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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4504/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 06 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , n.q. di titolare della D.I. NE ID, l'avv. MEROLA GIUSEPPE ha Parte_1
concluso come da nota depositata in data 3.05.2025 per avv. ARCANGELO PEPPE quest'ultimo in proprio ex art. 86 c.p.c. e l'avv. ADDESSI
ROBERTO hanno concluso come da nota depositata in data 29.04.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4504/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4504/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. , n.q. di titolare della D.I. NE ID (p.i. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. MEROLA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via M. Fiore, n. 19, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;
attore contro avv. ARCANGELO PEPPE (c.f. ), rappresentato e difeso in proprio ex art. C.F._2
86 c.p.c. e dall'avv. ADDESSI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Fondi (LT), Via dei Volsci, n. 13, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto
OGGETTO: responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , n.q. di titolare della ditta Parte_1
individuale , conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'avv. Parte_1
ARCANGELO PEPPE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, accertata la responsabilità professionale in cui è incorso l'Avv. Arcangelo Peppe per aver posto in essere una condotta omissiva che ha determinato la prescrizione del diritto di credito vantato dal sig. , all'epoca dei fatti Pt_1
proprio assistito, nei confronti della sig.ra , Voglia per l'effetto condannare il medesimo Parte_2 al pagamento della somma di € 16.568,40 (pari ad € 15.144,00 oltre IVA come per legge), oltre rivalutazione ed interessi di mora come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”, deducendo: - di aver conferito mandato al convenuto nell'anno 2009 per una serie di pratiche, tra cui quella di recupero del credito di cui alla fattura nr. 01 del 08.01.2010 di euro 16.658,40 (doc. 2), emessa a saldo dei lavori effettuati presso il fabbricato della sig.ra Parte_3
sita in Fondi (LT), Via Della Scafa;
- che, non avendo ancora ottenuto, a distanza di nove anni,
[...]
le somme lui spettanti, si era visto costretto a revocare il mandato al suddetto legale e a richiedergli la restituzione della propria documentazione, avvenuta formalmente innanzi il C.O.A. di Latina nell'incontro fissato in data 18.04.2019 (doc. 3), in occasione del quale era stato evidenziato che in atti non risultavano lettere di messa in mora atte ad interrompere il termine prescrizionale;
- di aver conferito mandato all'attuale legale, avv. Merola, il quale, dopo aver inviato un nuovo e vano sollecito alla committente per il pagamento della fattura insoluta (vd. all.to n. 5), con missiva del 09.06.2019, tenuto conto che la prescrizione del credito era maturata a causa del comportamento omissivo del convenuto, richiedeva il pagamento della predetta somma direttamente all'odierno convenuto (vd. all.to n. 7).
L'avv. ARCANGELO PEPPE, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia: 1) Accertare e dichiarare l'assenza di ogni e qualsivolglia responsabilità professionale dell'avv. Peppe Arcangelo per non avere posto in essere nessuna omissione in ordine alla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1 [...]
, atteso che è stata volontà del sig. non proseguire nell'azione nei confronti della Parte_3 Pt_1 sig.ra e mai è stato conferito mandato all'avvocato Arcangelo Peppe di proseguire Parte_3 nell'attività di invio di atti interruttivi della prescrizione e men che meno di agire giudizialmente;
2)
Rigettare per l'effetto la domanda svolta nei confronti dell'avv. Arcangelo Peppe;
3) Con vittoria d spese , competenze ed onorari del giudizio, attesa la temerarietà della domanda svolta.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato con esito negativo il procedimento di mediazione demandata dall'odierno G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Non è forse superfluo rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Tale principio comporta che il professionista deve impiegare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2, c.c., ponendo in essere un comportamento idoneo a realizzare l'interesse del cliente, a prescindere dal concreto risultato ottenuto.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la diligenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale deve essere valutata secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede oggettiva, che impongono all'avvocato il compimento di quanto necessario od utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e della capacità tecnica propria della figura professionale (Cass. 20.6.2023, n.17703).
Nello specifico, il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente rientra certamente tra le attività dovute, non implicando una speciale capacità tecnica.
Dunque, poiché la rilevanza causale di una condotta omissiva deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale operato in base a una prognosi postuma, è necessario verificare, - secondo un criterio di elevata certezza probabilistica -, se il risultato favorevole auspicato sarebbe stato raggiunto ove la prestazione omessa fosse stata invece regolarmente adempiuta (ex multis, Cass. 13.9.2023,
n.26470; Cass. 14.11.2022, n.33442).
Tale valutazione controfattuale deve essere condotta dal giudice di merito con particolare rigore, dovendo accertare non solo l'esistenza del credito vantato ma anche la sua effettiva esigibilità, non potendo la mera mancanza di contestazioni specifiche da parte del debitore essere sufficiente a rendere pacifico il credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 8.8.2019, n.21210).
In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista.
L'accertamento del nesso causale deve basarsi sul criterio del "più probabile che non" e non sulla certezza degli effetti, attraverso un giudizio prognostico che verifichi se la condotta doverosa omessa avrebbe avuto apprezzabili probabilità di evitare o ridurre significativamente il danno (Cass.
19.7.2023, n.21148). In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che, alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
In caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subìto, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine,
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire -, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
In definitiva, spetta al cliente provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dimostrando che, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 27.7.2024, n.21045).
Fatta questa necessaria premessa, nel presente giudizio, l'attore domanda, sul presupposto di un'asserita grave negligenza professionale del procuratore convenuto -, determinata dal non aver posto in essere atti interruttivi e di aver, pertanto, lasciato prescrivere il suo diritto di credito-, la condanna di quest'ultimo al pagamento del saldo dei lavori edili effettuati e non pagati dalla committente, causa dell'inadempimento dell'incarico conferito.
Conseguentemente, nel caso in esame, parte attrice avrebbe dovuto innanzitutto fornire adeguata prova della probabile fondatezza del proprio diritto di credito, in conformità con i principi giuridici testé richiamati.
Dall'analisi degli elementi probatori acquisiti emergono le seguenti circostanze in merito alle questioni del conferimento dell'incarico professionale, dei profili di negligenza contestati e del nesso causale tra questi e il danno lamentato: per quanto attiene al conferimento dell'incarico professionale, sebbene non sia stata rinvenuta formale documentazione a supporto di ciò, l'esistenza del rapporto può, invero, desumersi dalle stesse argomentazioni difensive del convenuto;
relativamente, invece, ai profili di negligenza contestati, dagli atti processuali non emerge, anche solo con sufficiente certezza, se l'attore avesse effettivamente insistito o meno nel recupero del proprio credito, circostanza, purtuttavia, non decisiva ai fini del decidere.
Nel caso che qui occorre, l'elemento decisivo e dirimente risiede nell'assenza di allegazioni idonee a dimostrare che, se il procuratore convenuto avesse diligentemente interrotto la prescrizione, il diritto di credito dell'odierna parte istante avrebbe avuto concrete possibilità di essere soddisfatto, anche parzialmente.
Orbene, la formulazione del giudizio prognostico deve necessariamente fondarsi sullo stesso impianto probatorio che sarebbe stato offerto nel giudizio in cui si è verificata la condotta inadempiente.
A tale riguardo, parte attrice non ha assolto compiutamente l'onus probandi sulla medesima gravante, posto che, dalla documentazione versata in atti, si rinviene unicamente la fattura relativa al saldo prezzo dei lavori edili (all. 2), asseritamente non pagata dalla committente, e il conto consuntivo dei lavori stessi in calce alla missiva a.r. del 28.11.2009 (all. 6), entrambi documenti di provenienza unilaterale.
Si rammenta che la prova del credito, nel caso di specie, derivante da un contratto di appalto, richiede non solo la dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e della loro conformità alle pattuizioni contrattuali.
Parte attrice, invece, nulla ha allegato in merito alla documentazione inerente all'appalto (ad es. contratto originario, capitolato tecnico, computo metrico estimativo), o documentazione tecnica (ad es. relazione del Direttore Lavori, documentazione fotografica, certificazione di regolare esecuzione)
e contabile (ad es. contabilità dettagliata, precedenti fatture).
Si ritiene, pertanto, che i predetti documenti non siano sufficienti a valutare la fondatezza della pretesa creditoria e, conseguentemente, a stabilire se la condotta omissiva del convenuto abbia effettivamente causato un danno.
Alcun valore assume poi, ai fini che qui occorrono, la missiva del legale della committente contenente contestazioni tecniche e fiscali sui lavori svolti (vd. all. 6, raccomandata a.r., avv. Murano), la quale non fa che confermare la natura controversa del credito.
L'assenza di allegazioni in merito a quanto sopra illustrato preclude una valutazione circa la sussistenza della pretesa creditoria, non consentendo di appurare se la condotta omissiva del convenuto si sia tradotta in un concreto pregiudizio per la parte attrice.
Quanto alla richiesta di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. di un decreto ingiuntivo e di un atto di pignoramento immobiliare risalenti, rispettivamente, agli anni 2011 e 2013, - che sulla scorta dell'argomentazione attorea non sarebbe stato possibile produrre nei termini istruttori -, si osserva che la loro acquisizione all'odierno giudizio si palesa del tutto inammissibile, trattandosi di atti che l'attore avrebbe ben potuto produrre nel rispetto delle preclusioni istruttorie. La rimessione in termini, come noto, presuppone un errore scusabile e non imputabile alla parte istante, il che non è nel caso di specie (vd. istanza 14.4.2020, avv. Merola “precisamente in data 16 marzo 2020 – il sig. ha rinvenuto per puro caso copia”). Parte_1
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 06 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per , n.q. di titolare della D.I. NE ID, l'avv. MEROLA GIUSEPPE ha Parte_1
concluso come da nota depositata in data 3.05.2025 per avv. ARCANGELO PEPPE quest'ultimo in proprio ex art. 86 c.p.c. e l'avv. ADDESSI
ROBERTO hanno concluso come da nota depositata in data 29.04.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:40 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4504/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4504/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. , n.q. di titolare della D.I. NE ID (p.i. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. MEROLA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato P.IVA_1 presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via M. Fiore, n. 19, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;
attore contro avv. ARCANGELO PEPPE (c.f. ), rappresentato e difeso in proprio ex art. C.F._2
86 c.p.c. e dall'avv. ADDESSI ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Fondi (LT), Via dei Volsci, n. 13, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto
OGGETTO: responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , n.q. di titolare della ditta Parte_1
individuale , conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'avv. Parte_1
ARCANGELO PEPPE al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, accertata la responsabilità professionale in cui è incorso l'Avv. Arcangelo Peppe per aver posto in essere una condotta omissiva che ha determinato la prescrizione del diritto di credito vantato dal sig. , all'epoca dei fatti Pt_1
proprio assistito, nei confronti della sig.ra , Voglia per l'effetto condannare il medesimo Parte_2 al pagamento della somma di € 16.568,40 (pari ad € 15.144,00 oltre IVA come per legge), oltre rivalutazione ed interessi di mora come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”, deducendo: - di aver conferito mandato al convenuto nell'anno 2009 per una serie di pratiche, tra cui quella di recupero del credito di cui alla fattura nr. 01 del 08.01.2010 di euro 16.658,40 (doc. 2), emessa a saldo dei lavori effettuati presso il fabbricato della sig.ra Parte_3
sita in Fondi (LT), Via Della Scafa;
- che, non avendo ancora ottenuto, a distanza di nove anni,
[...]
le somme lui spettanti, si era visto costretto a revocare il mandato al suddetto legale e a richiedergli la restituzione della propria documentazione, avvenuta formalmente innanzi il C.O.A. di Latina nell'incontro fissato in data 18.04.2019 (doc. 3), in occasione del quale era stato evidenziato che in atti non risultavano lettere di messa in mora atte ad interrompere il termine prescrizionale;
- di aver conferito mandato all'attuale legale, avv. Merola, il quale, dopo aver inviato un nuovo e vano sollecito alla committente per il pagamento della fattura insoluta (vd. all.to n. 5), con missiva del 09.06.2019, tenuto conto che la prescrizione del credito era maturata a causa del comportamento omissivo del convenuto, richiedeva il pagamento della predetta somma direttamente all'odierno convenuto (vd. all.to n. 7).
L'avv. ARCANGELO PEPPE, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia: 1) Accertare e dichiarare l'assenza di ogni e qualsivolglia responsabilità professionale dell'avv. Peppe Arcangelo per non avere posto in essere nessuna omissione in ordine alla sopravvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal sig. nei confronti della sig.ra Pt_1 [...]
, atteso che è stata volontà del sig. non proseguire nell'azione nei confronti della Parte_3 Pt_1 sig.ra e mai è stato conferito mandato all'avvocato Arcangelo Peppe di proseguire Parte_3 nell'attività di invio di atti interruttivi della prescrizione e men che meno di agire giudizialmente;
2)
Rigettare per l'effetto la domanda svolta nei confronti dell'avv. Arcangelo Peppe;
3) Con vittoria d spese , competenze ed onorari del giudizio, attesa la temerarietà della domanda svolta.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato con esito negativo il procedimento di mediazione demandata dall'odierno G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Non è forse superfluo rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento.
Tale principio comporta che il professionista deve impiegare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2, c.c., ponendo in essere un comportamento idoneo a realizzare l'interesse del cliente, a prescindere dal concreto risultato ottenuto.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, la diligenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale deve essere valutata secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede oggettiva, che impongono all'avvocato il compimento di quanto necessario od utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio e della capacità tecnica propria della figura professionale (Cass. 20.6.2023, n.17703).
Nello specifico, il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del cliente rientra certamente tra le attività dovute, non implicando una speciale capacità tecnica.
Dunque, poiché la rilevanza causale di una condotta omissiva deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale operato in base a una prognosi postuma, è necessario verificare, - secondo un criterio di elevata certezza probabilistica -, se il risultato favorevole auspicato sarebbe stato raggiunto ove la prestazione omessa fosse stata invece regolarmente adempiuta (ex multis, Cass. 13.9.2023,
n.26470; Cass. 14.11.2022, n.33442).
Tale valutazione controfattuale deve essere condotta dal giudice di merito con particolare rigore, dovendo accertare non solo l'esistenza del credito vantato ma anche la sua effettiva esigibilità, non potendo la mera mancanza di contestazioni specifiche da parte del debitore essere sufficiente a rendere pacifico il credito ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 8.8.2019, n.21210).
In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista.
L'accertamento del nesso causale deve basarsi sul criterio del "più probabile che non" e non sulla certezza degli effetti, attraverso un giudizio prognostico che verifichi se la condotta doverosa omessa avrebbe avuto apprezzabili probabilità di evitare o ridurre significativamente il danno (Cass.
19.7.2023, n.21148). In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che, alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.
In caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subìto, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
Pertanto, l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine,
- positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire -, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.
In definitiva, spetta al cliente provare la sussistenza del danno ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente, dimostrando che, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 27.7.2024, n.21045).
Fatta questa necessaria premessa, nel presente giudizio, l'attore domanda, sul presupposto di un'asserita grave negligenza professionale del procuratore convenuto -, determinata dal non aver posto in essere atti interruttivi e di aver, pertanto, lasciato prescrivere il suo diritto di credito-, la condanna di quest'ultimo al pagamento del saldo dei lavori edili effettuati e non pagati dalla committente, causa dell'inadempimento dell'incarico conferito.
Conseguentemente, nel caso in esame, parte attrice avrebbe dovuto innanzitutto fornire adeguata prova della probabile fondatezza del proprio diritto di credito, in conformità con i principi giuridici testé richiamati.
Dall'analisi degli elementi probatori acquisiti emergono le seguenti circostanze in merito alle questioni del conferimento dell'incarico professionale, dei profili di negligenza contestati e del nesso causale tra questi e il danno lamentato: per quanto attiene al conferimento dell'incarico professionale, sebbene non sia stata rinvenuta formale documentazione a supporto di ciò, l'esistenza del rapporto può, invero, desumersi dalle stesse argomentazioni difensive del convenuto;
relativamente, invece, ai profili di negligenza contestati, dagli atti processuali non emerge, anche solo con sufficiente certezza, se l'attore avesse effettivamente insistito o meno nel recupero del proprio credito, circostanza, purtuttavia, non decisiva ai fini del decidere.
Nel caso che qui occorre, l'elemento decisivo e dirimente risiede nell'assenza di allegazioni idonee a dimostrare che, se il procuratore convenuto avesse diligentemente interrotto la prescrizione, il diritto di credito dell'odierna parte istante avrebbe avuto concrete possibilità di essere soddisfatto, anche parzialmente.
Orbene, la formulazione del giudizio prognostico deve necessariamente fondarsi sullo stesso impianto probatorio che sarebbe stato offerto nel giudizio in cui si è verificata la condotta inadempiente.
A tale riguardo, parte attrice non ha assolto compiutamente l'onus probandi sulla medesima gravante, posto che, dalla documentazione versata in atti, si rinviene unicamente la fattura relativa al saldo prezzo dei lavori edili (all. 2), asseritamente non pagata dalla committente, e il conto consuntivo dei lavori stessi in calce alla missiva a.r. del 28.11.2009 (all. 6), entrambi documenti di provenienza unilaterale.
Si rammenta che la prova del credito, nel caso di specie, derivante da un contratto di appalto, richiede non solo la dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e della loro conformità alle pattuizioni contrattuali.
Parte attrice, invece, nulla ha allegato in merito alla documentazione inerente all'appalto (ad es. contratto originario, capitolato tecnico, computo metrico estimativo), o documentazione tecnica (ad es. relazione del Direttore Lavori, documentazione fotografica, certificazione di regolare esecuzione)
e contabile (ad es. contabilità dettagliata, precedenti fatture).
Si ritiene, pertanto, che i predetti documenti non siano sufficienti a valutare la fondatezza della pretesa creditoria e, conseguentemente, a stabilire se la condotta omissiva del convenuto abbia effettivamente causato un danno.
Alcun valore assume poi, ai fini che qui occorrono, la missiva del legale della committente contenente contestazioni tecniche e fiscali sui lavori svolti (vd. all. 6, raccomandata a.r., avv. Murano), la quale non fa che confermare la natura controversa del credito.
L'assenza di allegazioni in merito a quanto sopra illustrato preclude una valutazione circa la sussistenza della pretesa creditoria, non consentendo di appurare se la condotta omissiva del convenuto si sia tradotta in un concreto pregiudizio per la parte attrice.
Quanto alla richiesta di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. di un decreto ingiuntivo e di un atto di pignoramento immobiliare risalenti, rispettivamente, agli anni 2011 e 2013, - che sulla scorta dell'argomentazione attorea non sarebbe stato possibile produrre nei termini istruttori -, si osserva che la loro acquisizione all'odierno giudizio si palesa del tutto inammissibile, trattandosi di atti che l'attore avrebbe ben potuto produrre nel rispetto delle preclusioni istruttorie. La rimessione in termini, come noto, presuppone un errore scusabile e non imputabile alla parte istante, il che non è nel caso di specie (vd. istanza 14.4.2020, avv. Merola “precisamente in data 16 marzo 2020 – il sig. ha rinvenuto per puro caso copia”). Parte_1
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini