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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/11/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5908/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5908/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VISENTIN MARIANGELA
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LAZZARO FABRIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'opposizione proposta da e Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 2062/2024 Parte_2 emesso dal Tribunale di Padova in favore di CP_1
è infondata.
[...] 2. Il credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto – pari a euri 71.489,05, oltre a interessi e spese - trae origine dallo scoperto del conto corrente n. 1786 aperto dalla società presso Banco Popolare di CP_3 Verona s.p.a., assistito da apertura di credito;
gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori di tale società con fideiussione omnibus sino all'importo di euro 150.000,00 stipulata il 16.9.2016.
1 Tale credito risulta provato in via documentale. La convenuta, infatti, ha prodotto già in sede monitoria il contratto di apertura del conto e gli estratti conto del rapporto (doc. 3 fascicolo monitorio), documentazione pienamente sufficiente a provare an e quantum del credito ingiunto.
3. La titolarità del credito ingiunto risulta provata sulla base della dichiarazione della capogruppo della banca cedente Banco BPM, del possesso da parte della cessionaria dei documenti probatori del credito, dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, documenti tutti depositati dalla convenuta opposta.
4. Va poi osservato che il contratto concluso in data 16 settembre 2016 dagli opponenti e Parte_1 [...]
è qualificabile come fideiussione omnibus e Parte_2 non come contratto autonomo di garanzia – come invece sostenuto dagli opponenti - in quanto, oltre al chiaro nomen iuris («fidejussione omnibus») non contiene la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta e senza eccezioni» (art. 7), ma soltanto quella che prevede il pagamento immediato, a semplice richiesta scritta. Difetta, dunque, l'elemento principale che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la clausola che prevede che il garante non possa opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, elemento – a parere del Tribunale – dirimente nell'escludere l'autonomia della garanzia in parola. Quanto alla presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. – evidenziata dagli opponenti al fine di sostenere che il contratto debba qualificarsi come garanzia autonoma – la stessa depone, per contro, per la qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus, essendo notorio che tali clausole risultano essere state inserite dalle banche proprio nei moduli contrattuali predisposti per tale tipologia di garanzie (cfr. provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e giurisprudenza formatasi sulla nota questione della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust). La presenza nel contratto oggetto di causa delle tre clausole sopra indicate non risulta, pertanto, dirimente al fine della qualificazione dello stesso come garanzia autonoma, ben potendo essere previste anche nell'ambito di una fideiussione, senza per questo mutarne la natura (da garanzia accessoria a garanzia autonoma). Per tali motivi, non ha pregio l'eccezione degli opponenti, che richiamando alcune pronunce di merito, sostiene che ai sensi dell'art. 58 TUB si trasferirebbero al cessionario del credito solo le garanzie “tipiche” e non quelle autonome. A prescindere dalla fondatezza o
2 meno di tale ricostruzione, risulta infatti dirimente la qualificazione della garanzia in oggetto come fideiussione omnibus, che pertanto è stata pacificamente trasferita alla cessionaria del credito, odierna opponente.
5. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti conclusivi (esclusi i compensi per la fase di trattazione, non avendo le parti depositato memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2062/2024 emesso dal Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CONDANNA gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 6.307,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 21/11/2025
Il Giudice Alberto Stocco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 5908/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VISENTIN MARIANGELA
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LAZZARO FABRIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'opposizione proposta da e Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 2062/2024 Parte_2 emesso dal Tribunale di Padova in favore di CP_1
è infondata.
[...] 2. Il credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto – pari a euri 71.489,05, oltre a interessi e spese - trae origine dallo scoperto del conto corrente n. 1786 aperto dalla società presso Banco Popolare di CP_3 Verona s.p.a., assistito da apertura di credito;
gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori di tale società con fideiussione omnibus sino all'importo di euro 150.000,00 stipulata il 16.9.2016.
1 Tale credito risulta provato in via documentale. La convenuta, infatti, ha prodotto già in sede monitoria il contratto di apertura del conto e gli estratti conto del rapporto (doc. 3 fascicolo monitorio), documentazione pienamente sufficiente a provare an e quantum del credito ingiunto.
3. La titolarità del credito ingiunto risulta provata sulla base della dichiarazione della capogruppo della banca cedente Banco BPM, del possesso da parte della cessionaria dei documenti probatori del credito, dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, documenti tutti depositati dalla convenuta opposta.
4. Va poi osservato che il contratto concluso in data 16 settembre 2016 dagli opponenti e Parte_1 [...]
è qualificabile come fideiussione omnibus e Parte_2 non come contratto autonomo di garanzia – come invece sostenuto dagli opponenti - in quanto, oltre al chiaro nomen iuris («fidejussione omnibus») non contiene la clausola di pagamento «a semplice richiesta scritta e senza eccezioni» (art. 7), ma soltanto quella che prevede il pagamento immediato, a semplice richiesta scritta. Difetta, dunque, l'elemento principale che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, ossia la clausola che prevede che il garante non possa opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, elemento – a parere del Tribunale – dirimente nell'escludere l'autonomia della garanzia in parola. Quanto alla presenza delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. – evidenziata dagli opponenti al fine di sostenere che il contratto debba qualificarsi come garanzia autonoma – la stessa depone, per contro, per la qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus, essendo notorio che tali clausole risultano essere state inserite dalle banche proprio nei moduli contrattuali predisposti per tale tipologia di garanzie (cfr. provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e giurisprudenza formatasi sulla nota questione della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust). La presenza nel contratto oggetto di causa delle tre clausole sopra indicate non risulta, pertanto, dirimente al fine della qualificazione dello stesso come garanzia autonoma, ben potendo essere previste anche nell'ambito di una fideiussione, senza per questo mutarne la natura (da garanzia accessoria a garanzia autonoma). Per tali motivi, non ha pregio l'eccezione degli opponenti, che richiamando alcune pronunce di merito, sostiene che ai sensi dell'art. 58 TUB si trasferirebbero al cessionario del credito solo le garanzie “tipiche” e non quelle autonome. A prescindere dalla fondatezza o
2 meno di tale ricostruzione, risulta infatti dirimente la qualificazione della garanzia in oggetto come fideiussione omnibus, che pertanto è stata pacificamente trasferita alla cessionaria del credito, odierna opponente.
5. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti conclusivi (esclusi i compensi per la fase di trattazione, non avendo le parti depositato memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2062/2024 emesso dal Tribunale di Padova, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. CONDANNA gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 6.307,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 21/11/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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