Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Deve esser disposta la rinnovazione della notifica, ai sensi dell' art. 291 cod. proc. civ., dell'atto di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio - da fare personalmente, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. - nei confronti di un condominio rimasto contumace, se effettuata nell'edificio condominiale e a mani di un "impiegato dipendente addetto alla ricezione atti", secondo quanto risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, perché tale qualità, non consistendo in un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale o da questi compiuto, non può ritenersi provata fino a querela di falso, ma costituisce soltanto presunzione iuris tantum dei rapporti tra ricevente e destinatario - che è un ente di gestione sfornito di soggettività giuridica, ancorché imperfetta, e di autonomia patrimoniale, ancorché limitata - rappresentato dall'amministratore. Pertanto la notifica a questi personalmente, ovunque si trovi, degli atti indirizzati al condominio è valida, mentre in mancanza dello stesso, deve avvenire a mani delle persone e nei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., sì che se effettuata a persona diversa dall'amministratore e nello stabile condominiale, devono esservi locali destinati all'organizzazione e allo svolgimento e della gestione delle cose e dei servizi comuni, come ad esempio la portineria, per la configurabilità dell'"ufficio" dell'amministratore.
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- 2. Amministratore in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea dei condominiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6906 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA ORLANDO DE TOMMASO 12 ROMA, in persona del suo Amm.re GASTONE SAVELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell'avvocato MARRAPESE GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA RINASCENTE SPA, in persona del suo rapp.te p.t. GERLI Luigi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ABATE, per procura speciale Dott. GUIDOBONO CAVALCHINI Claudio, notaio in BOLLATE rep. n. 51325 del 29/3/2000, che lo difende unitamente all'avvocato ERMANNO CARSANA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COND VIA ORLANDO DE TOMMASO, 20 ROMA, COND VIA ORLANDO DE TOMMASO, 28 ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 919/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato MARRAPESE Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 dicembre 1987 il Tribunale di Roma - adito dai condominii degli edifici ubicati ai n. 12, 20 e 28 di via Orlando De Tommaso nella stessa città, nei confronti della S.p.A. La Rinascente, per ottenere la condanna di quest'ultima all'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, secondo l'impegno assunto con una scrittura del 2 aprile 1969 dalla S.p.A. SMA, poi incorporata nella società convenuta - accolse la domanda, in quanto proposta dal primo condominio, mentre escluse la sussistenza dell'obbligo in questione, con riguardo agli altri due.
Impugnata dalla S.p.A. La Rinascente, la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 6 marzo 1990 rigettò il gravame, osservando che la società appellante non aveva dimostrato la fondatezza del suo assunto, secondo cui la scrittura fatta valere dalle altre parti era stata firmata da persona priva del potere di rappresentare la S.p.A. SMA.
Su ricorso della S.p.A. La Rinascente, con sentenza del 12 dicembre 1994, questa Corte cassò la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, rilevando che gravava sul condominio di via Orlando De Tommaso n. 12 l'onere di provare la sussistenza della qualità di rappresentante della S.p.A. SMA, in colui che in nome di tale società aveva firmato la scrittura del 2 aprile 1969.
La causa, riassunta dalla S.p.A. La Rinascente, è stata decisa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 24 marzo 1997, pronunciata nella contumacia delle altre parti: in riforma della sentenza di primo grado, essendo mancata la prova indicata come necessaria con la pronuncia di cassazione, è stata respinta l'originaria domanda anche del condominio di via Orlando De Tommaso n. 12, il quale è stato altresì condannato, in solido con quelli dei n. 20 e n. 28, alla restituzione della somma di lire 5.403.803, che era stata loro pagata dalla S.p.A. La Rinascente, quale rimborso delle spese occorse per l'esecuzione forzata di un provvedimento di urgenza emesso ante causam dal Pretore di Roma, con cui era stato ordinato alla società di eseguire le opere di manutenzione in contestazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio di via Orlando De Tommaso n. 12, in base a un motivo, poi illustrato anche con memorie. La S.p.A. La Rinascente ha resistito con controricorso. I condominii dei n. 20 e 28 di via Orlando De Tommaso - nei cui confronti è stata integrato il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte con ordinanza del 19 settembre 2000 - non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Come unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di rinvio, in quanto non effettuata alla parte "personalmente", come è prescritto dall'art. 392 c.p.c., bensì mediante consegna, nell'edificio condominiale, a tale Vittorio Usman, addetto alle pulizie dell'immobile quale "lavoratore autonomo". La resistente ha replicato che la notificazione è avvenuta nello stabile di via Orlando De Tommaso n. 12, dove il condominio ha la propria sede, ed è stata ricevuta da un "impiegato dipendente incaricato ricezione atti", come ha certificato chi l'ha eseguita, con attestazione inoppugnabile, se non con querela di falso. L'obiezione non è fondata, poiché la fede privilegiata attribuibile alla relazione di notificazione è limitata a ciò che l'ufficiale giudiziario dichiara circa i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non si estende alla verità intrinseca delle informazioni che egli abbia assunto o delle dichiarazioni che gli siano state rese - in particolare, appunto, in ordine ai rapporti tra il ricevente e il destinatario dell'atto - le quali danno luogo, semmai, a semplici presunzioni, superabili con ogni mezzo di prova (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2000 n. 9658; 28 giugno 2000 n. 8799; 11 aprile 2000 n. 4590). Ma comunque i condominii degli edifici sono semplici "enti di gestione" (v., tra le più recenti, Cass. 9 giugno 2000 n. 7891) non dotati ne' di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, sicché l'elemento che unifica la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, all'esterno, è costituito esclusivamente dalla comune loro rappresentanza, anche in giudizio, che compete all'amministratore, nell'ambito delle sue attribuzioni. A costui, quindi, vanno notificati gli atti indirizzati al condominio (il quale non ha una sua "sede" in senso proprio: v., per tutte, Cass. 28 gennaio 2000 n. 976) secondo le regole stabilite per le persone fisiche.
Pertanto, oltre che ovunque "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 s.s. c.p.c.: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi - che tuttavia nella specie non è stata prospettata - in cui esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. 976/2000, cit.; 11 dicembre 1993 n. 12208). Si deve quindi concludere nel senso che la notificazione di cui si tratta è avvenuta invalidamente, anche se non può essere considerata giuridicamente inesistente, essendo stata comunque compiuta in un luogo non privo di ogni collegamento con l'ente cui era diretta, per cui andavano emessi i provvedimenti di cui all'art. 291 c.p.c., essendo rimasto contumace il condominio appellato.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001