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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2443/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Poto, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Dislocazione Affari legali Territoriali Sud, alla via S.
Nicola di Pastena snc, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._1
Cataldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castelvetere sul Calore (AV), alla via
Roma n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 516/2022, emesso dal Tribunale di Avellino e notificato il 16.05.2022.
Con tale decreto, era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, di € 10.210,02, oltre interessi e spese di proceduta. Tale somma veniva richiesta a titolo di rimborso della quota di 1/3
delle somme depositate sui libretti postali nominativi n. 38472767, n. 6784008, n. 678552 e n.
35948239 nonché sul cc n. 1025654912, cointestati ai coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: in via preliminare, la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, avendo un'altra coerede degli intestatari dei libretti notificato, per i medesimi titoli, il decreto ingiuntivo n. 547/2022; -nel merito, l'infondatezza della pretesa posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva: che l'opposto non aveva adempiuto né agli obblighi previsti dal manuale operativo delle successioni per la liquidazione dei rapporti a favore degli eredi, né a quelli previsti dalla normativa in materia di rimborso di titoli caduti in successione;
che risultava l'esistenza di altri coeredi;
-che le somme disponibili sui libretti, a seguito del decesso degli intestatari, non potevano essere divise automaticamente tra i coeredi, concorrendo a formare la comunione ereditaria.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione. L'opposto chiedeva, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata,
attesa la qualità di erede della defunta madre cointestataria, la condanna dell'opponente al pagamento di € 10.210,00, pari alla quota di 1/3 delle somme depositate sui libretti in lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi,
all'udienza del 4.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare. In punto di diritto, deve premettersi che la procedura di liquidazione e rimborso dei libretti postali nominativi accesi presso gli uffici postali è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 184 e 187
D.P.R. 256/1989. In particolare, l'art. 184 dispone che: «
1. Il pagamento dei crediti rappresentati dai
libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve
essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Per
ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li
rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in
essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o
perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3. I richiedenti debbono allegare alla
domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'art. 16. Se essi dichiarano di non poter
esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una
domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 166». Il successivo art. 187, nel disciplinare in modo specifico il rimborso a saldo dei libretti in caso di morte dell'intestatario o cointestatario prescrive che «il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure
cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta,
viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto».
Ebbene, in punto di fatto, è, innanzitutto, pacifico che l'opposto non abbia adempiuto all'obbligo di inviare e/o esibire all'opponente la comunicazione contenente la quietanza di tutti gli altri coeredi.
Poi, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, emerge che l'opposto: 1) al momento della richiesta di rimborso del 7.03.2022, ha inviato all'opponente la sola dichiarazione di credito, indicante i saldi dei rapporti caduti in successione;
2) pur avendo adempiuto alla denuncia di successione, non ha effettuato il versamento della relativa imposta, non avendo depositato in giudizio il relativo Modello F24.
Alla stregua di tali risultanze, pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento, da parte dell'opposto, degli obblighi previsti dalla normativa su indicata applicabile al rapporto in contestazione. Il pagamento delle somme portate dai titoli ovvero dai rapporti oggetto di lite avrebbe potuto essere eseguito dall'opponente, infatti, solo previa consegna della quietanza liberatoria congiunta di tutti i coeredi interessati alla riscossione delle somme.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, va poi evidenziato che la Suprema Corte,
nell'affrontare la tematica dell'applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 187, comma 1,
DPR 256/89, ai buoni postati fruttiferi cointestati, muove dal dato pacifico per cui, relativamente ai libretti di risparmio postali, «nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito
con quietanza di tutti gli aventi diritto» (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1278/2023; Cass. civ., sez. I, n.
26253/2024). L'assenza della quietanza di tutti gli aventi diritto non può essere, dunque, superata dalla dichiarazione di successione (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, n. 15/2024).
Non assumono rilievo in senso contrario le pronunce richiamate dall'opposto, riguardanti fattispecie differenti relative alle istanze di rimborso dei buoni fruttiferi postali e non di somme depositate in libretti postali.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita, in ossequio al principio della ragione più liquida.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Per le medesime ragioni fin qui esposte, deve reputarsi parimenti infondata la domanda proposta in via subordinata dall'opposto, soprattutto se si considera la mancata estensione del contraddittorio a tutti i coeredi e la lacunosità della documentazione allegata al fascicolo dell'opposto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie concreta e dell'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2443/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Poto, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Dislocazione Affari legali Territoriali Sud, alla via S.
Nicola di Pastena snc, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._1
Cataldo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castelvetere sul Calore (AV), alla via
Roma n. 49, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 516/2022, emesso dal Tribunale di Avellino e notificato il 16.05.2022.
Con tale decreto, era stato ad essa ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, di € 10.210,02, oltre interessi e spese di proceduta. Tale somma veniva richiesta a titolo di rimborso della quota di 1/3
delle somme depositate sui libretti postali nominativi n. 38472767, n. 6784008, n. 678552 e n.
35948239 nonché sul cc n. 1025654912, cointestati ai coniugi e . Controparte_2 Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: in via preliminare, la violazione del divieto di parcellizzazione del credito, avendo un'altra coerede degli intestatari dei libretti notificato, per i medesimi titoli, il decreto ingiuntivo n. 547/2022; -nel merito, l'infondatezza della pretesa posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Eccepiva: che l'opposto non aveva adempiuto né agli obblighi previsti dal manuale operativo delle successioni per la liquidazione dei rapporti a favore degli eredi, né a quelli previsti dalla normativa in materia di rimborso di titoli caduti in successione;
che risultava l'esistenza di altri coeredi;
-che le somme disponibili sui libretti, a seguito del decesso degli intestatari, non potevano essere divise automaticamente tra i coeredi, concorrendo a formare la comunione ereditaria.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione. L'opposto chiedeva, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata,
attesa la qualità di erede della defunta madre cointestataria, la condanna dell'opponente al pagamento di € 10.210,00, pari alla quota di 1/3 delle somme depositate sui libretti in lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi,
all'udienza del 4.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare. In punto di diritto, deve premettersi che la procedura di liquidazione e rimborso dei libretti postali nominativi accesi presso gli uffici postali è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 184 e 187
D.P.R. 256/1989. In particolare, l'art. 184 dispone che: «
1. Il pagamento dei crediti rappresentati dai
libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve
essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Per
ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li
rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in
essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o
perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3. I richiedenti debbono allegare alla
domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'art. 16. Se essi dichiarano di non poter
esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una
domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 166». Il successivo art. 187, nel disciplinare in modo specifico il rimborso a saldo dei libretti in caso di morte dell'intestatario o cointestatario prescrive che «il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure
cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta,
viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto».
Ebbene, in punto di fatto, è, innanzitutto, pacifico che l'opposto non abbia adempiuto all'obbligo di inviare e/o esibire all'opponente la comunicazione contenente la quietanza di tutti gli altri coeredi.
Poi, dall'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, emerge che l'opposto: 1) al momento della richiesta di rimborso del 7.03.2022, ha inviato all'opponente la sola dichiarazione di credito, indicante i saldi dei rapporti caduti in successione;
2) pur avendo adempiuto alla denuncia di successione, non ha effettuato il versamento della relativa imposta, non avendo depositato in giudizio il relativo Modello F24.
Alla stregua di tali risultanze, pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento, da parte dell'opposto, degli obblighi previsti dalla normativa su indicata applicabile al rapporto in contestazione. Il pagamento delle somme portate dai titoli ovvero dai rapporti oggetto di lite avrebbe potuto essere eseguito dall'opponente, infatti, solo previa consegna della quietanza liberatoria congiunta di tutti i coeredi interessati alla riscossione delle somme.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, va poi evidenziato che la Suprema Corte,
nell'affrontare la tematica dell'applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 187, comma 1,
DPR 256/89, ai buoni postati fruttiferi cointestati, muove dal dato pacifico per cui, relativamente ai libretti di risparmio postali, «nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito
con quietanza di tutti gli aventi diritto» (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1278/2023; Cass. civ., sez. I, n.
26253/2024). L'assenza della quietanza di tutti gli aventi diritto non può essere, dunque, superata dalla dichiarazione di successione (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, n. 15/2024).
Non assumono rilievo in senso contrario le pronunce richiamate dall'opposto, riguardanti fattispecie differenti relative alle istanze di rimborso dei buoni fruttiferi postali e non di somme depositate in libretti postali.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita, in ossequio al principio della ragione più liquida.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Per le medesime ragioni fin qui esposte, deve reputarsi parimenti infondata la domanda proposta in via subordinata dall'opposto, soprattutto se si considera la mancata estensione del contraddittorio a tutti i coeredi e la lacunosità della documentazione allegata al fascicolo dell'opposto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie concreta e dell'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli