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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15589/2024
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. con l'avvocato Giulia Parte_1 C.F._1
Pezzucchi
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il decreto emesso il 4.9.2024 e notificato l'8.11.2024 con il quale la Questura di Brescia ha revocato il permesso di soggiorno n. e ha rigettato le istanze di rilascio/aggiornamento del permesso NumeroDiC_1
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari a causa del rischio di recidiva emergente dai procedimenti e provvedimenti penali sulle
conclusio ni
a. di parte ricorrente: “In via incidentale e preliminare: accertati gravi motivi meglio circostanziati in narrativa, inaudita altera parte e assunte, ove occorra, sommarie informazioni emettere provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura la restituzione del permesso di soggiorno n. in NumeroDiC_1 attesa della definizione del procedimento;
in via principale: - in accoglimento del presente gravame,
accertare il diritto de1l'odierno ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rinnovo del permesso di soggiorno n. . - in subordine accertare il diritto de1l'odierno ricorrente al NumeroDiC_1
ricorrente il rilascio di altro titolo di soggiorno quale il permesso ordinario per motivi di famiglia ovvero il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U.
Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno riconosciuto. In via istruttoria: - interrogare il richiedente in merito all'integrazione, ai legami familiari e, in generale, ai fatti posti a fondamento della richiesta di protezione speciale;
- interrogare la madre convivente Pt_1
1 di 3 , nata in Nigeria il [...], in [...] all'integrazione, ai legami familiari, e alle fragilità Per_1 psicologiche del figlio”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente
sente nza
1. Va verificata l'esistenza di un rischio di recidiva degli illeciti penali contestati e commessi dal ricorrente attualmente sottoposto agli arresti domiciliari e operato il bilanciamento tra tale pericolo e profili valorizzabili ai sensi dell'articolo 8 c.e.d.u. (durata del soggiorno e relazioni personali in Italia).
Dal certificato dei carichi pendenti (doc. 2 nota ric. 12.2.2025) risultano pendenti due procedimenti per tentata rapina e per rapina impropria.
Il Tribunale di Brescia nell'ordinanza del 28.5.2024 di riesame di quella di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata (persone riunite e uso di armi), di porto di un coltello e di detenzione di 119 grammi di hashish e di cocaina e contestati come commessi il 12.5.2024 (documenti
3 e 5 nota ric. 12.2.2025) dà atto dell'esistenza di una denuncia per violazione di domicilio del maggio del 2023 e di altra per resistenza e lesioni della fine di gennaio del 2024.
In tale provvedimento i fatti vengono ricostruiti secondo l'ipotesi accusatorio e non viene accolta la prospettazione del ricorrente evidenziando che in occasione del pronto intervento della polizia non veniva trovato il bastone a cui il ricorrente ha fatto riferimento.
Per quanto riguarda il rischio di recidiva il Tribunale di Brescia afferma: “Passando alle esigenze
cautelari, non si può mettere in dubbio che , nonostante la giovane età, abbia già dimostrato Pt_1 una preoccupante caratura criminale, posto che a suo carico esiste una denuncia per violazione di
domicilio del maggio del 2023 e altra denuncia per resistenza e lesioni della fine di gennaio di quest'anno.
I dati sono incontestabilmente indicativi di una personalità tracotante, prevaricatrice e oppositiva sia di
fronte ai diritti privati sia di fronte all'autorità preposta all'ordine pubblico sicché intenso, concreto e
attuale è il rischio di ricaduta in condotte di ugual natura. Il presidio preventivo atto a arginare il rischio pacificamente esistente non può che essere di natura custodiale dovendosi limitare il raggio di azione del ricorrente e quindi concretamente evitare le sue scorribande criminose.”
Gli arresti domiciliari, con la necessaria assistenza della madre, sono stati ritenuti adeguati soltanto per evitare l'affinamento delle “tecniche delinquenziali” derivanti dalla detenzione.
Vi sono, inoltre, i numerosi fatti elencati nel provvedimento impugnato, rispetto ai quali il ricorrente nei suoi atti difensivi non ha svolto alcuna specifica contestazione.
Il numero dei fatti, la loro frequenza e la loro omogeneità consentire di ipotizzare, in via indiziaria, una familiarità del ricorrente con illeciti penali.
Si tratta di una conclusione alla quale si accenna nel ricorso facendo riferimento a “una condizione di totale abbandono e di grave precarietà che lo ha portato a pessime frequentazioni” (pagina 4 del ricorso).
Sussiste, dunque, il rischio che il ricorrente commetta nuovamente gravi illeciti penali analoghi a quelli indicati sopra.
2 di 3 Non è possibile affermare che il rapporto con la madre si sia stabilizzato in modo significativo: infatti, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, i contatti con la madre sono ripresi soltanto in occasione della detenzione dopo un periodo di distanza tra i due.
Neppure il soggiorno in Italia non può essere valorizzato a favore del ricorrente: il ricorrente è diventato,
nonostante la sua giovane età, un reale pericolo per i beni fondamentali della comunità in cui ha vissuto per lungo tempo (“personalità tracotante, prevaricatrice e oppositiva sia di fronte ai diritti privati sia di fronte all'autorità preposta all'ordine pubblico”).
La domanda principale va rigettata.
Per quanto riguarda la domanda svolta in via subordinata va evidenziato che l'oggetto del processo è il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per la ragione indicata nella norma fatta valere nell'istanza amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Non è,
dunque, possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo
(articolo 34 c.p.a.). I permessi indicati nella domanda subordinata non sono stati chiesti nel procedimento amministrativo. Pertanto, la domanda non merita accoglimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La definizione del giudizio rende superfluo esaminare la domanda cautelare.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa
e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per que sti m otivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare al le spese sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile nel giudizio promosso da
, nato a [...] il [...], C.F. con l'avvocato Giulia Parte_1 C.F._1
Pezzucchi
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso
il decreto emesso il 4.9.2024 e notificato l'8.11.2024 con il quale la Questura di Brescia ha revocato il permesso di soggiorno n. e ha rigettato le istanze di rilascio/aggiornamento del permesso NumeroDiC_1
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari a causa del rischio di recidiva emergente dai procedimenti e provvedimenti penali sulle
conclusio ni
a. di parte ricorrente: “In via incidentale e preliminare: accertati gravi motivi meglio circostanziati in narrativa, inaudita altera parte e assunte, ove occorra, sommarie informazioni emettere provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura la restituzione del permesso di soggiorno n. in NumeroDiC_1 attesa della definizione del procedimento;
in via principale: - in accoglimento del presente gravame,
accertare il diritto de1l'odierno ricorrente al mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rinnovo del permesso di soggiorno n. . - in subordine accertare il diritto de1l'odierno ricorrente al NumeroDiC_1
ricorrente il rilascio di altro titolo di soggiorno quale il permesso ordinario per motivi di famiglia ovvero il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U.
Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno riconosciuto. In via istruttoria: - interrogare il richiedente in merito all'integrazione, ai legami familiari e, in generale, ai fatti posti a fondamento della richiesta di protezione speciale;
- interrogare la madre convivente Pt_1
1 di 3 , nata in Nigeria il [...], in [...] all'integrazione, ai legami familiari, e alle fragilità Per_1 psicologiche del figlio”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente
sente nza
1. Va verificata l'esistenza di un rischio di recidiva degli illeciti penali contestati e commessi dal ricorrente attualmente sottoposto agli arresti domiciliari e operato il bilanciamento tra tale pericolo e profili valorizzabili ai sensi dell'articolo 8 c.e.d.u. (durata del soggiorno e relazioni personali in Italia).
Dal certificato dei carichi pendenti (doc. 2 nota ric. 12.2.2025) risultano pendenti due procedimenti per tentata rapina e per rapina impropria.
Il Tribunale di Brescia nell'ordinanza del 28.5.2024 di riesame di quella di applicazione della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata (persone riunite e uso di armi), di porto di un coltello e di detenzione di 119 grammi di hashish e di cocaina e contestati come commessi il 12.5.2024 (documenti
3 e 5 nota ric. 12.2.2025) dà atto dell'esistenza di una denuncia per violazione di domicilio del maggio del 2023 e di altra per resistenza e lesioni della fine di gennaio del 2024.
In tale provvedimento i fatti vengono ricostruiti secondo l'ipotesi accusatorio e non viene accolta la prospettazione del ricorrente evidenziando che in occasione del pronto intervento della polizia non veniva trovato il bastone a cui il ricorrente ha fatto riferimento.
Per quanto riguarda il rischio di recidiva il Tribunale di Brescia afferma: “Passando alle esigenze
cautelari, non si può mettere in dubbio che , nonostante la giovane età, abbia già dimostrato Pt_1 una preoccupante caratura criminale, posto che a suo carico esiste una denuncia per violazione di
domicilio del maggio del 2023 e altra denuncia per resistenza e lesioni della fine di gennaio di quest'anno.
I dati sono incontestabilmente indicativi di una personalità tracotante, prevaricatrice e oppositiva sia di
fronte ai diritti privati sia di fronte all'autorità preposta all'ordine pubblico sicché intenso, concreto e
attuale è il rischio di ricaduta in condotte di ugual natura. Il presidio preventivo atto a arginare il rischio pacificamente esistente non può che essere di natura custodiale dovendosi limitare il raggio di azione del ricorrente e quindi concretamente evitare le sue scorribande criminose.”
Gli arresti domiciliari, con la necessaria assistenza della madre, sono stati ritenuti adeguati soltanto per evitare l'affinamento delle “tecniche delinquenziali” derivanti dalla detenzione.
Vi sono, inoltre, i numerosi fatti elencati nel provvedimento impugnato, rispetto ai quali il ricorrente nei suoi atti difensivi non ha svolto alcuna specifica contestazione.
Il numero dei fatti, la loro frequenza e la loro omogeneità consentire di ipotizzare, in via indiziaria, una familiarità del ricorrente con illeciti penali.
Si tratta di una conclusione alla quale si accenna nel ricorso facendo riferimento a “una condizione di totale abbandono e di grave precarietà che lo ha portato a pessime frequentazioni” (pagina 4 del ricorso).
Sussiste, dunque, il rischio che il ricorrente commetta nuovamente gravi illeciti penali analoghi a quelli indicati sopra.
2 di 3 Non è possibile affermare che il rapporto con la madre si sia stabilizzato in modo significativo: infatti, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, i contatti con la madre sono ripresi soltanto in occasione della detenzione dopo un periodo di distanza tra i due.
Neppure il soggiorno in Italia non può essere valorizzato a favore del ricorrente: il ricorrente è diventato,
nonostante la sua giovane età, un reale pericolo per i beni fondamentali della comunità in cui ha vissuto per lungo tempo (“personalità tracotante, prevaricatrice e oppositiva sia di fronte ai diritti privati sia di fronte all'autorità preposta all'ordine pubblico”).
La domanda principale va rigettata.
Per quanto riguarda la domanda svolta in via subordinata va evidenziato che l'oggetto del processo è il diritto del ricorrente a soggiornare in Italia per la ragione indicata nella norma fatta valere nell'istanza amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Non è,
dunque, possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo
(articolo 34 c.p.a.). I permessi indicati nella domanda subordinata non sono stati chiesti nel procedimento amministrativo. Pertanto, la domanda non merita accoglimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
La definizione del giudizio rende superfluo esaminare la domanda cautelare.
2. Il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa
e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per que sti m otivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare al le spese sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1
giudizio che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3