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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. CASTELLUZZO ERICA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PASCARELLA VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Caserta in data 13.04.2016, dal quale non erano nati figli, e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare a sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in suo favore pari ad euro 500,00 mensili, l'obbligo per il resistente di pagare integralmente la rata del mutuo.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e il rigetto di tutte le avverse richieste
All'udienza del 7.10.2025, il giudice relatore, sentite le parti, rinviava la causa per bonario componimento.
Infine, all'udienza cartolare del 28.10.2025, lil giudice, lette note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. 1)autorizzare i coniugi a vivere separatamente, pronunciando la loro separazione;
2. disporre che l'abitazione familiare verrà consensualmente alienata, non prima dello spirare dei cinque anni dall'acquisto;
3. l'importo della vendita non potrà essere inferiore ad €. 157.000,00 (centocinquantasette mila/00) somma stabilita per ottemperare a tutte le spese che hanno gravato e graveranno sul bene medesimo;
4. la somma di danaro che residuerà con la vendita del bene sopra descritto, previo saldo del mutuo, previa chiusura/disinvestimento delle polizze vita all'uopo contratte, verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi, al netto della restituzione delle somme date in prestito dalle rispettive famiglie (€. 41.500,00 la famiglia ed €. 10.000,00 la famiglia;
Pt_1 CP_1
5. Ove mai i familiari dovessero venire a mancare il relativo credito sarà incassato da ciascun coniuge secondo quanto previsto all'articolo che precede (€. 41.500,00 alla ed €. Pt_1
10.000,00 all' ; CP_1
6. nelle more, le spese collegate all'immobile (utenze domestiche tasse comunali, rate di mutuo, spese condominiali) saranno pagate al 50% dalle parti, con addebito diretto sul conto corrente cointestato già esistente, che sarà chiuso soltanto dopo la compravendita dell'immobile ed il pagamento di quanto sopra previsto;
7. l'abitazione familiare verrà occupata dai coniugi in maniera routinaria;
8. le parti si dichiarano autonome economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
9. i beni mobili che corredano l'abitazione familiare verranno suddivisi secondo la seguente elencazione: alla signora verranno assegnati la camera da letto completa, il divano Pt_1 completo di pouf grigio, il mobile cucina, nr.1 condizionatore, nr. 2 televisori (TCL e
Samsung) , la scarpiera bianca, robot aspirapolvere “Roomba”, tre tappeti (il colorato, il tondo ed il verde) i quadri colorati, il corredo in dote, le tende, nr 2 tavolini (il tondo ed il quadrato) la batteria di pentole ed i mestoli logo “Bialetti”, set di stoviglie “Villeroy” e
“Bosch”, tovaglie, set pop corn, set ciotole “Taperwer”, set bicchieri cristallo, madia bianca, mobile bianco a cubi;
al signor saranno attribuiti i seguenti beni mobili: Controparte_1
l'automobile TG GJ394RS , gli strumenti musicali, la postazione pc, un condizionatore, un televisore “LG”, un sound bar, una scarpiera bianca, tutte le pentole non “Bialetti”,
l'impastatrice, la piastra ad induzione, la piastra per i panini, il set di coltelli con ceppo, la griglia elettrica, l'affettatrice, la macchina del caffè, set di stoviglie “Alessi”,
l'aspirapolvere, i mobili dello studio, due tappeti grigi, il set di bicchieri di cristallo.
Le parti contestualmente dichiarano di voler vendere i seguenti beni, precisando sin d'ora che ove mai non riescano nell'intento, provvederanno di comune accordo, a dividerli tra loro: cucina con elettrodomestici, tavolo “Calligaris”, nr. 6 sedie, l'armadio 6 ante bianco, divano letto della cameretta, lavatrice, asse da stiro e stendino “Foppa Pedretti”, parete attrezzata.
10. Le parti danno atto di essere soddisfatti dagli accordi raggiunti e di cui agli articoli che precedono con il rispetto dei quali avranno anche definito con ampia soddisfazione reciproca ogni proprio rapporto di natura patrimoniale per cui non avranno null'altro a pretendere ciascuno verso l'altro.
11. Le parti dichiarano di voler rinunciare reciprocamente alle domande di addebito sporte nel presente giudizio.
12. Le spese legali si intendono integralmente compensate con rinuncia dei procuratori costituiti ad ogni pretesa ex art. 13 L.P.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. CASTELLUZZO ERICA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PASCARELLA VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Caserta in data 13.04.2016, dal quale non erano nati figli, e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa familiare a sé, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in suo favore pari ad euro 500,00 mensili, l'obbligo per il resistente di pagare integralmente la rata del mutuo.
Si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e il rigetto di tutte le avverse richieste
All'udienza del 7.10.2025, il giudice relatore, sentite le parti, rinviava la causa per bonario componimento.
Infine, all'udienza cartolare del 28.10.2025, lil giudice, lette note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. 1)autorizzare i coniugi a vivere separatamente, pronunciando la loro separazione;
2. disporre che l'abitazione familiare verrà consensualmente alienata, non prima dello spirare dei cinque anni dall'acquisto;
3. l'importo della vendita non potrà essere inferiore ad €. 157.000,00 (centocinquantasette mila/00) somma stabilita per ottemperare a tutte le spese che hanno gravato e graveranno sul bene medesimo;
4. la somma di danaro che residuerà con la vendita del bene sopra descritto, previo saldo del mutuo, previa chiusura/disinvestimento delle polizze vita all'uopo contratte, verrà suddivisa in parti uguali tra i coniugi, al netto della restituzione delle somme date in prestito dalle rispettive famiglie (€. 41.500,00 la famiglia ed €. 10.000,00 la famiglia;
Pt_1 CP_1
5. Ove mai i familiari dovessero venire a mancare il relativo credito sarà incassato da ciascun coniuge secondo quanto previsto all'articolo che precede (€. 41.500,00 alla ed €. Pt_1
10.000,00 all' ; CP_1
6. nelle more, le spese collegate all'immobile (utenze domestiche tasse comunali, rate di mutuo, spese condominiali) saranno pagate al 50% dalle parti, con addebito diretto sul conto corrente cointestato già esistente, che sarà chiuso soltanto dopo la compravendita dell'immobile ed il pagamento di quanto sopra previsto;
7. l'abitazione familiare verrà occupata dai coniugi in maniera routinaria;
8. le parti si dichiarano autonome economicamente e rinunciano reciprocamente a qualsiasi mantenimento;
9. i beni mobili che corredano l'abitazione familiare verranno suddivisi secondo la seguente elencazione: alla signora verranno assegnati la camera da letto completa, il divano Pt_1 completo di pouf grigio, il mobile cucina, nr.1 condizionatore, nr. 2 televisori (TCL e
Samsung) , la scarpiera bianca, robot aspirapolvere “Roomba”, tre tappeti (il colorato, il tondo ed il verde) i quadri colorati, il corredo in dote, le tende, nr 2 tavolini (il tondo ed il quadrato) la batteria di pentole ed i mestoli logo “Bialetti”, set di stoviglie “Villeroy” e
“Bosch”, tovaglie, set pop corn, set ciotole “Taperwer”, set bicchieri cristallo, madia bianca, mobile bianco a cubi;
al signor saranno attribuiti i seguenti beni mobili: Controparte_1
l'automobile TG GJ394RS , gli strumenti musicali, la postazione pc, un condizionatore, un televisore “LG”, un sound bar, una scarpiera bianca, tutte le pentole non “Bialetti”,
l'impastatrice, la piastra ad induzione, la piastra per i panini, il set di coltelli con ceppo, la griglia elettrica, l'affettatrice, la macchina del caffè, set di stoviglie “Alessi”,
l'aspirapolvere, i mobili dello studio, due tappeti grigi, il set di bicchieri di cristallo.
Le parti contestualmente dichiarano di voler vendere i seguenti beni, precisando sin d'ora che ove mai non riescano nell'intento, provvederanno di comune accordo, a dividerli tra loro: cucina con elettrodomestici, tavolo “Calligaris”, nr. 6 sedie, l'armadio 6 ante bianco, divano letto della cameretta, lavatrice, asse da stiro e stendino “Foppa Pedretti”, parete attrezzata.
10. Le parti danno atto di essere soddisfatti dagli accordi raggiunti e di cui agli articoli che precedono con il rispetto dei quali avranno anche definito con ampia soddisfazione reciproca ogni proprio rapporto di natura patrimoniale per cui non avranno null'altro a pretendere ciascuno verso l'altro.
11. Le parti dichiarano di voler rinunciare reciprocamente alle domande di addebito sporte nel presente giudizio.
12. Le spese legali si intendono integralmente compensate con rinuncia dei procuratori costituiti ad ogni pretesa ex art. 13 L.P.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio