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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17902/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 è presente l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nessuno è presente per l' CP_1
L'avv. Tarantino conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:01 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17902 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti TARANTINO ERASMO e SIINO Parte_1
ALFREDO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
- convenuto contumace- oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- dichiara il diritto di , invalido al 55%, all'iscrizione nelle Parte_1
liste del collocamento mirato ex L. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 1.600,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo che in data 21/12/2023 aveva presentato domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari osuperiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L.
n.68/1999, ma di non essere mai stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare CP_1
che il Sig. per le patologie da cui è affetto ha diritto al Parte_1
riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L.
n.68/1999; per l'effetto condannare l' al riconoscimento in favore del CP_1
ricorrente della qualità di invalido civile nella misura pari o superiore al
46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma
4, L. n.68/1999”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' convenuto, CP_2
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Disposta CTU medica, discussa dalla parte ricorrente, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Il collocamento mirato dei disabili ex L. 68/1999 è una misura di facilitazione dell'accesso dei disabili al mondo del lavoro. Condizione necessaria per potersi iscrivere agli elenchi dei lavoratori appartenenti alle categorie protette e poter accedere al collocamento mirato dei disabili è il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.
La consulente incaricata ha così concluso la propria relazione: “Sulla scorta di quanto sopra, dunque, si può affermare che, dal 21/12/2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), le affezioni accertate e documentate determinano nel signor una riduzione della Parte_1
capacità di lavoro e di guadagno tale da consentire di riconoscergli il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato”; valutando quindi il grado di invalidità del ricorrente nella misura del 55%.
3 Il ricorso va quindi accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/09/2025
4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 17902/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:05 è presente l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nessuno è presente per l' CP_1
L'avv. Tarantino conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:01 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17902 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti TARANTINO ERASMO e SIINO Parte_1
ALFREDO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
- convenuto contumace- oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- dichiara il diritto di , invalido al 55%, all'iscrizione nelle Parte_1
liste del collocamento mirato ex L. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 1.600,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo che in data 21/12/2023 aveva presentato domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari osuperiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L.
n.68/1999, ma di non essere mai stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare CP_1
che il Sig. per le patologie da cui è affetto ha diritto al Parte_1
riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, L.
n.68/1999; per l'effetto condannare l' al riconoscimento in favore del CP_1
ricorrente della qualità di invalido civile nella misura pari o superiore al
46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma
4, L. n.68/1999”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' convenuto, CP_2
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Disposta CTU medica, discussa dalla parte ricorrente, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Il collocamento mirato dei disabili ex L. 68/1999 è una misura di facilitazione dell'accesso dei disabili al mondo del lavoro. Condizione necessaria per potersi iscrivere agli elenchi dei lavoratori appartenenti alle categorie protette e poter accedere al collocamento mirato dei disabili è il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.
La consulente incaricata ha così concluso la propria relazione: “Sulla scorta di quanto sopra, dunque, si può affermare che, dal 21/12/2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), le affezioni accertate e documentate determinano nel signor una riduzione della Parte_1
capacità di lavoro e di guadagno tale da consentire di riconoscergli il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato”; valutando quindi il grado di invalidità del ricorrente nella misura del 55%.
3 Il ricorso va quindi accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 22/09/2025
4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini