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Articolo 32 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 32 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
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Art. 32.
Il ((Presidente della Regione)) , la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
Vedi fonte istituzionale
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