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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 02/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 5178 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GIGLIO ROBERTO;
Ricorrente
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DE PASQUALE MARGHERITA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/04/2024, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “- accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del danno biologico in misura superiore al 5% e, di conseguenza, condanni l' al pagamento della somma in capitale prevista CP_1 per legge;
” il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva l' , chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché aveva CP_1 riconosciuto in favore del ricorrente una percentuale di danno biologico quantificato nella misura del 6%, a fronte del 5% riconosciuto.
Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che l' ha provveduto al pagamento CP_1 della prestazione richiesta;
quindi, le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse;
quindi, la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte di , per la CP_2 complessiva somma di euro 6.449,75, – come dichiarato dal difensore di parte ricorrente – avvenuto in corso
1 di causa (vd. doc. di liquidazione della prestazione allegato al fascicolo telematico del il Parte_1
2.04.2025), fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell' , che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato in data 19/04/2024, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 02/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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