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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5227 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “Proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 7.05.2024, con la concessione alla parte costituita del termine di gg. 30 per il deposito di memoria conclusionale e vertente
TRA
(c.f: ) rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dagli avv.ti Cristina Ciotte e Marialuisa Mongillo ed elettivamente domiciliato in Dragoni
(CE), alla via Rione degli Angeli, n. 15
(attore)
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
(convenuto - contumace)
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da atti e verbali di causa. FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il germano Parte_1
per sentir accogliere le suddette conclusioni: “- accertare i confini tra le due Controparte_1
proprietà dei germani e - definire gli stessi, ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 951 c.c. e far restituire, così, all'attore, la superficie indebitamente utilizzata dalla parte
convenuta; - condannare la parte convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed oneri di
causa, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- emettere Sentenza esecutiva,
come per legge”.
In particolare, l'istante ha dedotto: - di essere divenuto proprietario del terreno agricolo sito in località “Miglio 25” nel comune di Alvignano (CE), in virtù di atto di donazione da parte della nonna, ai rogiti del notaio del 9.09.2009; -che, con tale atto di Controparte_2 Per_1
donazione, esso istante è entrato nel pieno possesso e proprietà della porzione del suddetto terreno agricolo identificata con la particella n. 5425, mentre il germano è entrato nel Controparte_1
pieno possesso e proprietà della porzione identificata con la particella n. 5424; - che le suddette particelle sono derivate dal frazionamento della vecchia p.lla n. 51016, a sua volta derivata dal frazionamento della originaria part.lla 94; -che essi germani hanno inizialmente provveduto all'
apposizione di picchetti al fine di delimitare i confini delle rispettive proprietà, ma col passare del tempo, essi sono divenuti incerti ed il convenuto si è appropriato di parte del terreno di esso istante ed ha finanche costruito, su parte di questo, la rete fognaria della sua abitazione in modo del tutto abusivo ed arbitrario;
- che vani si sono rivelati i vari inviti formulati al germano di provvedere a rendere certi i confini tra le reciproche proprietà; - che, pertanto, si rende necessario rideterminare in maniera certa i confini tra le loro proprietà, con l'apposizione di picchetti e di termini lapidei.
All'udienza del 5.11.2021, il Giudice Istruttore dell'epoca, attesa la rituale notifica dell'atto d citazione al convenuto, non costituitosi, ha dichiarato la contumacia dello stesso.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata CTU tecnica e, all'esito del deposito di essa, la causa - ritenuta matura per la decisione - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento fisico della persona del giudice istruttore, il presente procedimento è stato smistato sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 7.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dall'attore, l'ha riservato in decisione, con concessione del termine di gg. 30
per il deposito di scritti conclusionali.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, l'azione di regolamento dei confini disciplinata dall'art. 950 c.c. è volta a dare certezza ad un confine obiettivamente e/o subiettivamente incerto tra due fondi ed, in materia, la legge riconosce al giudice poteri più ampi di quelli attribuitigli nelle altre controversie di accertamento della proprietà; invero, il giudice non solo è svincolato dalla osservanza del principio “actore non
probante reus absolvitur” atteso che l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione grava su entrambe le parti (azione cd. duplice), ma gli è data anche ampia facoltà (“ogni mezzo di prova è
ammesso”, art. 950, co. 2, c.c.) di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più
elementi concordanti senza fissare alcuna graduatoria tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito dalla legge alle mappe catastali (art. 950, co. 3, c.c.). Il
giudice, dunque, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più
attendibili, ricorrendo (soltanto) in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(Cass. n. 7290/2014); la regola di tale sussidiarietà trova comunque un'eccezione per l'ipotesi in cui i fondi siano originariamente appartenuti ad un unico proprietario, dovendo in tal caso aversi riguardo agli atti da cui il frazionamento è originato (Cass. n. 6770/2001; Trib. Napoli 19.10.2005).
Atteso dunque che presupposto dell'azione di regolamento di confini è l'incertezza della linea di demarcazione tra due fondi finitimi, giova precisare che lo stato di incertezza può essere oggettivo,
costituito dalla promiscuità di possesso di una zona intermedia tra i fondi, oppure soggettivo,
costituito dalla contestazione del confine esistente.
Nel caso in esame, come accertato dallo stesso ctu nominato, si tratta di incertezza oggettiva in quanto, tra i due fondi non sono stati rinvenuti segnali permanenti idonei a materializzare il confine legale di proprietà quali, ad esempio, termini lapidei, muri di cinta, o altro (cfr. pag. 8 relazione finale).
Orbene, il ctu, dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi ed esaminato attentamente la documentazione versata in atti, ha verificato che le particelle donate all'attore e al convenuto,
derivano dal frazionamento della particella n. 5106, del 27/02/2009, a firma dell'ing. , Persona_2
che è stato espressamente richiamato nell'atto di donazione del 9.09.2009 con cui sono stati trasferiti i fondi alle parti in giudizio ed ha ritenuto che “il “Tipo di Frazionamento” richiamato
nell'atto di donazione, essendo un documento di valenza tecnica, non lascia spazio alcuno ad
interpretazioni soggettive sulla esatta e univoca ubicazione dei vertici della nuova spezzata di
confine sul terreno. Nel tipo di frazionamento, infatti, si rinvengono i dati necessari che
individuano con certezza e univocità i punti di confine, in quanto questi ultimi sono indicati con
coordinate analitiche riportate nel libretto delle misure”.
Il consulente ha, quindi, concluso “in definitiva, il tipo di frazionamento che ha dato origine alle
particelle di proprietà delle parti in causa costituisce un valido documento probatorio per la
individuazione della linea di confine tra le due proprietà. Esso, peraltro, non è stato mai contestato
dalle parti, né è stato annullato”. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha pertanto accertato che “Il confine legale tra le proprietà
delle parti in causa è la spezzata ABC le cui coordinate geografiche risultano le seguenti:
Punti Latitudine Longitudine
Punto A: 41°13'06.90755"N 14°21'57.78913"E
Punto B: 41°13'07.97953"N 14°22'00.74041"E
Punto C: 41°13'06.21784"N 14°22'03.77949"E
Ed ha specificato che “Esse sono state ottenute dalla trasformazione delle coordinate geodetiche
rettangolari indicate nel “tipo di frazionamento” redatto dall'ing. che ha dato Persona_2
origine alle due particelle delle parti in causa”.
L'ausiliario ha precisato, altresì, che non necessitano opere per ripristinare il confine tra le proprietà
dei contendenti atteso che il confine stesso non è stato mai materializzato e che “è necessario
pertanto solo apporre i termini lapidei nei vertici A, B, C della spezzata di confine indicata
innanzi”.
Accertata, quindi la linea di confine tra i fondi limitrofi di proprietà delle parti in causa, il dott.
ha inoltre verificato che in specie non ci sono stati sconfinamenti, ovvero occupazioni di Parte_2
suolo da parte del convenuto rispetto alla proprietà dell'attore, tenuto conto che l'attuale possesso del ricade totalmente all'interno del terreno in sua proprietà (cfr. pag. 17 Controparte_1
relazione peritale).
L'ausiliario ha, però, accertata la presenza di una condotta fognaria e di una condotta idrica all'interno del fondo dell'attore, nello specifico “la condotta si trova alla profondità di circa un
metro ed è costituita da un tubo in PVC del diametro di mm 200 di colore arancione, mentre quella
idrica da un tubo in polietilene del diametro di circa un pollice di colore nero e celeste (vedi rilievi
fotografici allegato H1). La lunghezza della condotta fognaria all'interno del fondo attoreo è di circa 150 m, mentre quella idrica di circa 130 m. Le condotte, posizionate l'una sull'altra,
attraversano il fondo dell'attore nella direzione nord -sud. La condotta fognaria sfocia a sud del
fondo dell'attore, direttamente nel fosso di maltempo che costeggia per tutto il lato est i fondi delle
parti in causa;
quella idrica non è funzionante”. Tale accertamento, però, in fattispecie resta irrilevante, perché esula dall'oggetto della controversia e dal “petitum” del giudizio.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il ctu, sorrette da ragionamento logico immune da vizi,
appaiono pienamente condivisibili, in considerazione della completezza degli accertamenti eseguiti e della congruenza della relazione con gli atti di causa e con la documentazione prodotta dalle parti,
tenuto, altresì, conto che la consulenza non è stata oggetto di contestazione da parte attrice, la quale anzi ha aderito alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, la domanda di regolamento di confini formulata dalla parte attrice va accolta.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della causa, l'esito della stessa e la mancata costituzione del convenuto, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Le spese di ctu vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dal Parte_1
nei confronti del disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda di regolamento dei confini formulata dall'attore e, per l'effetto dichiara che il confine tra la particella 5425 in proprietà attorea e la particella 5424, in proprietà del convenuto, è quello indicato dal CTU nella propria relazione di consulenza tecnica e, precisamente, costituito dalla spezzata A B C, le cui coordinate geografiche risultano specificate nella perizia, che in questa sede si richiama integralmente;
2) compensa le spese di lite;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 8.07.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)