Articolo 41 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 40Articolo 42
Versione
3 giugno 1985
Art. 41.
La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalita' previste dall'articolo 48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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