Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caruana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, oltre ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente, riconoscendo il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare ex art. 398 R.G.A. presso una delle sedi precedentemente indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa VI De FE e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 8 aprile 2024, il ricorrente – vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione di -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS- – ha presentato istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma (di seguito R.G.A.) per essere assegnato presso il Comando Legione Carabinieri Campania, con preferenza per le sedi più vicine al Comune di -OMISSIS-, dove risiede e lavora la moglie.
Nella domanda egli ha specificato di riuscire a raggiungere la casa coniugale molto raramente, fruendo di licenze o riposi settimanali, e comunque con un notevole aggravio economico; ciò ostacolerebbe gravemente la serenità della vita di coppia e le prospettive di accrescimento del proprio nucleo familiare (cfr. doc. 11 di parte ricorrente).
Dopo avere inviato il preavviso di rigetto, con provvedimento notificato in data 24 giugno 2024, l’Amministrazione ha definitivamente negato al ricorrente il trasferimento richiesto.
2. Avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso.
Con una prima censura egli sostiene che nel caso di specie esisterebbero quelle fondate e comprovate esigenze che, in base all’art. 398 R.G.A., giustificano la concessione del trasferimento straordinario, istituto finalizzato ad assicurare la tutela della famiglia e, al contempo, una più proficua disponibilità al servizio dei dipendenti.
Sussisterebbe infatti una situazione di grave disagio psicologico, affettivo e relazionale dei due coniugi, provocato dalla mancanza di una convivenza stabile e continuativa; il ricorrente evidenzia tra l’altro, a tale riguardo, che la moglie, nel mese di luglio 2024, ha subito un aborto spontaneo e che, per questa ragione, necessiterebbe ancor più della vicinanza e dell’assistenza del marito.
Con una seconda censura il ricorrente evidenzia che nel caso di specie non vi sarebbero ragioni di tipo organizzativo ostative al suo trasferimento.
Difatti, presso il Comando Stazione di -OMISSIS-, nel quale egli è impiegato, non vi sarebbero carenze di organico per il suo grado e il trasferimento, pertanto, non arrecherebbe alcun reale pregiudizio alla sede di attuale assegnazione; presso le sedi di destinazione, invece, vi sarebbero posti disponibili, come dimostrato dal fatto che questi sono stati inseriti nel “Concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 29° corso di qualificazione di 770 Allievi Vice Brigadieri, del ruolo sovrintendenti riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri”.
Infine, stante l’esistenza delle gravi esigenze familiari segnalate nella richiesta di trasferimento, non si configurerebbe, nel caso di specie, alcuna ingiustificata discriminazione nei riguardi degli altri carabinieri che possono ambire al trasferimento solo partecipando ai concorsi ordinari e collocandosi utilmente nelle graduatorie che ne scaturiscono.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, per ribadire la legittimità del provvedimento di diniego impugnato e per chiedere il rigetto del ricorso.
4. Nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Le censure sopra sintetizzate, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondate.
L’art. 398 R.G.A. prevede che “I sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.
Per consolidata giurisprudenza, tale tipologia di trasferimento ha carattere eccezionale ed è previsto dal citato regolamento per far fronte ad esigenze del tutto peculiari del personale che – sulla base di una valutazione di natura ampiamente discrezionale del datore di lavoro – giustificano la deroga al periodo minimo di permanenza presso il reparto di assegnazione e all’espletamento delle ordinarie procedure di mobilità attivate periodicamente dall’Amministrazione e basate sulla comparazione dell’anzianità e di altri requisiti oggettivi posseduti dai soggetti interessati.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull'organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede del servizio richiesta”; inoltre “considerata la natura eccezionale del trasferimento ex art. 398, le valutazioni al riguardo rimesse all'Amministrazione sulle relative istanze sono quindi connotate da ampia discrezionalità tecnica. Conseguentemente, il sindacato giurisdizionale è consentito nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti” (cfr. tra le tante Cons. di Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3093).
Proprio per le sue peculiari caratteristiche, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, fatto proprio anche da questa Sezione, l'istituto in parola “richiede che l'esigenza da soddisfare sia connotata da un'oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità, e che il movimento immediato extra ordinem costituisca l'unica possibile modalità per fronteggiare la citata esigenza” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4139; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 maggio 2024, n. 640; Id., 27 febbraio 2023, n. 215).
In ogni caso, le esigenze personali del dipendente, non possono prevalere indiscriminatamente sull’interesse pubblico ad una organizzazione razionale ed efficiente dell’Arma e dei suoi reparti, rispetto alle quali va pertanto operato un equo bilanciamento.
Tutto ciò premesso, per quanto attiene al caso di specie, si osserva che nella domanda di trasferimento (cfr. all. 1, doc. 1 di parte resistente) il ricorrente non ha indicato la sussistenza di circostanze eccezionali, idonee a giustificare il trasferimento straordinario di cui al citato art. 398 R.G.A., ma ha rappresentato l’esistenza di un disagio familiare legato alla lontananza dei coniugi, che accomuna molti altri militari; peraltro, l’aborto spontaneo subito dalla moglie si è verificato dopo la presentazione dell’istanza e il provvedimento di diniego impugnato non poteva pertanto tenerne conto.
Nel provvedimento, inoltre, si è richiamato il parere negativo espresso dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana, cui è attualmente assegnato il ricorrente, nel quale sono puntualmente indicate le scoperture di organico delle varie sedi (cfr. all. 4 doc. 1 di parte resistente).
Specularmente, si è evidenziato che le sedi di destinazione richieste, per il ruolo dei Sovrintendenti, presentano invece un organico sovrabbondante.
Le contestazioni del ricorrente in ordine a siffatte circostanze risultano generiche; in ogni caso, non può rilevare il fatto che presso le sedi desiderate siano stati individuati posti disponibili nell’ambito del “Concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 29° corso di qualificazione di 770 Allievi Vice Brigadieri, del ruolo sovrintendenti riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri”, atteso che si tratta di procedure completamente diverse, nell’ambito delle quali i posti disponibili sono individuati in base a criteri e presupposti del tutto eterogenei.
Il fatto, poi, che i Comandanti del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- e della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- abbiano espresso parere favorevole al trasferimento non rende illegittimo il diniego adottato dagli uffici centrali dell’Arma, poiché solo questi ultimi possiedono un quadro completo delle esigenze organizzative rilevanti a livello nazionale e possono efficacemente bilanciarle con gli interessi privati dei dipendenti.
Si è dunque esclusa, sotto ogni profilo, la sussistenza dei presupposti per la concessione del trasferimento, sulla base di circostanze oggettive e niente affatto irragionevoli, ognuna delle quali era di per sé idonea e sufficiente al rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente.
6. Visto quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Considerate le peculiarità della fattispecie, sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | VI La RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.