Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 14-04-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4307/2020 R.G. vertente
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio degli Avv.ti Antonio Parte_1 C.F._1
Panico e Lucia Rambone, che la rapp.tano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del Direttore p.t. entrambi rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417 bis c.p.c., dall' , in persona del l. r. Controparte_4
p.t. e dei funzionari, e CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
elettivamente domiciliati in , Via Lubich, 6. CP_4
Resistente
OGGETTO
Quantificazione differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per l'Amministrazione convenuta: come da memoria di costituzione e risposta.
1
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-07-2020, la ricorrente, docente di
Scuola Secondaria di II grado, in servizio presso l'Istituto Statale Superiore “E. Maiorana”, in Santa
Maria a Vico, esponeva:
- di essere stata immessa in ruolo con qualifica di docente di Scuola Secondaria di I grado, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2001;
- di aver effettuato, in data 31.8.2012, il passaggio nella qualifica funzionale superiore dei docenti di
Scuola Secondaria di II grado;
- che, con sentenza n. 218/2018 del 29.1.2018, il Tribunale di Torre Annunziata aveva accertato “… il diritto ad essere collocata ai fini giuridici ed economici, nella fascia economica 21-27 dall'1.09.2002 ed in quella 28-34 dall'1.09.2006…” e, per l'effetto, aveva condannato il al CP_9
pagamento a titolo di differenze retributive di € 9.647,22, oltre interessi legali;
- che, il non aveva adeguato le fasce stipendiali. CP_1
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “… in via principale, dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù della sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata recante n.218/2018 del 29.01.2018, a vedersi riconosciuta la fascia economica 28/34 con decorrenza dall'1.09.2016 e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al CP_9 pagamento in favore della ricorrente delle ulteriori differenze retributive, da quantificare in €.
16.217,00 per il periodo 01.04.2016 – 28.02.2018, il tutto oltre interessi legali;
… Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”.
Il resistente, costituitosi tardivamente in data 8.7.2024, deduceva di aver CP_1
provveduto, con decreto n. 965 del 13.7.2020, alla rideterminazione dell'inquadramento economico della ricorrente, in ottemperanza della sentenza n. 218/2018. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata la CTU contabile, all'esito del trasferimento del Magistrato titolare del procedimento, questo Presidente di Sezione ne disponeva la sua riassegnazione a sé medesimo, in considerazione della anzianità di iscrizione a ruolo.
All'odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza pubblicata telematicamente.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa già ritenuta fondata nell'an dalla sentenza n. 218 del 29.1.2018 del Tribunale di Torre Annunziata (cfr. sentenza in atti).
2 In merito alla quantificazione delle differenze retributive dovute alla dipendente per il periodo e la causale dedotti in giudizio, il CTU incaricato ha riscontrato che “pur essendo la prof.ssa
inquadrata economicamente nella fascia 28/34, il trattamento economico Parte_1
erogato corrispondeva a quello spettante ai Docenti di Scuola Media invece che ai Docenti di Scuola
Superiore di Secondo Grado” e che pertanto, risulta una differenza retributiva totale lorda di
€.3.132,95 e un importo per TFS di € 235,48, calcolato solo sulle differenze retributive.
Tali conteggi appaiono pienamente congrui rispetto alle statuizioni del CCNL 2016-2018 del
16.4.2018 e Tab. A1 relativo al personale del comparto scuola e, in quanto non specificamente contestati dalle parti, possono essere presi a fondamento della presente decisione.
Ritiene pertanto questo giudice accoglibile la domanda nei limiti della complessiva somma lorda
€.3.132,95, a titolo differenze retributive, posto che la perduranza del rapporto di lavoro non consente la corresponsione del TFS alla ricorrente. Ne consegue che il convenuto deve essere CP_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente, delle indicate differenze retributive oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda in termini di quantum, sono compensate nella misura del 50% ponendosi la quota residua a carico di parte convenuta e liquidandosi quest'ultima come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di profili controversi.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del e dell' Controparte_1 Controparte_10
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con ricorso depositato in data 27.7.2020,
[...]
così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di di € 3.132,95, oltre interessi legali dalla rispettiva Parte_1
maturazione al soddisfo;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% ponendo la quota residua a carico del e liquidando quest'ultima in complessivi € 1.300,00, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e spese generali, con attribuzione agli Avv.ti Antonio
Panico e Lucia Rambone, dichiaratisi antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 14-04-2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Roberto Pellecchia
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