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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 909/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti PIETRANGELI BERNABEI ANDREA e MAZZITELLI LUCA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: carta docente
All'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: E_
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la mansione di docente supplente, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20/9/2023 al 31/8/2024, nell'annualità scolastica 2023/2024, per come meglio esplicitato nelle Premesse del presente atto.
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, ovvero ai sensi di altra normativa più di Giustizia, all'accreditamento e/o alla consegna della Carta Docente del valore di € 500,00 di cui sopra relativa all'annualità scolastica 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato E_ ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, all'attribuzione della stessa carta del docente per un valore complessivo di € 500,00, oppure la maggiore o minore somma più di
Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo, quale adempimento in forma specifica ex art. 1218 c.c. o ai sensi di altra normativa più di Giustizia, anche sulla scorta dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con Sentenza n. 29961/2023, o in ogni caso condannare il , in persona del pro E_ CP_2 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al risarcimento del danno per la somma di € 500,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo. 3) Per l'effetto, condannare altresì il , in persona E_ del pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al CP_2 pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva, determinandone la decorrenza ex art. 614 bis c.p.c.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2001, così come calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del DPR 115/2002 e pertanto il sig. Part non è tenuto al versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto: di essere inserito nelle GPS di
Varese e di aver prestato servizio presso un istituto scolastico statale, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato con il resistente per l'a.s. 2023/2024, CP_1 con contratto decorrente dal 20.09.2023 sino al 31.08.2024; di non aver beneficiato della carta docente con riferimento a tale a.s., beneficio riconosciuto dalla L. 107/2015 ai soli docenti di ruolo e tuttavia spettante altresì ai docenti precari in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso E_ dedotto e concludendo come segue:
Disporre la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. Att. cpc patrocinati dal difensore firmatario dell'odierno ricorso;
ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge;
Con condanna alle spese;
In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti.
All'odierna udienza del 25.03.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il
Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 5 3.Procedendo al richiamo della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co.
121, della L. n. 107/2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile con riferimento alla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui è causa, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 124 stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
Tale limitazione del novero dei beneficiari ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato ha trovato conferma nel successivo D.P.C.M. del 28.11.2016.
Infine, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria prevedono in capo all'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
4.Occorre tuttavia evidenziare che, con specifico riferimento all'annualità a.s.
2023/2024, l'art 15 del D.L. 69/2023, conv. L. 103 del 10 agosto 2023, ha ulteriormente riconosciuto il beneficio in discussione nei limitati confronti dei docenti a tempo determinato con contratto sino al 31.08.2024, al pari dei docenti di ruolo.
La norma da ultimo citata ha infatti stabilito che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
Pag. 3 di 5 ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
5.Ciò posto, è documentale che il ricorrente abbia svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato nell'a.s. 2023/24.
6.E' parimenti documentale, peraltro, che il contratto in questione sia stato stipulato sino al 31.08.2024, tipologia di contratto dunque rispetto alla quale la carta docente è già riconosciuta dal in via amministrativa, in forza della sopra CP_4 richiamata previsione normativa.
7.Ne consegue pertanto l'infondatezza della domanda, azionata del ricorrente sulla base dell'asserita disparità di trattamento tra i docenti di ruolo e i docenti precari prevista dalla normativa applicabile: ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la carta docente, per espressa previsione di legge, risulta in realtà essere messa a disposizione in via amministrativa dal convenuto in favore dei CP_1 docenti precari con supplenze sino al 31.08.2024 (quali il ricorrente), al pari di quanto avviene con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, non sussistendo pertanto alcuna disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
Risulta poi del tutto inconferente il richiamo di parte attrice alla giurisprudenza di legittimità citata nei propri scritti difensivi, relativa alla differente fattispecie del docente non di ruolo a cui il non riconosca il dritto alla carta elettronica (vale CP_1
a dire, per le ipotesi delle supplenze non contemplate dalla speciale previsione di cui al
D.L. 69/2023).
8.Peraltro, anche ove si volesse in tesi intendere la pretesa in esame quale volta a Cont far valere l'inadempimento del all'obbligo previsto dal D.L. 69/2023 di accreditamento in via amministrativa della carta elettronica con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati sino al 31.08.2024 (pretesa, si evidenzia, differente sotto il profilo della causa petendi rispetto a quella avanzata in ricorso;
né il ricorrente ha richiesto al Giudice l'autorizzazione alla modifica della domanda originariamente formulata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 420 c.p.c., secondo cui “(…)Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice”, trattandosi peraltro di richiesta subordinata alla sussistenza di gravi motivi), in ogni caso tale (diversa) domanda non risulterebbe suscettibile di accoglimento, non avendo la parte ricorrente assolto al proprio onere di allegazione con riferimento al diritto fatto valere.
Nello specifico, parte attrice (analogamente a quanto sarebbe tenuto a fare un docente di ruolo, cui risulta normativamente equiparato il docente precario con contratto stipulato sino al 31.08.2024 ai fini del percepimento della carta elettronica) avrebbe quantomeno dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio di aver richiesto in via Cont amministrativa al l'attribuzione della carta elettronica ed inoltre di avervi
Pag. 4 di 5 provveduto nell'intervallo temporale individuato dall'art. 5 del DPCM 28.11.2016 - al pari, si ripete, dei docenti di ruolo.
Sotto tale ultimo aspetto, si richiama il condivisibile orientamento espresso dalla Corte
d'Appello di Milano, la quale (seppur pronunciandosi in tema di prescrizione) ha avuto modo di evidenziare il valore decadenziale del termine di cui al DPCM richiamato:
“L'art. 5 del DPCM 28/11/2016 ha previsto, per i docenti di ruolo, che “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.” (…) La circostanza che sia previsto un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (Cort d'Appello di Milano, sent. n. 1104/2024 del
30.12.2024).
9.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto ed osservato, la pretesa del ricorrente deve essere respinta.
10.L'oggettiva peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 25.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 909/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti PIETRANGELI BERNABEI ANDREA e MAZZITELLI LUCA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
E_
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: carta docente
All'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: E_
1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la mansione di docente supplente, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 20/9/2023 al 31/8/2024, nell'annualità scolastica 2023/2024, per come meglio esplicitato nelle Premesse del presente atto.
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015, ovvero ai sensi di altra normativa più di Giustizia, all'accreditamento e/o alla consegna della Carta Docente del valore di € 500,00 di cui sopra relativa all'annualità scolastica 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato E_ ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, all'attribuzione della stessa carta del docente per un valore complessivo di € 500,00, oppure la maggiore o minore somma più di
Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo, quale adempimento in forma specifica ex art. 1218 c.c. o ai sensi di altra normativa più di Giustizia, anche sulla scorta dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con Sentenza n. 29961/2023, o in ogni caso condannare il , in persona del pro E_ CP_2 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al risarcimento del danno per la somma di € 500,00, oppure la maggiore o minore somma più di Giustizia, oltre accessori dal dovuto al soddisfo. 3) Per l'effetto, condannare altresì il , in persona E_ del pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, al CP_2 pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva, determinandone la decorrenza ex art. 614 bis c.p.c.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2001, così come calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del DPR 115/2002 e pertanto il sig. Part non è tenuto al versamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha dedotto: di essere inserito nelle GPS di
Varese e di aver prestato servizio presso un istituto scolastico statale, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato con il resistente per l'a.s. 2023/2024, CP_1 con contratto decorrente dal 20.09.2023 sino al 31.08.2024; di non aver beneficiato della carta docente con riferimento a tale a.s., beneficio riconosciuto dalla L. 107/2015 ai soli docenti di ruolo e tuttavia spettante altresì ai docenti precari in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
Si è costituito il , contestando quanto ex adverso E_ dedotto e concludendo come segue:
Disporre la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. Att. cpc patrocinati dal difensore firmatario dell'odierno ricorso;
ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso;
rigettare in ogni caso la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio;
estendere la pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge;
Con condanna alle spese;
In caso di denegato accoglimento del ricorso con compensazione delle spese legali in subordine con liquidazione al minimo e senza alcun aumento del numero delle parti derivante da ricorso collettivo o da riunione di procedimenti già pendenti.
All'odierna udienza del 25.03.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il
Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 5 3.Procedendo al richiamo della disciplina normativa di riferimento, l'art 1, co.
121, della L. n. 107/2015, nella sua formulazione ratione temporis applicabile con riferimento alla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui è causa, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi postlauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 124 stabilisce inoltre che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova.
Tale limitazione del novero dei beneficiari ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato ha trovato conferma nel successivo D.P.C.M. del 28.11.2016.
Infine, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria prevedono in capo all'Amministrazione scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
4.Occorre tuttavia evidenziare che, con specifico riferimento all'annualità a.s.
2023/2024, l'art 15 del D.L. 69/2023, conv. L. 103 del 10 agosto 2023, ha ulteriormente riconosciuto il beneficio in discussione nei limitati confronti dei docenti a tempo determinato con contratto sino al 31.08.2024, al pari dei docenti di ruolo.
La norma da ultimo citata ha infatti stabilito che “La Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di
Pag. 3 di 5 ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
5.Ciò posto, è documentale che il ricorrente abbia svolto servizio in qualità di docente a tempo determinato nell'a.s. 2023/24.
6.E' parimenti documentale, peraltro, che il contratto in questione sia stato stipulato sino al 31.08.2024, tipologia di contratto dunque rispetto alla quale la carta docente è già riconosciuta dal in via amministrativa, in forza della sopra CP_4 richiamata previsione normativa.
7.Ne consegue pertanto l'infondatezza della domanda, azionata del ricorrente sulla base dell'asserita disparità di trattamento tra i docenti di ruolo e i docenti precari prevista dalla normativa applicabile: ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la carta docente, per espressa previsione di legge, risulta in realtà essere messa a disposizione in via amministrativa dal convenuto in favore dei CP_1 docenti precari con supplenze sino al 31.08.2024 (quali il ricorrente), al pari di quanto avviene con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, non sussistendo pertanto alcuna disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
Risulta poi del tutto inconferente il richiamo di parte attrice alla giurisprudenza di legittimità citata nei propri scritti difensivi, relativa alla differente fattispecie del docente non di ruolo a cui il non riconosca il dritto alla carta elettronica (vale CP_1
a dire, per le ipotesi delle supplenze non contemplate dalla speciale previsione di cui al
D.L. 69/2023).
8.Peraltro, anche ove si volesse in tesi intendere la pretesa in esame quale volta a Cont far valere l'inadempimento del all'obbligo previsto dal D.L. 69/2023 di accreditamento in via amministrativa della carta elettronica con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati sino al 31.08.2024 (pretesa, si evidenzia, differente sotto il profilo della causa petendi rispetto a quella avanzata in ricorso;
né il ricorrente ha richiesto al Giudice l'autorizzazione alla modifica della domanda originariamente formulata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 420 c.p.c., secondo cui “(…)Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice”, trattandosi peraltro di richiesta subordinata alla sussistenza di gravi motivi), in ogni caso tale (diversa) domanda non risulterebbe suscettibile di accoglimento, non avendo la parte ricorrente assolto al proprio onere di allegazione con riferimento al diritto fatto valere.
Nello specifico, parte attrice (analogamente a quanto sarebbe tenuto a fare un docente di ruolo, cui risulta normativamente equiparato il docente precario con contratto stipulato sino al 31.08.2024 ai fini del percepimento della carta elettronica) avrebbe quantomeno dovuto allegare nel ricorso introduttivo del giudizio di aver richiesto in via Cont amministrativa al l'attribuzione della carta elettronica ed inoltre di avervi
Pag. 4 di 5 provveduto nell'intervallo temporale individuato dall'art. 5 del DPCM 28.11.2016 - al pari, si ripete, dei docenti di ruolo.
Sotto tale ultimo aspetto, si richiama il condivisibile orientamento espresso dalla Corte
d'Appello di Milano, la quale (seppur pronunciandosi in tema di prescrizione) ha avuto modo di evidenziare il valore decadenziale del termine di cui al DPCM richiamato:
“L'art. 5 del DPCM 28/11/2016 ha previsto, per i docenti di ruolo, che “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.” (…) La circostanza che sia previsto un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre, l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus” (Cort d'Appello di Milano, sent. n. 1104/2024 del
30.12.2024).
9.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto ed osservato, la pretesa del ricorrente deve essere respinta.
10.L'oggettiva peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.rigetta il ricorso;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 25.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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