Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1297
CS
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per notifica a società estinta

    La notifica è nulla in quanto effettuata ad un soggetto estinto, nei cui confronti è stata fatta valere una pretesa che grava sui soci, ai quali EA potrà notificare, eventualmente, una nuova cartella.

  • Improcedibile
    Vizio assorbente

    Il carattere assorbente del vizio riscontrato comporta l'improcedibilità delle ulteriori censure non essendovi alcuna residua utilità a conoscere della fondatezza di una pretesa che è subordinata all'adozione di una nuova cartella di pagamento.

  • Altro
    Mancata impugnazione in appello

    In relazione alla domanda di risarcimento dei danni articolati in primo grado, occorre, inoltre, osservare come il capo di sentenza ad essa relativo non sia stato oggetto di impugnazione; si tratta, quindi, di questione estranea alla cognizione del Collegio.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal sig. Schenato avverso la sentenza del TAR Lombardia – Sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso volto all'annullamento di una cartella di pagamento emessa per conto dell'AGEA, relativa a prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione per diverse campagne agricole, nonché alla richiesta di risarcimento danni. Il TAR aveva rigettato integralmente il ricorso per le campagne 2001-2002 e 2005-2006, dichiarato improcedibile la domanda subordinata di ricalcolo per la campagna 2007-2008 e respinto la domanda risarcitoria. L'AGEA, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'infondatezza dell'appello, richiamando una precedente sentenza del TAR Lazio favorevole all'imputazione del prelievo per la campagna 2007-2008 e sostenendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado per intervenuto giudicato. L'appellante aveva articolato tre motivi di appello, il primo dei quali attinente alla nullità della cartella per essere stata notificata a società estinta.

Il Consiglio di Stato, preliminarmente, ha chiarito che, non essendo stata impugnata in via incidentale la statuizione del TAR che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, non poteva essere riesaminata l'ammissibilità del ricorso di primo grado, escludendo l'operatività del principio di rilevazione d'ufficio della non sussistenza dei presupposti del ricorso di primo grado in assenza di impugnazione incidentale. Successivamente, il Collegio ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo fondata la censura relativa alla nullità della notifica della cartella di pagamento. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha annullato la cartella, argomentando che, in caso di società estinta, gli atti impositivi o esecutivi devono essere notificati ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, in virtù del fenomeno successorio che trasferisce l'obbligazione ai soci. La notifica effettuata alla società estinta, senza alcuna indicazione della successione del debito in capo ai soci, è stata ritenuta nulla. L'accoglimento di tale motivo ha reso assorbenti le ulteriori censure, comportando l'improcedibilità delle stesse, mentre la domanda risarcitoria, non impugnata in appello, è rimasta estranea alla cognizione del Collegio. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono state eccezionalmente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1297
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1297
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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