CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Gaetano Cavallaro, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.1.2024 l'odierno appellante conveniva in giudizio l CP_1
esponendo che: in data 25.3.2022 aveva inoltrato domanda alla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile al fine del riconoscimento del requisito sanitario utile al godimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. n.118/1971; a seguito di rigetto, aveva presentato ricorso a norma dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario, cui era seguito decreto di omologa con il quale il giudice aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in conformità a quanto accertato nella relazione del nominato consulente tecnico. In data 31.8.2023 aveva notificato ricorso per la verifica degli ulteriori requisiti di legge e in data 8.9.2023 aveva inviato modello AP70 allegando l'ulteriore documentazione attestante relativa all'assenza di redditi e l'incollocamento. Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Si costituiva l chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere: CP_1
l aveva comunicato la liquidazione dell'importo spettante in data 8.4.2024, CP_1
provvedendo in data 2.5.2024 al relativo pagamento. Il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedeva la condanna alle spese processuali.
Con sentenza n. 3067/2024, depositata il 3.6.2024, il Tribunale di Catania, rilevato che l'ente nel costituirsi in giudizio aveva allegato e provato di aver accreditato le somme oggetto di causa sul conto corrente del in data 2.5.2024, CP_2
dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per metà le spese di lite.
A fondamento della compensazione parziale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, attribuiva rilievo al contegno assunto nelle more del giudizio dall in armonia al principio della lealtà e probità processuale, tenuto conto CP_1
anche della complessità della struttura organizzativa e funzionale dell'ente previdenziale.
Con atto dell'8.6.2024 proponeva appello avverso la predetta CP_3
sentenza limitatamente al capo relativo alle spese.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 svolta a norma dell'art. 127 ter c.pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appellante censura unicamente il capo della sentenza che ha compensato per metà le spese di lite, lamentando la violazione delle norme sulla soccombenza virtuale e del termine di adempimento ex art. 445 c.p.c., nonché l'erronea individuazione del dies a quo del termine perentorio di pagamento.
Evidenzia che l' ha effettuato il pagamento di quanto dovuto al CP_1 CP_2
limitatamente alla sorte capitale soltanto il 2.5.2024, ossia in data successiva al deposito del ricorso introduttivo di primo grado del 9.1.2024 e ben oltre il termine perentorio di 120 giorni concesso per la liquidazione della prestazione, decorrente nella specie, dall' 8.9.2023, ovvero dalla data di notifica del modello AP70. Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente al pagamento delle spese di giudizio per intero e non in misura del 50%, come peraltro richiesto in primo grado dal CP_2
Precisa che il pagamento è stato effettuato dall in ritardo, ovvero 237 CP_1
giorni dopo il termine massimo previsto, di natura improrogabile, ritenuto erroneamente flessibile dal giudice. Lamenta altresì che la sentenza impugnata risulta contraddittoria nella parte in cui il giudice, dapprima, afferma che dall'intervenuto pagamento da parte dell'ente si desume l'intenzione dello stesso di riconoscere la fondatezza delle domande oggetto di causa e, successivamente, attribuisce rilevanza al contegno assunto dall nel corso del giudizio. CP_1
Richiama il messaggio del 16.7.2015 n. 4818 sul carattere perentorio del CP_1
termine di 120 giorni e il messaggio del 17.12.2013 n. 20715 in materia di CP_1
esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile nonché alcuni precedenti di questa Corte. Evidenzia altresì l'insussistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi giustificatrici della compensazione parziale, lamentando la violazione dell'art. 92 c. 2 del c.p.c., come modificato dal DL 132/2014, in forza del quale il giudice può compensare le spese del giudizio unicamente laddove vi sia
“soccombenza reciproca” o nel caso di “assoluta novità della questione trattata” o
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” o, ancora, per altre “gravi ed eccezionali ragioni”, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2018.
Insiste pertanto nella richiesta di condanna dell'ente previdenziale quale
“soccombente virtuale” all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in misura non inferiore ai minimi, da distrarsi al difensore antistatario, precisando che lo scaglione da applicare secondo i parametri del DM 147/2022 è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
2. L'appello è fondato.
Le giustificazioni poste dal primo giudice a fondamento della compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92
c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c. Il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite solo quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali (Cassazione civile, sez.
VI, 11/03/2022, n. 7992; Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20001).
Il giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha accertato la soccombenza dell e, tuttavia, ha CP_1
attribuito rilievo al fine della compensazione parziale al comportamento dell'ente previdenziale che nelle more del giudizio ha provveduto a effettuare il pagamento.
Rileva il collegio che in virtù del principio di causalità, di cui è espressione il principio di soccombenza, non può dubitarsi che sia stata l'inerzia dell a rendere CP_1
necessario il ricorso al giudice. L'adempimento successivo alla notifica del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese (Cassazione civile, sez. lav.,
21/05/2024, n. 14036).
In parziale riforma della sentenza appellata l deve essere pertanto CP_1
condannato a pagare per intero le spese processuali del primo grado, da liquidarsi secondo i parametri del DM 147/2022 per il giudizio di primo grado in relazione allo scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00 e da distrarsi in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese del presente grado, anch'esse da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (limitato al valore delle spese processuali), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l , a pagare le spese processuali del primo grado che CP_1
liquida in € 2697,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare CP_1
le spese processuali del presente grado che liquida in € 1.458,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Fabio Gaetano Cavallaro, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.1.2024 l'odierno appellante conveniva in giudizio l CP_1
esponendo che: in data 25.3.2022 aveva inoltrato domanda alla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile al fine del riconoscimento del requisito sanitario utile al godimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. n.118/1971; a seguito di rigetto, aveva presentato ricorso a norma dell'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario, cui era seguito decreto di omologa con il quale il giudice aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario in conformità a quanto accertato nella relazione del nominato consulente tecnico. In data 31.8.2023 aveva notificato ricorso per la verifica degli ulteriori requisiti di legge e in data 8.9.2023 aveva inviato modello AP70 allegando l'ulteriore documentazione attestante relativa all'assenza di redditi e l'incollocamento. Chiedeva quindi il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Si costituiva l chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere: CP_1
l aveva comunicato la liquidazione dell'importo spettante in data 8.4.2024, CP_1
provvedendo in data 2.5.2024 al relativo pagamento. Il ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedeva la condanna alle spese processuali.
Con sentenza n. 3067/2024, depositata il 3.6.2024, il Tribunale di Catania, rilevato che l'ente nel costituirsi in giudizio aveva allegato e provato di aver accreditato le somme oggetto di causa sul conto corrente del in data 2.5.2024, CP_2
dichiarava cessata la materia del contendere, compensando per metà le spese di lite.
A fondamento della compensazione parziale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, attribuiva rilievo al contegno assunto nelle more del giudizio dall in armonia al principio della lealtà e probità processuale, tenuto conto CP_1
anche della complessità della struttura organizzativa e funzionale dell'ente previdenziale.
Con atto dell'8.6.2024 proponeva appello avverso la predetta CP_3
sentenza limitatamente al capo relativo alle spese.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 svolta a norma dell'art. 127 ter c.pc.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appellante censura unicamente il capo della sentenza che ha compensato per metà le spese di lite, lamentando la violazione delle norme sulla soccombenza virtuale e del termine di adempimento ex art. 445 c.p.c., nonché l'erronea individuazione del dies a quo del termine perentorio di pagamento.
Evidenzia che l' ha effettuato il pagamento di quanto dovuto al CP_1 CP_2
limitatamente alla sorte capitale soltanto il 2.5.2024, ossia in data successiva al deposito del ricorso introduttivo di primo grado del 9.1.2024 e ben oltre il termine perentorio di 120 giorni concesso per la liquidazione della prestazione, decorrente nella specie, dall' 8.9.2023, ovvero dalla data di notifica del modello AP70. Deduce quindi che il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente al pagamento delle spese di giudizio per intero e non in misura del 50%, come peraltro richiesto in primo grado dal CP_2
Precisa che il pagamento è stato effettuato dall in ritardo, ovvero 237 CP_1
giorni dopo il termine massimo previsto, di natura improrogabile, ritenuto erroneamente flessibile dal giudice. Lamenta altresì che la sentenza impugnata risulta contraddittoria nella parte in cui il giudice, dapprima, afferma che dall'intervenuto pagamento da parte dell'ente si desume l'intenzione dello stesso di riconoscere la fondatezza delle domande oggetto di causa e, successivamente, attribuisce rilevanza al contegno assunto dall nel corso del giudizio. CP_1
Richiama il messaggio del 16.7.2015 n. 4818 sul carattere perentorio del CP_1
termine di 120 giorni e il messaggio del 17.12.2013 n. 20715 in materia di CP_1
esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile nonché alcuni precedenti di questa Corte. Evidenzia altresì l'insussistenza nel caso di specie di alcuna delle ipotesi giustificatrici della compensazione parziale, lamentando la violazione dell'art. 92 c. 2 del c.p.c., come modificato dal DL 132/2014, in forza del quale il giudice può compensare le spese del giudizio unicamente laddove vi sia
“soccombenza reciproca” o nel caso di “assoluta novità della questione trattata” o
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” o, ancora, per altre “gravi ed eccezionali ragioni”, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2018.
Insiste pertanto nella richiesta di condanna dell'ente previdenziale quale
“soccombente virtuale” all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in misura non inferiore ai minimi, da distrarsi al difensore antistatario, precisando che lo scaglione da applicare secondo i parametri del DM 147/2022 è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
2. L'appello è fondato.
Le giustificazioni poste dal primo giudice a fondamento della compensazione delle spese di lite contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92
c.p.c.
Le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c. Il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite solo quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali (Cassazione civile, sez.
VI, 11/03/2022, n. 7992; Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20001).
Il giudice di primo grado ha correttamente richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha accertato la soccombenza dell e, tuttavia, ha CP_1
attribuito rilievo al fine della compensazione parziale al comportamento dell'ente previdenziale che nelle more del giudizio ha provveduto a effettuare il pagamento.
Rileva il collegio che in virtù del principio di causalità, di cui è espressione il principio di soccombenza, non può dubitarsi che sia stata l'inerzia dell a rendere CP_1
necessario il ricorso al giudice. L'adempimento successivo alla notifica del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese (Cassazione civile, sez. lav.,
21/05/2024, n. 14036).
In parziale riforma della sentenza appellata l deve essere pertanto CP_1
condannato a pagare per intero le spese processuali del primo grado, da liquidarsi secondo i parametri del DM 147/2022 per il giudizio di primo grado in relazione allo scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00 e da distrarsi in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Le spese del presente grado, anch'esse da distrarsi ex art. 93 c.p.c. e liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa (limitato al valore delle spese processuali), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l , a pagare le spese processuali del primo grado che CP_1
liquida in € 2697,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare CP_1
le spese processuali del presente grado che liquida in € 1.458,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Catania all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi