Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01297/2026REG.PROV.COLL.
N. 07407/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7407 del 2024, proposto da:
HE RO, in proprio e quale socio dell’Azienda Agricola Zootecnica S. Martino ss., rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00135/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Consigliere LO Cordì e udita, per parte appellante, l’avvocato Angela Palmisano per delega dell'avvocato Ester Ermondi;
Lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. HE ha appellato la sentenza n. 135/2024, con la quale il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della cartella di pagamento n. 300 2015 00000076 85/000 (con cui era stato richiesto – per conto dell’EA - il pagamento della somma di euro 613.128,69 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008) e del ruolo dell’EA n. 2015/000002, nonché il risarcimento dei danni.
2. Il T.A.R. ha: i ) respinto integralmente il ricorso nella parte relativa alle campagne 2001-2002 e 2005-2006 (sia, quindi, in relazione alla domanda principale che a quella subordinata di ricalcolo); ii ) respinto la domanda di annullamento relativamente alla campagna 2007-2008 (dichiarando, in parte qua, improcedibile la domanda subordinata di condanna al ricalcolo); iii ) respinto la domanda di risarcimento del danno.
3. Il sig. HE ha proposto ricorso in appello, affidato a tre motivi, di seguito esaminati. EA si è costituita in giudizio evidenziando che: i ) il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 13387/20023, aveva accolto l’imputazione di prelievo, relativamente alla campagna 2007/2008 e EA stava procedendo al discarico parziale della cartella; ii ) l’appello doveva ritenersi infondato e andava respinto anche in considerazione del giudicato formatosi sulla medesima cartella che rendeva il ricorso di primo grado inammissibile. In vista dell’udienza pubblica del 5.2.2026 le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente occorre evidenziare come al Collegio sia precluso dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , in ragione della dedotta definitività della sentenza n. 6332/2022 di questo Consiglio, relativo alla medesima cartella di pagamento. Deve, infatti, osservarsi come l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem fosse già stata dedotta nel primo grado di giudizio ma respinta dal T.A.R. che ha ritenuto operante, nel caso di specie, la regola di cui all’art. 39 c.p.c. Questa statuizione non è stata impugnata in via incidentale da EA e ciò preclude la possibilità di esaminare l’ammissibilità del ricorso di primo grado, in mancanza di devoluzione della questione espressamente esaminata dal T.A.R. Non opera, quindi, il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 4/2018 che ha decretato la possibilità per il Giudice d’appello di rilevare ex officio la non esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, escludendo la formazione di un giudicato implicito; principio che non opera, quindi, in caso di giudicato esplicito, che deve essere oggetto di impugnazione incidentale.
5. Operata tale precisazione può procedersi ad esaminarsi il primo motivo del ricorso in appello, con la quale il sig. HE ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la nullità della cartella, in quanto notificata – in data 12.3.2025 - a società estinta in data 23.12.2011.
5.1. Il T.A.R. ha respinto la censura ritenendo che non vi era stato un errore nell’individuazione del debitore, considerato che i soci di una Società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in quanto – ai sensi dell’art. 2267 c.c. – non vi è alcuna separazione rispetto alla Società.
5.2. Il sig. HE ha dedotto l’erroneità della pronuncia in quanto contraria alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine all’individuazione dell’obbligato (e, quindi, alla comunicazione della pretesa) in caso di società estinta. Nel caso di specie, la cartella era stata intestata alla società estinta e la notificazione non era stata eseguita in mano di uno dei soci.
5.2. Il motivo è fondato.
5.3. Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia affermato in caso di notifica della cartella di pagamento intestata alla Società (Cassazione civile, sentenze n. 30736/2021, n. 24793/2020, n. 31037/2017) che, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore. Infatti, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che , “pendente societate”, fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali ( cfr .: Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; v., inoltre, Cassazione civile, sentenza n. 24793/2020; Id., sentenza n. 23535/2019; Id., sentenza n. 12953/2017, relative agli avvisi di accertamento; Cassazione civile, sentenza n. 31037/2017, relativa a cartella di pagamento). In sostanza, la notificazione è valida se effettuata ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente, successori nel debito della Società. Nel caso di specie, l’EA ha notificato la cartella alla Società, senza fare alcuna indicazione dell’estinzione della stessa e della successione del debito in capo ai Soci. La pretesa non è stata fatta valere, quindi, nei confronti dei soci, neppure con notificazione presso l’ultimo domicilio della Società “ impersonalmente e collettivamente ” e, inoltre, non è stata effettuata nelle mani di uno dei soci, ma presso la sede della Società, senza alcuna ulteriore indicazione.
5.4. In ragione di quanto esposto, la notificazione deve ritenersi nulla in quanto effettuata ad un soggetto estinto, nei cui confronti è stata fatta valere una pretesa che grava sui soci, ai quali EA potrà notificare, eventualmente, una nuova cartella.
6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso in appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento della cartella di pagamento. Il carattere assorbente del vizio riscontrato comporta, altresì, l’improcedibilità delle ulteriori censure non essendovi alcuna residua utilità a conoscere della fondatezza di una pretesa che è subordinata all’adozione di una nuova cartella di pagamento. In relazione alla domanda di risarcimento dei danni articolati in primo grado, occorre, inoltre, osservare come il capo di sentenza ad essa relativo non sia stato oggetto di impugnazione; si tratta, quindi, di questione estranea alla cognizione del Collegio.
7. In definitiva il ricorso in appello deve essere accolto per le ragioni indicate.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata ai sensi e nei limiti indicati in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IM, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO OR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OR | IA IM |
IL SEGRETARIO