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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1
e elettivamente domiciliate in Frosinone, via Persona_1 Parte_2
Casilina Nord n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Taraborelli, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domande riconvenzionali attrici in riconvenzionale e elettivamente domiciliato in Ferentino, via Casilina n. 200, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Filomena Zaccardi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione convenuto in riconvenzionale oggetto: risarcimento danni.
Motivi della decisione
1. I fatti di causa.
Il sig. a convenuto in giudizio la sig.ra , deducendo: Parte_3 Parte_1
• che in data 29.6.2003 aveva contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra ; Parte_1
• che, durante il matrimonio, i coniugi avevano acceso, presso l'ufficio postale di
Ferentino, il libretto di risparmio postale n. 25074902, tra loro cointestato, con un saldo attivo di € 4.572,64 alla data del 30.8.2020, cui era collegato il buono fruttifero postale
1 dematerializzato, cointestato, n. 93185494 sottoscritto il 9.12.2019, del valore nominale di €. 6.000,00;
• che, durante il matrimonio, avevano sottoscritto, con espressa clausola di pari facoltà di rimborso, i seguenti i buoni fruttiferi cartacei, ancora in essere alla data del 30.8.2020:
• n. 10094457, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094458, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094459, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094460, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 12933658, sottoscritto in data 27.8.2005, del valore nominale di €. 500,00;
• n. 12933659, sottoscritto in data 27.8.2005 del valore nominale di €. 500,00;
• n. 14305792, sottoscritto in data 27.8.2005 del valore nominale di €. 1.000,00;
• n. 14598301, sottoscritto in data 25.2.2008, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 14598302, sottoscritto in data 25.2.2008, del valore nominale di €. 2.500,00;
• che, in data 2.9.2020, dopo che si era allontanato dall'abitazione coniugale senza portare Par via nulla, la sig.ra aveva prelevato € 4.000,00 dal libretto di risparmio postale n.
25074902 e, poi, aveva richiesto ed ottenuto la liquidazione anticipata dei buoni postali fruttiferi cartolari e del buono dematerializzato per la complessiva somma di €
33.301,67, che era stata versata sul libretto postale cointestato;
Par
• che la sig.ra aveva, poi, eseguito un prelievo dal libretto per la somma di € 3.000,00
e aveva utilizzato la somma di € 30.000,00 per operazioni da cui era escluso il sig.
Persona_1
• che tale circostanza è pacifica poiché ammessa dalla stessa nel giudizio di Parte_1 separazione personale dei coniugi, innanzi il tribunale di Frosinone, r.g. 3229/20, e ribadita nel corso dell'interrogatorio reso in data 26.1.2021 presso i carabinieri di
Ferentino, delegati nel procedimento penale n. 67/21 r.g.n.r. del 12.1.2021 (p.m. dott.
; Per_2
• che aveva richiesto, senza esito, il rimborso della metà delle somme arbitrariamente incassate in via esclusiva;
Par
• che la sig.ra aveva preteso la disponibilità dell'autovettura Kia Sportage 1.7 Crdi
115cv Cool, tg. FL375FD, acquistata il 26.9.2017 e che, dunque, il sig. Persona_1 aveva dovuto provvedere all'acquisto di un altro mezzo di trasporto usato per cui era stato costretto ad accedere a un prestito di 60 mesi per rate da € 209,90 cadauna.
2 Par In conclusione, il sig. ha chiesto la condanna della sig.ra alla restituzione della Persona_1 somma di € 18.500,00, pari alla metà dell'importo incassato in via esclusiva, oltre interessi fino al saldo e al risarcimento del danno, determinato dall'arbitraria richiesta di liquidazione dei buoni cointestati prima della loro naturale scadenza, pari a € 3.233,93, o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo.
Inoltre, l'attore ha domandato la condanna della convenuta alla riconsegna del veicolo Kia
Sportage, tg. FL375FD, e al risarcimento del danno per ingiusta sottrazione del veicolo, danno costituito sia dalla svalutazione subita dal mezzo, da quantificarsi in € 2.000,00 circa all'anno dal
30.8.2020 sino alla riconsegna, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sia dal ricorso al prestito per l'acquisto di una seconda autovettura, oltre interessi fino al saldo;
infine, ha chiesto un indennizzo per abusivo utilizzo del veicolo per diciassette mesi, indennizzo da quantificarsi nella somma di €. 6.596,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato iscritto innanzi all'intestato tribunale al numero di r.g. 791/2023.
La convenuta si è costituita in giudizio, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore inoltre, con il medesimo atto si è costituita anche la Persona_1 sig.ra figlia maggiorenne della coppia. Parte_2
Par La sig.ra , nelle proprie difese, ha illustrato le vicende relative al rapporto matrimoniale con il sig. sino alla separazione giudiziale, incardinata a seguito dell'allontanamento Persona_1 imprevisto del marito.
In merito alle domande avanzate dal sig. ha contestato tutto quanto ex adverso Persona_1 dedotto e ha eccepito:
• che il marito, in costanza di matrimonio, aveva destinato del denaro a ragazze di varie nazionalità con le quali intratteneva dei rapporti virtuali;
• che, al fine di inibire lo sperpero dei risparmi di famiglia, aveva provveduto allo svincolo delle somme e al successivo reinvestimento in polizza vita e caso morte in cui le Part beneficiarie sono esclusivamente le figlie ed;
Per_1
• che il sig. era titolare di polizza n. 50011611990, Persona_1 Parte_4 stipulata il 7.2.2017 e della polizza n. 50009290272, avente Parte_5 come beneficiaria tutte liquidate ed incassate esclusivamente dallo Parte_2 stesso;
• che l'autovettura Kia era stata acquistata previa permuta di una Fiat Bravo gpl, stimata euro 19.400,00, intestata al in uso alla famiglia e destinata all'uso ed a Persona_1
3 Par servizio della sig.ra , che per lavoro doveva recarsi fuori dal territorio comunale, delle bambine, per accompagnarle nei vari impegni scolastici e ludici, oltreché per le uscite vacanziere ricorrenti;
• che aveva contribuito all'acquisto della Kia con un bonifico di € 10.000,00 e che aveva sempre pagato tutte le spese inerenti all'autovettura, come ad esempio la r.c.a.;
• che dopo il rinnovo della polizza, scaduta nel febbraio 2022, il sig. aveva Persona_1
Par richiesto la sospensione della stessa, tanto che la aveva dovuto provvedere all'acquisto di una nuova autovettura usata al prezzo di € 13.900,00, mediante un finanziamento di 60 rate di € 232,00 mensili;
• che a seguito della sospensione della polizza, aveva lasciato l'autovettura Kia a disposizione del sig. all'interno del terreno agricolo sito in Ferentino, Persona_1 distinto al foglio 37 part. 882 (ex 254), in cui si trova attualmente;
• che tale terreno era stato acquistato in costanza di matrimonio ed è formalmente Par intestato al sig. ma il prezzo era stato pagato interamente dalla sig.ra ; Persona_1
• che la separazione personale dei coniugi era stata definita con sentenza del tribunale di
Frosinone n. 269/2023 del 28.2.2023, con addebito al marito per allontanamento dalla casa coniugale senza essere autorizzato dalla moglie, da cui discende la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dalla moglie che dalle figlie e, in particolare:
• perdita del reddito familiare del che, al netto degli importi del Persona_1 mantenimento a far data dal settembre 2020, ammonta a € 69.650,00 oltre le spese straordinarie per le figlie, le spese relative alle utenze dell'abitazione coniugale periodo 2021/2022 e parte 2023, il tutto per il complessivo importo di € 78.137,33;
• diminuzione del patrimonio familiare, quale conseguenza dell'abbandono del tetto coniugale, pari a € 13.150,00 quale controvalore da attualizzare delle polizze vita liquidate ed incassate dal oltre a € 10.000,00 quale importo versato Persona_1 per l'acquisto della Kia Sportage, € 292,76 quale premio r.c.a. pagato nel mese di febbraio 2022, € 13.900,00 per l'acquisto della Citroen C3, € 3.500,00 quale prezzo per l'acquisto del terreno intestato al il tutto per un totale complessivo Persona_1 di € 118.980,09;
• danno morale/esistenziale derivante dal dolore, dalla sofferenza e dalla compromissione della qualità della vita, come la rinuncia all'assistenza psicologica
4 per le figlie per motivi economici, stante la mancata contribuzione del sig. lle spese straordinarie. Persona_1
Par In conclusione, la signora ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. al pagamento, in suo favore, dell'importo Persona_1 complessivo di € 118.980,09, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare compensati i crediti accertati.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione dei danni non patrimoniali patiti dalla Parte_3
Par Part sig.ra e dalle figlie e e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti Persona_1
i danni subiti per il complessivo importo di € 150.000,00 (€ 50.000,00 ciascuna), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese.
All'udienza del 8.9.2023 l'attore ha eccepito:
- l'inammissibilità/inesistenza/nullità/inefficacia/invalidità della costituzione di
[...]
e di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_2 Parte_1 in quanto mai convenute in giudizio, e, di conseguenza, delle domande Persona_1 formulate dalle medesime;
- l'inesistenza insanabile della procura ad litem della sig.ra nella qualità; Parte_1
- l'inammissibilità/inesistenza/nullità/inefficacia/invalidità delle domande riconvenzionali di risarcimento danni, patrimoniali e non, poiché asseritamente fondate sull'accertamento dell'addebito della separazione tra i coniugi a carico del con sentenza n. 269/23, non Persona_1 passata in giudicato, oltre che perché prive di collegamento con il titolo dedotto in giudizio dall'attore e con le eccezioni sollevate dalla convenuta;
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, con ordinanza del 2.2.2024 il giudice istruttore, ritenendo che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte attrice apparissero idonee a definire il giudizio relativo alle domande riconvenzionali, ha disposto la separazione della causa proposta dal sig. nei confronti della sig.ra da quella avente Parte_3 Parte_1 ad oggetto le domande riconvenzionali formulate da quest'ultima, in proprio e nella qualità, nei confronti del primo, fissando per quest'ultima l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa separata, iscritta al r.g. n. 258/2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.10.2024, che qui devono intendersi integralmente trascritte.
5 2. I motivi della decisione.
Va premesso, per rispondere al rilievo sollevato sul punto dalla difesa della parte convenuta, che la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui “in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Così, in motivazione,
Cass. n. 13653/2017; cfr. anche Cass. n. 4767/2016).
Nel caso di specie, si è ritenuto di non concedere i termini richiesti perché le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale apparivano idonee a definire il giudizio, per cui appariva ultroneo, e contrario al principio di ragionevole durata del processo, lo svolgimento di ulteriore attività processuale.
Ciò premesso, occorre procedere preliminarmente al vaglio dell'ammissibilità delle domande riconvenzionali sollevate dalla parte convenuta, e, di conseguenza, dalle intervenute.
Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della “causa petendi” (richiedendo, appunto,
l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta” (cfr. Cass. n. 6520/2007); in particolare, l'unanime giurisprudenza di legittimità interpreta l'art. 39 c.p.c. in modo estensivo, affermando che: “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, cost.” (ex multis, Cass. n.
27564/2011; Cass. n. 15271/2006).
6 Nel caso di specie, tra le contrapposte pretese non appare esservi alcuna ragione che giustifichi la celebrazione del simultaneus processus, in quanto a fondamento di esse sono stati dedotti titoli completamente diversi, e non è dato ravvisare altro tipo di collegamento se non quello, meramente soggettivo, della coincidenza dei soggetti che rivestono il ruolo di creditore e debitore.
Infatti, il titolo alla base del credito azionato dal sig. è costituito dalla contitolarità Persona_1 del libretto e dei buoni fruttiferi postali e dalla titolarità esclusiva del veicolo Kia;
invece, la sig.ra Par
ha formulato domande risarcitorie fondate sulle condotte tenute dal sig. e che Persona_1 avrebbero condotto alla separazione personale dei coniugi, nonché sul preteso avvenuto incasso, Par da parte di quest'ultimo, di polizze vita contratte in favore della figlia, e su spese che la sig.ra avrebbe sostenuto per l'acquisto di beni intestati al marito.
Non è, dunque, ravvisabile il collegamento richiesto dall'art. 36 c.p.c., neppure nel senso ampio voluto dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, la celebrazione di un unico processo non era neppure opportuna, considerato che la domanda azionata dal sig. appariva di pronta soluzione, tant'è che la scrivente ha Persona_1 emesso un'ordinanza di pagamento di somme non contestate, mentre la delibazione delle molteplici ed eterogenee domande riconvenzionali avrebbe richiesto un'istruttoria a dir poco complessa.
Per la stessa ragione è stata disposta la separazione dei due giudizi, al fine di evitare che l'assunzione in decisione delle domande riconvenzionali potesse ritardare la definizione del giudizio sulle domande attoree.
Pertanto, le domande della parte convenuta devono essere dichiarate inammissibili.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, pure sollevata dalla parte convenuta.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 35913/2023) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio
7 instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”.
In applicazione di detto principio, stante la contestazione della pretesa risarcitoria da parte del sig. e la necessità di accertarne la fondatezza nell'an e nel quantum, l'eccezione di Persona_1 compensazione è inammissibile.
Venendo alla costituzione in giudizio della sig.ra nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , e dell'altra figlia occorre in via preliminare Per_1 Parte_2
Par esaminare l'eccezione di inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra , nella qualità.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la procura speciale rilasciata dal ricorrente che, quale genitore, abbia agito per sé e come legale rappresentante del figlio minore, deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale cui la procura afferisce, anche se nella procura medesima il minore non sia menzionato”
(Cass. n. 17154/2024; Cass. n. 6503/1980; Cass. n. 4559/2002; Cass. n. 6405/2002; Cass. n.
16251/2018).
Ciò posto, occorre rilevare che il sig. non ha citato in giudizio le figlie, che, Parte_3 dunque, non possono essere qualificate come convenute.
La loro posizione processuale può essere ricondotta nell'ambito dell'intervento adesivo autonomo, che, si ha, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., quando un terzo intervenga in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di solo alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, requisiti che, ai fini dell'ammissibilità, debbono ricorrere congiuntamente o alternativamente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10274/2009; Cass. n.
4805/2006; Cass. n. 13063/2004; Cass. n. 14901/2002).
Alla declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in adesione alla quale l'intervento
è stato consegue l'inammissibilità anche dell'intervento stesso.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità delle questioni trattate ai fini della presente decisione e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
8 1. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e l'eccezione di compensazione formulate da;
Parte_1
2. dichiara inammissibile l'intervento e, per l'effetto, le domande formulate da , Parte_1 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore e da Persona_1 [...]
Parte_2
3. condanna , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore e in solido tra loro, al rimborso, in favore Persona_1 Parte_2 di delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00 ( Parte_3 Persona_1
e nei limiti dell'importo di € 2.906,00) per compensi, oltre spese Parte_2 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il giorno 30.6.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1
e elettivamente domiciliate in Frosinone, via Persona_1 Parte_2
Casilina Nord n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Taraborelli, che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta con domande riconvenzionali attrici in riconvenzionale e elettivamente domiciliato in Ferentino, via Casilina n. 200, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Filomena Zaccardi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione convenuto in riconvenzionale oggetto: risarcimento danni.
Motivi della decisione
1. I fatti di causa.
Il sig. a convenuto in giudizio la sig.ra , deducendo: Parte_3 Parte_1
• che in data 29.6.2003 aveva contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, con la sig.ra ; Parte_1
• che, durante il matrimonio, i coniugi avevano acceso, presso l'ufficio postale di
Ferentino, il libretto di risparmio postale n. 25074902, tra loro cointestato, con un saldo attivo di € 4.572,64 alla data del 30.8.2020, cui era collegato il buono fruttifero postale
1 dematerializzato, cointestato, n. 93185494 sottoscritto il 9.12.2019, del valore nominale di €. 6.000,00;
• che, durante il matrimonio, avevano sottoscritto, con espressa clausola di pari facoltà di rimborso, i seguenti i buoni fruttiferi cartacei, ancora in essere alla data del 30.8.2020:
• n. 10094457, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094458, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094459, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 10094460, sottoscritto in data 11.2.2004, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 12933658, sottoscritto in data 27.8.2005, del valore nominale di €. 500,00;
• n. 12933659, sottoscritto in data 27.8.2005 del valore nominale di €. 500,00;
• n. 14305792, sottoscritto in data 27.8.2005 del valore nominale di €. 1.000,00;
• n. 14598301, sottoscritto in data 25.2.2008, del valore nominale di €. 2.500,00;
• n. 14598302, sottoscritto in data 25.2.2008, del valore nominale di €. 2.500,00;
• che, in data 2.9.2020, dopo che si era allontanato dall'abitazione coniugale senza portare Par via nulla, la sig.ra aveva prelevato € 4.000,00 dal libretto di risparmio postale n.
25074902 e, poi, aveva richiesto ed ottenuto la liquidazione anticipata dei buoni postali fruttiferi cartolari e del buono dematerializzato per la complessiva somma di €
33.301,67, che era stata versata sul libretto postale cointestato;
Par
• che la sig.ra aveva, poi, eseguito un prelievo dal libretto per la somma di € 3.000,00
e aveva utilizzato la somma di € 30.000,00 per operazioni da cui era escluso il sig.
Persona_1
• che tale circostanza è pacifica poiché ammessa dalla stessa nel giudizio di Parte_1 separazione personale dei coniugi, innanzi il tribunale di Frosinone, r.g. 3229/20, e ribadita nel corso dell'interrogatorio reso in data 26.1.2021 presso i carabinieri di
Ferentino, delegati nel procedimento penale n. 67/21 r.g.n.r. del 12.1.2021 (p.m. dott.
; Per_2
• che aveva richiesto, senza esito, il rimborso della metà delle somme arbitrariamente incassate in via esclusiva;
Par
• che la sig.ra aveva preteso la disponibilità dell'autovettura Kia Sportage 1.7 Crdi
115cv Cool, tg. FL375FD, acquistata il 26.9.2017 e che, dunque, il sig. Persona_1 aveva dovuto provvedere all'acquisto di un altro mezzo di trasporto usato per cui era stato costretto ad accedere a un prestito di 60 mesi per rate da € 209,90 cadauna.
2 Par In conclusione, il sig. ha chiesto la condanna della sig.ra alla restituzione della Persona_1 somma di € 18.500,00, pari alla metà dell'importo incassato in via esclusiva, oltre interessi fino al saldo e al risarcimento del danno, determinato dall'arbitraria richiesta di liquidazione dei buoni cointestati prima della loro naturale scadenza, pari a € 3.233,93, o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo.
Inoltre, l'attore ha domandato la condanna della convenuta alla riconsegna del veicolo Kia
Sportage, tg. FL375FD, e al risarcimento del danno per ingiusta sottrazione del veicolo, danno costituito sia dalla svalutazione subita dal mezzo, da quantificarsi in € 2.000,00 circa all'anno dal
30.8.2020 sino alla riconsegna, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sia dal ricorso al prestito per l'acquisto di una seconda autovettura, oltre interessi fino al saldo;
infine, ha chiesto un indennizzo per abusivo utilizzo del veicolo per diciassette mesi, indennizzo da quantificarsi nella somma di €. 6.596,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato iscritto innanzi all'intestato tribunale al numero di r.g. 791/2023.
La convenuta si è costituita in giudizio, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore inoltre, con il medesimo atto si è costituita anche la Persona_1 sig.ra figlia maggiorenne della coppia. Parte_2
Par La sig.ra , nelle proprie difese, ha illustrato le vicende relative al rapporto matrimoniale con il sig. sino alla separazione giudiziale, incardinata a seguito dell'allontanamento Persona_1 imprevisto del marito.
In merito alle domande avanzate dal sig. ha contestato tutto quanto ex adverso Persona_1 dedotto e ha eccepito:
• che il marito, in costanza di matrimonio, aveva destinato del denaro a ragazze di varie nazionalità con le quali intratteneva dei rapporti virtuali;
• che, al fine di inibire lo sperpero dei risparmi di famiglia, aveva provveduto allo svincolo delle somme e al successivo reinvestimento in polizza vita e caso morte in cui le Part beneficiarie sono esclusivamente le figlie ed;
Per_1
• che il sig. era titolare di polizza n. 50011611990, Persona_1 Parte_4 stipulata il 7.2.2017 e della polizza n. 50009290272, avente Parte_5 come beneficiaria tutte liquidate ed incassate esclusivamente dallo Parte_2 stesso;
• che l'autovettura Kia era stata acquistata previa permuta di una Fiat Bravo gpl, stimata euro 19.400,00, intestata al in uso alla famiglia e destinata all'uso ed a Persona_1
3 Par servizio della sig.ra , che per lavoro doveva recarsi fuori dal territorio comunale, delle bambine, per accompagnarle nei vari impegni scolastici e ludici, oltreché per le uscite vacanziere ricorrenti;
• che aveva contribuito all'acquisto della Kia con un bonifico di € 10.000,00 e che aveva sempre pagato tutte le spese inerenti all'autovettura, come ad esempio la r.c.a.;
• che dopo il rinnovo della polizza, scaduta nel febbraio 2022, il sig. aveva Persona_1
Par richiesto la sospensione della stessa, tanto che la aveva dovuto provvedere all'acquisto di una nuova autovettura usata al prezzo di € 13.900,00, mediante un finanziamento di 60 rate di € 232,00 mensili;
• che a seguito della sospensione della polizza, aveva lasciato l'autovettura Kia a disposizione del sig. all'interno del terreno agricolo sito in Ferentino, Persona_1 distinto al foglio 37 part. 882 (ex 254), in cui si trova attualmente;
• che tale terreno era stato acquistato in costanza di matrimonio ed è formalmente Par intestato al sig. ma il prezzo era stato pagato interamente dalla sig.ra ; Persona_1
• che la separazione personale dei coniugi era stata definita con sentenza del tribunale di
Frosinone n. 269/2023 del 28.2.2023, con addebito al marito per allontanamento dalla casa coniugale senza essere autorizzato dalla moglie, da cui discende la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dalla moglie che dalle figlie e, in particolare:
• perdita del reddito familiare del che, al netto degli importi del Persona_1 mantenimento a far data dal settembre 2020, ammonta a € 69.650,00 oltre le spese straordinarie per le figlie, le spese relative alle utenze dell'abitazione coniugale periodo 2021/2022 e parte 2023, il tutto per il complessivo importo di € 78.137,33;
• diminuzione del patrimonio familiare, quale conseguenza dell'abbandono del tetto coniugale, pari a € 13.150,00 quale controvalore da attualizzare delle polizze vita liquidate ed incassate dal oltre a € 10.000,00 quale importo versato Persona_1 per l'acquisto della Kia Sportage, € 292,76 quale premio r.c.a. pagato nel mese di febbraio 2022, € 13.900,00 per l'acquisto della Citroen C3, € 3.500,00 quale prezzo per l'acquisto del terreno intestato al il tutto per un totale complessivo Persona_1 di € 118.980,09;
• danno morale/esistenziale derivante dal dolore, dalla sofferenza e dalla compromissione della qualità della vita, come la rinuncia all'assistenza psicologica
4 per le figlie per motivi economici, stante la mancata contribuzione del sig. lle spese straordinarie. Persona_1
Par In conclusione, la signora ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna del sig. al pagamento, in suo favore, dell'importo Persona_1 complessivo di € 118.980,09, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge, e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare compensati i crediti accertati.
Inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione dei danni non patrimoniali patiti dalla Parte_3
Par Part sig.ra e dalle figlie e e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti Persona_1
i danni subiti per il complessivo importo di € 150.000,00 (€ 50.000,00 ciascuna), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese.
All'udienza del 8.9.2023 l'attore ha eccepito:
- l'inammissibilità/inesistenza/nullità/inefficacia/invalidità della costituzione di
[...]
e di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_2 Parte_1 in quanto mai convenute in giudizio, e, di conseguenza, delle domande Persona_1 formulate dalle medesime;
- l'inesistenza insanabile della procura ad litem della sig.ra nella qualità; Parte_1
- l'inammissibilità/inesistenza/nullità/inefficacia/invalidità delle domande riconvenzionali di risarcimento danni, patrimoniali e non, poiché asseritamente fondate sull'accertamento dell'addebito della separazione tra i coniugi a carico del con sentenza n. 269/23, non Persona_1 passata in giudicato, oltre che perché prive di collegamento con il titolo dedotto in giudizio dall'attore e con le eccezioni sollevate dalla convenuta;
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Esperito con esito negativo il tentativo di negoziazione assistita, con ordinanza del 2.2.2024 il giudice istruttore, ritenendo che le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte attrice apparissero idonee a definire il giudizio relativo alle domande riconvenzionali, ha disposto la separazione della causa proposta dal sig. nei confronti della sig.ra da quella avente Parte_3 Parte_1 ad oggetto le domande riconvenzionali formulate da quest'ultima, in proprio e nella qualità, nei confronti del primo, fissando per quest'ultima l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa separata, iscritta al r.g. n. 258/2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.10.2024, che qui devono intendersi integralmente trascritte.
5 2. I motivi della decisione.
Va premesso, per rispondere al rilievo sollevato sul punto dalla difesa della parte convenuta, che la scrivente ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui “in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.” (Così, in motivazione,
Cass. n. 13653/2017; cfr. anche Cass. n. 4767/2016).
Nel caso di specie, si è ritenuto di non concedere i termini richiesti perché le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale apparivano idonee a definire il giudizio, per cui appariva ultroneo, e contrario al principio di ragionevole durata del processo, lo svolgimento di ulteriore attività processuale.
Ciò premesso, occorre procedere preliminarmente al vaglio dell'ammissibilità delle domande riconvenzionali sollevate dalla parte convenuta, e, di conseguenza, dalle intervenute.
Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore”, che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della “causa petendi” (richiedendo, appunto,
l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta” (cfr. Cass. n. 6520/2007); in particolare, l'unanime giurisprudenza di legittimità interpreta l'art. 39 c.p.c. in modo estensivo, affermando che: “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, cost.” (ex multis, Cass. n.
27564/2011; Cass. n. 15271/2006).
6 Nel caso di specie, tra le contrapposte pretese non appare esservi alcuna ragione che giustifichi la celebrazione del simultaneus processus, in quanto a fondamento di esse sono stati dedotti titoli completamente diversi, e non è dato ravvisare altro tipo di collegamento se non quello, meramente soggettivo, della coincidenza dei soggetti che rivestono il ruolo di creditore e debitore.
Infatti, il titolo alla base del credito azionato dal sig. è costituito dalla contitolarità Persona_1 del libretto e dei buoni fruttiferi postali e dalla titolarità esclusiva del veicolo Kia;
invece, la sig.ra Par
ha formulato domande risarcitorie fondate sulle condotte tenute dal sig. e che Persona_1 avrebbero condotto alla separazione personale dei coniugi, nonché sul preteso avvenuto incasso, Par da parte di quest'ultimo, di polizze vita contratte in favore della figlia, e su spese che la sig.ra avrebbe sostenuto per l'acquisto di beni intestati al marito.
Non è, dunque, ravvisabile il collegamento richiesto dall'art. 36 c.p.c., neppure nel senso ampio voluto dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, la celebrazione di un unico processo non era neppure opportuna, considerato che la domanda azionata dal sig. appariva di pronta soluzione, tant'è che la scrivente ha Persona_1 emesso un'ordinanza di pagamento di somme non contestate, mentre la delibazione delle molteplici ed eterogenee domande riconvenzionali avrebbe richiesto un'istruttoria a dir poco complessa.
Per la stessa ragione è stata disposta la separazione dei due giudizi, al fine di evitare che l'assunzione in decisione delle domande riconvenzionali potesse ritardare la definizione del giudizio sulle domande attoree.
Pertanto, le domande della parte convenuta devono essere dichiarate inammissibili.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, pure sollevata dalla parte convenuta.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 35913/2023) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio
7 instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”.
In applicazione di detto principio, stante la contestazione della pretesa risarcitoria da parte del sig. e la necessità di accertarne la fondatezza nell'an e nel quantum, l'eccezione di Persona_1 compensazione è inammissibile.
Venendo alla costituzione in giudizio della sig.ra nella qualità di esercente la potestà Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , e dell'altra figlia occorre in via preliminare Per_1 Parte_2
Par esaminare l'eccezione di inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra , nella qualità.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata poiché secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la procura speciale rilasciata dal ricorrente che, quale genitore, abbia agito per sé e come legale rappresentante del figlio minore, deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale cui la procura afferisce, anche se nella procura medesima il minore non sia menzionato”
(Cass. n. 17154/2024; Cass. n. 6503/1980; Cass. n. 4559/2002; Cass. n. 6405/2002; Cass. n.
16251/2018).
Ciò posto, occorre rilevare che il sig. non ha citato in giudizio le figlie, che, Parte_3 dunque, non possono essere qualificate come convenute.
La loro posizione processuale può essere ricondotta nell'ambito dell'intervento adesivo autonomo, che, si ha, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., quando un terzo intervenga in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di solo alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, requisiti che, ai fini dell'ammissibilità, debbono ricorrere congiuntamente o alternativamente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10274/2009; Cass. n.
4805/2006; Cass. n. 13063/2004; Cass. n. 14901/2002).
Alla declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in adesione alla quale l'intervento
è stato consegue l'inammissibilità anche dell'intervento stesso.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del livello di complessità delle questioni trattate ai fini della presente decisione e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
8 1. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali e l'eccezione di compensazione formulate da;
Parte_1
2. dichiara inammissibile l'intervento e, per l'effetto, le domande formulate da , Parte_1 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore e da Persona_1 [...]
Parte_2
3. condanna , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore e in solido tra loro, al rimborso, in favore Persona_1 Parte_2 di delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00 ( Parte_3 Persona_1
e nei limiti dell'importo di € 2.906,00) per compensi, oltre spese Parte_2 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il giorno 30.6.2025.
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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