Sentenza 17 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/11/2003, n. 17405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17405 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2003 |
Testo completo
127 4 05 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 12714/01 SEZIONE LAVORO Cron. N. 34643 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. AT Senese Ud. 3.06.2003 -Consigliere- 2.46 Giovanni Mazzarella 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 464. PA Stile -Consigliere- 5. " Saverio Toffoli -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NO CE -ZUMPO PAOLO -GOLISANO SALVATORE -CAPUTA GIUSEPPE -DI SALVATORE GIUSEPPE -CAVALLARO GIUSEPPE elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi come da procura a margine del ricorso dall'Avv. Antonio Leonardi del foro di Cata- nia 3330 2 Ricorrenti
CONTRO
STATI UNITI DI AMERICA, legalmente rappresentati dal Dott. James A. Gresser, Capo dell'Ufficio Europeo del Diparti- mento della Giustizia degli Stati Uniti di America, elettivamente domiciliati in Roma, Foro Traiano 1/A, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Buglielli e Giorgio Cosmelli, che li rappresenta e difende, come da procura speciale del 29.5.2001 autenticata nella firma e apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 otto- bre 1961 Controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 2690/00 del Tribunale del La- voro di Catania del 16.5.2000/29.5.2000 nella causa iscritta al n. 1595 R.G. dell'anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.06.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Enrico Buglielli per gli Stati Uniti di America;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo De- stro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi al Pretore di Catania, ritualmente depositati, RA AN, PA ZU, AT NO, SE CA, SE Di AT, SE RO esponevano: -di avere lavorato, a partire da date diverse tra il 1982 e il 1984, presso la base USA di Sigonella come addetti ai servizi di risto- 3 razione;
-di avere proposto in precedenza azione giudiziaria davanti allo stesso Pretore per ottenere il riconoscimento del rapporto di la- voro anzidetto;
-che in data 28 luglio 1994 era intervenuta conciliazione giudi- ziale, con la quale il Governo degli Stati Uniti di America aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro a decorrere dalle diverse date indicate per ciascun lavoratore nei relativi ver- bali di conciliazione;
-che il Governo degli Stati Uniti non aveva tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione e dell'indennità di trasporto, degli aumenti periodici di anzianità maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto come riconosciuta in sede di conciliazione. Tutto ciò premesso, chiedevano il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in relazione al trattamento di anzianità ri- sultante dai verbali di conciliazione e all'indennità di trasporto nella misura erogata ai dipendenti con la medesima anzianità di servizio. Il Governo degli USA costituendosi contestava le avverse dedu- zioni e chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito, il Pretore di Catania con sentenza del 18.2.1997 riget- tava le domande. Tale decisione, appellata dagli originari ricorrenti, veniva con- fermata al Tribunale di Catania con sentenza n. 2690 del 2000. Il Tribunale condivideva l'impostazione del primo giudice rite- 4 nendo che in sede di conciliazione giudiziale i lavoratori, otte- nuto il riconoscimento del rapporto di lavoro con gli USA da epoca pregressa ed ottenuto l'importo calcolato per ciascuno di : essi, avevano rinunciato a qualsiasi diritto e pretesa che potesse in qualche modo trovare un collegamento con il periodo del rap- porto anteriore al 1° agosto 1994. Il Tribunale riteneva, inoltre, la rinuncia dei lavoratori perfetta- mente valida, essendo evidente la volontà da loro espressa di ri- nunciare a qualsiasi "pretesa" ricollegabile al rapporto di lavoro anteriore alla conciliazione. Il Tribunale precisava che la rinuncia non riguardava diritti futu- ri, non incidendo sugli scatti di anzianità che sarebbero maturati in data successiva a quella della conciliazione. Il Tribunale aggiungeva che nella specie il diritto agli aumenti periodici di anzianità rientrava nella disponibilità dei lavoratori, non venendo incidere sul minimo retributivo costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione. Analoghe considerazioni venivano svolte con riguardo all'indennità di trasporto, trattandosi di indennità di voce con- trattuale non rientrante nella previsione dell'art. 36 della Costi- tuzione. Contro la sentenza di appello ricorrono per cassazione gli origi- nari ricorrenti con unico motivo. - Il Governo degli Stati Uniti di America resiste con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1362, 1363, 1346 e 1418 Cod. Civ., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo i ricorrenti sostengono che il Tribunale di Catania non ha correttamente interpretato il verbale di conciliazione, con il quale i lavoratori hanno rinunciato espressamente soltanto alle differenze retributive riferibili agli scatti di anzianità maturati per ciascuno di loro fino al momento della conciliazione e non al diritto alle maggiorazioni per anzianità in quanto tale. Gli stessi ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata ha omes- so ogni valutazione in ordine alla nullità delle clausole del ver- bale per l'assoluta genericità dell'oggetto della rinuncia senza fornire alcuna motivazione sul punto, assumendone al contrario la legittimità per confermare l'erronea tesi interpretativa. Da parte sua il Governo degli Stati Uniti contesta le argomenta- zioni svolte dai ricorrenti eccependone l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene privi di pregio i rilievi mossi dai ricorrenti. Al riguardo va osservato che i ricorrenti hanno richiamato gene- ricamente o per singoli brani il verbale di conciliazione non ri- sue portandone il contenuto testuale nella loro interezza, sicché in questa sede non è possibile verificare la decisività delle critiche 6 mosse alla sentenza di appello. In questo modo si è verificata una violazione del principio dell'autosufficienza, che caratterizza il ricorso per cassazione, secondo il quale è necessario che l'atto contenga e specifichi tutti gli elementi richiamati, non essendo consentito rimediare alle lacune del medesimo atto con indagini integrative o con il riferimento per relationem ad altri atti o a fasi precedenti (in questo senso Cass. sentenza n. 14646 del 21 novembre 2001; Cass. sentenza n. 10897 del 30 ottobre 1998; Cass. sentenza n. 72 del 7 gennaio 1998). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in € 28,50 oltre € 2000/00 per onorario, Così deciso in Roma addì 3 giugno 2003. Il Consigliere relatore estensore Jl Presidente Alexandro be Busi CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Dug . 2003 IL CANCELLIERE ISTRO DIRITIO REG O