 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
GI SI
pag. 37/37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così dettagliati: è passato dal 1.648 pezzi nel 2018 a 1.533 nel 2019, a 1.369 nel 2020, Parte_3
da 2.401 nel 2018 a 2157 nel 2019, a 1547 nel 2020, da 1.070 pezzi nel 2018, a Parte_4 Parte_5
1.031 nel 2019, a 713 nel 2020, è passata da 168 pezzi nel 2018, a 197 nel 2019 a 692 nel Parte_6 2020, ed infine , non presente tra i collaboratori prima del 2020, in detto anno ha Parte_7 pubblicato 937 pezzi. pag. 12/37 6 “13. vero che, nel 2001 e sino al 2020, il dott. è stato incaricato direttamente dalla testata CP_2 giornalistica odierna resistente, di scrive articoli inerenti tutti i settori dell'informazione quali cronaca bianca e nera, politica locale, costume, cultura e sport, oltre che per i Comuni già assegnati, anche per ulteriori località del rodigino quali Villanova del Ghebbo, TT SI, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio, Lendinara;
” 7 “65. Vero è che nel periodo 1998 ad oggi la cronaca dei comuni indicati nel ricorso Parte_8 (RO) e IL (RO), Villanova del Ghebbo, TT SI, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio,Lendinara, IG) è stata oggetto di articoli a firma di diversi collaboratori esterni, differenti dal sig. 66. Vero è che nel periodo 1998 ad oggi la cronaca del settore sportivo, CP_2 anche relativa al IG calcio e alla pallavolo, è stata oggetto di articoli a firma di diversi collaboratori esterni, differenti dal sig. ” CP_2 pag. 31/37 9 Essendo state impugnate l'ordinanza datata 10.11.2021, assunta a scioglimento della riserva incamerata in data 2.11.2021 nella sola parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova di cui al ricorso in quanto ritenuti generici o non rilevanti ai fini della decisione, e l'ordinanza datata 10.12.2021 assunta a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 30.11.2021, nella sola parte in cui, ritenendo la causa matura per la decisione, non si è pronunciata sulle altre istanze istruttorie richieste dal dott. rispetto alle quali si era riservata con precedente ordinanza 10.11.2021 CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 luglio 2022 da
(P.iva: ), avente sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Barberini, 28, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lazzara, giusta CP_1
procura speciale rilasciata in calce al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante ed appellato incidentale- contro (c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dagli avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin, giusta mandato allegato al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
Email_3
e contro
Controparte_3
(c.f. ), con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, P.IVA_2
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale incorporante di
[...]
Controparte_4
(C.F. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_3
dall'Avv. Sergio Sica in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023 depositata in Persona_1
data 12.07.2023, elettivamente domiciliato in Dorsoduro 3519/I 30123
VENEZIA, PEC: t Email_4
-appellati ed appellanti incidentali-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 33/22 del Tribunale di IG – sezione Lavoro
In punto: accertamento natura subordinata rapporto di lavoro – differenze retributive – regolarizzazione contributiva.
Causa trattata all'udienza del 18 settembre 2025
Conclusioni per “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione pag. 2/37 del termine per la notifica, ogni contraria istanza disattesa, voglia accogliere il presente ricorso in appello, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di IG, Sezione Lavoro, n. 33/2022 resa inter partes in data 8.3.2022 nel procedimento iscritto sub n.r.g. 244/2021, sulla base di tutti i motivi formulati nella parte in diritto del presente atto e, quindi, nella parte in cui: - ha riconosciuto che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte di di mansioni Controparte_2
di corrispondente ex art. 12 CNLG;
- ha condannato a Parte_1
corrispondere a le eventuali differenze retributive Controparte_2
rispetto a quanto già corrisposto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo, e a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva di per il Controparte_2
medesimo periodo, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella P misura della omissione;
- ha condannato a risarcire a Parte_1
il danno cagionato dalla diminuzione degli incarichi nel Controparte_2
periodo successivo al settembre 2019, con le modalità e nella misura descritte in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con ogni ulteriore effetto di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per : “in via principale: I) sia dichiarata Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione degli artt. 342 e
434 CPC.; II) sia rigettato l'appello avversario in quanto infondato in fatto pag. 3/37 ed in diritto e, per l'effetto, sia confermata la sentenza impugnata, fatta eccezione per quanto oggetto di gravame incidentale;
in via di appello incidentale autonomo: in accoglimento dell'appello incidentale formulato dal dott. , fermo restando il Controparte_2
riconoscimento della natura subordinato del rapporto inter partes, previa parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di IG, sez.
Lavoro, n. 33/2022: in via principale: i) sia accertato e dichiarato che il dott. svolge, CP_2
sin dal dicembre 1998 e/o da altra data che fosse ritenuta e/o accertata in corso di causa, mansioni rientranti nella qualifica di collaboratore fisso ex art 2 CNLG o nella diversa, maggiore o minore qualifica che fosse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia o di equità; ii) per l'effetto sia condannata parte datrice a costituire, e comunque, a regolarizzare il rapporto di lavoro in conformità alle statuizioni di cui al precedente punto oltre che al paga-mento di tutte le differenze retributive, anche ex art. 36
Cost., compresi gli emolumenti accessori, T.F.R. e scatti di anzianità e quant'altro previsto e spettante in base al CNL di settore, nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura che berrà accertata in corso di causa, anche tramite eligendo CTU;
iii) sia altresì ordinato a di regolarizzare la posizione contributiva del Parte_1
dott. iv) sia condannata in persona del suo CP_2 Parte_1
legale rappresentate pro tempore, a risarcire al dott. tutti Controparte_2
i danni subiti e subendi in conseguenza delle condotte da essa perpetrate, a titolo di danno alla salute ed all'integrità psicofisica, danno morale, danno alla professionalità e da perdita di chance e/o a qualsiasi altro titolo, anche pag. 4/37 diverso, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa o tramite eligendo CTU, o che sia ritenuta di giustizia. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate ai punti i) ii) e iii), previa conferma della sentenza di primo grado, laddove ha accertato e dichiarato che, tra il ed il dott. è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_2
lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte del dott. di mansioni di CP_2
corrispondente ex art. 12 CNLG, sia condannata parte datrice a provvedere al paga-mento delle differenze retributive, anche ex art. 36 Cost. compresi gli emolumenti accessori, TFR e scatti di anzianità e quant'altro previsto e spettante in base al CNLG applicabile, nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura da quantificarsi anche ex art. 36 Cost. secondo i criteri in precedenza indicati o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, anche tramite eligendo CTU.
In ogni caso: ogni posta creditoria sia maggiorata con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione al saldo;
spese compenso di avvocato, oltre IVA e CA e rimborso forfettario interamente rifusi per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria:…”
[... Conclusioni per “A) Rigettare l'appello proposto da CP_5
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza impugnata, ad eccezione dei capi della stessa oggetto di Appello incidentale;
B) in accoglimento del I° motivo di appello incidentale proposto dall' - confermata la sussistenza di un rapporto CP_4
pag. 5/37 di lavoro subordinato tra e il giornalista - Parte_1 Controparte_2
riformare l'impugnata sentenza n. 33/2022 del Tribunale di IG, sez. lavoro, nella parte in cui ha condannato a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per tutto il periodo oggetto di giudizio (e cioè a far data dal dicembre 1998), senza tenere conto dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale, tempestivamente eccepita dall' CP_4
con riferimento a tutto il periodo di contribuzione anteriore al mese di maggio 2016; C) In accoglimento del II° motivo di appello incidentale proposto dall' – riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha CP_4
condannato il a regolarizzare la posizione contributiva del Parte_1
ricorrente, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella misura dell'omissione; e conseguentemente – in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall' nel primo grado:
1. Accertare e CP_4
dichiarare il diritto dell' – al Controparte_6
versamento dei contributi assicurativi dovuti per legge e dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie in esame (CNLG), riferiti al rapporto di lavoro de quo e al periodo non prescritto, decorrente dal mese di maggio
2016; contributi da calcolarsi: - Sulle retribuzioni mensili maturate (sia quelle percepite che non percepite); - Sulle differenze retributive spettanti al ricorrente così come dallo stesso richieste sulla base della qualifica di collaboratore fisso di cui all'art. 2 del CNLG o in subordine sulla base della figura del corrispondente di cui all'art. 12 del CNLG, ovvero ancora tenendo a riferimento i diversi parametri proposti e/o ritenuti di giustizia;
-
Sulla 13^ mensilità maturata annualmente e dovuta e/o sulle quote di essa;
-
Ed in ogni caso su tutte le indennità a carattere retributivo previste nel predetto contratto collettivo, ivi compreso il compenso per ferie non pag. 6/37 godute. - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto dell'INPGI –
Gestione Sostitutiva dell'AGO, al pagamento delle sanzioni civili di legge nella misura dell'evasione. - Per l'effetto condannare la Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, a versare nella Gestione
[...]
INPGI Sostitutiva dell'A.G.O. (che assicura i rapporti di lavoro giornalistico subordinato) i contributi di legge e da contratto dovuti per il rapporto di lavoro oggetto di causa e le relative sanzioni civili da calcolarsi nella misura dell'evasione.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
[…]
In via istruttoria:…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 luglio 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.33/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
di IG con la quale ha accolto parzialmente la domanda di
[...]
nei confronti della società appellante, dichiarando la CP_2
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 1998, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di corrispondente ex art. 12 CNLG. Per l'effetto ha condannato la convenuta “a corrispondere al ricorrente le eventuali differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
Inoltre, evocato in giudizio l ha condannato la società “a CP_4
provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente pag. 7/37 per il medesimo periodo, con applicazione delle sanzioni civili da calcolarsi nella misura della omissione;
”.
Infine, ha condannato la convenuta a risarcire al ricorrente il danno cagionato dalla diminuzione degli incarichi nel periodo successivo al settembre 2019, “con le modalità e nella misura descritte in parte motiva”
(ossia un danno patrimoniale da mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1223
c.c., equitativamente determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c., quantificato nella differenza tra i compensi percepiti negli anni dalla metà del 2016 al
2018 e quelli percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021 fino al deposito del presente ricorso (14.5.2021), oltre agli accessori.
Con memoria depositata il 19 agosto 2022 si è costituito Controparte_2
chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Anche l' si è costituito con propria memoria depositata il 21 settembre CP_4
2022 formulando, a sua volta, appello incidentale.
Nelle more del giudizio di appello con memoria del 12 luglio 2023 si è costituito l' riportandosi “integralmente alle difese, eccezioni, CP_3
deduzioni, documenti, domande e conclusioni già svolte nei precedenti atti difensivi depositati in corso di causa”.
La causa, disposto un duplice rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 18 settembre 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La controversia è insorta in ragione della pretesa del dottor CP_2
tesa ad accertare la natura subordinata, a far data dal 1998 all'attualità con inquadramento come “collaboratore fisso” ex art.2 CCNLG ovvero come pag. 8/37 “corrispondente” ex art.12 dello stesso contratto collettivo con conseguente condanna specifica a pagamento differenze retributive rispetto al contatto di collaborazione.
Inoltre, denunciando la ridotta attività, imputata alla società, ha lamentato danni di varia natura.
2) Con la sentenza ora impugnata il giudice rodigino ha riconosciuto sussistere la subordinazione, salvo ritenere correttamente inquadrato il ricorrente come corrispondente.
In tale senso, limitatamente a tale prima domanda, vanno richiamati i passaggi fondamentali della sentenza:
a) “la Suprema Corte, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1867 del
28.1.2020, ha precisato che la prestazione del collaboratore si caratterizza, rispetto a quella del redattore, per l'assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera e dell'osservanza di un orario di lavoro, ma presenta le caratteristiche della subordinazione quando sono riscontrabili nello svolgimento del rapporto il vincolo di dipendenza, la responsabilità di un servizio e la continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione e le prestazioni richieste. La Suprema Corte ha infine precisato che il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti un settore informativo specifico di competenza, senza garanzia di presenza giornaliera in redazione, né di partecipazione alla
“cucina redazionale”, né di rispetto di un rigido orario di lavoro, sia pure nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni. Orbene, della sussistenza di tali elementi nella prestazione
pag. 9/37 resa dal ricorrente la prova testimoniale svoltasi in Controparte_2
corso di causa, in difetto di prove documentali, non è giunta prova rassicurante, né dai testimoni indotti da parte ricorrente, né tantomeno da quelli indotti da parte resistente”;
b) ha riportato testualmente le deposizioni dei quattro testimoni sentiti;
c) ha ritenuto che “Da tali dichiarazioni … non emerge alcuna continuità nella frequentazione da parte del ricorrente della redazione rodigina del
, e l'assenza qui di una postazione fisica e dotata di strumenti Parte_1
aziendali riservata all'attore, ma non emerge neppure che al ricorrente fosse richiesta una disponibilità continuativa a rendere la prestazione e che gli fosse richiesto di rimanere a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni. …. Ancora, dalle stesse allegazioni attoree emerge che lo non seguiva uno specifico settore informativo,”; CP_2
d) al contrario ha opinato che “… emerge invece la fondatezza della domanda dall'attore proposta in via subordinata, e riferita allo svolgimento di mansioni rientranti nella qualifica di corrispondente ex art.
12 CNLG… Allo svolgimento di mansioni riconducibili a tale qualifica non sono infatti connessi obblighi di disponibilità continua a rendere la prestazione, … era richiesto di svolgere un ruolo di “sentinella” sul territorio [n.d.r.: si tratta di un richiamo alla deposizione del teste
], incaricato in tale veste di segnalare eventuali notizie apprese in Tes_1
zona, fare interviste connesse a dette notizie, svolgere attività di controllo della notizia ed elaborazione della stessa, di stesura di pezzi ed articoli ed anche di eseguire inchieste, compiti questi riconducibili all'attività giornalistica svolta dal corrispondente (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3037 dell'8.2.2011).
pag. 10/37 …
è risultato occuparsi stabilmente dei comuni di TT SI, Villanova del Ghebbo, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio e Lendinara, come riferito dal predetto teste , nonché anche del Comune Tes_1
capoluogo, laddove si trattasse di attività sportive seguite dallo
… sicché appare corretto attribuire all'attore la qualifica di CP_2
corrispondente C), ovvero corrispondente dal capoluogo di provincia, quando è richiesto di fornire servizi, informazioni e notizie sull'intera provincia.”.
Conseguenziale a tale primo accertamento è stato quello relativo alla pretesa contributiva che il giudice rodigino ha esteso all'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa con condanna della società al pagamento in favore dell' ella relativa provvista. CP_4
La sentenza impugnata ha statuito ulteriormente con riguardo alla pretesa di natura risarcitoria con cui il dottor lamentava la notevole CP_2
riduzione delle pubblicazioni dei propri articoli in coincidenza con l'epoca in cui aveva rivendicato l'inquadramento come lavoratore subordinato, ha ritenuto fondata la pretesa.
Quanto all'an valorizzando due circostanze: a) la stessa documentazione prodotta dalla convenuta il 12.1.2022 smentisce il suo assunto secondo cui si sarebbe verificato dopo il 2019 un calo generalizzato dei pezzi pubblicati dai vari collaboratori della testata. Ciò era provato dal fatto che il ricorrente aveva allegato, senza che vi fosse contestazione da parte resistente, di aver pubblicato 2.263 pezzi nel 2018, n. 1641 pezzi nel 2019 e n. 736 pezzi nel 2020, mentre dal “prospetto collaboratori” per gli anni dal P 2018 al 2020 prodotto da emerge che altri collaboratori Parte_1
pag. 11/37 della testata non hanno visto nel medesimo periodo diminuire nella stessa misura dell'attore (oltre la metà tra 2019 e 2020) o hanno visto addirittura aumentare i pezzi pubblicati1;
b) inoltre, ha rammentato che al ricorrente risultava indirizzata la significativa mail allegata come doc. 25 al ricorso, nella quale la redattrice ingiunge in termini perentori al ricorrente quanto segue: Parte_2
“Ti è stato detto più volte di non mandare più pezzi se non sono richiesti. ti
è stato detto più volte di non scrivere senza concordare prima con la redazione. Ti è stato detto più volte che è la redazione che decide cosa esce
e chi scrive”.
Ne ha ricavato che vi è stata, senza alcun motivo diverso dalla volontà di penalizzare il ricorrente, una progressiva riduzione dell'attività lavorativa, cagionando un danno patrimoniale da mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Sulla quantificazione ha richiamato ex art. 1226 c.c., il criterio della differenza tra i compensi percepiti negli anni dalla metà del 2016 al 2018
(per indicare uno spazio temporale uniforme a quello successivo) e quelli percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021 fino al deposito del ricorso.
3) Con il proprio appello principale la ” si duole della Parte_1 Pt_1
statuizione con specifico riguardo anche all'inquadramento come corrispondente ex art.12 CNLG in forza dei seguenti argomenti.
3.a) Il primo. La sentenza è contraddittoria in quanto, non riconosciuto un rapporto di subordinazione con la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, sulla base dei medesimi elementi di prova, in particolare, sulla mancanza, tra gli altri, di uno dei requisiti fondamentali della subordinazione del giornalista, ossia la disponibilità continua a rendere la prestazione anche negli intervalli tra l'una e l'altra, aveva ritenuto integrati, invece, gli elementi costitutivi del rapporto di corrispondente ex art.12 CNLG, senza considerare che anche per tale qualifica era necessario il medesimo requisito.
3.b) Il secondo.
Anche nel caso del corrispondente ex art. 12 CNLG serviva la prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, compreso quello dell'inserimento organico della funzione nel ciclo produttivo dell'impresa editoriale del tutto mancata (Cass.13 marzo 2018 n. 6042). Emergevano, invece, circostanze di segno opposto: l'appellato come un free lance : si trattava di collaboratore senza vincoli orari, con facoltà di accettare o meno l'incarico, con variabilità nel tempo della produzione, con reportistica nella zona di sua residenza, senza esclusiva sulla stessa e senza impegno proprio invia esclusiva. In tale senso ha richiamato le deposizioni dei testi
( e ), mentre gli altri due testi non erano in grado di Tes_1 Tes_2
riferire in quanto non a conoscenza delle dinamiche interne aziendali e, comunque, su una finestra temporale ristretta).
3.c) Il terzo
Il richiamo al ruolo di “sentinella” valorizzato in sentenza con rinvio alla previsione dell'art.12 CNLG, doveva esser correttamente inteso in quanto l'appellato avrebbe dovuto dimostrare di: i) operare in una località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale;
ii) non avere un campo di pag. 13/37 attività specializzato, fornendo, in relazione agli avvenimenti della zona assegnatagli, notizie e servizi interessanti le materie più disparate (Cass.,
Sez. Lav., 15 gennaio 2019, n. 839); iii) essere tenuto a segnalare le notizie di interesse per la testata per cui collabora, coprendo ogni aspetto informativo (Cass., Sez. Lav., 1° luglio 2016, n. 13509 che, infatti, ritiene decisiva la possibilità per il corrispondente di essere “ripreso” qualora venga “bucata” la notizia); iv) essere in rapporto di dipendenza;
v) avere la responsabilità esclusiva della copertura informativa di un territorio.
Non era sufficiente, dunque, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, che un giornalista trasmetta notizie, articoli o interviste da un determinato luogo perché possa essere considerato corrispondente né,
d'altra parte, può esservi un corrispondente dal capoluogo di una provincia ove è presente una redazione dello stesso giornale, come nel caso di specie la redazione di IG, perché in tal caso i fatti di cronaca, per definizione, sono seguiti dalla redazione stessa.
In ogni caso, non aveva mai fornito, come richiesto Controparte_2
dall'art. 12, lett. C, servizi “dell'intera provincia”. Richiama sul tema giurisprudenza di merito (CDA Roma n.3030/17.
3.d) Il quarto
Non spettano in ogni caso, differenze di compenso. Dopo avere richiamato la tabella dell'art.12 degli importi minimi mensili, tenuto conto della suddivisione per fasce in base alla rilevanza della zona coperta conclude, offre a tale riguardo la rappresentazione analitica dei diversi trattamenti, in rapporto a quanto percepito.
In ogni caso riporne l'eccezione di prescrizione, ritenuta infondata dal giudice rodigino.
pag. 14/37 4) Con riguardo alla medesima tematica, ma con prospettazione di segno opposto viene proposto appello incidentale dal dottor CP_2
funzionale anche alla replica all'impugnazione di controparte.
4.1) con un primo argomento il dottore deduce di essere inserito CP_2
nell'organizzazione aziendale de “ da oltre vent'anni Parte_1 Pt_1
mettendo quotidianamente a disposizione di controparte le proprie energie lavorative per concorrere alla stesura del prodotto editoriale, “assicurando con continuità l'esigenza informativa del giornale stesso”.
A conferma di tale allegazione indica:
A)“l'altissimo numero di articoli pubblicati mensilmente”;
B) la circostanza che la redazione di IG è solita affidargli l'incarico di presenziare a diverse manifestazioni per proprio conto (v. “copiosa corrispondenza quotidiana intrattenuta tra le parti”: il riferimento è ai doc. da 011 a 015);
C) le testimonianze di , e;
Tes_3 Tes_2 Tes_1
D) l'essersi sempre occupato stabilmente di alcuni settori specifici dell'informazione (cronaca, politica e sport).
4.2) Con un secondo argomento osserva che:
A) intrattiene contatti quotidiani con la redazione per via telefonica o attraverso mail o i messaggi SMS e whatsapp;
B) frequenta abitualmente la redazione, “qualora vi fossero documenti da ritirare, servizi da concordare o articoli da scrivere nell'immediato”;
C) la frequentazione va apprezzata rispetto alle peculiarità dell'attività giornalistica per sua natura svolta “al di fuori degli uffici”;
D) i contatti quotidiani sono stati confermati anche dai testimoni ( e Tes_3
). Tes_1
pag. 15/37 4.3) Col terzo argomento afferma di essere sempre stabilmente a disposizione dell'editore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili. Ciò emerge:
A) “dall'enorme mole di lavoro svolto dal giornalista” (doc. 7/A-7/Q ) e dai compensi percepiti (doc. nn. 009 e 033);
B) dal contenuto delle numerose mail inviate dai redattori al giornalista, con le quali gli comunicavano la prestazione da svolgere, il numero di righe da scrivere, se lo stesso dovesse provvedere anche alle foto (docc. nn. 011-
015); cita, in particolare, le mail del 19 novembre 2018 e del 7, 9 dicembre
2018, 25 marzo 2019 e 21 ottobre 2019, 30 novembre 2017, 30 dicembre
2018;
C) dalle testimonianze , e ) dalle quali è Tes_3 Tes_2 Tes_1
emerso che è tenuto ad avvisare quando non è disponibile a rendere la propria prestazione lavorativa ( sul capitolo 9 e, con Tes_3 Tes_1
rivisitazione critica della sua dichiarazione);
4.4) Con un quarto argomento afferma di essere soggetto alle specifiche direttive e disposizioni impartite dall'azienda con conseguente assoggettamento delle prestazioni lavorative ad una vigilanza e ad un controllo da parte di quest'ultima sia con riguardo alla qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, sia con riguardo a quella di art. 12
CNLG.
A) Richiama quella che definisce “copiosa corrispondenza email” attraverso la quale i capi servizio o redattori impartiscono sistematicamente direttive, non solo per quanto riguarda gli eventi da seguire, la lunghezza dei pezzi da scrivere ed il relativo contenuto, ma anche riprendendolo pag. 16/37 qualora il lavoro svolto non sia stato giudicato adeguato (cita a tale proposito la mail inviata il 14.3.2019 del redattore con cui Tes_4
viene svolto un appunto sullo stile di scrittura utilizzato: doc. n.012).
B) richiama le testimonianze di sul capitolo sub 3 e a Tes_3 Tes_1
prova contraria sul medesimo capitolo
4.5) Col quinto argomento sostiene che:
A) l'attività di giornalista svolta per “ ” è sempre stata la Parte_1
principale e pressoché unica fonte di reddito, come documentano le proprie dichiarazioni dei redditi, ad esclusione di alcune ulteriori entrate episodiche di modestissimo valore (doc.ti 009/A-009/G);
B) si è sempre occupato in maniera continuata dei Comuni di IG,
Villanova del Ghebbo, TT SI, Parte_8 Parte_9
OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio, Lendinara con copertura di tali zone in tutti settori informativi: richiama sul punto la testimonianza di di sul capitolo 12, e di (che lo qualifica Tes_5 Tes_3 Tes_1
come “sentinella”);
C) la nozione di corrispondente come considerata dalla società non secondo la quale deve operare in località diversa da quella ove ha sede la redazione del giornale non è corretta: l'art. 12 del CNLG non pone alcuna distinzione del genere, prevedendo che sia corrispondente anche colui che non è collegato alla redazione con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, mentre la distinzione operata in funzione dell'ubicazione è soltanto prevista quale parametro per una diversa determinazione del compenso. Nel caso di specie, è pacifico che ha operato, oltre che per il
, anche per una serie di Comuni periferici. Richiamo alle Controparte_7
testimonianze ( sul capitolo 13); Tes_1
pag. 17/37 D) che non è pertinente il precedente della CDA di Roma trattandosi giudizio vertente sulla fondatezza di un accertamento ispettivo tra e CP_4
la società, non riguardante la propria posizione.
5) Correlato al motivo di impugnazione è quello ulteriore circa la mancata quantificazione del credito essendo stata formulata domanda di condanna specifica su cui il giudice ha omesso qualsivoglia accertamento.
6) Con il proprio appello la “ ” si duole, in via di diretta Parte_1
conseguenza delle ragioni poste a sostegno dell'infondatezza dell'accertamento circa la natura subordinata del rapporto lavorativo, della pretesa contributiva riconosciuta dal primo giudice. Inoltre, anche a volere ritenere accertata la subordinazione, lamenta l'errato riconoscimento della pretesa contributiva, in relazione alla maturazione della prescrizione, avendo erroneamente omologato il criterio sulla decorrenza della contribuzione a quello retributivo.
7) Infine, l'appello principale è svolto anche con riferimento alla condanna risarcitoria.
Al riguardo al società lamenta l'omessa valutazione delle deposizioni testimoniali ( e ) sulla veridicità delle circostanze di fatto Tes_1 Tes_3
allegate secondo cui già a partire dagli anni 2014-2015 vi era stata una generale diminuzione dei pezzi inviati a firma di collaboratori esterni in seguito ad “una specifica (e insindacabile) scelta della direzione aziendale”, che spiega (preservare la qualità del giornale, per cui il numero di articoli inviati dai singoli collaboratori dovesse essere contingentato entro certi limiti).
Da ciò la generalizzata riduzione del numero di pezzi assegnati ai collaboratori esterni.
pag. 18/37 In più allega la diminuzione delle foliazioni delle edizioni locali dovuta al lockdown, con “inevitabile conseguenze anche sul numero di pezzi pubblicati dai collaboratori esterni (par. 39 della parte in fatto della memoria difensiva di I grado).”. Richiama la tabella comparativa degli anni
2019 e 2020, allegata sub doc. 11 del fascicolo di I grado.
Quanto al dato riferito ai collaboratori esterni puntualizza che il giudice ha richiamato la posizione di soli 5 collaboratori su 48, 3 dei quali hanno scritto comunque meno nel corso degli anni considerati. Uno per tutti che nel 2020 ha scritto circa 1.000 articoli in meno rispetto Parte_4
al 2018.
Cita inoltre ulteriori posizioni: nel 2018 ha pubblicato Parte_10
1.123 articoli, l'anno seguente 876 e nel 2020 solo 8; nel Parte_11
2018 ha pubblicato 1.067 articoli, l'anno seguente 864 e nel 2020 mille in meno del 2018, vale a dire 64; nel 2020 ha pubblicato la CP_8
metà dei pezzi (626) rispetto al 2019 (1.220), mentre e Persona_2
hanno pubblicato nel 2020 circa 300 pezzi in meno che nel CP_9
2019 (il primo 450 rispetto ai 747 dell'anno prima;
il secondo 949 rispetto ai 1294).
Quanto alla mail sostiene che la ha esclusivamente ribadito allo Pt_2
le modalità che avevano sempre caratterizzato la collaborazione CP_2
con e che dovevano necessariamente essere rispettate, ed in Parte_1
particolare il fatto che i temi dei pezzi dovessero essere preventivamente approvati dalla redazione. Il tono brusco della comunicazione è stato determinato dal “comportamento di sterile e reiterata contrapposizione dello rispetto al giornale e ai suoi redattori”. CP_2
pag. 19/37 8) Il dottore a su volta, propone appello incidentale anche con CP_2
riguardo alla statuizione sul risarcimento lamentando l'omessa pronuncia su ulteriori voci di danno, segnatamente: a) per il danno patrimoniale da perdita di chance, risultando che ad una minore quantità di incarichi affidati era conseguita una minore quantità di pezzi scritti dal giornalista e da pubblicare, da cui era derivata la diminuzione degli introiti conseguiti;
b) per il danno alla professionalità: gli era stato impedito, infatti, di migliorare le proprie abilità e le proprie competenze professionali e parla a tal proposito di “una battuta d'arresto per l'evoluzione delle competenze professionali” a seguito della privazione dei propri incarichi;
c) per i danni alla salute ed all'integrità psicofisica ingenerati da “un perdurante stato disagio e di stress, maggiormente aggravato dal timore ingenerato dalla precarietà della propria situazione anche contrattuale, indebitamente inquadrata come collaborazione autonoma in luogo di un rapporto subordinato”.
9) Quanto all (e ora alla connessa posizione processuale dell' CP_4 CP_3
l'appello incidentale è incentrato sul rilievo dell'erroneità del capo di sentenza in quanto, oltre a condannare il datore di lavoro al versamento della contribuzione prescritta – e dunque non dovuta, impone all'ente previdenziale di ricevere, in violazione di norme imperative di legge, un credito inesigibile ed irricevibile.
Con un ulteriore motivo di appello incidentale è censurato il capo della stessa in cui viene riconosciuto il diritto dell' alle sanzioni civili CP_4
calcolate nella misura dell'omissione anziché dell'evasione.
10) L'appello principale merita accoglimento mentre per le medesime ragioni va rigettato l'appello incidentale del giornalista, risultando assorbiti pag. 20/37 il motivo di appello principale sull'eccezione di prescrizione e sul debito contributivo. Altrettanto fondato è l'appello con riguardo alla condanna risarcitoria.
Quanto all'appello incidentale dell' che muove dal presupposto, CP_4
rivelatosi infondato per quanto argomento con riguardo all'appello principale, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, va ritenuto inammissibile e, in ogni caso rigettato, in quanto, difettando un interesse alla pronuncia sulla contribuzione.
11) Preliminarmente va dato atto che la ha notificato anche Parte_1
all' l'appello in ragione della previsione dell'art.1 , comma 103 della CP_3
legge n.234 del 2021 (in vigore dal 31 dicembre 2021) secondo la quale “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall' dei italiani « Controparte_4 CP_4 CP_4
» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951,
[...]
n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all che succede nei Controparte_3 CP_3
relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.”.
pag. 21/37 Nel caso di specie il ricorso di primo grado risulta depositato il 14 maggio
2021 e le conclusioni attengono al debito contributivo a quella data (“ … sia condannata parte datrice a costituire e, comunque, a regolarizzare il rapporto di lavoro in conformità alle statuizioni di cui ai precedenti punti
I) e II)…. Nonché alla regolarizzazione della relativa posizione contributiva, nella misura che verrà accertata in corso di causa…”).
Quindi, si tratta di un momento anteriore alla data di entrata in vigore della disciplina che ha innovato in tema di titolarità del rapporto contributivo per i giornalisti aventi un rapporto di lavoro subordinato.
Se ne ricava che ai sensi dell'art.111 c.p.c. nella successione nei rapporti processuali in essere subentra l'ente che diviene titolare dei rapporti, peraltro senza pregiudizio per la legittimazione dell'ente originario contradditorie a proporre appello incidentale2.
12) Ciò premesso vanno trattati unitariamente i due primi motivi di appello della società e del dottore CP_2
13) Il collegio reputa che il ragionamento del primo giudice non risolve un punto discriminate ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro subordinato quello in essere tra la società ed il giornalista.
14) Vanno preliminarmente richiamate le norme del contratto collettivo di riferimento rilevanti, con le evidenze del redattore ai fini dell'illustrazione delle ragioni posta a fondamento della decisione. 2 Cass. n.21773 del 2014 in motivazione: “L'art. 111c.p.c. prevede che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l'alienante dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. Quindi, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso la parte originaria non perde alcun potere processuale anche relativamente alla propria situazione sostanziale e il diritto ad impugnare la sentenza spetta alla parte originaria nei cui confronti è se stata pronunciata, salva la legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare..” pag. 22/37 L'art.2 prevede (con evidenze dell'estensore): “Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando
l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.”
Quanto all'art.12 nel ricorso di primo grado la norma era richiamata dallo stesso ricorrente per affermare che “La qualifica di corrispondente, ai sensi della menzionata norma, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli - senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza - metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi
pag. 23/37 alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione”.
In realtà la definizione di corrispondente è individuabile nell'art.5 nella quale si afferma (sempre con le evidenze dell'estensore) che “spetterà a qualifica di redattore… anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazione decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi proprio della redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante
l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi e inchieste, nonché di provvedere alla titolazione ad all'impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la stampa, ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi, inchieste per
l'edizione nazionale
…
Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede della redazione centrale o alle redazioni decentrate … che nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed
pag. 24/37 informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste”.
Di contro, l'accordo annesso sul lavoro autonomo giornalistico (pagg.101
e ss. del contratto collettivo prodotto dal ricorrente di primo grado) prevede all'art.1 (riferito “ai giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2”) che essi devono possedere i seguenti elementi caratterizzanti la collaborazione coordinata continuativa di natura giornalistica:
a. svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore;
b. continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
c. coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
d. assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
pag. 25/37 f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali.
15) Va anche premesso, in fatto, che in primo grado l' aveva dato atto CP_4
che il ricorrente è iscritto all'albo dal 2001. A riguardo va evidenziato, quindi, che integrando una condizione necessaria per l'inquadramento di giornalista subordinato (in tale senso Cass.civ. S.U. n.24764 del 2021) solo da quell'epoca sarebbe stato possibile giustificare la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata.
16) Inoltre, è documentata la stipula di un contratto di “collaborazione autonoma” datato 1° dicembre 2009. Seppure elemento circostanziale, certo concorre anch'esso a connotare la volontà delle parti in ordine alla natura del rapporto che all'epoca le parti intendevano instaurare.
17) Ciò posto, alla luce delle declaratorie contrattuali si esaminano, pertanto, gli elementi caratterizzanti le due qualifiche valorizzate in rapporto alle emergenze istruttorie.
18) Sul carattere continuativo della prestazione
Sull'inquadramento come collaboratore fisso il primo giudice esclude il primo requisito alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n.1867 del 2020), “da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione e le prestazioni richieste…”, precisando che “non emerge neppure che al ricorrente fosse richiesta una
pag. 26/37 disponibilità continuativa a rendere la prestazione e che gli fosse richiesto di rimanere a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni”.
Nell'affrontare il tema con riguardo alla qualifica di corrispondente il primo giudice non pone la questione della sussistenza dell'omologo requisito del carattere continuativo della prestazione, limitandosi a richiamare una parte dell'art.12 e ad affermare che “a tale qualifica non sono infatti connessi obblighi di disponibilità continua a rendere la prestazione, …”.
In realtà l'art.5 dello stesso accordo impone tale carattere e non vi sono ragioni per darne un diverso significato rispetto alle due qualifiche la cui distinzione è data solo da un aspetto logistico (redazione decentrata/ufficio di corrispondenza, nella seconda), ma non dalle modalità di svolgimento della prestazione.
Quanto al ruolo di “sentinella”, così qualificato dal teste lo Tes_1
stesso aggiunge, riferendosi al ricorrente: “ci segnala eventuali notizie apprese in zona, fa interviste, non c'è una frequenza fissa nella trasmissione degli articoli da parte del ricorrente”. La lettura che ne offre l'appellante incidentale, non può essere condivisa, in quanto da tale solo espressione, del tutto ambigua, non emerge un impegno ad un costante monitoraggio, ma solo ad iniziative discrezionali del collaboratore non essendo previsto l'assegnazione di un siffatto compito.
Ha invece rilievo, e l'esito istruttorio si atteggia conformemente, la previsione dell'art.
2.b ove il carattere della continuità è caratterizzato meramente dalla “fornitura di una pluralità di contributi informativi;
”
19) Sul vincolo di dipendenza
pag. 27/37 Il primo giudice omette qualsivoglia riferimento a tale elemento caratterizzante. Neppure il dato dell'inserimento nell'organizzazione altrui viene esaminato.
Quanto a tale ultimo aspetto, valorizzato dall'appello incidentale, tutti gli argomenti connessi e sopra elencati non si confrontano proficuamente con gli esiti istruttori: unica parvenza di un collegamento sul piano organizzativo riguarda le indicazioni sul taglio (non più di 30 righe) o sullo stile dell'articolo. Vi è poi una mail (doc.11) tra quelle titolate “disposizioni
Canazza” in cui si dà indicazioni dei Comuni su quali il giornalista doveva
“concentrarsi”… senza polemizzare.”. Si tratta di comunicazioni estrapolate (non si ha conoscenza del tenore complessivo delle comunicazioni) spesso riferite ad una generalità di collaboratori, ben compatibile con un'attività di coordinamento e, comunque espressiva di un confronto che riguardava gli atteggiamenti nella gestione dei rapporti interpersonali quali che essi fossero (aspetto ripreso più sotto proprio con riguardo alla comunicazione ora citata).
Neppure la gestione delle assenze è rivelatrice di un inserimento alla luce della completa lettura delle dichiarazioni testimoniali dalle quali non emerge un obbligo di preventiva autorizzazione.
, la cui dichiarazione sul tema è valorizzata dall'appellante Tes_3
incidentale si limita a riferire: “Sul cap. 3)3 non so dire quali siano i rapporti esatti tra la redazione di IG ed il ricorrente, ma posso dire che tutti i collaboratori, fra i quali indico che conosco Parte_3
bene, vengono contattati quotidianamente dai redattori del , Parte_1 3 “
3. vero che dal 1998 ad oggi è la redazione di IG, attraverso i propri capo servizi, ad indicare ed affidare al dott. gli articoli da scrivere, impartendogli direttive anche sulla lunghezza dei testi CP_2 da dedicare ad ogni notizia;
” pag. 28/37 come da quelli del , per sapere se ci sono notizie nei settori seguiti CP_10
o nelle zone seguite o notizie extra e poi di solito vengono affidati loro servizi pensati dalla redazione, anche con indicazione della lunghezza del pezzo. Dal 2016 io ho seguito per il alcune delle zone che il CP_10
ricorrente seguiva per il , come , e OS (io Parte_1 Pt_8 Parte_9
le seguivo con l'art. 12) e comunque ero meno presente di lui sul territorio, perché dovevo seguire anche la cronaca giudiziaria. Spesso mi sono confrontato con il ricorrente sugli articoli che doveva scrivere per conto del . ADR: a le indicazioni venivano per lo più da Parte_1 Pt_3 Tes_4
quando invece i pezzi erano sulla provincia prendeva ordini da tutti,
[...]
ad esempio da e prima da e da . A volte le Per_3 Tes_1 Per_4
indicazioni venivano date di persona, ma io sento requentemente e Pt_3
mi ha sempre confermato queste modalità di lavoro.”….Sul cap. 9)4 non so rispondere, posso dire che in genere tutti i collaboratori avvisano la redazione se sono indisponibili per qualche giorno. Ad esempio, Pt_3
non lavora il sabato, e questo giorno per la giudiziaria è coperto da
.”. CP_11
Quanto alla deposizione di (giornalista dipendente già Tes_1
collaboratore, e per un periodo, dal 2016, direttore responsabile redazione di IG): “Sul cap. 46) il ricorrente non doveva giustificare le assenze al
;”; “sul cap. 47) non è mai capitato che il ricorrente abbia Parte_1
chiesto permesso per assentarsi, non ve ne era motivo;
”. L'ulteriore dichiarazione valorizzata dalla difesa di (“se il ricorrente non CP_2
può seguire un certo evento ce lo comunica e noi lo sostituiamo con altri”) non può assumere il valore di una gestione eterodiretta della presenza, 4 “vero che il dott. avvisa la resistente se e quando è impossibilitato a rendere la propria CP_2 prestazione lavorativa;
” pag. 29/37 limitandosi il giornalista a rifiutare un incaico, espressione tipica dell'autonomia del rapporto.
20) Sulla responsabilità del servizio
Anche per tale aspetto nessuna indicazione viene valorizzata.
A tale proposito va richiamata la definizione data dalla pronuncia sopra richiamata (S.U. n.1967 del 2020, seppure con riguardo alla medesima espressione utilizzata nel c.c.n.l del 1959, avente efficacia erga omnes, ripresa in tutti i successivi contratti collettivi di diritto comune, quello esaminato dal giudice di legittimità è quello del 2013, lo stesso richiamato in atti) secondo cui essa “implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche;
”.
Nel caso di specie non emerge in modo chiaro ed univoco, anche in relazione al ruolo di ciascun teste e, quindi, al grado di conoscenza di ognuno, nessuna sistematica attribuzione di servizi per aree tematiche o territoriali, ma solo una tendenziale assegnazione di redazione di articoli su singoli settori e per alcuni ambiti territoriali comunali, per i quali non vi era alcuna esclusiva in capo all'appellante incidentale.
In ogni caso si tratta di uno dei tre elementi necessariamente concorrenti, caratterizzanti l'inquadramento.
(già fotografo free lance): “sul cap. 12)5 so che il ricorrente Tes_5
risiede a TT SI e ricordo che si occupava della zona limitrofa, non so dire se avesse uno specifico incarico per i due comuni indicati in capitolo, l'ho visto certamente ad eventi a IG, ricordo che ci siamo visti a TT per , non ricordo se l'ho visto in questo Parte_12 5 “vero che, sin dal 1998, il dott. scrive con continuità articoli inerenti tutti i settori CP_2 dell'informazione, quale cronaca bianca e nera, politica locale, costume , cultura e sport relativamente ai comuni di QU SI (RO) e IL (RO)” pag. 30/37 comune per altri eventi, è possibile che ci siamo visti anche nel Basso
SI ma non ho ricordi precisi. Negli anni in cui io ho avuto a che fare con il ricorrente lo stesso si occupava di tutti gli ambiti indicati in capitolo.
Ciò posso dire certamente perché ci incontravamo ai vari eventi e ci confrontavamo su come fare la foto, gli chiedevo dati sull'eventuale personalità presente, questo perché dovevo preparare le foto con la didascalia della persona ritratta, questa era una prescrizione del
della quale io sapevo tramite Spesso io sapevo già Parte_1 Per_5
qualcosa sull'evento, ma talvolta mi facevo anche aiutare dal ricorrente o da altri colleghi, anche di altre testate. Sul cap. 13) 6 Nulla so sull'incarico, so che il ricorrente mi diceva: sono qui per il Gazzettino nelle occasioni in cui ci incontravamo, a volte non faceva neppure questa precisazione, qualcuno dei comuni indicati in capitolo probabilmente era oggetto dell'interesse mio e del ricorrente, ma non ho ricordi precisi.”.
: “Sul cap. 65) è vero, per IG posso indicare molti Tes_1
collaboratori, , per la provincia mi Parte_13 Parte_3
ricordo per , per Parte_14 Pt_8 Persona_6
. Sul cap. 66) è vero, ricordo oltre al redattore
[...] Tes_6 CP_8
e , entrambi collaboratori.”7, a prova contraria,
[...] Testimone_7
poi: “sul cap. 12) so che il ricorrente ha scritto articoli sui due comuni indicati in capitolo, ma non era l'unico a farlo, nei comuni non c'è una suddivisione in settori per le notizie, per IG il ricorrente seguiva vari settori, come altri collaboratori. Seguiva tutti i settori indicati in capitolo.”.
: “… so che il ricorrente doveva seguire i comuni sopra indicati, Tes_3
ma non so dire se nel suo contratto fosse previsto questo, come invece era per me nel mio contratto ex art. 12, spesso si tratta di accordi verbali….sul cap. 12) è vero, copre tutti i settori indicati in capitolo, non è l'unico per i settori, mentre lo è per i territori, nel senso che io ho visto solo lui nei comuni. Sul cap. 13) è vero per OS, lo so perché lo dovevo seguire anch'io, era solo lui, per gli altri comuni trovavo spesso il ricorrente, operando io come fotografo. Io ho conoscenza dei fatti dal 2008, non so dire chi avesse incaricato il ricorrente, lo vedevo però nei vari posti della provincia e sapevo che operava per il Gazzettino….Sul cap. 16) il ricorrente scrive di sport frequentemente, non posso dire che scriva tutti i giorni e che tutti i giorni escano notizie sugli sport indicati in capitolo.
Oltre al ricorrente si occupano di sport altri collaboratori e un redattore,
, generalmente ogni collaboratore segue uno sport o una squadra. Per_7
Il ricorrente seguiva in particolare pallavolo, la squadra Calcio IG e il pattinaggio, lo vedevo sempre al Galà del Pattinaggio, non so dire se seguisse questo sport durante l'anno. Non ricordo se il ricorrente seguisse in particolare gli altri sport indicati in capitolo”.
(capo della redazione internet del Gazzettino, da marzo 2020, a Tes_2
IG da luglio 2011 a luglio 2013 come capo della redazione, in precedenza a IG prima come collaboratore e poi con contratti a termine dal 1999 al 2001): “Sul cap. 65) nel periodo in cui io ho lavorato a
pag. 32/37 IG ricordo che il ricorrente seguiva TT e , nel primo Parte_9
era l'unico, nel secondo non so dire. Sul cap. 66) onestamente non ricordo.”, a prova contraria sul capitolo 3 del ricorrente: “sul cap. 3) con riferimento al mio periodo di interesse, non è vero, l'unica cosa concordata con il collaboratore è la lunghezza del pezzo, che si deve adattare alle pagine del giornale. Gli articoli vengono proposti di solito dal collaboratore alla redazione, può succedere il contrario laddove vi sia un evento e si chieda al collaboratore se lo può seguire.”.
21) Sulla riferibilità della prestazione ad un ufficio di corrispondenza
Né è possibile ancorare tale figura la posizione lavorativa dell'appellante incidentale.
nel rispondere sul capitolo 128 riferisce: “so che il ricorrente Tes_5
risiede a TT SI e ricordo che si occupava della zona limitrofa, non so dire se avesse uno specifico incarico per i due comuni indicati in capitolo, l'ho visto certamente ad eventi a IG,…”.
: “sul cap. 36) il ricorrente non ha mai lavorato, nei vari periodi Tes_1
in cui io ho lavorato presso la redazione di IG del Gazzettino, dalla redazione stessa, non aveva qui una sua scrivania, un pc, veniva qualche volta per parlare con i responsabili dei vari settori, ma veniva ogni tre o quattro mesi. Poi i colleghi che si occupavano della provincia si relazionavano con lui per telefono o con la posta elettronica, io lo sentivo quando proponeva qualcosa che riguardava la città di IG.”; “Sul cap.
65) è vero, per IG posso indicare molti collaboratori, , Parte_13 8 Così formulato: “vero che, sin dal 1998, il dott. scrive con continuità articoli inerenti tutti i CP_2 settori dell'informazione, quali cronaca bianca e nera, politica locale, costume, cultura e sport relativamente ai comini di QU SI (RO) e IL (RO);” pag. 33/37 per la provincia mi ricordo per Parte_3 Parte_14
, per .”. Pt_8 Persona_6
22) Mancano, in conclusione, quegli elementi univoci e sufficientemente pregnanti che consentano, anche attraverso la valorizzazione di indici sussidiari di configurare in via alternativa uno die due inquadramenti invocati con il ricorso di primo grado.
23) Ne deriva che le questioni devolute in tema di contribuzione devono ritenersi assorbite in ragione della carenza del presupposto costituito dall'accertamento di un rapporto lavorativo di natura subordinata.
24) Quanto alla pretesa risarcitoria l'appellato assume che dalle comunicazioni allegate dalla controparte stessa (docc. 9 e 10) traspare il timore dell'azienda di trovarsi esposta alle rimostranze dei collaboratori, come il dott. per tantissimi anni inquadrati illegittimamente CP_2
come lavoratori autonomi.
Valorizza poi la carenza di prova per non aver mai documentato, né provato, alcun calo generalizzato di articoli affidati ai collaboratori a partire dal 2014-2015.
Richiama, inoltre, le missive sulle raccomandazioni nell'utilizzo dei collaboratori sin dal 1992 (doc. 7 res.)
Puntualizza che la diminuzione degli articoli scritti da lui (e degli incarichi affidati) è iniziata solamente nel settembre 2019, vale a dire dal mese successivo all'invio della richiesta di regolarizzazione del rapporto.
Prende posizione sui dati esposti per gli altri collaboratori (pag.44 e nota relativa).
25) Anche tale motivo di gravame del dottor va ritenuto CP_2
infondato.
pag. 34/37 Assume carattere risolutivo la circostanza che nell'ambito di un rapporto di collaborazione la relazione con la redazione si atteggiava in modo reciproco del tutto svicolata da obblighi di prestazione, di talché la scelta di affidare dei servizi, nel numero, nella qualità e nelle occasioni predeterminate ovvero secondo una misura in epoche precedenti non impegnava il alcun modo la società, come non era impegnato il collaboratore ad accettare gli incarichi.
D'altra parte, il sindacato sul numero di servizi assegnati e la sua variabilità nel tempo presuppongono il verificarsi di una serie di variabili che prescindono dalla stessa volontà delle parti contrattuali nella misura in cui l'attività è occasionata da eventi in modo del tutto mutevole ed imprevedibile nel tempo e per i singoli ambiti territoriali.
26) Anche l'appello incidentale, quindi, in tema di omessa pronuncia sulle voci risarcibili risulta infondata alla luce di tali considerazioni assorbenti ogni altro aspetto.
27) Analogamente la conclusione varrebbe per la questione contributiva, se fosse stata accertata la subordinazione.
28) Come pure deve ritenersi infondata la doglianza con la quale la parte appellante incidentale sulla mancata ammissione di istanze istruttorie9 alla luce delle valutazioni ora spese, come pure non prospettabili le richieste di consulenza tecnica (su quantum della retribuzione e sul danno).
pag. 35/37 29) Le spese del doppio grado vengono poste a carico dell'appellante incidentale in favore della liquidate nella CP_2 Parte_1
misura già determinata dal primo giudice quanto al primo grado e, tenendo conto del valore di causa, nel minimo considerate le questioni in fatto sottese alla decisione, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
Vanno compensate per il resto alla luce dei profili pregiudiziali ogni altro che hanno determinato il complessivo esito del giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello principale e , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta le domande tutte proposte in primo grado da
; Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' e rigetta CP_4
quello incidentale proposto da;
Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_2
grado in favore de liquidate quanto al primo grado nella Parte_1
misura liquidata con la sentenza impugnata (€.4.407,40) e quanto al presente grado in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
- compensa nel resto le spese di lite del doppio grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di ciascuna parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
pag. 36/37 Venezia, 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
GI SI
pag. 37/37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così dettagliati: è passato dal 1.648 pezzi nel 2018 a 1.533 nel 2019, a 1.369 nel 2020, Parte_3
da 2.401 nel 2018 a 2157 nel 2019, a 1547 nel 2020, da 1.070 pezzi nel 2018, a Parte_4 Parte_5
1.031 nel 2019, a 713 nel 2020, è passata da 168 pezzi nel 2018, a 197 nel 2019 a 692 nel Parte_6 2020, ed infine , non presente tra i collaboratori prima del 2020, in detto anno ha Parte_7 pubblicato 937 pezzi. pag. 12/37 6 “13. vero che, nel 2001 e sino al 2020, il dott. è stato incaricato direttamente dalla testata CP_2 giornalistica odierna resistente, di scrive articoli inerenti tutti i settori dell'informazione quali cronaca bianca e nera, politica locale, costume, cultura e sport, oltre che per i Comuni già assegnati, anche per ulteriori località del rodigino quali Villanova del Ghebbo, TT SI, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio, Lendinara;
” 7 “65. Vero è che nel periodo 1998 ad oggi la cronaca dei comuni indicati nel ricorso Parte_8 (RO) e IL (RO), Villanova del Ghebbo, TT SI, OS di IG, Pincara, Bosaro, Pontecchio,Lendinara, IG) è stata oggetto di articoli a firma di diversi collaboratori esterni, differenti dal sig. 66. Vero è che nel periodo 1998 ad oggi la cronaca del settore sportivo, CP_2 anche relativa al IG calcio e alla pallavolo, è stata oggetto di articoli a firma di diversi collaboratori esterni, differenti dal sig. ” CP_2 pag. 31/37 9 Essendo state impugnate l'ordinanza datata 10.11.2021, assunta a scioglimento della riserva incamerata in data 2.11.2021 nella sola parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova di cui al ricorso in quanto ritenuti generici o non rilevanti ai fini della decisione, e l'ordinanza datata 10.12.2021 assunta a scioglimento della riserva incamerata all'udienza del 30.11.2021, nella sola parte in cui, ritenendo la causa matura per la decisione, non si è pronunciata sulle altre istanze istruttorie richieste dal dott. rispetto alle quali si era riservata con precedente ordinanza 10.11.2021 CP_2