Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7620/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE MAGLIO SILVIA e l'avv. GIANNELLI SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. MANZI ORESTE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: a) accertare e dichiarare il diritto del IG. a percepire Parte_1 per l'anno 2020 l'integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità nonché i trattamenti di famiglia per gli anni 2018-2019-2020; b) per l'effetto, accertare e dichiarare, l'irripetibilità delle CP_ somme rivendicate dall' con il provvedimento di indebito del 08/10/2020, ammontanti ad Euro
3.280,54, con diritto del IG. a trattenere quanto percepito;
c) ed ancora, per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto del IG. a percepire l'integrazione al Parte_1 minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità, nella misura di € 197,11 mensili, per le mensilità di novembre, dicembre e 13° mensilità dell'anno 2020; d) condannare l alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente trattenute per l'indebito in questione sino all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al dì del soddisfo;
e) condannare l' alla CP_1 corresponsione della somma di € 591,33 a titolo di integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di
Invalidità per le mensilità di novembre, dicembre e 13° mensilità dell'anno 2020 (197,11x3), oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al dì del soddisfo.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dell , in quanto con CP_1 memoria depositata il 31.01.2024 (successiva all'udienza del 25.01.2024) l si è costituito. CP_2
1
2017; 2. il suddetto ricalcolo comprendeva la “rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo e la revoca del trattamento di famiglia”;
3. conseguentemente, parte resistente riteneva sussistere a carico del IG. un indebito pari ad Euro 3.280,54, maturato “(…) Parte_1 da luglio 2018 a ottobre 2020 (…)”, per “(…) pagamento superiore a quanto dovuto (…)”;
4. dal prospetto di “Variazione importo mensile”, riportato a pag. 3, si evince che l' aveva CP_2 ritenuto non dovuti i trattamenti di famiglia corrisposti dal luglio 2018 all'ottobre 2020, per un totale di € 1.301,44, e l'integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità da gennaio ad ottobre 2020 per la somma complessiva di € 1.979,10; 5. conseguentemente, per le mensilità di novembre, dicembre e 13° mensilità del 2020, l'Istituto erogava in favore del ricorrente l'Assegno
Ordinario di Invalidità nella misura di euro 317,16 mensili, senza integrazione al minimo (all. n. 5).
Costituendosi, l ha dedotto che l'importo degli arretrati (da marzo 2015 a dicembre 2019) CP_1 corrisposti ad ottobre 2020 alla coniuge del ricorrente (IG.ra ) a Persona_1 seguito della liquidazione in favore della stessa della pensione cat. IO/18035782 (si veda Mod. TE/08 allegato), aveva determinato di gran lunga il superamento del limite di reddito vigente per l'anno CP_ in questione. Gli Uffici hanno ritenuto e ritengono, come può evincersi dal Msg. n.3098 del
25/07/2017, che il principio della competenza vige esclusivamente nel caso di arretrati pensionistici personali o coniugali imponibili all'irpef (“influenti” dal punto di vista reddituale) corrisposti ai titolari sulle prestazioni pensionistiche di natura assistenziale (socio-economica e sanitaria) legate al reddito, quali le pensioni sociali, gli assegni sociali e le prestazioni di invalidità civile. Per tutti gli altri casi vige esclusivamente il principio di “cassa”.
La tesi dell' è infondata, in quanto Cass. SSUU 15 giugno 2005, n. 12796 ha stabilito che “In CP_1 ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati … non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Contrariamente a quanto dedotto dall' , in base a tale pronuncia gli arretrati devono essere CP_1 considerati in base al criterio di competenza non solo per l'erogazione di prestazioni di natura assistenziale, ma anche con riferimento ai benefici previdenziali;
ciò si evince in modo chiaro dalla lettura della parte motiva di tale sentenza, nella parte in cui si afferma espressamente che
“La problematica viene sollevata in base al presupposto che la tematica del computo del reddito riveste carattere generale e riguarda, in realtà, tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali, sicchè può essere affrontata anche nel presente giudizio il quale riguarda … arretrati della pensione di reversibilità percepita dalla intimata, P., coniuge superstite, decorrenti dal 1.11.1996, e corrisposti nell'anno 1997, dai quali è conseguita l'impugnata revoca della pensione sociale”. 2 Data la prevalenza del criterio di competenza rispetto a quello di cassa, appare fondata la tesi di parte ricorrente, nella parte in cui deduce che “il IG. , nell'anno 2020, Parte_1 percepiva a titolo di Assegno Ordinario di Invalidità (prestazione per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al € 6.102,05 (all. 16) mentre la moglie, , Controparte_3 Persona_1 percepiva (facendo applicazione del principio di competenza) sempre a titolo di Assegno Ordinario di Invalidità 6.860,00 euro (all. 17). Nel 2019, invece, i suddetti coniugi percepivano per “redditi diversi” le seguenti somme: il ricorrente € 2.836,00 (€ 9.505,00 - € 6669,00 per AOI); - il coniuge €
0,00. (all. 18) Ora, poiché come innanzi esposto, ai fini dell'integrazione dell'Assegno Ordinario di
Invalidità non si tiene conto né dell'assegno da integrare né tantomeno dell'assegno integrato, può certamente affermarsi che il reddito complessivo, rilevante ai fini della concessione dell'integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità per l'anno 2020, percepito dal IG.
, ammontava ad euro 9.696,00 (€ 2836 +€ 6.860) mentre la soglia di legge Parte_1 veniva fissata, sempre per il 2020) in Euro 17.950,92 per l'anno 2020 (all. n.19).
Pertanto, in ragione dei limiti sopra richiamati, nonché dei redditi coniugali percepiti dall'odierno ricorrente, può certamente affermarsi che, per gli anni in questione, l'istante si trovava in possesso di tutti i requisiti di legge per poter fruire, nell'anno 2020, dell'integrazione al trattamento minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità in suo godimento. Conseguentemente, l'indebito per cui è causa, relativamente all'integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità, corrisposta da gennaio a ottobre 2020, deve ragionevolmente ritenersi infondato in fatto e diritto e, pertanto, la somma di Euro 1.979,10 irripetibile, così come deve ritenersi dovuta in favore del IG. Parte_1
l'integrazione al minimo per le mensilità di novembre, dicembre e 13° mensilità del
[...] medesimo anno, nella misura di € 591,33 (197,11x3) si veda pag. n.3 dell'all. n.4”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove o deduzioni contrarie.
Al riguardo, si deve rilevare che l si è costituito tardivamente e, pertanto, a norma dell'art. CP_1
416 c.p.c. è decaduto dalla prova (con conseguente inammissibilità dei documenti allegati alla memoria di costituzione) e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; rimangono solo le mere difese
(che riguardano solo le considerazioni svolte in diritto circa la prevalenza del criterio di cassa e, come tali, sono infondate, alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite).
Per quanto concerne i trattamenti di famiglia, ritenuti dall' non dovuti per il periodo che CP_2 va dal gennaio 2018 all'ottobre 2020, il ricorrente ha correttamente dedotto che “il reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo degli ANF è la somma dei redditi, imponibili IRPEF ed esenti, conseguiti dai singoli componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo e gli ANF non spettano se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparati è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. Orbene, poiché nel caso di specie l' ha generato l'indebito partendo dal presupposto che, negli anni 2017-2018-2019, il CP_2 nucleo familiare del sig. avesse percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati Parte_1 in misura inferiore al 70% del reddito complessivo (all. 11), occorre evidenziare quanto segue. 3 Dal 2017 al 2020, il nucleo familiare dell'odierno ricorrente, ai fini ANF, risultava composto dai seguenti soggetti (si veda all. n. 9): NA;
-coniuge ; -figlio Pt_1 Persona_1
(solo sino a settembre 2017 perché poi divenuto maggiorenne). Persona_2
Gli stessi, negli anni in questione, percepivano i redditi sotto riportati: anno 2017 = reddito complessivo € 14.456,04 (di cui € 7.127,96 – € 644,00 + € Parte_1 Persona_1
6.684,08 materialmente corrisposti nel 2020 a titolo di arretrati per AOI – Persona_2
€ 0,00 ). - Anno 2018= reddito complessivo € 13.804,01(di cui € 6.810,35 –
[...] Parte_1
€ 263,00 + € 6.757,66 materialmente corrisposti nel 2020 a titolo di arretrati per Persona_1
AOI). - Anno 2019 = reddito complessivo € 16.336,89(di cui € 9.505,00 – Parte_1 [...]
€ 6.831,89 materialmente corrisposti nel 2020 a titolo di arretrati per AOI) si vedano Per_1 allegati n.17, 18 e 20. Come può facilmente evincersi da un confronto tra il certificato reddituale ed i Modelli CU, rilasciati dallo stesso Istituto previdenziale, negli anni 2017-2018 (all. n.21) - 2019 (si veda all. n.18), il reddito del IG. risultava composto, in misura non inferiore Parte_1 al 70%, dall'Assegno Ordinario di Invalidità al pari di quello della moglie, IG.ra e, Persona_1 dunque, il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno ricorrente ai fini ANF risultava composto da redditi da lavoro dipendente o assimilati in misura superiore al 70%”.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove o deduzioni contrarie, tanto più in considerazione della decadenza dell'Istituto dalla prova e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio. Il ricorso deve essere pertanto accolto integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria, data anche la costituzione tardiva dell . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 3.280,54 sulla pensione cat. IO n.
18032466 comunicato con nota del 08.10.2020 e condanna l' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l' alla corresponsione della somma di € 591,33 a titolo di integrazione CP_1 al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità per le mensilità di novembre, dicembre e 13° mensilità dell'anno 2020 (197,11x3), oltre interessi o rivalutazione.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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