TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 300-1/2025 Ruolo P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 20.03.2025 nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
nel procedimento n. 300-1/2025 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
UA IT, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Enrico Paci (C.F. [...]), con studio sito in 22063 – Cantù (CO), via Giuseppe Mazzini, 13
- ricorrente in proprio-
Gestore della Crisi: avv. Salvatore Luise - OCC Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di UA IT (C.F. [...]).
premesso che il ricorso è stato depositato in data 25.02.2025; seguivano:
-decreto interlocutorio del GR del 05.03.2025, non avendo parte ricorrente né il Gestore documentato la cancellazione dell'impresa di cui il sovraindebitato era socio accomandatario, avendo nel ricorso riferito della predetta attività imprenditoriale e nonostante nella relazione fossero stati esposti i relativi debiti maturati per siffatta attività;
-nota a chiarimenti depositata in data 10.03.2025 dalla difesa di parte ricorrente e sottoscritta anche dall'attestatore;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che: la parte ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Rho (Milano), ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come integrata a seguito del provvedimento interlocutorio di cui in premessa;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
rilevato che: la parte ricorrente è attualmente pensionata e la pregressa attività di impresa (in forma di s.a.s. di cui era socio accomandatario e quindi illimitatamente responsabile) è cessata, con cancellazione dal R.I. in data 01.09.2016;
-la parte ricorrente (età 73 anni) vive presso abitazione di proprietà della sorella, ove quest'ultima vive con sua figlia;
-l'attivo è costituito dalla pensione percepita da parte ricorrente e da un bene mobile registrato
(scooter Yamaha);
considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi per la sussistenza di un surplus da destinare ai creditori, derivante dall'importo residuo da pensione, una volta dedotte le spese per il sostentamento di parte debitrice.
Riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a), si invita il nominato Liquidatore, in via provvisoria, a far versare dalla parte ricorrente l'importo mensile di euro 650,00 indicato nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma ex art. 268 CCII;
si precisa sin d'ora che, come da citato Protocollo, anche la 13^, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, verrà appresa in favore della Procedura, riservato al Liquidatore ogni ulteriore verifica in ordine alle spese per cure odontoiatriche riferite dalla difesa di parte ricorrente che, secondo la prospettazione di quest'ultima, sarebbero state coperte da tale entrata;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore, contrariamente a quanto indicato a pag. 13 della relazione del Gestore;
ritenuto, da ultimo, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, che nella specie non debba essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC, stante la carenza della relazione nella quale neppure veniva precisata e documentata la circostanza della intervenuta cancellazione della s.a.s. di cui il debitore era socio, quale informazione, invece, determinante anche ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina della LG (in presenza delle soglie dimensionali ex art. 2 lett d CCII) rispetto alla disciplina della LC;
Gestore che viene, quindi, sostituito da altro professionista come da dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di UA IT, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
nomina liquidatore OCC Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano, in persona del dott. PAOLO BALDASSARRE;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 400,00) nella relazione allegata (Cfr. pag. 24) al ricorso quale quota mensile di reddito/ricavi da attività d'impresa- provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore nominato e all'OCC.
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 20.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
Pagina nr. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
riunito in Camera di Consiglio in data 20.03.2025 nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice rel. dott. Francesco Pipicelli Giudice
nel procedimento n. 300-1/2025 Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
UA IT, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Enrico Paci (C.F. [...]), con studio sito in 22063 – Cantù (CO), via Giuseppe Mazzini, 13
- ricorrente in proprio-
Gestore della Crisi: avv. Salvatore Luise - OCC Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di UA IT (C.F. [...]).
premesso che il ricorso è stato depositato in data 25.02.2025; seguivano:
-decreto interlocutorio del GR del 05.03.2025, non avendo parte ricorrente né il Gestore documentato la cancellazione dell'impresa di cui il sovraindebitato era socio accomandatario, avendo nel ricorso riferito della predetta attività imprenditoriale e nonostante nella relazione fossero stati esposti i relativi debiti maturati per siffatta attività;
-nota a chiarimenti depositata in data 10.03.2025 dalla difesa di parte ricorrente e sottoscritta anche dall'attestatore;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che: la parte ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Rho (Milano), ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come integrata a seguito del provvedimento interlocutorio di cui in premessa;
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
rilevato che: la parte ricorrente è attualmente pensionata e la pregressa attività di impresa (in forma di s.a.s. di cui era socio accomandatario e quindi illimitatamente responsabile) è cessata, con cancellazione dal R.I. in data 01.09.2016;
-la parte ricorrente (età 73 anni) vive presso abitazione di proprietà della sorella, ove quest'ultima vive con sua figlia;
-l'attivo è costituito dalla pensione percepita da parte ricorrente e da un bene mobile registrato
(scooter Yamaha);
considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi per la sussistenza di un surplus da destinare ai creditori, derivante dall'importo residuo da pensione, una volta dedotte le spese per il sostentamento di parte debitrice.
Riservata ogni più specifica determinazione in punto di quantum al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a), si invita il nominato Liquidatore, in via provvisoria, a far versare dalla parte ricorrente l'importo mensile di euro 650,00 indicato nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma ex art. 268 CCII;
si precisa sin d'ora che, come da citato Protocollo, anche la 13^, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, verrà appresa in favore della Procedura, riservato al Liquidatore ogni ulteriore verifica in ordine alle spese per cure odontoiatriche riferite dalla difesa di parte ricorrente che, secondo la prospettazione di quest'ultima, sarebbero state coperte da tale entrata;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore, contrariamente a quanto indicato a pag. 13 della relazione del Gestore;
ritenuto, da ultimo, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, che nella specie non debba essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC, stante la carenza della relazione nella quale neppure veniva precisata e documentata la circostanza della intervenuta cancellazione della s.a.s. di cui il debitore era socio, quale informazione, invece, determinante anche ai fini dell'applicabilità o meno della disciplina della LG (in presenza delle soglie dimensionali ex art. 2 lett d CCII) rispetto alla disciplina della LC;
Gestore che viene, quindi, sostituito da altro professionista come da dispositivo;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di UA IT, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...];
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;
nomina liquidatore OCC Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano, in persona del dott. PAOLO BALDASSARRE;
ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
riserva, ut supra, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 400,00) nella relazione allegata (Cfr. pag. 24) al ricorso quale quota mensile di reddito/ricavi da attività d'impresa- provvigioni che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett.
d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore nominato e all'OCC.
Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 20.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente.
dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
Pagina nr. 5