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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.278/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Olindo Di Francesco. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Loredana Di Salvo.
- APPELLANTE INCIDENTALE - Oggetto: indennità - rendita vitalizia . CP_1 CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 18.05.2021 nella qualità di moglie ed erede di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi che il decesso del de cuius Persona_1 CP_1
(avvenuto il 4 dicembre 2016) - già titolare dal 1975 di un rendita per malattia professionale con riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a causa di “Bronchite cronica da SO2, con enfisema diffuso, dispnea, tosse e fischi diffusi, in ossigenoterapia a permanenza” - era stato causato dalla malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa di minatore presso una miniera di zolfo, con conseguente condanna dell' alla costituzione di una rendita in favore dell'erede CP_1 ricorrente a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Agrigento G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1255 del 16 ottobre 2024, all'esito dell'espletata ctu, rigettava la domanda, condividendo le conclusioni dell'ausiliario tecnico per il quale, “con riferimento alla storia clinica del soggetto” e “alla stregua della criteriologia medico-legale”, la morte di non era “riconducibile alla patologia Persona_1 professionale di cui era portatore e per cui questi percepiva la rendita”. Per la riforma della predetta sentenza, ha interposto appello, con ricorso depositato il 25.03.2025,
lamentando: Parte_1
- la “violazione e falsa applicazione degli artt.40 e 41 codice penale”, per non avere il decidente rilevato “che anche in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionale trova applicazione la regola contenuta nella denunciata norma penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”;
- l'omessa valutazione della “concasualità delle patologie sofferte dal de cuius con il decesso”, in quanto con riferimento alla denunciata bronchite cronica da silicosi bisognerebbe tener conto “non solo dei danni diretti all'albero respiratorio”, “ma anche dell'azione di decremento dell'attività cardiaca” causata dai gas inalati che, “se, da un lato, produce danno tessuale, dall'altro, nel tentativo di compensare porta il cuore ad un maggior lavoro”;
- l'insufficiente risposta del CTU alle osservazioni critiche formulate in primo grado per non avere egli considerato che la grave insufficienza respiratoria della quale soffriva il de cuius e la mancanza di ossigeno ai muscoli, hanno “determinato, sicuramente, il cedimento e la conseguente caduta che ha causato il trauma cerebrale con la conseguente emorragia e morte”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19 agosto 2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza degli avversi assunti e domandando, nelle forme dell'appello incidentale e “in caso di accoglimento della domanda di rendita ai superstiti”, la condanna della ricorrente “a restituire all' gli importi versati a titolo di speciale assegno continuativo”, spettante ex lege 5 maggio CP_1
1976 n° 248 ai superstiti degli assicurati titolari di rendita di grado superiore al 65% che siano deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, trattandosi di due prestazioni non cumulabili, “sia per la previsione di cui alla legge 248/1976 sia perché l'assegno continuativo ha funzione alternativa rispetto alla rendita ai superstiti, in quanto viene concesso nell'ipotesi in cui i superstiti non possano far valere il requisito del nesso eziologico tra l'infortunio o la malattia professionale del congiunto e il decesso dello stesso”. In assenza di attività istruttoria la causa, all'udienza dell'11 settembre 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata definita mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento. Come è noto per la Suprema Corte “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (Cass. n.13060/2016) e in particolare “In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione” (Cass, n.1570/2010). Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, il Tribunale di Agrigento G.L. ha escluso il diritto della vedova al trattamento di reversibilità poiché sul decesso, causato da “arresto cardiorespiratorio” quale conseguenza di “emorragia cerebrale post-traumatica”, non aveva in alcuna misura influito la pregressa patologia, costituita da "broncopatia cronica da SO2", per la quale era stata riconosciuta la rendita da malattia professionale. La parte appellante nei tre motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, si duole dell'errata l'interpretazione dell'art. 41 c.p. e dell'art.145 D.P.R. n.1124/65. Previsioni normative che, a detta dell'istante, riconoscerebbero la tutela assicurativa contro le malattie professionali per tutte le conseguenze connesse alle malattie stesse, ovvero che sì pongano in relazione causale o concausale con gli eventi oggetto della copertura assicurativa, e quindi anche con la morte. Lamenta in particolare la difesa di la lacunosità e contraddittoria della sentenza Parte_1 nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la tecnopatia, ha poi escluso ogni sua incidenza causale o concausale nell'insorgere della emorragia cerebrale post-traumatica. Il decidente non avrebbe adeguatamente considerato che la bronchite cronica ostruttiva da anidride solforosa aveva causato uno stato di debilitazione del si da provocare, Pt_2 attraverso un generale decremento dell'attività cardiaca e un inevitabile indebolimento della massa muscolare, una concreta e fattiva accelerazione del processo mortale, favorendo la caduta del de cuius dalle scale quale evento determinativo dell'emorragia cerebrale. Ritiene, invece, questo collegio che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, a norma del quale la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa”. Elementi entrambi, invece, esclusi dal CTU - all'esito della relazione di consulenza espletata in primo grado, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati – per il quale “L'emorragia cerebrale è sicuramente da ritenere di per sé dotata di significato letale e poiché la tecnopatia non ha esercitato un ruolo concausale, il diritto alla rendita deve essere negato;
infatti, in questo caso l'associazione tra patologia professionale (broncopatia cronica ostruttiva da anidride solforosa) e la nuova patologia (emorragia cerebrale post-traumatica) si sostanzia in una coesistenza di forme morbose da ritenersi non correlate l'una all'altra nell'analisi del nesso di causalità mortale. Infatti, a nostro parere, la morte è da collegare esclusivamente alle conseguenze della caduta accidentale che provocava un forte trauma cranico con emorragia cerebrale, mentre si può affermare che la patologia professionale (presente con la stessa gravità già da 50 anni in soggetto novantenne) possa avere agito (forse) solo da occasione e cioè da evento non necessario e non sufficiente, ma solo complementare alla grave emorragia cerebrale”. Neppure risulta violato il principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., 19 giugno 2014, n. 13954). Al contrario, proprio nel rispetto di tale principio, il Tribunale, condividendo le valutazioni del CTU, è pervenuto al convincimento che la malattia professionale non abbia svolto un'efficacia causale o anche solo concausale sulla morte del lavoratore. L'iter argomentativo non presenta le denunciate incongruenze logiche, non ravvisandosi alcuna contraddizione tra l'accertamento della natura professionale dalla malattia respiratoria e il giudizio circa la mancanza di nesso eziologico tra la riscontrata malattia e il decesso, dovendosi peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie costituiva del diritto alla rendita è originata non solo dalla eziologia professionale della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (ex multis Cass. n.19212/2004). Ad integrazione della motivazione del primo giudice, già di per sé esaustiva, basti riprendere, in proposito, alcuni passaggi della relazione peritale:
- “La broncopatia ostruttiva posseduta, da sola, sicuramente da considerare chiaramente non idonea ad influire sul decesso con efficacia determinante, per avere un ruolo concausale idoneo a determinare la morte del lavoratore, oltre ad avere prodotto una generale debilitazione dell'organismo (presenza di broncopneomopatia cronica ostruttiva da cinquanta anni), avrebbe dovuto mostrare anche una particolare incidenza sui caratteri della emorragia cerebrale sopravvenuta, svolgendo il ruolo di acceleratore del decorso verso l'esito letale. Quindi, in questo caso, la broncopatia cronica ostruttiva avrebbe dovuto non solo causare una compromissione delle funzionalità dell'organismo, con conseguente facilitazione dell'esito finale, ma anche incidere negativamente sulla gravità della seconda infermità (cosa non avvenuta), rendendo inefficace e praticamente inutile la terapia praticata, diretta a neutralizzare la patologia o anche solo al mantenimento il più possibile in vita del paziente.”;
- “L'emorragia cerebrale è stata determinata da un trauma cranico dovuto ad evento accidentale in seguito a caduta dalle scale che si sarebbe potuto verificare in qualsiasi persona a prescindere dall'età e dalle patologie possedute con probabilità maggiore, ovviamente, nel grande anziano, come nel caso in questione (soggetto deceduto all'età di 89 anni e mezzo) per naturali processi di deterioramento senile”;
- Per quanto riguarda il caso in oggetto, l'exitus del ricorrente è stato causato da emorragia cerebrale con frattura delle ossa craniche in seguito a caduta accidentale con successivo arresto cardio-respiratorio a distanza di circa tre giorni”. Quindi, in base al giudizio del personale medico che ha avuto in cura il nei suoi ultimi Pt_2 giorni di vita, la morte è stata causata da emorragia cerebrale e questa non è stata originata dalla broncopatia cronica da inalazione di SO2. Tale motivazione, da sola, non sarebbe sufficiente, perché la negazione del nesso di causalità tra la broncopatia e l'emorragia cerebrale non esclude che la malattia polmonare abbia potuto determinare una situazione di debolezza dell'apparato respiratorio contribuendo, come concausa, al decesso, quanto meno accelerandone i termini. Nella sentenza, tuttavia, non manca l'approfondimento di questo elemento indispensabile per una valutazione adeguata della delicata materia, in quanto, come sì è detto, si rinvia espressamente alla relazione peritale e il Ctu, si è posto il problema (pagg. 8 e 9), lo ha affrontato nella sua indagine e via ha dato specifica risposta (pagg. 10 e 11), pervenendo alla conclusione che è deceduto “per emorragia Persona_1 cerebrale post-traumatica” e “che la patologia professionale (broncopatia cronica ostruttiva da anidride solforosa) posseduta dal paziente, non ha agito né come causa diretta né come fattore concausale nel determinismo della sua morte”. Infine, l'assunto dello stato di debilitazione dell'organismo conseguente alla malattia polmonare che avrebbe accelerato il processo terminale è del tutto generico, non avendo la parte riportato il contenuto dei referti medici che attestavano detto stato, né indicato dove essi sarebbero attualmente reperibili. Paritariamente indimostrata – in assenza di alcuna certificazione medica a conforto addotta dall'istante – è la ventilata impossibilità per i medici curanti di praticare i necessari interventi salva vita al de cuius (“con il drenaggio dell'emorragia e la decongestione delle aree cerebrali”) a causa delle debilitate condizioni di salute di quest'ultimo – all'epoca soggetto quasi novantenne - provocate dalla “severa patologia respiratoria”. In definitiva, l'accertamento compiuto dal Tribunale, in quanto congruo e adeguatamente supportato da evidenze istruttorie, resiste alle censure mosse dalla ricorrente. Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame del gravame incidentale condizionato formulato dall' , CP_1
Per quanto suesposto la sentenza impugnata deve essere confermata. Parte appellante deve essere tenuta indenne dalle spese del presente grado di giudizio avendo sottoscritto regolare dichiarazione di esonero ex art.152 cit..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1255/2024, emessa dal Tribunale GL di Agrigento in data 16 ottobre 2024. Dichiara non tenuta al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.278/2025 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Olindo Di Francesco. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avvocato Loredana Di Salvo.
- APPELLANTE INCIDENTALE - Oggetto: indennità - rendita vitalizia . CP_1 CP_1
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 18.05.2021 nella qualità di moglie ed erede di Parte_1 [...]
, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi che il decesso del de cuius Persona_1 CP_1
(avvenuto il 4 dicembre 2016) - già titolare dal 1975 di un rendita per malattia professionale con riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a causa di “Bronchite cronica da SO2, con enfisema diffuso, dispnea, tosse e fischi diffusi, in ossigenoterapia a permanenza” - era stato causato dalla malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa di minatore presso una miniera di zolfo, con conseguente condanna dell' alla costituzione di una rendita in favore dell'erede CP_1 ricorrente a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Agrigento G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1255 del 16 ottobre 2024, all'esito dell'espletata ctu, rigettava la domanda, condividendo le conclusioni dell'ausiliario tecnico per il quale, “con riferimento alla storia clinica del soggetto” e “alla stregua della criteriologia medico-legale”, la morte di non era “riconducibile alla patologia Persona_1 professionale di cui era portatore e per cui questi percepiva la rendita”. Per la riforma della predetta sentenza, ha interposto appello, con ricorso depositato il 25.03.2025,
lamentando: Parte_1
- la “violazione e falsa applicazione degli artt.40 e 41 codice penale”, per non avere il decidente rilevato “che anche in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionale trova applicazione la regola contenuta nella denunciata norma penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”;
- l'omessa valutazione della “concasualità delle patologie sofferte dal de cuius con il decesso”, in quanto con riferimento alla denunciata bronchite cronica da silicosi bisognerebbe tener conto “non solo dei danni diretti all'albero respiratorio”, “ma anche dell'azione di decremento dell'attività cardiaca” causata dai gas inalati che, “se, da un lato, produce danno tessuale, dall'altro, nel tentativo di compensare porta il cuore ad un maggior lavoro”;
- l'insufficiente risposta del CTU alle osservazioni critiche formulate in primo grado per non avere egli considerato che la grave insufficienza respiratoria della quale soffriva il de cuius e la mancanza di ossigeno ai muscoli, hanno “determinato, sicuramente, il cedimento e la conseguente caduta che ha causato il trauma cerebrale con la conseguente emorragia e morte”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 19 agosto 2025, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza degli avversi assunti e domandando, nelle forme dell'appello incidentale e “in caso di accoglimento della domanda di rendita ai superstiti”, la condanna della ricorrente “a restituire all' gli importi versati a titolo di speciale assegno continuativo”, spettante ex lege 5 maggio CP_1
1976 n° 248 ai superstiti degli assicurati titolari di rendita di grado superiore al 65% che siano deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, trattandosi di due prestazioni non cumulabili, “sia per la previsione di cui alla legge 248/1976 sia perché l'assegno continuativo ha funzione alternativa rispetto alla rendita ai superstiti, in quanto viene concesso nell'ipotesi in cui i superstiti non possano far valere il requisito del nesso eziologico tra l'infortunio o la malattia professionale del congiunto e il decesso dello stesso”. In assenza di attività istruttoria la causa, all'udienza dell'11 settembre 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata definita mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento. Come è noto per la Suprema Corte “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte” (Cass. n.13060/2016) e in particolare “In caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione” (Cass, n.1570/2010). Nella specie, in applicazione degli anzidetti principi, il Tribunale di Agrigento G.L. ha escluso il diritto della vedova al trattamento di reversibilità poiché sul decesso, causato da “arresto cardiorespiratorio” quale conseguenza di “emorragia cerebrale post-traumatica”, non aveva in alcuna misura influito la pregressa patologia, costituita da "broncopatia cronica da SO2", per la quale era stata riconosciuta la rendita da malattia professionale. La parte appellante nei tre motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto a prescindere dalla differente articolazione delle censure, si duole dell'errata l'interpretazione dell'art. 41 c.p. e dell'art.145 D.P.R. n.1124/65. Previsioni normative che, a detta dell'istante, riconoscerebbero la tutela assicurativa contro le malattie professionali per tutte le conseguenze connesse alle malattie stesse, ovvero che sì pongano in relazione causale o concausale con gli eventi oggetto della copertura assicurativa, e quindi anche con la morte. Lamenta in particolare la difesa di la lacunosità e contraddittoria della sentenza Parte_1 nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la tecnopatia, ha poi escluso ogni sua incidenza causale o concausale nell'insorgere della emorragia cerebrale post-traumatica. Il decidente non avrebbe adeguatamente considerato che la bronchite cronica ostruttiva da anidride solforosa aveva causato uno stato di debilitazione del si da provocare, Pt_2 attraverso un generale decremento dell'attività cardiaca e un inevitabile indebolimento della massa muscolare, una concreta e fattiva accelerazione del processo mortale, favorendo la caduta del de cuius dalle scale quale evento determinativo dell'emorragia cerebrale. Ritiene, invece, questo collegio che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965, a norma del quale la rendita spetta ai superstiti solo ove il decesso del dante causa dipenda, con certezza o elevata probabilità, da una malattia professionale o da un infortunio oppure quando la tecnopatia si ponga quale fattore accelerante per l'exitus determinato da altra causa”. Elementi entrambi, invece, esclusi dal CTU - all'esito della relazione di consulenza espletata in primo grado, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati – per il quale “L'emorragia cerebrale è sicuramente da ritenere di per sé dotata di significato letale e poiché la tecnopatia non ha esercitato un ruolo concausale, il diritto alla rendita deve essere negato;
infatti, in questo caso l'associazione tra patologia professionale (broncopatia cronica ostruttiva da anidride solforosa) e la nuova patologia (emorragia cerebrale post-traumatica) si sostanzia in una coesistenza di forme morbose da ritenersi non correlate l'una all'altra nell'analisi del nesso di causalità mortale. Infatti, a nostro parere, la morte è da collegare esclusivamente alle conseguenze della caduta accidentale che provocava un forte trauma cranico con emorragia cerebrale, mentre si può affermare che la patologia professionale (presente con la stessa gravità già da 50 anni in soggetto novantenne) possa avere agito (forse) solo da occasione e cioè da evento non necessario e non sufficiente, ma solo complementare alla grave emorragia cerebrale”. Neppure risulta violato il principio giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass., 19 giugno 2014, n. 13954). Al contrario, proprio nel rispetto di tale principio, il Tribunale, condividendo le valutazioni del CTU, è pervenuto al convincimento che la malattia professionale non abbia svolto un'efficacia causale o anche solo concausale sulla morte del lavoratore. L'iter argomentativo non presenta le denunciate incongruenze logiche, non ravvisandosi alcuna contraddizione tra l'accertamento della natura professionale dalla malattia respiratoria e il giudizio circa la mancanza di nesso eziologico tra la riscontrata malattia e il decesso, dovendosi peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie costituiva del diritto alla rendita è originata non solo dalla eziologia professionale della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (ex multis Cass. n.19212/2004). Ad integrazione della motivazione del primo giudice, già di per sé esaustiva, basti riprendere, in proposito, alcuni passaggi della relazione peritale:
- “La broncopatia ostruttiva posseduta, da sola, sicuramente da considerare chiaramente non idonea ad influire sul decesso con efficacia determinante, per avere un ruolo concausale idoneo a determinare la morte del lavoratore, oltre ad avere prodotto una generale debilitazione dell'organismo (presenza di broncopneomopatia cronica ostruttiva da cinquanta anni), avrebbe dovuto mostrare anche una particolare incidenza sui caratteri della emorragia cerebrale sopravvenuta, svolgendo il ruolo di acceleratore del decorso verso l'esito letale. Quindi, in questo caso, la broncopatia cronica ostruttiva avrebbe dovuto non solo causare una compromissione delle funzionalità dell'organismo, con conseguente facilitazione dell'esito finale, ma anche incidere negativamente sulla gravità della seconda infermità (cosa non avvenuta), rendendo inefficace e praticamente inutile la terapia praticata, diretta a neutralizzare la patologia o anche solo al mantenimento il più possibile in vita del paziente.”;
- “L'emorragia cerebrale è stata determinata da un trauma cranico dovuto ad evento accidentale in seguito a caduta dalle scale che si sarebbe potuto verificare in qualsiasi persona a prescindere dall'età e dalle patologie possedute con probabilità maggiore, ovviamente, nel grande anziano, come nel caso in questione (soggetto deceduto all'età di 89 anni e mezzo) per naturali processi di deterioramento senile”;
- Per quanto riguarda il caso in oggetto, l'exitus del ricorrente è stato causato da emorragia cerebrale con frattura delle ossa craniche in seguito a caduta accidentale con successivo arresto cardio-respiratorio a distanza di circa tre giorni”. Quindi, in base al giudizio del personale medico che ha avuto in cura il nei suoi ultimi Pt_2 giorni di vita, la morte è stata causata da emorragia cerebrale e questa non è stata originata dalla broncopatia cronica da inalazione di SO2. Tale motivazione, da sola, non sarebbe sufficiente, perché la negazione del nesso di causalità tra la broncopatia e l'emorragia cerebrale non esclude che la malattia polmonare abbia potuto determinare una situazione di debolezza dell'apparato respiratorio contribuendo, come concausa, al decesso, quanto meno accelerandone i termini. Nella sentenza, tuttavia, non manca l'approfondimento di questo elemento indispensabile per una valutazione adeguata della delicata materia, in quanto, come sì è detto, si rinvia espressamente alla relazione peritale e il Ctu, si è posto il problema (pagg. 8 e 9), lo ha affrontato nella sua indagine e via ha dato specifica risposta (pagg. 10 e 11), pervenendo alla conclusione che è deceduto “per emorragia Persona_1 cerebrale post-traumatica” e “che la patologia professionale (broncopatia cronica ostruttiva da anidride solforosa) posseduta dal paziente, non ha agito né come causa diretta né come fattore concausale nel determinismo della sua morte”. Infine, l'assunto dello stato di debilitazione dell'organismo conseguente alla malattia polmonare che avrebbe accelerato il processo terminale è del tutto generico, non avendo la parte riportato il contenuto dei referti medici che attestavano detto stato, né indicato dove essi sarebbero attualmente reperibili. Paritariamente indimostrata – in assenza di alcuna certificazione medica a conforto addotta dall'istante – è la ventilata impossibilità per i medici curanti di praticare i necessari interventi salva vita al de cuius (“con il drenaggio dell'emorragia e la decongestione delle aree cerebrali”) a causa delle debilitate condizioni di salute di quest'ultimo – all'epoca soggetto quasi novantenne - provocate dalla “severa patologia respiratoria”. In definitiva, l'accertamento compiuto dal Tribunale, in quanto congruo e adeguatamente supportato da evidenze istruttorie, resiste alle censure mosse dalla ricorrente. Il rigetto dell'appello principale assorbe l'esame del gravame incidentale condizionato formulato dall' , CP_1
Per quanto suesposto la sentenza impugnata deve essere confermata. Parte appellante deve essere tenuta indenne dalle spese del presente grado di giudizio avendo sottoscritto regolare dichiarazione di esonero ex art.152 cit..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1255/2024, emessa dal Tribunale GL di Agrigento in data 16 ottobre 2024. Dichiara non tenuta al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo