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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 984/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MELILLI ELEONORA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA EMANUELA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 3.1.1990, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1990 Parte II Serie A n. 10, unione dalla quale sono nati quattro figli, il 4.2.1991, il 12.5.1995, Pietro il 27.10.1999 e il 24.2.2001, tutti Per_1 Per_2 Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente indipendenti e che con Decreto del 19.12.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, con ordinanza emessa in data 23.10.2024 all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ossia – per quel che interessa nel caso di specie – sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 12.12.2022).
Verificata, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte nel ricorso introduttivo non apparendo in contrasto con i principi di ordine pubblico in materia di rapporti familiari né contenendo atti dispositivi di diritti indisponibili.
Infine, stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 30.8.1967, in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 10 Parte II Serie A dell'anno
1990
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 3.1.1990, indicate nel ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 984/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. MELILLI ELEONORA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA EMANUELA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 3.1.1990, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1990 Parte II Serie A n. 10, unione dalla quale sono nati quattro figli, il 4.2.1991, il 12.5.1995, Pietro il 27.10.1999 e il 24.2.2001, tutti Per_1 Per_2 Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente indipendenti e che con Decreto del 19.12.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale di detti coniugi
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, con ordinanza emessa in data 23.10.2024 all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ossia – per quel che interessa nel caso di specie – sei mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale in sede di separazione (udienza celebrata in data 12.12.2022).
Verificata, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte nel ricorso introduttivo non apparendo in contrasto con i principi di ordine pubblico in materia di rapporti familiari né contenendo atti dispositivi di diritti indisponibili.
Infine, stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] il 30.8.1967, in data [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 10 Parte II Serie A dell'anno
1990
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 3.1.1990, indicate nel ricorso congiunto Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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