Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Decreto cautelare 27 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05917/2025 REG.RIC.
N. 05957/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5917 del 2025, proposto da
UG MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA GA, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, Maria Burattini, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia 79;
CO De GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come in atti;
SI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO UO, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Pisauro, con domicilio digitale come in atti;
SE IE, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 5957 del 2025, proposto da
TU NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetta Lubrano, Maria Burattini, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia 79;
SI TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come in atti;
CO De GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come in atti;
IO UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Pisauro, con domicilio digitale come in atti;
SE IE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 5917 del 2025:
- della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università, in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024.
quanto al ricorso n. 5957 del 2025:
per l'annullamento
del Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 con il quale sono stati approvati gli atti di selezione nonché le graduatorie finali dell’Avviso pubblico per la procedura selettiva per il conferimento, mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di massimo n. 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, RA GA, CO De GE, SI TI, IO UO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IO IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. R.G. 5917/2025, il dott. UG MO ha impugnato gli atti conclusivi della procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con Avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024, finalizzata al conferimento, mediante contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, di incarichi di esperto di elevata qualificazione professionale, per il profilo “Esperto amministrativo-contabile” (Codice 02). Il ricorrente ha in particolare chiesto l’annullamento del Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025, recante approvazione della graduatoria finale, e del successivo D.D. n. 354 del 1° aprile 2025, che ne ha disposto la parziale rettifica, deducendo l’erroneità della valutazione ricevuta in sede di scrutinio curriculare e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Con separato ricorso, iscritto al n. R.G. 5957/2025, anche il dott. TU NE ha impugnato i medesimi provvedimenti conclusivi della procedura, articolando censure parzialmente sovrapponibili a quelle del dott. MO. Tra i diversi profili di illegittimità dedotti, NE ha specificamente contestato l’assenza di criteri oggettivi e predeterminati nella fase valutativa dei titoli, nonché l’adozione di punteggi numerici non motivati né intellegibili, con particolare riferimento alla voce rubricata “adeguate attitudini”, cui l’Avviso pubblico attribuiva un peso fino a 20 punti.
3. Considerato che i due ricorsi sono stati proposti da soggetti distinti ma concernono il medesimo profilo concorsuale, gli stessi atti impugnati e sollevano censure in parte coincidenti — e, in particolare, una doglianza comune relativa al metodo valutativo seguito dalla Commissione nella fase curriculare — i giudizi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 70, comma 1, c.p.a., per essere trattati unitariamente.
4. La procedura selettiva oggetto della controversia, come previsto dall’Avviso pubblico, si articolava in due fasi: una prima fase, di carattere valutativo-curriculare, diretta all’esame dei titoli di studio e delle esperienze professionali maturate dai candidati, alla quale era attribuito un punteggio massimo pari a 65 punti; e una seconda fase consistente in un colloquio orale, finalizzato alla verifica delle capacità di problem solving, chiarezza espositiva e visione sistemica, per un massimo di ulteriori 35 punti.
5. In particolare, all’interno della prima fase, la lex specialis prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a 20 punti per il criterio rubricato come “adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”, senza tuttavia specificare né i parametri di riferimento per la valutazione di tali attitudini, né le modalità con cui esse avrebbero potuto essere desunte dal curriculum dei candidati. Tale criterio, privo di articolazione interna e privo altresì di indicazioni su come debba essere concretamente applicato, ha assunto nella procedura un peso rilevante, rappresentando da solo un quinto dell’intero punteggio disponibile, e ha costituito oggetto delle principali censure sollevate nei ricorsi, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.
6. All’esito della procedura, il dott. MO ha riportato un punteggio complessivo di 76,5, collocandosi al 42° posto della graduatoria, mentre il dott. NE ha ottenuto un punteggio di 73,5, risultando classificato in posizione ancora inferiore. Entrambi i ricorrenti sono dunque risultati esclusi dal novero dei candidati destinatari degli incarichi, in quanto la graduatoria utile si arrestava alla 27ª posizione.
7. A fronte di tale esito, entrambi hanno proposto ricorso avanti questo Tribunale. Pur articolando motivi in parte distinti, i due ricorrenti convergono nella contestazione del metodo valutativo seguito dalla Commissione nella fase curriculare, censurando in particolare l’assoluta indeterminatezza del criterio “adeguate attitudini” e la mancanza di qualsivoglia parametro valutativo oggettivo, predeterminato e trasparente. Secondo quanto dedotto, la Commissione avrebbe espresso il relativo punteggio sulla base di valutazioni meramente numeriche, prive di motivazione e fondate su un criterio non esplicitato né articolato, con conseguente lesione del principio di imparzialità e dell’interesse alla trasparenza e verificabilità della selezione.
7. Oltre alla comune doglianza relativa all’assenza di criteri valutativi predeterminati per il sub-criterio delle “adeguate attitudini”, ciascun ricorrente ha articolato profili ulteriori, riferiti a circostanze specifiche della propria posizione. Il dott. MO ha lamentato, in particolare, la disparità di trattamento nella valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, sostenendo di aver ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri candidati con un curriculum comparabile o addirittura meno qualificato, senza che fosse dato comprendere la ratio delle scelte operate. Il dott. NE ha invece sollevato ulteriori censure attinenti al rispetto della lex specialis, contestando l’ammissione in graduatoria di taluni candidati ritenuti privi dei requisiti minimi di partecipazione previsti dall’Avviso.
8. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in entrambi i giudizi, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi per omessa notifica ai controinteressati e sostenendo, nel merito, la piena legittimità dell’operato della Commissione. Nella memoria difensiva, l’Amministrazione ha richiamato la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni espresse, affermando che il voto numerico assegnato ai candidati sarebbe sufficiente a esprimere il giudizio della Commissione, anche in assenza di una motivazione testuale o di criteri ulteriori.
9. Considerato che la graduatoria impugnata coinvolge un numero elevato di controinteressati non nominativamente individuati, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
10. In esito a tale adempimento, si sono costituiti in giudizio alcuni controinteressati, resistendo alle domande proposte e difendendo la correttezza della procedura e delle valutazioni svolte.
11. La difesa dei controinteressati ha inoltre eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorso per asserito difetto di prova circa l’effettivo adempimento della notifica per pubblici proclami, disposta da questo Collegio ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
12. All’udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata da alcuni controinteressati, secondo cui i ricorrenti non avrebbero comprovato l’avvenuta esecuzione della notifica per pubblici proclami nei termini e secondo le modalità indicate dall’ordinanza istruttoria adottata da questo Collegio ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
14. È in effetti vero che non risulta depositata in atti la documentazione formale attestante l’avvenuta pubblicazione dell’avviso, come previsto nel decreto presidenziale. Tuttavia, tale omissione non è sufficiente a determinare l’improcedibilità dei ricorsi, poiché la regolarità dell’integrazione del contraddittorio risulta comunque acquisita agli atti per altra via, ed è stata sostanzialmente riconosciuta dalle stesse parti resistenti.
15. In particolare, il Ministero resistente ha dichiarato espressamente, nella propria memoria difensiva nel giudizio promosso dal dott. NE (R.G. n. 5957/2025), che la pubblicazione per pubblici proclami è stata effettuata. Analoga conferma si rinviene nella memoria depositata dalla dott.ssa GA nel giudizio R.G. n. 5917/2025, nella quale si afferma l’avvenuta esecuzione della notifica, senza che tale circostanza sia stata oggetto di smentita da parte degli altri controinteressati.
16. In simili ipotesi, la giurisprudenza ha costantemente affermato che la prova dell’adempimento dell’onere pubblicitario può essere fornita anche aliunde, purché l’effettiva conoscibilità dell’impugnazione da parte dei controinteressati sia assicurata. Nel caso di specie, tale condizione risulta pienamente soddisfatta.
17. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di improcedibilità.
18. Nel merito, i ricorsi riuniti sono fondati nei limiti di seguito indicati.
19. Entrambi i ricorrenti hanno censurato, seppur con diversa ampiezza argomentativa, l’illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione in relazione al criterio di cui alla fase A), lett. c), dell’Avviso pubblico, rubricato “adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”, cui era attribuito un punteggio massimo pari a 20 punti. Tale doglianza è da ritenersi assorbente rispetto a ogni altro motivo di ricorso, giacché concerne un segmento valutativo strutturale, che ha inciso significativamente sull’esito della procedura.
21. In particolare, il dott. NE ha evidenziato come, per tale criterio, la Commissione abbia adottato una forbice di punteggi estremamente ristretta, compresa tra 8 e 10 punti su 20, attribuiti in modo pressoché uniforme alla generalità dei candidati. Egli lamenta che tale valutazione sia avvenuta in assenza di qualsivoglia griglia, parametro oggettivo o indicatore preventivamente definito, e che il punteggio sia stato assegnato nella forma di un dato numerico isolato, non accompagnato da alcuna motivazione, né desumibile dal curriculum.
22. Anche il dott. MO ha contestato l’attribuzione del punteggio di 8/20 ricevuto sul medesimo criterio, osservando che la Commissione non ha fornito alcuna indicazione circa i presupposti valutativi sottostanti, né ha esplicitato quale significato concreto dovesse attribuirsi alle “attitudini” oggetto di scrutinio. Il ricorrente ha posto in evidenza l’incongruenza tra il punteggio attribuito e le numerose esperienze documentate nel proprio curriculum, maturate in contesti professionali connotati da elevate responsabilità organizzative e relazionali.
23. Tali rilievi – pur formulati con tecniche difensive differenti – convergono nell’evidenziare la medesima criticità: l’assenza, nel procedimento, di qualsiasi criterio predeterminato che potesse orientare l’apprezzamento della Commissione, e la conseguente impossibilità per i candidati di comprendere le ragioni del punteggio assegnato. In tal modo, il giudizio della Commissione è risultato opaco, privo di trasparenza e non suscettibile di verifica, tanto sul piano logico quanto su quello giuridico.
24. Come risulta dal verbale n. 1 del 13 gennaio 2025, la Commissione ha approvato una scheda di valutazione che si limita a riprodurre testualmente la formulazione dell’Avviso, senza operare alcuna declinazione ulteriore del criterio. Non risultano individuati sottoparametri, né livelli di intensità delle attitudini attese, né alcuna indicazione sulle modalità di valutazione. Neppure i successivi verbali forniscono elementi in grado di colmare tale lacuna. La Commissione, dunque, si è espressa sulla base di un criterio generico, non strutturato, e ha omesso di definire in che modo il giudizio sulle attitudini personali potesse essere ricavato da un curriculum, in assenza di una griglia logico-valutativa.
25. Si è dunque in presenza di una duplice omissione valutativa: da un lato, il bando non ha fornito alcuna articolazione del criterio in questione, limitandosi a enunciarlo in termini generici e indeterminati; dall’altro, la Commissione ha omesso di integrare tale carenza attraverso la predisposizione di parametri valutativi, lasciando l’apprezzamento delle attitudini del tutto privo di vincoli oggettivi o indicatori orientativi. Ne risulta un vuoto metodologico che si riflette sull’intera operazione valutativa, impedendo qualunque verifica sul corretto esercizio della discrezionalità.
26. Secondo un principio consolidato, il voto numerico può assolvere alla funzione motivazionale solo se inserito in un contesto valutativo strutturato, in cui siano stati previamente definiti criteri generali, graduazioni del merito e corrispondenze tra elementi valutati e punteggio attribuito. In mancanza di tali presupposti, il voto si riduce a un’asserzione apodittica, priva di contenuto e insuscettibile di sindacato giurisdizionale.
27. Nel caso di specie, non risulta possibile comprendere – né attraverso i verbali, né sulla base della scheda di valutazione – quali siano stati i contenuti sostanziali delle “attitudini” rilevate, né come siano stati valutati nei singoli candidati. Non è dato sapere, ad esempio, se siano state prese in considerazione esperienze pregresse di coordinamento, doti relazionali ricavabili da ruoli svolti, o altre caratteristiche desumibili dal curriculum. Il giudizio, espresso unicamente attraverso un numero, resta del tutto indecifrabile.
28. Va poi rilevato che, nella concreta applicazione del criterio in questione, la Commissione ha fatto uso di una scala valutativa teoricamente ampia (da 0 a 20 punti), ma di fatto rimasta inutilizzata nella sua estensione. Tutti i candidati, infatti, sono stati collocati all’interno di una forbice estremamente ristretta, compresa tra 8 e 10 punti, senza che emergano ragioni oggettive a giustificazione di tale esiguità differenziale. Una simile convergenza valutativa — non sorretta da criteri espliciti, né da evidenze documentali — appare indice non tanto di un’effettiva omogeneità dei profili esaminati, quanto piuttosto della mancanza di un metodo valutativo sostanziale. L’effetto che ne deriva è un appiattimento dei giudizi, che priva il criterio della sua funzione selettiva e si pone in contrasto con i principi di trasparenza e merito che devono presidiare ogni procedura comparativa.
29. La centralità di questo criterio è ulteriormente accresciuta dal fatto che lo stesso incideva per un quinto sull’intero punteggio massimo disponibile (20 su 100). In un contesto in cui il divario tra i ricorrenti e l’ultima posizione utile in graduatoria è inferiore a 5 punti, risulta evidente che una valutazione anche lievemente diversa su tale voce avrebbe potuto modificare l’esito della procedura. La mancata definizione di criteri oggettivi e la conseguente opacità del punteggio attribuito si traducono pertanto in una lesione concreta e attuale della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.
30. Le giustificazioni fornite dall’Amministrazione e dai controinteressati, secondo cui la valutazione delle attitudini personali non sarebbe agevolmente riconducibile a parametri oggettivi, non possono essere condivise. Anche laddove si tratti di caratteristiche in parte soggettive, la Commissione è tenuta ad ancorare il giudizio a indicatori osservabili e controllabili: ad esempio, esperienze in attività di gruppo, incarichi di responsabilità relazionale, capacità comunicative certificate o desumibili da incarichi svolti. In assenza di tale attività ricostruttiva, il giudizio si risolve in un apprezzamento generico e non sindacabile.
31. L’effetto prodotto è una valutazione che, lungi dall’essere discrezionale in senso tecnico, si presenta piuttosto come arbitraria, essendo priva di parametri di riferimento, di una griglia di significato e, in ultima analisi, di contenuto valutativo verificabile. Questo vizio non riguarda un’irregolarità meramente formale o marginale, ma coinvolge il nucleo stesso dell’attività valutativa, compromettendone la legittimità complessiva.
32. In conclusione, il segmento procedurale relativo alla valutazione del criterio “adeguate attitudini” risulta viziato da una radicale indeterminatezza, che ne impedisce non solo la comprensione, ma anche il controllo giurisdizionale. Trattandosi di un parametro che ha inciso in modo significativo sulla formulazione della graduatoria, tale vizio non può che riverberarsi sull’intera procedura, nel profilo Codice 02, rendendola insuscettibile di conservazione anche parziale.
33. Alla luce delle considerazioni che precedono, il vizio accertato non affligge una singola valutazione individuale, ma investe in maniera strutturale l’intero segmento procedurale relativo al criterio delle “adeguate attitudini”. Poiché tale parametro ha contribuito in misura rilevante alla formazione del punteggio complessivo dei candidati, la sua intrinseca illegittimità priva di validità l’intero processo selettivo, in quanto fondato su basi metodologiche inadeguate e non verificabili.
34. Non è, pertanto, possibile accogliere le domande di riesame individuale delle posizioni dei ricorrenti. Un intervento selettivo e circoscritto, infatti, implicherebbe l’introduzione ex post di criteri valutativi nuovi, applicabili solo ad alcuni candidati, con violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e par condicio. La necessità di garantire l’uniformità e la coerenza della valutazione impone invece di annullare l’intera graduatoria, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di rinnovare la procedura, previa corretta definizione dei criteri di valutazione, secondo criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati.
35. Deve infatti rilevarsi che quando il vizio accertato si traduce in una carenza strutturale del sistema valutativo, non è possibile conservarne gli effetti neppure in parte, essendo l’intera attività della Commissione inficiata in radice.
36. Va aggiunto che la mancata comprensibilità del punteggio attribuito lede anche il diritto di difesa dei candidati esclusi, i quali si trovano nell’impossibilità di esercitare un sindacato effettivo sulla decisione amministrativa. L’oscurità del giudizio compromette così la trasparenza procedimentale e frustra l’interesse legittimo alla partecipazione consapevole e informata.
37. Le ulteriori censure formulate da entrambi i ricorrenti – anche ove dotate di autonoma consistenza – restano assorbite dall’accoglimento della doglianza esaminata, che si rivela dirimente.
38. Le spese di lite sostenute dai ricorrenti vanno poste a carico del Ministero dell’Università e della Ricerca e dei controinteressati intervenuti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché i controinteressati RA GA, CO De GE, SI TI, IO UO, al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, quantificate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) cadauno, oltre accessori di legge, di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico del Ministero e 1.000,00 (mille/00) a carico, in solido tra loro, dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ZZ, Presidente
IO IG, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IG | NA ZZ |
IL SEGRETARIO