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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/09/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr. Avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce dell'atto introduttivo, dall'Avv.Rosaria Impaglione ( ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Caltanissetta viale Sicilia n.106, presso lo studio del difensore.
Attore opponente
CONTRO
), titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 CodiceFiscale_3 sede a Sommatino in viale Aldo Moro n.199 (p.iva ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv.Francesco Impellizzeri ( ), giusta procura in calce alla CodiceFiscale_4 comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caltanissetta via Filippo Turati n.130/F.
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.03.2024, l'attore ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.65/2024 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
12.02.2024 e notificato il 22.02.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese legali, in favore del sig. , a fronte del Controparte_1 mancato pagamento di alcune rate previste in un accordo transattivo sottoscritto in data 06.06.2020, che prevedeva come parti: il sig. nella qualità di creditore, la società Controparte_1 nella qualità di debitore, lo stesso nella qualità di garante. Controparte_2 Parte_1
Parte opponente ha dedotto: 1) l'errata quantificazione della somma ingiunta, poiché a fronte dell'accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di € 44.000,00, erano stati corrisposti € 23.000,00, per cui il credito residuo ammonterebbe a € 21.000,00; 2) la decadenza della pretesa creditoria nei suoi confronti, poiché: a) a seguito della risoluzione del contratto di transazione, avvenuta il 18.11.2022, il creditore avrebbe dovuto agire dovuto agire nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi previsto dall'art.1957 cod.civ., e quindi entro la data del 18.05.2023; b) anche a volere tenere in considerazione la data in cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della debitrice principale , iscritta nei registri della Camera di CP_2
Commercio di Caltanissetta in data 07.07.2023, il termine di sei mesi risultava abbondantemente scaduto alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto il 01.02.2024. Ne consegue il sig. è da ritenersi decaduto dal diritto di chiedere il pagamento nei Controparte_1 confronti del fideiussore , non avendo agito nei suoi confronti entro il termine di Parte_1 cui sopra;
3) l'opponente ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio con comparsa del 29.03.2024, il convenuto opposto ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione addotti dall'attore opponente, chiedendone pertanto il rigetto. In particolare, egli ha dedotto: 1) che nel caso in cui fosse stato ritenuto provato il pagamento della somma di € 23.000,00, il debito residuo sarebbe ancora di € 21.000,00 per cui l'opponente dovrebbe essere condannato al pagamento della suddetta somma;
2) per ciò che concerne l'eccezione di decadenza ex art.1957 cod.civ., parte opposta ha dedotto che la garanzia assunta dal sig. in seno alla scrittura di transazione non vada ricondotta alla fattispecie Pt_1 della fideiussione bensì in quella del contratto autonomo di garanzia, per cui sarebbe inconferente il richiamo operato dall'opponente al termine di decadenza previsto dalla norma sopra citata.
Peraltro, l'accordo transattivo non prevedeva il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per cui ciò confermerebbe l'inapplicabilità dell'istituto sopra richiamato;
3) il convenuto opposto ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione ed in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 21.000,00, oltre alle spese processuali.
Le parti hanno depositato memorie ex art.171 ter c.p.c. e richiesto l'ammissione di mezzi istruttori.
Con ordinanza del 02.10.2024, il G.I. ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, invitando le parti ad avviare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art.3 del d.l. n.132/2014.
Fallito il tentativo di conciliazione per indisponibilità le parti, con ordinanza del 01.03.2025 questo Giudice rigettava le richieste istruttorie formulate da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ai sensi dell'art.281 quinquies comma 1
c.p.c. per il giorno 07.07.2025, assegnando alle parti i termini ex art.189 c.p.c..
Ebbene ritiene il giudicante che l'opposizione proposta sia parzialmente fondata e debba essere accolta nei limiti sopra esposti.
1. Sull'ammontare del credito.
Preliminarmente occorre rilevare che, nel corso del giudizio, è emerso pacificamente che l'importo residuo del debito scaturente dall'accordo transattivo dell'8 giugno 2020 non è pari a €
30.000,00, come ingiunto, bensì alla minor somma di € 21.000,00.
L'opponente ha, infatti, documentato pagamenti per complessivi € 23.000,00 a fronte del debito originario di € 44.000,00.
Tale circostanza, inizialmente contestata, è stata poi sostanzialmente ammessa dalla stessa parte opposta, la quale, nei propri scritti difensivi, ha ribadito la propria pretesa alla somma di €
21.000,00.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere, pertanto, adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cass.17371/03; 6241/03; 15026/05; giurisprudenza pacifica).
L'accertamento di un credito inferiore a quello ingiunto comporta la necessaria revoca del decreto opposto, ferma restando la possibilità per il giudice di condannare l'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta.
Pertanto, il decreto ingiuntivo n.65/2024 deve essere revocato, in quanto emesso per una somma superiore a quella dovuta.
2. Sulla natura della garanzia prestata dal sig. . Pt_1
Il nucleo centrale della controversia attiene alla qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal sig. nell'atto di transazione e, conseguentemente, all'applicabilità dell'art.1957 cod.civ.. Pt_1
Parte opponente qualifica tale impegno come fideiussione, con conseguente applicazione del principio di accessorietà e del termine di decadenza semestrale per l'azione del creditore.
Parte opposta, al contrario, lo riconduce alla figura del contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall'assenza del vincolo di accessorietà.
La distinzione tra le due figure è nota in giurisprudenza.
La fideiussione è caratterizzata dal vincolo di accessorietà, per cui l'obbligazione del garante è identica a quella del debitore principale e sussiste nei limiti in cui sussiste quest'ultima.
Il contratto autonomo di garanzia, invece, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, trasferendo il rischio economico dall'uno all'altro soggetto. In tale schema, l'obbligazione del garante è autonoma e qualitativamente diversa da quella principale, non essendo rivolta all'adempimento del debito altrui, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto (Cass. SS.UU.
n.3947/2010).
Per qualificare il negozio in esame, occorre interpretare la volontà delle parti desumibile dal tenore letterale e dal contesto complessivo dell'accordo transattivo.
L'atto di transazione dell'8 giugno 2020, alla clausola F), stabilisce che “Il signor Parte_1 sottoscrive in proprio la presente transazione offrendo la propria garanzia personale per il credito del sig. ; CP_1 nel piano di rientro allegato al suddetto accordo, datato 06.06.2020, il sig. dichiara di Pt_1 prestare “personale garanzia del corretto adempimento del piano di rientro proposto dalla Controparte_2
(ex Impr. Costruz. in favore del sig. piano come sopra concordato”. Controparte_3 Controparte_1
Sebbene non siano state utilizzate clausole tipiche del contratto autonomo di garanzia (come il pagamento “a prima vista” o “senza eccezioni”), la causa concreta dell'accordo depone in tal senso.
La transazione, infatti, è stata stipulata per porre fine a un contenzioso che vedeva la ditta CP_1 aver già ottenuto un decreto ingiuntivo e aver promosso istanza di fallimento nei confronti della
Controparte_2
A fronte della rinuncia a tali azioni e della concessione di un piano rateale, appare del tutto ragionevole ritenere che il creditore abbia preteso una garanzia forte personalmente dal sig. , svincolata dalle vicende del rapporto principale e idonea a garantirgli un Parte_1 rapido e sicuro soddisfacimento in caso di nuovo inadempimento da parte della debitrice principale Controparte_2
La funzione della garanzia, pertanto, non era meramente solutoria, ma anche indennitaria e compensativa del rischio che il creditore si assumeva desistendo dalle azioni giudiziarie già intraprese.
Inoltre, come correttamente evidenziato dall'opposto, la mancanza di un espresso beneficio di preventiva escussione del debitore principale (art.1944 cod.civ.) rafforza la tesi dell'autonomia della garanzia, essendo il garante posto sullo stesso piano del debitore principale.
Alla luce di tali considerazioni, la garanzia prestata dal sig. deve essere qualificata Parte_1 come contratto autonomo di garanzia.
3. Sulla dedotta decadenza ex art.1957 cod.civ.
Dalla qualificazione della garanzia come contratto autonomo, discende la sua sottrazione alla disciplina tipica della fideiussione e, in particolare, all'applicazione dell'art.1957 cod.civ..
Tale norma, che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, è espressione del carattere accessorio della fideiussione e non è compatibile con la struttura del contratto autonomo di garanzia, salvo diversa e specifica pattuizione tra le parti, nel caso assente.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata.
Il sig. , quale garante autonomo, è tenuto a corrispondere l'importo dovuto Pt_1 indipendentemente dall'azione del creditore nei confronti del debitore principale fallito.
4. Sulle spese di lite.
L'esito del giudizio configura un'ipotesi di soccombenza reciproca.
L'opponente, infatti, ha ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo, essendo stata accertata una pretesa creditoria inferiore a quella azionata in via monitoria.
Tuttavia, è risultato soccombente sulla questione principale relativa all'esistenza dell'obbligazione di garanzia e all'eccezione di decadenza ex art.1957 cod.civ..
In considerazione della prevalente soccombenza nel merito dell'opponente, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico del sig. Parte_1
[...]
La liquidazione avviene come da dispositivo, secondo i valori medi risultanti dalle Tabelle
Professionali ex D.M. 55/2014, per le cause di scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00
(valore effettivo della controversia).
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.589/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie l'opposizione e per, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.65/2024 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta il 12.02.2024; condanna il sig. al pagamento, in favore della ditta individuale , Parte_1 Controparte_1 della somma di € 21.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese e condanna il sig. al rimborso in favore della ditta Parte_1 individuale per i rimanenti 2/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in € Controparte_1
3.235,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta 01 settembre 2025 Il G.O.P.
Dr. Avv. Andrea Ingiulla