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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
DE AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35583 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Giuseppe Libutti)
attore
E
CP_1
(avv. Massimo Raspini)
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025 i difensori delle parti hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ciascuna con spese processuali poste a carico della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio , opponendosi alla Parte_1 CP_1
Determinazione dirigenziale protocollo n. QC/35632/2024 del 26.6.2024, con cui veniva intimato, tra gli altri, a di rilasciare l'alloggio ubicato nel Parte_1
Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) “Valcannuta”, sito in via di
Valcannuta n. 148, int. 924, perché occupato abusivamente.
L'attore ha sostenuto che la c.d. autotutela patrimoniale delle amministrazioni potrebbe essere esercitata esclusivamente nei confronti dei beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente (artt. 826-828 c.c.), mentre non è assicurata per i beni appartenenti – come nel caso in esame – al patrimonio disponibile degli enti, riconducibili al regime di diritto comune. Ha sostenuto pertanto TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
che la delibera impugnata era illegittima perché era stata emessa in carenza assoluta di potere e avrebbe perciò dovuto essere qualificata come atto nullo secondo i principi di diritto pubblico, sanciti dall'art. 21-septies della legge n.
241/1990. Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della delibera impugnata.
ha: a) eccepito la carenza di interesse ad agire della controparte, CP_1 sostenendo che questa si troverebbe comunque nella posizione di illegittimo occupante di un alloggio assegnato, per finalità di interesse pubblico, all'esito di un procedimento che presuppone un bando, una graduatoria e la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
b) affermato che il provvedimento impugnato conteneva precisi rimandi alle precedenti deliberazioni della Giunta capitolina che prevedevano la progressiva dismissione di Centri di Assistenza
Alloggiativa Temporanea;
che l'occupazione abusiva di un immobile era punita ai sensi dell'art. 633 c.p.; che l'ordine di sgombero non configurava l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., essendo piuttosto un atto imposto dalla legge;
c) sostenuto che il bene oggetto di causa, pur non facendo parte del patrimonio di
, ha finalità pubblicistica ed è utilizzato per scopi istituzionali, sicché CP_1
è esso stesso un bene pubblico e, conseguentemente, seppure l'immobile appartenga a un privato, nel momento in cui la Pubblica Amministrazione lo utilizza per finalità pubblicistiche, è giustificabile l'emanazione di un provvedimento in autotutela, posto che l'occupazione abusiva è, in ogni caso, un atto che fa venir meno la possibilità di usufruire dell'assistenza alloggiativa temporanea. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda e comunque di rigettarla in quanto infondata.
All'udienza di prima comparizione del 2.7.2025 l'attore rappresentava di avere lasciato l'immobile oggetto della deliberazione di sgombero e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
si associava alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia CP_1 del contendere, opponendosi alla propria condanna al pagamento delle spese processuali. La causa veniva trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
2 – Il processo deve essere definito, come peraltro richiesto da entrambe le parti, con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
L'abbandono dell'immobile da parte di ha infatti fatto venire meno Parte_1
l'interesse ad ottenere una pronuncia che privi di efficacia l'ordine amministrativo di rilascio dell'immobile opposto.
3 – Per quanto attiene alle spese processuali, da regolare facendo applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, il tribunale ritiene che queste debbano essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Infatti, da un lato, ha ammesso la carenza di un presupposto per CP_1 emettere l'ordine amministrativo di sgombero dell'immobile, costituito
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dall'appartenenza di questo al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale;
dall'altro, l'attore non ha allegato l'insussistenza dell'altro presupposto, costituito dalla carenza di titolo abilitativo alla detenzione dell'immobile, che egli pertanto abitava abusivamente.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2.7.2025
Il Giudice DE AT
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
DE AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35583 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Giuseppe Libutti)
attore
E
CP_1
(avv. Massimo Raspini)
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025 i difensori delle parti hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ciascuna con spese processuali poste a carico della controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio , opponendosi alla Parte_1 CP_1
Determinazione dirigenziale protocollo n. QC/35632/2024 del 26.6.2024, con cui veniva intimato, tra gli altri, a di rilasciare l'alloggio ubicato nel Parte_1
Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea (CAAT) “Valcannuta”, sito in via di
Valcannuta n. 148, int. 924, perché occupato abusivamente.
L'attore ha sostenuto che la c.d. autotutela patrimoniale delle amministrazioni potrebbe essere esercitata esclusivamente nei confronti dei beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente (artt. 826-828 c.c.), mentre non è assicurata per i beni appartenenti – come nel caso in esame – al patrimonio disponibile degli enti, riconducibili al regime di diritto comune. Ha sostenuto pertanto TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
che la delibera impugnata era illegittima perché era stata emessa in carenza assoluta di potere e avrebbe perciò dovuto essere qualificata come atto nullo secondo i principi di diritto pubblico, sanciti dall'art. 21-septies della legge n.
241/1990. Ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della delibera impugnata.
ha: a) eccepito la carenza di interesse ad agire della controparte, CP_1 sostenendo che questa si troverebbe comunque nella posizione di illegittimo occupante di un alloggio assegnato, per finalità di interesse pubblico, all'esito di un procedimento che presuppone un bando, una graduatoria e la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
b) affermato che il provvedimento impugnato conteneva precisi rimandi alle precedenti deliberazioni della Giunta capitolina che prevedevano la progressiva dismissione di Centri di Assistenza
Alloggiativa Temporanea;
che l'occupazione abusiva di un immobile era punita ai sensi dell'art. 633 c.p.; che l'ordine di sgombero non configurava l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., essendo piuttosto un atto imposto dalla legge;
c) sostenuto che il bene oggetto di causa, pur non facendo parte del patrimonio di
, ha finalità pubblicistica ed è utilizzato per scopi istituzionali, sicché CP_1
è esso stesso un bene pubblico e, conseguentemente, seppure l'immobile appartenga a un privato, nel momento in cui la Pubblica Amministrazione lo utilizza per finalità pubblicistiche, è giustificabile l'emanazione di un provvedimento in autotutela, posto che l'occupazione abusiva è, in ogni caso, un atto che fa venir meno la possibilità di usufruire dell'assistenza alloggiativa temporanea. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda e comunque di rigettarla in quanto infondata.
All'udienza di prima comparizione del 2.7.2025 l'attore rappresentava di avere lasciato l'immobile oggetto della deliberazione di sgombero e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
si associava alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia CP_1 del contendere, opponendosi alla propria condanna al pagamento delle spese processuali. La causa veniva trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
2 – Il processo deve essere definito, come peraltro richiesto da entrambe le parti, con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
L'abbandono dell'immobile da parte di ha infatti fatto venire meno Parte_1
l'interesse ad ottenere una pronuncia che privi di efficacia l'ordine amministrativo di rilascio dell'immobile opposto.
3 – Per quanto attiene alle spese processuali, da regolare facendo applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, il tribunale ritiene che queste debbano essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
Infatti, da un lato, ha ammesso la carenza di un presupposto per CP_1 emettere l'ordine amministrativo di sgombero dell'immobile, costituito
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dall'appartenenza di questo al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale;
dall'altro, l'attore non ha allegato l'insussistenza dell'altro presupposto, costituito dalla carenza di titolo abilitativo alla detenzione dell'immobile, che egli pertanto abitava abusivamente.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2.7.2025
Il Giudice DE AT
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