TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 38
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza di esigenze eccezionali per il trasferimento straordinario

    Il Tribunale ritiene che la domanda di trasferimento non abbia indicato circostanze eccezionali, ma un disagio familiare comune a molti militari. L'aborto spontaneo è avvenuto dopo la presentazione dell'istanza e non poteva essere considerato nel provvedimento di diniego. Inoltre, sono state evidenziate scoperture di organico nella sede di attuale assegnazione e un organico sovrabbondante nelle sedi richieste per il ruolo dei Sovrintendenti. Le procedure concorsuali per l'ammissione al corso allievi vice brigadieri sono considerate eterogenee rispetto alla richiesta di trasferimento straordinario. Il parere favorevole dei comandanti locali non invalida il diniego degli uffici centrali, che hanno un quadro completo delle esigenze organizzative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 38
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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