Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6906
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio - da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. - nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un "impiegato dipendente addetto alla ricezione atti", secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario - che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata - rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'"ufficio" dell'amministratore.

Commentari2

  • 1Condominio, deliberazione, rideliberazione, materia del contendereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 aprile 2010

  • 2Amministratore in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condominiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2007
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6906
Data del deposito : 21 maggio 2001

Testo completo