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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 310 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Casalini n°7 C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in C.F._1
calce al presente atto, dall' Avv. Nicoletta Torzolini, C.F. , (indirizzo C.F._2
di posta elettronica: , fax: 0736-257031), ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio legale in Ascoli Piceno, Via Adriano Rigantè n°1/A
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO SULLA PRESTAZIONE N.07074184
Cat. INVCIV COMUNICATO ALLA SIG.RA CON LA NOTA DEL Parte_1
30.09.2024, RICEVUTO IN DATA 18.10.2024 E PARI A EURO 17.007,12, RISULTA
1 IRRIPETIBILE E NON DOVUTO DAL 1.2.2021 FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO (18.10.2024), TRATTANDOSI DI Parte_2 ON E' PREVISTA LA
[...] RIPETIBILITA' DELLE SOMME EROGATE IN DATA ANTECEDENTE AL PROVVEDIMENTO DELL' CHE ACCERTA IL VENIR MENO DEI REQUISITI CP_1
REDDITUALI, IN ASSENZA DI DOLO DELLA RICORRENTE, così come argomentato nella narrativa del presente ricorso;
per gli effetti - CONDANNARE L' ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME CP_1 EVENTUALMENTE TRATTENUTE MEDIO TEMPORE CON RICALCOLO DELL' EVENTUALE INDEBITO SOLO A FAR DATA DAL 18.10.2024 ( DATA DI RICEVUTA DEL PROVVEDIMENTO DI RICALCOLO DELL'INPS) IN VIA SUBORDINATA
-ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO SULLA PRESTAZIONE N.07074184 Cat. INVCIV COMUNICATO ALLA SIG.RA CON LA NOTA DEL 30.09.2024, Parte_1
RICEVUTO IN DATA 18.10.2024 E PARI A EURO 17.007,12, RISULTA IRRIPETIBILE,
ESSENDO APPLICABILE LA SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 52 L 88/89, COME
INTERPRETATO DALL'ART.13 L 412/1991 E ATTESA LA PERCEZIONE DELLE SOMME
IN TOTALE ASSENZA DI DOLO;
- CONDANNARE L ALLA RESTITUZIONE DELLE EVENTUALI SOMME CP_1
EVENTUALMENTE TRATTENUTE MEDIO TEMPORE
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
- ACCERTARE E DICHIARARE LA DECADENZA DELL'ENTE DALLA FACOLTA' DI OPERARE IL RECUPERO DELLE SOMME, ATTESO CHE L'INDEBITO E' STATO CONTESTATO BEN OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, DUNQUE IN VIOLAZIONE DELL'ART.13 COMMA 2 LEGGE N°412/1991 CHE PONE TALE LIMITE ANNUALE e per gli effetti :
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO COMUNICATO CON LA NOTA DEL 30.09.2024 E' RIPETIBILE ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 1.1.2237 AL 31.07.2024.
IN OGNI CASO
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE LA NOTA DI RECUPERO DEL 30.09.2024
RICEVUTA IN DATA 18.10.2024 INVIATA DALL ALLA RICORRENTE E' NULLA CP_1
PER VIOLAZIONE DELL'ART.3 LEGGE 241/90 AI SENSI DEL QUALE OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE MOTIVATO CON
L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE LO HANNO
DETERMINATO, O IN OGNI CASO E' ANNULLABILE/INESISTENTE PER ASSOLUTA
GENERICITA' E MANCANZA DI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 13.2.2025, ha Parte_1 proposto domanda di accertamento dell'illegittimità dell'indebito assistenziale disposto dall' con lettera del 30.09.2024, a seguito di verifica del superamento dei limiti CP_1
reddituali imposti dalla legge, con cui veniva ricalcolata la pensione Cat. INVCIV con
2 decorrenza 1.2.2021 e revocata la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art 38 della legge 448/2001, evidenziando un indebito pensionistico pari ad € 17.007,12.
A sostegno della domanda eccepiva che, stante la natura assistenziale della prestazione ritenuta indebita, non erano ripetibili le somme corrisposte in epoca antecedente al provvedimento di indebito, stante l'assenza di dolo del percipiente e considerato che tutti i CP_ redditi della ricorrente erano integralmente conosciuti dall' (essendo percettrice esclusivamente della prestazione quale INVALIDA TOTALE) e che tutti i redditi del marito erano stati correttamente dichiarati per tutti gli anni, ogni anno, alla Persona_2
Pubblica Amministrazione.
In subordine, anche volendo ritenere applicabile la normativa in materia previdenziale, eccepiva la irripetibilità del debito ai sensi dell'articolo 13 comma 2 L 412/1991, di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89, contestando, altresì, l'intervenuta decadenza dal recupero delle somme per decorrenza del periodo annuale di possibile accertamento dei redditi.
Quale ultimo motivo di impugnazione ha eccepito la genericità della motivazione posta alla base del recupero indebito.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1
rappresentate, in particolare, dal superamento del requisito reddituale previsto per la maggiorazione sociale, alla luce del reddito annuale prodotto dal marito della ricorrente, e contestando nel merito i motivi di impugnazione sollevati.
Sottolineava, in particolare, che l' ha conosciuto i redditi del sig. CP_1 Persona_2
solo a partire dal 22.07.2022, allorché il coniuge della ricorrente ha esposto dati reddituali certi, mentre la prestazione assistenziale è stata liquidata in favore della ricorrente in data
01.03.2021, quindi in data antecedente all'effettiva conoscenza, da parte dell'
[...]
, della causa di una possibile revoca della maggiorazione sociale. CP_2
In ordine all'eccepita decadenza, rilevava che ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 18.10.2023
n. 145 le operazioni di controllo dei redditi per gli anni 2020 e 2021 – relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali – erano state prorogate al 31.12.2024 e che in ragione di tale proroga non era possibile addurre alcuna buona fede soggettiva da parte della ricorrente.
Alla luce delle predette considerazioni, concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 29.4.2025.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di contestare la Parte_1 ripetibilità delle somme di indebito di € 17.007,12, richieste dall' con la comunicazione CP_1
del 30 settembre 2024, per il periodo da febbraio a luglio 2024, da valere sulla prestazione di invalidità civile iscrizione n. 07074184.
In particolare, con la missiva del 30.9.2024 l' comunicava alla ricorrente il ricalcolo CP_1
dal 1° febbraio 2021 della pensione di invalidità civile, sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021, ed allo stesso tempo revocava la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 nelle more corrisposta.
La ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile categoria INVCIV, iscrizione n.
07074184, a decorrere dal 01.02.2021.
Sulla pensione come invalido totale è stata applicata la maggiorazione sociale e l'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001.
L'art. 39, comma 4 della legge 289/2002 ha precisato che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 735,05 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Pertanto, come dedotto dall' , nel 2024 la maggiorazione sociale in parola è stata pari CP_1
a 136,44 euro al mese per i titolari di prestazioni previdenziali;
a 200,64 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 294,63 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale.
Il limite di reddito per aver diritto alla maggiorazione sociale (incremento al milione) è, per i pensionati coniugati, il seguente:
-a) anno 2021, di €. 14.459,90;
-b) anno 2022, di €. 14.701,00;
c) anno 2023, di €. 15.748,33;
-d) anno 2024, di €. 16.502,98.
4 Nel caso di specie, la prestazione assistenziale è stata liquidata in favore della ricorrente in data 01.03.2021, comprensiva della maggiorazione sociale, mentre solo in data 22.07.2022, il sig. (coniuge della ricorrente) ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate il Persona_2
Modello 730/22 (per l'anno 2021), con il quale ha esposto redditi da lavoro dipendente per €.
26.995,00. Lo stesso è avvenuto per gli anni successivi, per i quali emerge sempre il superamento del limite reddituale.
A fronte del superamento del requisito reddituale da parte del coniuge della l' Pt_1 CP_1
ha, dunque, comunicato alla ricorrente, con la missiva del 30.9.2024, la revoca della maggiorazione sociale, la rideterminazione della pensione e la quantificazione dell'indebito riferito al periodo antecedente.
In particolare, la maggiorazione sociale è stata revocata per il superamento dei limiti reddituali per l'anno 2021, dovuto alla coesistenza di redditi lavorativi del coniuge Per_2
di importo annuo lordo superiori al tetto previsto dalla legge, con successivo
[...] recupero dell'indebito nelle more percepito.
Da qui l'oggetto del presente giudizio, nel quale la ricorrente non contesta la ragione dell'indebito (cioè la insussistenza dei presupposti per la maggiorazione sociale in ragione del superamento del limite reddituale), ma contesta la ripetibilità delle somme corrisposte in epoca antecedente al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti, mentre l' ne assume, di converso, la ripetibilità, in ragione del fatto che la conoscenza dei CP_1
redditi del coniuge della ricorrente è avvenuta in un momento successivo al provvedimento di liquidazione e comunque entro i termini di decadenza di cui all'articolo 2 del D.L. 18.10.2023
n. 145.
Ciò premesso, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
2.2. In punto di diritto, la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è
5 sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c..
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
6 Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l' ,senza nuovi o maggiori Controparte_1
oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione CP_3
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
7
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto CP_1
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
8 A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023)
«[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere».
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato, ad esempio, che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
9 prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale ovvero erano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è stato ritenuto determinante della indebita erogazione e non ha dunque costituito ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale ed assistenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto
10 avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
In conclusiva sintesi, la Corte di Cassazione (v. ordinanza, Sez. VI^, n° 13223/2020, richiamata da ult. da Cass. 23/02/2023 n° 5606) ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
“In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
“Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e
n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
“Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
“Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di
11 prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, l'indebito richiesto dall' con la comunicazione del 30.9.2024 si riferisce ad una prestazione di natura CP_1
assistenziale (si tratta della rideterminazione della pensione di inabilità civile categoria
INVCIV e revoca della maggiorazione sociale) ed in quanto tale non è, dunque, soggetta alla disciplina di cui 13 L. n. 412 del 1991, il quale si riferisce all'indebito previdenziale (cfr. da ultimo anche Cassazione civile sez. lav., 23/02/2023 n.5606).
L'indebito assistenziale contestato alla ricorrente trova fondamento giustificativo nell'accertata insussistenza del requisito reddituale, per l'anno 2021, in ragione della coesistenza di redditi lavorativi del coniuge (c.f. ) Persona_2 C.F._4
di importo annuo lordo superiori al tetto previsto dalla legge.
Ne consegue che, in base ai principi di diritto sopra esposti, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente dimostrato il dolo della percipiente, non potendo tale requisito soggettivo risultare dalla sola omessa comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o che aveva l'onere di conoscere.
Come evincibile dalla documentazione in atti, infatti, era titolare solo della Parte_1 prestazione quale invalida civile totale, conosciuta dall' resistente, mentre il marito CP_1 della ricorrente, ha sempre inviato il modello 730 all'amministrazione Persona_2
finanziaria, per tutti gli anni di imposta di rilievo.
In particolare, considerando che il provvedimento di liquidazione della pensione è stato emanato in data 01.03.2021 risulta che ha trasmesso le seguenti Persona_2
dichiarazioni dei redditi:
- MODELLO 730/2020 REDDITI 2019 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 21.7.2020 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 09355355900-0001369;
12 - MODELLO 730/2021 REDDITI 2020 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 20.7.2021 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 10305313349-0001582;
- MODELLO 730/2022 REDDITI 2021 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 22.7.2022 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 39152090447-0000001;
- MODELLO 730/2023 REDDITI 2022 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 6.6.2023 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA DICHIARAZIONE
N° 411123955900-0000001;
- MODELLO 730/2024 REDDITI 2023 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 24.5.2024 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 34250993803-0000001.
Rilevato che ha regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria Persona_2
la dichiarazione integrale dei redditi percepiti nelle annualità di interesse, la ricorrente non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' , sicchè alla stessa non può essere CP_1 imputata alcuna omissione dolosa. Dall'altro lato, l'istituto di previdenza era già in grado di conoscere lo stato reddituale della percipiente e del suo coniuge, quantomeno a far data dal
22.7.2022.
Ne consegue che, ferma restando la legittimità dei controlli da parte dell' (ed in tal CP_1 senso l'assenza di decadenza come eccepita dalla parte ricorrente in via subordinata), ciò che deve escludersi è la possibilità dell'istituto di previdenza di recuperare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente nel periodo antecedente alla comunicazione del
30.9.2024, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla percipiente, in quanto la stessa non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione dei dati reddituali all' , essendo tali CP_1 dati già nella piena conoscibilità dell'ente.
Trova, dunque, applicazione, come già rilevato, il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato, tutte situazioni che non risultano integrate nella fattispecie concreta.
13 La ricorrente, infatti, ha avanzato regolare domanda di prestazione di inabilità civile
(domanda del 28.1.2021), nell'ambito della quale è stata corrisposta la maggiorazione sociale.
La stessa risulta, dunque, parte di un rapporto assistenziale.
Non emerge, inoltre, alcun elemento fattuale da cui evincere la radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ed allo stesso modo non risultano elementi per ritenere comprovata la sussistenza di una situazione soggettiva di dolo, atteso che, come sopra esposto, la ricorrente non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' circa i CP_1 redditi del marito, essendo tali dati reddituali già nella disponibilità dell'ente previdenziale, in quanto regolarmente trasmessi all'amministrazione fiscale.
Sotto tale profilo non assume, quindi, rilievo la difesa dell' secondo cui il criterio CP_1 della buona fede soggettiva dovrebbe ritenersi esclusa in virtù della applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 145 del 2023, che ha consentito agli Enti previdenziali di disporre di una proroga dei termini per lo svolgimento delle operazioni RED, atteso che, da un lato, l'articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 412 si applica alle prestazioni previdenziali, e che, dall'altro lato, la proroga prevista non vale comunque ad intaccare il principio di buona fede dell'accipiens.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 17.007,12 per tutto quanto corrisposto alla ricorrente in epoca antecedente al provvedimento del 30.9.2024, ricevuto in data 18.10.2024, con conseguente restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto dall' . CP_1
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 310/2025 così provvede:
• accerta e dichiara la illegittimità del recupero dell'indebito assistenziale da parte dell' dell'importo di € 17.007,12 di cui alla comunicazione del 30.9.2024, per le CP_1 ragioni esposte in motivazione, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto nelle more a tale titolo;
14 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
1.863,50 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 29.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Casalini n°7 C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in C.F._1
calce al presente atto, dall' Avv. Nicoletta Torzolini, C.F. , (indirizzo C.F._2
di posta elettronica: , fax: 0736-257031), ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio legale in Ascoli Piceno, Via Adriano Rigantè n°1/A
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1
al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO SULLA PRESTAZIONE N.07074184
Cat. INVCIV COMUNICATO ALLA SIG.RA CON LA NOTA DEL Parte_1
30.09.2024, RICEVUTO IN DATA 18.10.2024 E PARI A EURO 17.007,12, RISULTA
1 IRRIPETIBILE E NON DOVUTO DAL 1.2.2021 FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO (18.10.2024), TRATTANDOSI DI Parte_2 ON E' PREVISTA LA
[...] RIPETIBILITA' DELLE SOMME EROGATE IN DATA ANTECEDENTE AL PROVVEDIMENTO DELL' CHE ACCERTA IL VENIR MENO DEI REQUISITI CP_1
REDDITUALI, IN ASSENZA DI DOLO DELLA RICORRENTE, così come argomentato nella narrativa del presente ricorso;
per gli effetti - CONDANNARE L' ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME CP_1 EVENTUALMENTE TRATTENUTE MEDIO TEMPORE CON RICALCOLO DELL' EVENTUALE INDEBITO SOLO A FAR DATA DAL 18.10.2024 ( DATA DI RICEVUTA DEL PROVVEDIMENTO DI RICALCOLO DELL'INPS) IN VIA SUBORDINATA
-ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO SULLA PRESTAZIONE N.07074184 Cat. INVCIV COMUNICATO ALLA SIG.RA CON LA NOTA DEL 30.09.2024, Parte_1
RICEVUTO IN DATA 18.10.2024 E PARI A EURO 17.007,12, RISULTA IRRIPETIBILE,
ESSENDO APPLICABILE LA SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 52 L 88/89, COME
INTERPRETATO DALL'ART.13 L 412/1991 E ATTESA LA PERCEZIONE DELLE SOMME
IN TOTALE ASSENZA DI DOLO;
- CONDANNARE L ALLA RESTITUZIONE DELLE EVENTUALI SOMME CP_1
EVENTUALMENTE TRATTENUTE MEDIO TEMPORE
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
- ACCERTARE E DICHIARARE LA DECADENZA DELL'ENTE DALLA FACOLTA' DI OPERARE IL RECUPERO DELLE SOMME, ATTESO CHE L'INDEBITO E' STATO CONTESTATO BEN OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, DUNQUE IN VIOLAZIONE DELL'ART.13 COMMA 2 LEGGE N°412/1991 CHE PONE TALE LIMITE ANNUALE e per gli effetti :
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE L'INDEBITO COMUNICATO CON LA NOTA DEL 30.09.2024 E' RIPETIBILE ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 1.1.2237 AL 31.07.2024.
IN OGNI CASO
- ACCERTARE E DICHIARARE CHE LA NOTA DI RECUPERO DEL 30.09.2024
RICEVUTA IN DATA 18.10.2024 INVIATA DALL ALLA RICORRENTE E' NULLA CP_1
PER VIOLAZIONE DELL'ART.3 LEGGE 241/90 AI SENSI DEL QUALE OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE MOTIVATO CON
L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE LO HANNO
DETERMINATO, O IN OGNI CASO E' ANNULLABILE/INESISTENTE PER ASSOLUTA
GENERICITA' E MANCANZA DI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 13.2.2025, ha Parte_1 proposto domanda di accertamento dell'illegittimità dell'indebito assistenziale disposto dall' con lettera del 30.09.2024, a seguito di verifica del superamento dei limiti CP_1
reddituali imposti dalla legge, con cui veniva ricalcolata la pensione Cat. INVCIV con
2 decorrenza 1.2.2021 e revocata la maggiorazione sociale e quella prevista dall'art 38 della legge 448/2001, evidenziando un indebito pensionistico pari ad € 17.007,12.
A sostegno della domanda eccepiva che, stante la natura assistenziale della prestazione ritenuta indebita, non erano ripetibili le somme corrisposte in epoca antecedente al provvedimento di indebito, stante l'assenza di dolo del percipiente e considerato che tutti i CP_ redditi della ricorrente erano integralmente conosciuti dall' (essendo percettrice esclusivamente della prestazione quale INVALIDA TOTALE) e che tutti i redditi del marito erano stati correttamente dichiarati per tutti gli anni, ogni anno, alla Persona_2
Pubblica Amministrazione.
In subordine, anche volendo ritenere applicabile la normativa in materia previdenziale, eccepiva la irripetibilità del debito ai sensi dell'articolo 13 comma 2 L 412/1991, di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/89, contestando, altresì, l'intervenuta decadenza dal recupero delle somme per decorrenza del periodo annuale di possibile accertamento dei redditi.
Quale ultimo motivo di impugnazione ha eccepito la genericità della motivazione posta alla base del recupero indebito.
1.2. Si costituiva in giudizio l' spiegando le ragioni dell'indebito assistenziale, CP_1
rappresentate, in particolare, dal superamento del requisito reddituale previsto per la maggiorazione sociale, alla luce del reddito annuale prodotto dal marito della ricorrente, e contestando nel merito i motivi di impugnazione sollevati.
Sottolineava, in particolare, che l' ha conosciuto i redditi del sig. CP_1 Persona_2
solo a partire dal 22.07.2022, allorché il coniuge della ricorrente ha esposto dati reddituali certi, mentre la prestazione assistenziale è stata liquidata in favore della ricorrente in data
01.03.2021, quindi in data antecedente all'effettiva conoscenza, da parte dell'
[...]
, della causa di una possibile revoca della maggiorazione sociale. CP_2
In ordine all'eccepita decadenza, rilevava che ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 18.10.2023
n. 145 le operazioni di controllo dei redditi per gli anni 2020 e 2021 – relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali – erano state prorogate al 31.12.2024 e che in ragione di tale proroga non era possibile addurre alcuna buona fede soggettiva da parte della ricorrente.
Alla luce delle predette considerazioni, concludeva per il rigetto della domanda.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata fissata per la discussione all'udienza del 29.4.2025.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2.1. Come sopra esposto ha agito in giudizio al fine di contestare la Parte_1 ripetibilità delle somme di indebito di € 17.007,12, richieste dall' con la comunicazione CP_1
del 30 settembre 2024, per il periodo da febbraio a luglio 2024, da valere sulla prestazione di invalidità civile iscrizione n. 07074184.
In particolare, con la missiva del 30.9.2024 l' comunicava alla ricorrente il ricalcolo CP_1
dal 1° febbraio 2021 della pensione di invalidità civile, sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2021, ed allo stesso tempo revocava la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 nelle more corrisposta.
La ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile categoria INVCIV, iscrizione n.
07074184, a decorrere dal 01.02.2021.
Sulla pensione come invalido totale è stata applicata la maggiorazione sociale e l'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001.
L'art. 39, comma 4 della legge 289/2002 ha precisato che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 735,05 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
Pertanto, come dedotto dall' , nel 2024 la maggiorazione sociale in parola è stata pari CP_1
a 136,44 euro al mese per i titolari di prestazioni previdenziali;
a 200,64 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 294,63 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale.
Il limite di reddito per aver diritto alla maggiorazione sociale (incremento al milione) è, per i pensionati coniugati, il seguente:
-a) anno 2021, di €. 14.459,90;
-b) anno 2022, di €. 14.701,00;
c) anno 2023, di €. 15.748,33;
-d) anno 2024, di €. 16.502,98.
4 Nel caso di specie, la prestazione assistenziale è stata liquidata in favore della ricorrente in data 01.03.2021, comprensiva della maggiorazione sociale, mentre solo in data 22.07.2022, il sig. (coniuge della ricorrente) ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate il Persona_2
Modello 730/22 (per l'anno 2021), con il quale ha esposto redditi da lavoro dipendente per €.
26.995,00. Lo stesso è avvenuto per gli anni successivi, per i quali emerge sempre il superamento del limite reddituale.
A fronte del superamento del requisito reddituale da parte del coniuge della l' Pt_1 CP_1
ha, dunque, comunicato alla ricorrente, con la missiva del 30.9.2024, la revoca della maggiorazione sociale, la rideterminazione della pensione e la quantificazione dell'indebito riferito al periodo antecedente.
In particolare, la maggiorazione sociale è stata revocata per il superamento dei limiti reddituali per l'anno 2021, dovuto alla coesistenza di redditi lavorativi del coniuge Per_2
di importo annuo lordo superiori al tetto previsto dalla legge, con successivo
[...] recupero dell'indebito nelle more percepito.
Da qui l'oggetto del presente giudizio, nel quale la ricorrente non contesta la ragione dell'indebito (cioè la insussistenza dei presupposti per la maggiorazione sociale in ragione del superamento del limite reddituale), ma contesta la ripetibilità delle somme corrisposte in epoca antecedente al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti, mentre l' ne assume, di converso, la ripetibilità, in ragione del fatto che la conoscenza dei CP_1
redditi del coniuge della ricorrente è avvenuta in un momento successivo al provvedimento di liquidazione e comunque entro i termini di decadenza di cui all'articolo 2 del D.L. 18.10.2023
n. 145.
Ciò premesso, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
2.2. In punto di diritto, la disciplina delle condizioni concernenti l'attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l'enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è
5 sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c..
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito, si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008, Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022 n.24617).
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunce, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale e la maggiorazione sociale) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» (cfr. Corte di Cassazione n°13223 del 2020).
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
6 Ciò è avvenuto con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi con la istituzione del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria.
Più in particolare, l'articolo 15 del D.L. n. 78 del 2009 prevede quanto segue:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati”.
Mentre l'articolo 13 del D.L. n. 78 del 2010 dispone come segue:
“1. E' istituito presso l' ,senza nuovi o maggiori Controparte_1
oneri per la finanza pubblica, il dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione CP_3
e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati
e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
7
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall CP_1
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo..
5. L e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto CP_1
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1)
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
8 A fronte di tali disposizioni normative risulta che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023)
«[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere».
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha affermato, ad esempio, che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando
l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
9 prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, CP_1
la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ciò ne discende che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione erano note all'ente previdenziale ovvero erano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è stato ritenuto determinante della indebita erogazione e non ha dunque costituito ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale ed assistenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto
10 avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone).
In conclusiva sintesi, la Corte di Cassazione (v. ordinanza, Sez. VI^, n° 13223/2020, richiamata da ult. da Cass. 23/02/2023 n° 5606) ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
“In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
“Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e
n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
“Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n.
431 del 1993)".
“Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di
11 prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
2.3. Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, l'indebito richiesto dall' con la comunicazione del 30.9.2024 si riferisce ad una prestazione di natura CP_1
assistenziale (si tratta della rideterminazione della pensione di inabilità civile categoria
INVCIV e revoca della maggiorazione sociale) ed in quanto tale non è, dunque, soggetta alla disciplina di cui 13 L. n. 412 del 1991, il quale si riferisce all'indebito previdenziale (cfr. da ultimo anche Cassazione civile sez. lav., 23/02/2023 n.5606).
L'indebito assistenziale contestato alla ricorrente trova fondamento giustificativo nell'accertata insussistenza del requisito reddituale, per l'anno 2021, in ragione della coesistenza di redditi lavorativi del coniuge (c.f. ) Persona_2 C.F._4
di importo annuo lordo superiori al tetto previsto dalla legge.
Ne consegue che, in base ai principi di diritto sopra esposti, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente dimostrato il dolo della percipiente, non potendo tale requisito soggettivo risultare dalla sola omessa comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o che aveva l'onere di conoscere.
Come evincibile dalla documentazione in atti, infatti, era titolare solo della Parte_1 prestazione quale invalida civile totale, conosciuta dall' resistente, mentre il marito CP_1 della ricorrente, ha sempre inviato il modello 730 all'amministrazione Persona_2
finanziaria, per tutti gli anni di imposta di rilievo.
In particolare, considerando che il provvedimento di liquidazione della pensione è stato emanato in data 01.03.2021 risulta che ha trasmesso le seguenti Persona_2
dichiarazioni dei redditi:
- MODELLO 730/2020 REDDITI 2019 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 21.7.2020 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 09355355900-0001369;
12 - MODELLO 730/2021 REDDITI 2020 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 20.7.2021 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 10305313349-0001582;
- MODELLO 730/2022 REDDITI 2021 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 22.7.2022 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 39152090447-0000001;
- MODELLO 730/2023 REDDITI 2022 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 6.6.2023 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA DICHIARAZIONE
N° 411123955900-0000001;
- MODELLO 730/2024 REDDITI 2023 INVIATA ALL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA IL 24.5.2024 CON CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
DICHIARAZIONE N° 34250993803-0000001.
Rilevato che ha regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria Persona_2
la dichiarazione integrale dei redditi percepiti nelle annualità di interesse, la ricorrente non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' , sicchè alla stessa non può essere CP_1 imputata alcuna omissione dolosa. Dall'altro lato, l'istituto di previdenza era già in grado di conoscere lo stato reddituale della percipiente e del suo coniuge, quantomeno a far data dal
22.7.2022.
Ne consegue che, ferma restando la legittimità dei controlli da parte dell' (ed in tal CP_1 senso l'assenza di decadenza come eccepita dalla parte ricorrente in via subordinata), ciò che deve escludersi è la possibilità dell'istituto di previdenza di recuperare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente nel periodo antecedente alla comunicazione del
30.9.2024, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla percipiente, in quanto la stessa non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione dei dati reddituali all' , essendo tali CP_1 dati già nella piena conoscibilità dell'ente.
Trova, dunque, applicazione, come già rilevato, il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato, tutte situazioni che non risultano integrate nella fattispecie concreta.
13 La ricorrente, infatti, ha avanzato regolare domanda di prestazione di inabilità civile
(domanda del 28.1.2021), nell'ambito della quale è stata corrisposta la maggiorazione sociale.
La stessa risulta, dunque, parte di un rapporto assistenziale.
Non emerge, inoltre, alcun elemento fattuale da cui evincere la radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ed allo stesso modo non risultano elementi per ritenere comprovata la sussistenza di una situazione soggettiva di dolo, atteso che, come sopra esposto, la ricorrente non era tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all' circa i CP_1 redditi del marito, essendo tali dati reddituali già nella disponibilità dell'ente previdenziale, in quanto regolarmente trasmessi all'amministrazione fiscale.
Sotto tale profilo non assume, quindi, rilievo la difesa dell' secondo cui il criterio CP_1 della buona fede soggettiva dovrebbe ritenersi esclusa in virtù della applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 145 del 2023, che ha consentito agli Enti previdenziali di disporre di una proroga dei termini per lo svolgimento delle operazioni RED, atteso che, da un lato, l'articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 412 si applica alle prestazioni previdenziali, e che, dall'altro lato, la proroga prevista non vale comunque ad intaccare il principio di buona fede dell'accipiens.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 17.007,12 per tutto quanto corrisposto alla ricorrente in epoca antecedente al provvedimento del 30.9.2024, ricevuto in data 18.10.2024, con conseguente restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto dall' . CP_1
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di cui al n. R.G. 310/2025 così provvede:
• accerta e dichiara la illegittimità del recupero dell'indebito assistenziale da parte dell' dell'importo di € 17.007,12 di cui alla comunicazione del 30.9.2024, per le CP_1 ragioni esposte in motivazione, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto nelle more a tale titolo;
14 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
1.863,50 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 29.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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