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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(quale incorporante di , Controparte_1 Controparte_2
oggi denominata (già , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3 CP_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , quale cessionaria pro soluto da Controparte_5 P.IVA_1 [...]
a sua volta cessionaria pro soluto da (già CP_6 CP_4 [...]
, oggi in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicola Andreozzi (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._3
; Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 2398/2014 pubblicata in data 27 novembre 2014 nonchè avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile n. 1732/2017 pubblicata in data 20 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 7149/2008 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, ritenere e dichiarare il superamento del tasso soglia;
3) sempre nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello; 2)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
3)in via subordinata e nel merito ritenere l'infondatezza dell'appello e conseguentemente rigettare le domande di merito
e quelle istruttorie, confermando in toto la sentenza impugnata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte le sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 30029468 ha accertato, per il conto n. 30029468, un saldo negativo di € 142.036,32 e per il conto n. 30036456 un saldo negativo di € 81.112,68 condannando pertanto , originaria opponente ed odierna appellante, al Parte_1
pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto dei superiori importi oltre interessi.
L' appellante ha contestato le pronunce di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. giusta ordinanza dell' 11 febbraio 2019 la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 2 novembre 2020.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge
77/2020 (e succ. mod. e int.) ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
************************
L' appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante riguardo il superamento del tasso soglia e la distribuzione dell'onere della prova.
Il Giudice infatti ha erroneamente ritenuto inadeguata la metodologia utilizzata dal C.T.U. atta a rilevare il superamento del tasso soglia in quanto la cms va inclusa nel predetto conteggio anche per il periodo antecedente all'anno 2009; inoltre incombeva sulla banca, e non sulla correntista, l'onere di depositare la documentazione inerente le poste accessorie che dovevano formare oggetto di ricalcolo. Ciò in quanto in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istituto di credito ricorrente assume la veste di attore in senso sostanziale su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa creditoria.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la errata motivazione sulla capitalizzazione trimestrale.
Così si legge a pag. 7, quintultimo rigo e segg. della sentenza parziale: “L'eccezione concernente l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è infondata. Nel caso di specie, infatti, il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed in conformità con le prescrizioni ivi contenute. L'art. 7 delle condizioni generali contempla, infatti, per entrambi i contratti una capitalizzazione con eguale periodizzazione per gli interessi debitori e creditori. Le predette clausole risultano, poi, specificamente approvate per iscritto”.
Tale statuizione viene ribadita e rafforzata in seno alla sentenza definitiva ove, a pag. 4, quartultimo rigo e segg., così si legge: “Come è noto, l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte in tema di anatocismo non concerne i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Tale delibera, in attuazione della delega di cui all'art. 120
TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Nel caso di specie, entrambi i contratti oggetto del presente giudizio sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della citata delibera e risultano conformi alle relative prescrizioni”.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la clausola contrattuale sarebbe irrimediabilmente invalida poiché non si identifica in quegli “usi normativi” che ammetterebbero un aggiramento del dettato imperativo di cui all'art. 1283 c.c. né, per altro verso, potrebbero sussumersi nell'alveo normativo degli “usi negoziali” in quanto non esiste alcuna facoltà di contrattare siffatte condizioni da parte del correntista ma esse vengono imposte dall'istituto elidendo ogni principio di parità negoziale.
D'altra parte, prosegue l'appellante, neppure il richiamo alla Delibera CICR potrebbe operare quale sanatoria, poiché la parità di condizioni risulta nel caso concreto solo apparente e non soddisfatta dalla semplice previsione di capitalizzazione e calcolo alle medesime scadenze degli interessi attivi e passivi. Vi è infatti una disparità nei tassi creditori, di gran lunga più leggeri rispetto ai tassi debitori a carico del correntista, (disparità) che viene aggravata anche dalla imposizione di commissioni di massimo scoperto e di voci di spesa non previste in contratto che oberano il conto con passività non dovute.
Per tali ragioni il rapporto contrattuale andrebbe ricostruito senza applicare alcuna capitalizzazione.
Nell'odierno grado si è costituita la quale, in via preliminare, ha Controparte_5
eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, riguardo il secondo motivo di appello, la impossibilità di discuterne essendo la stessa ormai coperta da giudicato, stante che l'appellante nel precedente grado di giudizio non aveva provveduto a proporre riserva di appello avverso la sentenza parziale n. 2398/2014 nei termini di rito (comparsa di costituzione in appello, pag. 14, quartultimo rigo e segg.). Sempre in via preliminare l'appellata, in seno alle note di trattazione scritta, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della società veicolo alla luce Controparte_5
della sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21843 del 30/08/2019.
Ciò in quanto i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione con la conseguenza che la società veicolo (in questo caso è, e rimane, Controparte_5
esclusivamente titolare di un diritto di credito, ma non anche titolare, né responsabile a nessun titolo e per nessuna ragione, degli eventuali rapporti di debito.
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame, ivi comprese le richieste istruttorie ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. va respinta stante l'ordinanza emessa da questa Corte in data 11 febbraio 2019.
Parimenti va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata circa il passaggio in giudicato di quella parte della pronunzia di primo grado che ha statuito in ordine alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che il Tribunale ha ribadito il principio, già anticipato nella sentenza parziale, anche nella sentenza definitiva, talchè ininfluente si appalesa la mancata proposizione di riserva d'appello avverso la sentenza parziale da parte della odierna appellante.
In ogni caso, ed in via risolutiva sul punto, è sufficiente evidenziare che la nullità, ai sensi dell'art. 1283 C.C., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame
(tra le tante, Cass. Sez. I, sentenza n. 23974 del 25/11/2010).
Quanto infine alla eccezione preliminare sollevata dall'appellata in seno alle note di trattazione scritta del 23/11/2023, relativamente alla carenza di legittimazione passiva della società veicolo la Corte ne rinvia l'esame al prosieguo del Controparte_5
giudizio, stante la non definitività della odierna pronuncia.
Passando al merito della vicenda, la Corte osserva. Il primo motivo di doglianza è fondato nei limiti di cui si dirà.
In sede di verifica del superamento del tasso soglia, il primo Giudice ha ricostruito l'andamento dei due contratti secondo parametri non condivisibili.
In particolare, riguardo al conto corrente ordinario n. 30029468, il Giudicante ha recepito il metodo applicato dal C.T.U. il quale, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, ha fatto riferimento alle circolari della Banca d'Italia del 30/09/1996, aggiornate al dicembre 2002 ed in vigore fino al secondo trimestre 2009 ed alle nuove istruzioni emanate in seguito alla legge 102/09 per il periodo successivo, eliminando la commissione di massimo scoperto e mantenendo invariato il tasso di interesse debitorio convenzionalmente pattuito con la Banca, così pervenendo ad un saldo debitorio, al 05/09/2006, di € 142.036,32.
Tale metodologia di calcolo, però, non è corretta, alla luce della sentenza della Cass. Sezz.
Unite n. 16303 del 20/06/2018 la quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ha fissato il seguente principio: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la
CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Il principio testè enunciato va ovviamente applicato anche al rapporto di conto corrente anticipi n. 30036456 in relazione al quale il primo decidente si è discostato dalle conclusioni del C.T.U., ritenendo non provato il superamento del tasso soglia stante la mancata allegazione, da parte della opponente – odierna appellante, di tutta la documentazione necessaria, ed accertando così un saldo debitore, alla data del 04/09/2006, di € 81.112,68. In accoglimento di tale motivo di gravame, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo.
Quanto poi al secondo motivo di gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia illegittima e vada pertanto espunta dal conteggio finalizzato alla ricostruzione dei rapporti contrattuali.
Il rilievo non è fondato.
In seno alla sentenza impugnata il Giudice evidenzia che l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di anatocismo non concerne i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000, (delibera) che, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Poiché entrambi i contratti dedotti in giudizio risultano essere stati stipulati dopo l'entrata in vigore della citata delibera, e stante la loro conformità alle relative prescrizioni, ne consegue la legittimità della relativa clausola.
Sul punto l'appellante ha stigmatizzato la disparità di trattamento delle parti in contesa;
ciò in quanto la parità di condizioni sarebbe solo apparente e non soddisfatta dalla mera previsione di capitalizzazione e calcolo alle medesime scadenze degli interessi attivi e passivi.
Al riguardo la Corte richiama una recente pronuncia della S.C. che ha fissato il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25 % per i saldi debitori ed allo 0,01 % per quelli creditori). (Sez. !, ordinanza n. 11014 del
24/04/2024).
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare tale motivo di appello. Stante la necessità che la causa venga rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di ricostruire l'andamento di entrambi i contratti de quibus seguendo la metodologia indicata in narrativa, la pronuncia sulle spese viene differita al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., così statuisce:
[...]
1) rigetta il secondo motivo di appello confermando la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) rimette la causa in istruttoria sulle restanti questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(quale incorporante di , Controparte_1 Controparte_2
oggi denominata (già , in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3 CP_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F.: , quale cessionaria pro soluto da Controparte_5 P.IVA_1 [...]
a sua volta cessionaria pro soluto da (già CP_6 CP_4 [...]
, oggi in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Nicola Andreozzi (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._3
; Email_2
APPELLATA
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Oggetto: Appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 2398/2014 pubblicata in data 27 novembre 2014 nonchè avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Messina - Seconda Sezione Civile n. 1732/2017 pubblicata in data 20 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 7149/2008 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, ritenere e dichiarare il superamento del tasso soglia;
3) sempre nel merito, ritenere e dichiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)”Preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello; 2)rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
3)in via subordinata e nel merito ritenere l'infondatezza dell'appello e conseguentemente rigettare le domande di merito
e quelle istruttorie, confermando in toto la sentenza impugnata;
4)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte le sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 30029468 ha accertato, per il conto n. 30029468, un saldo negativo di € 142.036,32 e per il conto n. 30036456 un saldo negativo di € 81.112,68 condannando pertanto , originaria opponente ed odierna appellante, al Parte_1
pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto dei superiori importi oltre interessi.
L' appellante ha contestato le pronunce di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. giusta ordinanza dell' 11 febbraio 2019 la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 2 novembre 2020.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge
77/2020 (e succ. mod. e int.) ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L' appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante riguardo il superamento del tasso soglia e la distribuzione dell'onere della prova.
Il Giudice infatti ha erroneamente ritenuto inadeguata la metodologia utilizzata dal C.T.U. atta a rilevare il superamento del tasso soglia in quanto la cms va inclusa nel predetto conteggio anche per il periodo antecedente all'anno 2009; inoltre incombeva sulla banca, e non sulla correntista, l'onere di depositare la documentazione inerente le poste accessorie che dovevano formare oggetto di ricalcolo. Ciò in quanto in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istituto di credito ricorrente assume la veste di attore in senso sostanziale su cui incombe pertanto l'onere di dimostrare la fondatezza della sua pretesa creditoria.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la errata motivazione sulla capitalizzazione trimestrale.
Così si legge a pag. 7, quintultimo rigo e segg. della sentenza parziale: “L'eccezione concernente l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è infondata. Nel caso di specie, infatti, il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed in conformità con le prescrizioni ivi contenute. L'art. 7 delle condizioni generali contempla, infatti, per entrambi i contratti una capitalizzazione con eguale periodizzazione per gli interessi debitori e creditori. Le predette clausole risultano, poi, specificamente approvate per iscritto”.
Tale statuizione viene ribadita e rafforzata in seno alla sentenza definitiva ove, a pag. 4, quartultimo rigo e segg., così si legge: “Come è noto, l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte in tema di anatocismo non concerne i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Tale delibera, in attuazione della delega di cui all'art. 120
TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Nel caso di specie, entrambi i contratti oggetto del presente giudizio sono stati stipulati dopo l'entrata in vigore della citata delibera e risultano conformi alle relative prescrizioni”.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la clausola contrattuale sarebbe irrimediabilmente invalida poiché non si identifica in quegli “usi normativi” che ammetterebbero un aggiramento del dettato imperativo di cui all'art. 1283 c.c. né, per altro verso, potrebbero sussumersi nell'alveo normativo degli “usi negoziali” in quanto non esiste alcuna facoltà di contrattare siffatte condizioni da parte del correntista ma esse vengono imposte dall'istituto elidendo ogni principio di parità negoziale.
D'altra parte, prosegue l'appellante, neppure il richiamo alla Delibera CICR potrebbe operare quale sanatoria, poiché la parità di condizioni risulta nel caso concreto solo apparente e non soddisfatta dalla semplice previsione di capitalizzazione e calcolo alle medesime scadenze degli interessi attivi e passivi. Vi è infatti una disparità nei tassi creditori, di gran lunga più leggeri rispetto ai tassi debitori a carico del correntista, (disparità) che viene aggravata anche dalla imposizione di commissioni di massimo scoperto e di voci di spesa non previste in contratto che oberano il conto con passività non dovute.
Per tali ragioni il rapporto contrattuale andrebbe ricostruito senza applicare alcuna capitalizzazione.
Nell'odierno grado si è costituita la quale, in via preliminare, ha Controparte_5
eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, riguardo il secondo motivo di appello, la impossibilità di discuterne essendo la stessa ormai coperta da giudicato, stante che l'appellante nel precedente grado di giudizio non aveva provveduto a proporre riserva di appello avverso la sentenza parziale n. 2398/2014 nei termini di rito (comparsa di costituzione in appello, pag. 14, quartultimo rigo e segg.). Sempre in via preliminare l'appellata, in seno alle note di trattazione scritta, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della società veicolo alla luce Controparte_5
della sentenza Cass. civ., sez. III, n. 21843 del 30/08/2019.
Ciò in quanto i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione con la conseguenza che la società veicolo (in questo caso è, e rimane, Controparte_5
esclusivamente titolare di un diritto di credito, ma non anche titolare, né responsabile a nessun titolo e per nessuna ragione, degli eventuali rapporti di debito.
Nel merito ha chiesto il rigetto del gravame, ivi comprese le richieste istruttorie ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. va respinta stante l'ordinanza emessa da questa Corte in data 11 febbraio 2019.
Parimenti va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata circa il passaggio in giudicato di quella parte della pronunzia di primo grado che ha statuito in ordine alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Al riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare che il Tribunale ha ribadito il principio, già anticipato nella sentenza parziale, anche nella sentenza definitiva, talchè ininfluente si appalesa la mancata proposizione di riserva d'appello avverso la sentenza parziale da parte della odierna appellante.
In ogni caso, ed in via risolutiva sul punto, è sufficiente evidenziare che la nullità, ai sensi dell'art. 1283 C.C., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame
(tra le tante, Cass. Sez. I, sentenza n. 23974 del 25/11/2010).
Quanto infine alla eccezione preliminare sollevata dall'appellata in seno alle note di trattazione scritta del 23/11/2023, relativamente alla carenza di legittimazione passiva della società veicolo la Corte ne rinvia l'esame al prosieguo del Controparte_5
giudizio, stante la non definitività della odierna pronuncia.
Passando al merito della vicenda, la Corte osserva. Il primo motivo di doglianza è fondato nei limiti di cui si dirà.
In sede di verifica del superamento del tasso soglia, il primo Giudice ha ricostruito l'andamento dei due contratti secondo parametri non condivisibili.
In particolare, riguardo al conto corrente ordinario n. 30029468, il Giudicante ha recepito il metodo applicato dal C.T.U. il quale, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, ha fatto riferimento alle circolari della Banca d'Italia del 30/09/1996, aggiornate al dicembre 2002 ed in vigore fino al secondo trimestre 2009 ed alle nuove istruzioni emanate in seguito alla legge 102/09 per il periodo successivo, eliminando la commissione di massimo scoperto e mantenendo invariato il tasso di interesse debitorio convenzionalmente pattuito con la Banca, così pervenendo ad un saldo debitorio, al 05/09/2006, di € 142.036,32.
Tale metodologia di calcolo, però, non è corretta, alla luce della sentenza della Cass. Sezz.
Unite n. 16303 del 20/06/2018 la quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, ha fissato il seguente principio: “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la
CMS soglia – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale margine residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Il principio testè enunciato va ovviamente applicato anche al rapporto di conto corrente anticipi n. 30036456 in relazione al quale il primo decidente si è discostato dalle conclusioni del C.T.U., ritenendo non provato il superamento del tasso soglia stante la mancata allegazione, da parte della opponente – odierna appellante, di tutta la documentazione necessaria, ed accertando così un saldo debitore, alla data del 04/09/2006, di € 81.112,68. In accoglimento di tale motivo di gravame, pertanto, la causa va rimessa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo.
Quanto poi al secondo motivo di gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia illegittima e vada pertanto espunta dal conteggio finalizzato alla ricostruzione dei rapporti contrattuali.
Il rilievo non è fondato.
In seno alla sentenza impugnata il Giudice evidenzia che l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di anatocismo non concerne i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000, (delibera) che, in attuazione della delega di cui all'art. 120 T.U.B., ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Poiché entrambi i contratti dedotti in giudizio risultano essere stati stipulati dopo l'entrata in vigore della citata delibera, e stante la loro conformità alle relative prescrizioni, ne consegue la legittimità della relativa clausola.
Sul punto l'appellante ha stigmatizzato la disparità di trattamento delle parti in contesa;
ciò in quanto la parità di condizioni sarebbe solo apparente e non soddisfatta dalla mera previsione di capitalizzazione e calcolo alle medesime scadenze degli interessi attivi e passivi.
Al riguardo la Corte richiama una recente pronuncia della S.C. che ha fissato il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25 % per i saldi debitori ed allo 0,01 % per quelli creditori). (Sez. !, ordinanza n. 11014 del
24/04/2024).
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare tale motivo di appello. Stante la necessità che la causa venga rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di ricostruire l'andamento di entrambi i contratti de quibus seguendo la metodologia indicata in narrativa, la pronuncia sulle spese viene differita al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 581/2018 R.G. promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., così statuisce:
[...]
1) rigetta il secondo motivo di appello confermando la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2) rimette la causa in istruttoria sulle restanti questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini