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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
AR Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2016 R.G. avente ad oggetto: azione possessoria - merito
PROMOSSA DA
(CF e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Rossini ed elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Felice Ferrara ed elettivamente domiciliato come in atti
resistente
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la reintegra nel possesso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., la ricorrente società chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“- ordinare con decreto inaudita altera parte, l'immediata reintegra Parte della ricorrente nel pieno possesso del bene sopra specificato mediante la consegna di copia delle chiavi del nuovo lucchetto posto a
Pag. 1 chiusura della sbarra che delimita e impedisce l'accesso al piazzale di proprietà della ricorrente”.
A sostegno della domanda evidenziava:
- di essere proprietaria, nonché nel legittimo possesso, del terreno sito in Maratea, alla Via Luppa, distinto catastalmente al foglio 4 part.lla
293, per atto di acquisto stipulato per notaio in data 8.05.2007 Per_1
(Rep. 81604);
- che il possesso di tale area, adibita a parcheggio di autovetture, è stato esercitato in modo ininterrotto dalla data del predetto acquisto;
- che l'accesso a tale area avviene tramite una strada sulla quale si trova una sbarra posta dai proprietari dei terreni circostanti per evitare l'illegittimo uso (soprattutto parcheggi) da parte di terzi, anche in considerazione della presenza di una struttura alberghiera e del relativo ingresso;
- di essere sempre stata in possesso delle chiavi del lucchetto posto a chiusura della sbarra, proprio al fine di poter accedere al proprio terreno;
- che “alla fine del mese di luglio del 2015 ha avuto notizia che
l'avvocato , anch'egli possessore di un terreno posto al CP_1 di là della sbarra, aveva apposto un nuovo lucchetto di chiusura della sbarra, andando ad impedire così l'accesso della ricorrente al proprio terreno”; Parte
- che tale apposizione sostanzialmente privava la del possesso del proprio bene, rendendone impossibile l'uso, ed è avvenuta contro (e comunque in assenza) della volontà della ricorrente, nonché in maniera clandestina in quanto all'insaputa di quest'ultima, che ne è venuta a conoscenza solo in un momento successivo;
- che a nulla erano serviti gli inviti per un bonario componimento.
Riteneva, pertanto, sussistenti gli elementi per invocare, a ragione, la tutela possessoria.
Pag. 2 Si costituiva nel procedimento parte resistente che contestava, in via preliminare, la tardività dell'azione e, nel merito, l'insussistenza di ogni presupposto di legge ed evidenziava come già fossero in precedenza state intraprese azioni dello stesso genere e per lo stesso motivo, tutte disattese. Chiedeva, pertanto, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente.
Nella fase sommaria, ascoltati gli informatori, il ricorso veniva respinto, con ordinanza del 24 luglio 2017, sul presupposto che rispetto al
“provvedimento di rigetto del 2010, in assenza di deduzioni circa una nuova e successiva costituzione di una relazione con il bene, incida negativamente sul positivo apprezzamento della domanda in considerazione (non della questione relativa all'autorità di giudicato delle pronunce cautelari, quanto piuttosto) del disposto di cui all'art.
669-septies c.p.c. (da ritenersi applicabile ai giudizi possessori visto il rinvio recettizio dell'art. 703 capoverso c.p.c.) nella parte in cui prevede che “l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”. Nel caso di specie, dunque, in mancanza di allegazione – e tantomeno di prova - di un successivo (rispetto alla più volta citata ordinanza di rigetto del 2010) avvenimento che abbia posto in relazione la società attrice con il bene, deve considerarsi mancante il requisito del possesso del bene necessario, come detto, ai fini dell'accoglimento della domanda”.
Avverso detta ordinanza veniva proposto reclamo, anche disatteso per accoglimento del motivo assorbente di tardività della introduzione della tutela possessoria, e, nelle more, instaurato il presente giudizio di merito possessorio.
Pag. 3 Nel presente giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
In seguito all'espletamento dell'attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, anche in seguito a vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza,
19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di
Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa
Pag. 4 considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito da parte resistente sin dall'atto della costituzione nel procedimento introdotto ex artt. 1168
c.c. e 703 c.p.c. - che la domanda risulta tardiva, così come già evidenziato anche in sede di decisione del reclamo (cfr. ordinanza collegiale del 3 ottobre 2017).
Risulta per tabulas e non contestato specificamente da parte ricorrente, che la stessa ha avuto notizia della condotta di spoglio alla fine del mese di luglio 2015, mentre l'azione possessoria è stata introdotta in data 3 settembre 2016. Ne deriva che la domanda risulta essere stata presentata oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c..
In particolare, la giurisprudenza ritiene, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'azione di reintegrazione deve essere proposta
(deposito in cancelleria del ricorso) entro un anno dal compimento dello spoglio (art. 1168, c. 1, c.c.) e tale termine è termine di decadenza e, pertanto, non soggetto alle cause di interruzione e sospensione. Inoltre, si tratta di un termine di natura sostanziale, nel senso che il suo inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto. Pertanto, esso non è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 7481/1997).
Nel caso di specie, la decadenza è stata eccepita ritualmente da parte resistente all'atto della costituzione e ribadita nel corso della varie fasi e difese, così che, una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l'ultrannualità dell'azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell'azione (ex multis, Cass., n. 6055/1996; Cass., n.
15784/2002; Cass., n. 6428/2014) o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine (ex multis, Cass.,
901/1986).
Pag. 5 Rispetto a quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alla presenza di atti di esercizio del diritto, quali diffide stragiudiziali e attivazione del procedimento di negoziazione assistita, il Tribunale ritiene, in conformità a quanto già osservato nell'ordinanza collegiale del 3 ottobre 2017, che nell'ambito dell'azione di spoglio di cui all'art. 1168
c.c. non operano né la sospensione del termine nel periodo feriale, rivestendo il suddetto termine natura sostanziale (ex multis, Cass., n.
10058/2012), né l'interruzione per avvenuta diffida ad adempiere e il successivo ricorso alla negoziazione assistita.
Gli atti stragiudiziali richiamati da parte ricorrente non sono configurabili alla stregua del ricorso, atto tipico richiesto dalla legge per evitare la decadenza dall'azione di reintegra (ex multis, Cass., n.
10936/1993; Cass., n. 5337/1987).
Inoltre, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di negoziazione assistito non è considerato quale condizione di procedibilità della tutela invocato, laddove nell'ambito della tutela possessoria è previsto il ricorso alla mediazione obbligatoria esclusivamente per la fase del merito. Invero, la giurisprudenza ritiene che anche l'attivazione del procedimento di mediazione precedentemente alla presentazione del ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c., ipotesi neanche verificatasi nel caso di specie, non sia atto a sospendere il decorso del termine decadenziale di un anno dalla scoperta dello spoglio.
In particolare, l'avvio del procedimento volontario di mediazione non interrompe il termine annuale decadenziale previsto dagli articoli 1168
e 1170 del c.c. per l'esercizio delle azioni possessorie di reintegrazione e manutenzione. Infatti, la comunicazione alla controparte di una domanda di mediazione volontaria non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione o a impedire quello di decadenza, applicandosi la disposizione di cui all'articolo 8, comma secondo, del Dlgs n. 28 del
Pag. 6 2010, esclusivamente alla sola mediazione obbligatoria in ragione della sua stessa "ratio": invero, laddove la legge impone, a pena di improcedibilità, il procedimento di mediazione, il legislatore ha previsto che tale obbligo non possa pregiudicare le parti facendo comunque decorrere e maturare i termini di prescrizione e decadenza.
Diversamente, al di fuori di tale ipotesi, la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione volontaria non può estendere i termini di prescrizione e decadenza, in quanto, avallando siffatta interpretazione, la dilatazione dei termini medesimi sarebbe rimessa alla mera volontà delle parti e non, invece, a un obbligo di legge, a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici (ex multis, Tribunale sez.
IV - Milano, 16/04/2025, n. 39527).
Alla luce di quanto sopra specificato va dichiarata la tardività della domanda.
L'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza assorbe ogni ulteriore questione di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta avanzata da parte resistente in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre una ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis Cass. 20/07/2023 n.21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa AR Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1258/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
7 - rigetta il ricorso;
- condanna in persona de legale rapp.te p.t., a pagare in Parte_1 favore di le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, CP_1 in €.1.276,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Felice Ferrara dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 28 ottobre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa AR Abagnara
Pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
AR Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2016 R.G. avente ad oggetto: azione possessoria - merito
PROMOSSA DA
(CF e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Rossini ed elettivamente domiciliata come in atti
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Felice Ferrara ed elettivamente domiciliato come in atti
resistente
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la reintegra nel possesso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., la ricorrente società chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“- ordinare con decreto inaudita altera parte, l'immediata reintegra Parte della ricorrente nel pieno possesso del bene sopra specificato mediante la consegna di copia delle chiavi del nuovo lucchetto posto a
Pag. 1 chiusura della sbarra che delimita e impedisce l'accesso al piazzale di proprietà della ricorrente”.
A sostegno della domanda evidenziava:
- di essere proprietaria, nonché nel legittimo possesso, del terreno sito in Maratea, alla Via Luppa, distinto catastalmente al foglio 4 part.lla
293, per atto di acquisto stipulato per notaio in data 8.05.2007 Per_1
(Rep. 81604);
- che il possesso di tale area, adibita a parcheggio di autovetture, è stato esercitato in modo ininterrotto dalla data del predetto acquisto;
- che l'accesso a tale area avviene tramite una strada sulla quale si trova una sbarra posta dai proprietari dei terreni circostanti per evitare l'illegittimo uso (soprattutto parcheggi) da parte di terzi, anche in considerazione della presenza di una struttura alberghiera e del relativo ingresso;
- di essere sempre stata in possesso delle chiavi del lucchetto posto a chiusura della sbarra, proprio al fine di poter accedere al proprio terreno;
- che “alla fine del mese di luglio del 2015 ha avuto notizia che
l'avvocato , anch'egli possessore di un terreno posto al CP_1 di là della sbarra, aveva apposto un nuovo lucchetto di chiusura della sbarra, andando ad impedire così l'accesso della ricorrente al proprio terreno”; Parte
- che tale apposizione sostanzialmente privava la del possesso del proprio bene, rendendone impossibile l'uso, ed è avvenuta contro (e comunque in assenza) della volontà della ricorrente, nonché in maniera clandestina in quanto all'insaputa di quest'ultima, che ne è venuta a conoscenza solo in un momento successivo;
- che a nulla erano serviti gli inviti per un bonario componimento.
Riteneva, pertanto, sussistenti gli elementi per invocare, a ragione, la tutela possessoria.
Pag. 2 Si costituiva nel procedimento parte resistente che contestava, in via preliminare, la tardività dell'azione e, nel merito, l'insussistenza di ogni presupposto di legge ed evidenziava come già fossero in precedenza state intraprese azioni dello stesso genere e per lo stesso motivo, tutte disattese. Chiedeva, pertanto, anche la condanna ex art. 96 c.p.c. di parte ricorrente.
Nella fase sommaria, ascoltati gli informatori, il ricorso veniva respinto, con ordinanza del 24 luglio 2017, sul presupposto che rispetto al
“provvedimento di rigetto del 2010, in assenza di deduzioni circa una nuova e successiva costituzione di una relazione con il bene, incida negativamente sul positivo apprezzamento della domanda in considerazione (non della questione relativa all'autorità di giudicato delle pronunce cautelari, quanto piuttosto) del disposto di cui all'art.
669-septies c.p.c. (da ritenersi applicabile ai giudizi possessori visto il rinvio recettizio dell'art. 703 capoverso c.p.c.) nella parte in cui prevede che “l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”. Nel caso di specie, dunque, in mancanza di allegazione – e tantomeno di prova - di un successivo (rispetto alla più volta citata ordinanza di rigetto del 2010) avvenimento che abbia posto in relazione la società attrice con il bene, deve considerarsi mancante il requisito del possesso del bene necessario, come detto, ai fini dell'accoglimento della domanda”.
Avverso detta ordinanza veniva proposto reclamo, anche disatteso per accoglimento del motivo assorbente di tardività della introduzione della tutela possessoria, e, nelle more, instaurato il presente giudizio di merito possessorio.
Pag. 3 Nel presente giudizio, concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e depositate le conseguenziali memorie, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
In seguito all'espletamento dell'attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Successivamente, anche in seguito a vari rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente trascritte e riportate, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327,
Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza,
19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883;
Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre
2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011;
Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di
Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Ne deriva che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa
Pag. 4 considerazione di altri aspetti del fatto stesso, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostanziale.
Orbene, ritiene il Tribunale – come peraltro eccepito da parte resistente sin dall'atto della costituzione nel procedimento introdotto ex artt. 1168
c.c. e 703 c.p.c. - che la domanda risulta tardiva, così come già evidenziato anche in sede di decisione del reclamo (cfr. ordinanza collegiale del 3 ottobre 2017).
Risulta per tabulas e non contestato specificamente da parte ricorrente, che la stessa ha avuto notizia della condotta di spoglio alla fine del mese di luglio 2015, mentre l'azione possessoria è stata introdotta in data 3 settembre 2016. Ne deriva che la domanda risulta essere stata presentata oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c..
In particolare, la giurisprudenza ritiene, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'azione di reintegrazione deve essere proposta
(deposito in cancelleria del ricorso) entro un anno dal compimento dello spoglio (art. 1168, c. 1, c.c.) e tale termine è termine di decadenza e, pertanto, non soggetto alle cause di interruzione e sospensione. Inoltre, si tratta di un termine di natura sostanziale, nel senso che il suo inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto. Pertanto, esso non è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 7481/1997).
Nel caso di specie, la decadenza è stata eccepita ritualmente da parte resistente all'atto della costituzione e ribadita nel corso della varie fasi e difese, così che, una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l'ultrannualità dell'azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell'azione (ex multis, Cass., n. 6055/1996; Cass., n.
15784/2002; Cass., n. 6428/2014) o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine (ex multis, Cass.,
901/1986).
Pag. 5 Rispetto a quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alla presenza di atti di esercizio del diritto, quali diffide stragiudiziali e attivazione del procedimento di negoziazione assistita, il Tribunale ritiene, in conformità a quanto già osservato nell'ordinanza collegiale del 3 ottobre 2017, che nell'ambito dell'azione di spoglio di cui all'art. 1168
c.c. non operano né la sospensione del termine nel periodo feriale, rivestendo il suddetto termine natura sostanziale (ex multis, Cass., n.
10058/2012), né l'interruzione per avvenuta diffida ad adempiere e il successivo ricorso alla negoziazione assistita.
Gli atti stragiudiziali richiamati da parte ricorrente non sono configurabili alla stregua del ricorso, atto tipico richiesto dalla legge per evitare la decadenza dall'azione di reintegra (ex multis, Cass., n.
10936/1993; Cass., n. 5337/1987).
Inoltre, nel caso di specie l'esperimento del procedimento di negoziazione assistito non è considerato quale condizione di procedibilità della tutela invocato, laddove nell'ambito della tutela possessoria è previsto il ricorso alla mediazione obbligatoria esclusivamente per la fase del merito. Invero, la giurisprudenza ritiene che anche l'attivazione del procedimento di mediazione precedentemente alla presentazione del ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703
c.p.c., ipotesi neanche verificatasi nel caso di specie, non sia atto a sospendere il decorso del termine decadenziale di un anno dalla scoperta dello spoglio.
In particolare, l'avvio del procedimento volontario di mediazione non interrompe il termine annuale decadenziale previsto dagli articoli 1168
e 1170 del c.c. per l'esercizio delle azioni possessorie di reintegrazione e manutenzione. Infatti, la comunicazione alla controparte di una domanda di mediazione volontaria non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione o a impedire quello di decadenza, applicandosi la disposizione di cui all'articolo 8, comma secondo, del Dlgs n. 28 del
Pag. 6 2010, esclusivamente alla sola mediazione obbligatoria in ragione della sua stessa "ratio": invero, laddove la legge impone, a pena di improcedibilità, il procedimento di mediazione, il legislatore ha previsto che tale obbligo non possa pregiudicare le parti facendo comunque decorrere e maturare i termini di prescrizione e decadenza.
Diversamente, al di fuori di tale ipotesi, la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione volontaria non può estendere i termini di prescrizione e decadenza, in quanto, avallando siffatta interpretazione, la dilatazione dei termini medesimi sarebbe rimessa alla mera volontà delle parti e non, invece, a un obbligo di legge, a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici (ex multis, Tribunale sez.
IV - Milano, 16/04/2025, n. 39527).
Alla luce di quanto sopra specificato va dichiarata la tardività della domanda.
L'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza assorbe ogni ulteriore questione di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio.
Quanto alla richiesta avanzata da parte resistente in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre una ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis Cass. 20/07/2023 n.21667).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa AR Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1258/2016, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
Pag.
7 - rigetta il ricorso;
- condanna in persona de legale rapp.te p.t., a pagare in Parte_1 favore di le spese di lite, che si liquidano, già dimidiate, CP_1 in €.1.276,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Felice Ferrara dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro il 28 ottobre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa AR Abagnara
Pag. 8