Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/02/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2024, proposto da
OB S.p.A., HE PI S.p.A. e BI Gru di AN e IN S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio Abrusci e Mario Goldoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
a giudicato ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, del decreto della Corte di Appello di Roma depositato il 27.06.19, Cron. N. 1732/19, a definizione del procedimento R.G. n. 51634/19
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, contrariamente a quanto si afferma nella nota di parte ricorrente del 18 gennaio 2025, il Collegio, con l’ordinanza del 16 gennaio 2025, non ha richiesto integrazioni documentali, ma ha dato termine per il deposito di memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a.;
rammentato che ammettersi, all’esito della segnalazione di una questione rilevabile d’ufficio, la produzione solo di “memorie” e non anche di documenti coglie la ratio della previsione di cui al terzo comma dell’art. 73 c.p.a., ossia quella di consentire alle parti di controdedurre in merito alla questione rilevata d’ufficio – considerato che la causa è già passata in decisione ed è pronta per essere decisa – e che una diversa interpretazione condurrebbe ad una non consentita elusione del termine processuale, in antitesi al principio di parità delle parti nell’utilizzo dei mezzi processuali (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797);
ritenuto, per quanto sopra, che il tardivo, e dunque inammissibile, deposito della prova della notifica del decreto della Corte d’Appello, non induce a soprassedere rispetto al rilievo dell’inammissibilità del gravame per le ragioni compiutamente esposte nella richiamata ordinanza del 16 gennaio 2025;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per insussistenza del presupposto della prova, tempestivamente prodotta, del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice civile di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in ragione della circostanza che l’amministrazione resistente, costituita con atto di stile, non ha spiegato attività difensiva nel rispetto dei termini a difesa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni precisate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2025 e 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO