Articolo 34 della Legge 19 novembre 1985, n. 678
Articolo 33Articolo 35
Versione
12 dicembre 1985
Art. 34. (Copertura)

Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1984 accertato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 1.383.308.175.000 dall' articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni per complessive lire 338.213.271.987, estinguibili in 20 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione.
Detta somma viene iscritta in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.
L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985