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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/09/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 663/25 Registro generale Appello Lavoro n. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott. Giovanni PICCIAU CONSIGLIERE Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5762/2024, est. Dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 20-8-2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Marta Polselli ed Emanuela Marciano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in sito in Arce (FR), alla Via Stazione, n. 32
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni Veca ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Cesare Andrea Pozzoli ( Email_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia e al versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente e superiore richiesta - salvo gravame, accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento e conseguentemente condannare la resistente al pagamento di un'indennità ai sensi di legge o CP_2 nella misura ritenuta di giustizia;
[1] - In ogni caso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisura come da CCNL in materia, di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“rigettare integralmente l'appello avversario e le domande proposte dal dott. Parte_1
contro con il ricorso ex art. 414 c.p.c.
[...] Controparte_1 Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5762/2024 del 07/02/25 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro (Dott.ssa Martini) ha respinto il ricorso promosso da
[...] contro condannando Parte_1 Controparte_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Nel ricorso introduttivo del giudizio – Parte_1 premettendo di essere specialista in anestesiologia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e di essere stato assunto da
[...] con decorrenza dal 5.6.2023 “con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato e con inquadramento – qualifica “Aiuto – ANC1 – Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, con previsione di un periodo di prova avente durata di 6 mesi di calendario” e di essere stato licenziato in periodo di prova in data 20.10.2023 - ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e, in ogni caso, ingiustificato, rilevando anche il mancato e/o inadeguato esperimento della prova e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione…”. Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 [...] insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto Controparte_3
e diritto, lamentando, in particolare, una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, deducendo che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni. Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettava il ricorso, senza la necessità di attività istruttoria, premettendo che “il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale e non richiede quindi una formale comunicazione delle ragioni del recesso, in quanto la manifestazione di volontà del datore di lavoro, poiché riferita all'esperimento della prova in corso, si qualifica del resto come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della
[2] ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso”(in tal senso Cass. Civ. n. 1458/2004). Inoltre, il lavoratore non aveva provato il positivo superamento del periodo di prova. Quanto invece alla ritorsività del licenziamento il primo giudice - rammentando che, perché il motivo ritorsivo rappresenti un motivo illecito idoneo a determinare la nullità del licenziamento sensi degli artt. 1418, comma 2, 1345 e 1324 c.c., è onere del lavoratore fornire adeguata prova che esso sia stata la ragione unica e determinante del licenziamento – rilevava che le allegazioni fornite sul punto dal risultavano del tutto generiche ed inconferenti, essendosi lo stesso Pt_1 limitato a contestare al datore di lavoro di essere stato oggetto di critiche alla sua professionalità, senza tuttavia precisare in che termini ciò sarebbe avvenuto, con quali affermazioni e di quale tenore, denunciando inoltre di aver subito vessazioni e di aver percepito tensioni, tutti aspetti, concludeva inoltre il primo giudice, “che, seppure verificatisi, non rilevano ai fini della pretesa natura ritorsiva del recesso datoriale”.
Il Dott. con atto depositato in data Parte_1 Parte_1
18/06/25, ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado in ordine:
- alla errata valutazione da parte del Giudice di prime cure nel ritenere la causa matura per la decisione all'esito del tentativo di conciliazione, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria Con il primo motivo di appello impugna la sentenza denunciando il mancato espletamento della fase istruttoria del giudizio di prime cure, pur avendo formulato più volte richiesta di ammissione delle istanze avanzate nel ricorso introduttivo di primo grado (prove testimoniali;
interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della parte resistente;
interrogatorio libero del Dott.
[...]
e l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. della denuncia – Parte_1 querela sporta dal ricorrente, i cui estremi venivano dettagliatamente indicati nell'allegato 14 del ricorso di prime cure, tutti rilevanti ai fini della decisione) e in ogni ulteriore atto e verbale di causa. L'omessa istruttoria, ad avviso di parte appellante, aveva inciso negativamente sulla ricostruzione dei fatti controversi, rendendo la sentenza non solo affetta da vizio di motivazione, ma altresì ingiusta e totalmente carente nel merito. Chiede quindi la riforma dell'impugnata sentenza mediante l'apertura della fase istruttoria per consentire l'effettivo accertamento dei fatti rilevanti e controversi, con conseguente ammissione dei mezzi di prova già dedotti in primo grado (da pg. 10 a pg. 16 ripropone tutte le istanze istruttorie introdotte ed avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure)
- ai profili della pronuncia di infondatezza e di rigetto del ricorso introduttivo per mancata prova da parte del ricorrente del superamento positivo del periodo di prova e per mancata prova da parte del ricorrente della ritorsività del licenziamento.
[3] Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso datoriale fondato sulla clausola di prova, valorizzando unicamente la discrezionalità del datore di lavoro nell'esercizio del patto di prova, senza accertare compiutamente se il lavoratore fosse stato effettivamente posto nelle condizioni di svolgere la prova in modo reale e funzionale allo scopo, così come pattuito. L'appellante rammenta infatti di avere dedotto e documentato in primo grado di essere stato sin dall'inizio del rapporto escluso dalla turnistica del reparto di cardiochirurgia, sottoposto a condotte marginalizzanti e discriminatorie, tali da impedire lo svolgimento regolare della propria attività e coinvolto unicamente in attività di affiancamento prive di contenuto valutativo reale. Tali condotte – che l'ospedale non aveva contestato nel merito – gli avevano sostanzialmente impedito di dimostrare le proprie capacità professionali, svuotando di fatto il patto di prova della sua funzione tipica e trasformandolo in uno strumento formale per legittimare un recesso arbitrario e ritorsivo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza. Chiede quindi la riforma della sentenza chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato in periodo di prova, in quanto ritorsivo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale nonché per abuso dello strumento del patto di prova, con ogni conseguente statuizione in ordine alla tutela reintegratoria e/o risarcitoria prevista per legge, anche in ordine al risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto al corretto svolgimento del patto di prova e al pregiudizio subito dal lavoratore.
-Inoltre parte appellante impugna il capo della sentenza laddove viene affermato che “il ricorrente non ha dedotto alcun fatto dal quale potersi desumere una 'ingiusta e arbitraria reazione' del datore di lavoro ad un suo 'comportamento legittimo”, ritenendo le allegazioni sul punto “del tutto generiche o inconferenti” eccependo la non correttezza di tale affermazione e ribadendo che nel ricorso di primo grado aveva invero dedotto plurimi fatti specifici e circostanze concrete idonee a configurare una reazione datoriale ingiustificata e sproporzionata a fronte di comportamenti assolutamente leciti e legittimi del lavoratore. Si duole anche in questo motivo di appello della mancata istruttoria sul punto e chiede a codesta Corte di valutare la fondatezza delle allegazioni dell'appellante, ammettendo le prove già dedotte in primo grado, la cui assunzione avrebbe consentito di dimostrare sia l'effettiva sussistenza di una condotta ritorsiva e discriminatoria del datore di lavoro, sia la connessione causale tra il comportamento legittimo del lavoratore e il recesso subito, con conseguente illegittimità e/o nullità dello stesso.
-Parte appellante chiede altresì la riforma del seguente capo della sentenza impugnata: “parte ricorrente omette di indicare quale sarebbe stata la propria legittima condotta che avrebbe determinato una ingiusta ed arbitraria reazione da parte del datore di lavoro”, e che “ciò che lamenta sono atteggiamenti di colleghi e dipendenti dell'azienda…omissis…ma non anche profili di ritorsività”, ribadendo
[4] di avere invero indicato espressamente e in modo circostanziato nel contesto lavorativo la tensione nei rapporti tra lo stesso e il Dott. – Controparte_4
Responsabile dell'Unità di Anestesia e Terapia intensiva cardiochirurgica –. Lo stesso lamenta infatti che, sin da subito si era trovato in un ambiente lavorativo fortemente ostico, ostile, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito e ostracismo nei suoi confronti, dal momento che un forte peso era stato dato dalla segnalazione di irregolarità o violazioni procedurali interne, dall'opposizione a comportamenti discriminatori o a metodi non conformi alle regole aziendali e deontologiche e dal rifiuto di sottostare a dinamiche interne ingiustificate o lesive della propria professionalità. Tali comportamenti – tutti pienamente legittimi e tutelati dall'ordinamento –erano stati chiaramente allegati nel ricorso di primo grado come causa scatenante della reazione punitiva da parte del datore di lavoro, formalizzata attraverso il recesso nel periodo di prova.
-Parte appellante impugna inoltre il seguente passo della sentenza di prime cure:
“ contesta al datore di lavoro di essere stato oggetto di critiche alla sua Pt_1 professionalità, senza tuttavia precisare in che termini ciò sarebbe avvenuto, con quali affermazioni e di quale tenore, lamenta pure di aver subito vessazioni e di aver percepito tensioni, tutti aspetti che, seppure verificatisi, non rilevano ai fini della pretesa natura ritorsiva del recesso datoriale”, rilevando che, al contrario, i comportamenti denigratori, le tensioni indotte, l'isolamento professionale, le critiche sistematiche e immotivate alla professionalità del lavoratore – specie laddove conseguenti a condotte legittime da lui poste in essere – costituivano precisi e concordanti indicatori del contesto ritorsivo in cui era maturato il recesso, anche secondo consolidata giurisprudenza. L'appellante ribatte infatti che, contrariante a quanto affermato dal primo giudice in sentenza, aveva descritto in modo specifico le critiche ricevute, il contenuto denigratorio e delegittimante delle stesse, nonché le modalità con cui tali atteggiamenti erano stati reiterati in ambito lavorativo, anche da parte di soggetti gerarchicamente sovraordinati, con finalità escludenti e punitive. In particolare, nella premessa in fatto del ricorso di prime cure, dichiara di avere ampiamente descritto ogni tipo di condotta posta in essere da parte dei soggetti sovraordinati. In particolare, ribadisce che, sin dall'inizio dell'incarico, il Dott.
Responsabile dell'Unità Operativa – Area di Anestesia e Controparte_4
Terapia Intensiva Cardiochirurgica della in più Controparte_1 occasioni, si frapponeva al lavoro del Dott. Parte_1
, manifestando evidente disappunto.
[...]
Pertanto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, si veniva a creare un clima fortemente ostico, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito nei confronti del Dott. . Pt_1
In data 05.07.2023, alla presenza di tutta l'equipe di cardiochirurgia, il Dott.
aveva una discussione con il Dott. Parte_1 [...]
per una semplice differenza di vedute relativamente a delle scelte Persona_1
[5] terapeutiche da intraprendere. Le critiche sulla professionalità, le vessazioni e le tensioni dello stesso tenore proseguivano per tutto il corso della giornata anche in terapia intensiva. Il giorno successivo, il 06.07.2023, essendo previsto un intervento chirurgico, il Dott. si recava in sala operatoria alle ore Parte_1
7.30 circa, come da programma ma, nonostante fosse in perfetto orario, giunto sul luogo di lavoro appurava che il Dott. aveva dato disposizioni che in quel Per_1 turno competevano esclusivamente al Dott. Parte_1
, estromettendolo di fatto dal suo ruolo naturale e contrattualizzato.
[...]
Tale condotta suindicata, assunta davanti a colleghi, specializzandi ed ausiliari, delegittimava la figura del Dott. . Parte_1
A seguito dell'episodio descritto, l'odierno appellante constatava che gli erano stati annullati ben dieci turni, precedentemente assegnati, compresi quelli in terapia intensiva e sala operatoria di cardiochirurgia, senza che gli venisse fornita alcuna giustificazione. Sempre in data 06.07.2023 il Dott. Parte_1 riceveva una mail, a firma della Dott.ssa inviata anche per Persona_2 conoscenza al Dott. che lo convocava per un primo check point nel suo CP_4 percorso di inserimento aziendale, previsto per la data dell'11.07.2023 (All. 3 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). In data 11.07.2023 il Dott. si recava Parte_1 presso la struttura aziendale dinanzi alla Dott.ssa ed al Dott. e Per_2 CP_4 veniva invitato a rispettare i protocolli. Lo stesso era rammaricato delle doglianze allo stesso mosse, poiché aveva sempre rispettato le regole ed i protocolli dell'ars medica fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa. Il Dott. a causa delle immotivate Parte_1 lamentele allo stesso mosse, si sentiva emarginato e non accettato da colleghi di pari grado e dai colleghi gerarchicamente superiori ed inferiori dell'organico aziendale;
infatti, l'intera giornata dell'11.07.2023 era stata connotata da continue vessazioni morali e psicologiche. Il Dott. , nonostante si sentisse fortemente e profondamente vessato, Pt_1 decideva comunque di sottostare a tali atteggiamenti proseguendo nel rapporto lavorativo, onorando il contratto di lavoro sottoscritto. Tuttavia, questi atteggiamenti procuravano un profondo stato di ansia e angoscia nel ricorrente, nel quale cresceva sempre più la consapevolezza di non essere un professionista gradito all'interno dell'asset aziendale. Infatti, dopo i predetti episodi, al Dott. , non veniva più concesso di Pt_1 entrare nella sala operatoria di cardiochirurgia per svolgere l'attività professionale indicata proprio nel contratto di assunzione e, dunque, il periodo di prova e proprio per tali motivi subiva un crollo emotivo accusando un malore sul luogo di lavoro e, pertanto, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AS (All. 7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). Da quel
[6] momento in poi, conclude parte appellante, lo stesso non veniva più informato circa gli eventuali turni da svolgere nel mese di ottobre 2023.
-Parte appellante censura l'erronea applicazione al caso di specie del principio enunciato dal primo giudice in merito all'onere probatorio ai fini della configurabilità del licenziamento ritorsivo quale licenziamento nullo per motivo illecito. Ribatte infatti che è principio consolidato che il motivo ritorsivo possa essere accertato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, indizi univoci e contesto fattuale, da cui emerga una reazione punitiva e sproporzionata a condotte legittime del lavoratore, senza necessità che il lavoratore stesso fornisca la “prova diretta” del motivo illecito, spesso per sua natura occulto o dissimulato. Nel caso di specie, lamenta l'odierno appellante, in sede di giudizio di prime cure, aveva dedotto fatti specifici e coerenti (quali l'isolamento professionale, l'esclusione dalla turnistica, le critiche sistematiche alla professionalità) e aveva allegato una sequenza temporale chiara tra il comportamento legittimo e il recesso, indicando prove testimoniali e documentali in grado di ricostruire il contesto di emarginazione, delegittimazione e reazione punitiva, tutti rimasti disattesi visto il mancato espletamento della fase istruttoria di primo grado.
-Con l'ultimo motivo di appello impugna il seguente passo della prima sentenza:
“la società, regolarmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha dato atto di una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, rispetto ai quali ha dedotto che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni” e che “tali avvenimenti, non specificamente contestati dal ricorrente, consentono di escludere la sussistenza in capo all'Azienda di un intento ritorsivo o vendicativo quale unico e determinante del suo recesso” sostenendo che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non vi era mai stato da parte dell'odierno appellante alcun comportamento difforme dai protocolli, né era stato mosso alcun addebito formale nei suoi confronti in qualunque tempo. Tali presunti episodi erano stati infatti strumentalmente evocati solo in sede difensiva e privi di riscontro oggettivo e fattuale. Da ultimo, sostiene l'appellante, che la sentenza aveva erroneamente applicato il principio della non contestazione, valorizzando un fatto (la presunta violazione dei protocolli) - mai provato dalla società e nemmeno mai esplicitato nella lettera di licenziamento - che il Giudice aveva ritenuto vero in assenza di specifica attività istruttoria.
Con memoria del 7-8-2025 si è costituita , contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame per totale carenza dei requisiti di specificità e chiarezza espositiva, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[7] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata. Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai
“criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio. Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
[8] Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello è infondato. L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie formulate dal lavoratore;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente escluso la natura ritorsiva del licenziamento;
in terzo luogo, per aver il Tribunale ritenuto non provato il superamento positivo del periodo di prova.
Le censure, da trattare congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. Il primo Giudice ha correttamente osservato che, quand'anche l'Azienda non avesse messo il ricorrente nelle condizioni di svolgere il periodo di prova o il periodo di prova non fosse stato sufficiente (“atteso che … sin dall'inizio del rapporto lavorativo [il lavoratore] era sottoposto a comportamenti vessatori e denigratori, addirittura tali da escludere il ricorrente dalla turnistica aziendale”), «in ogni caso, si tratta di un accertamento che avrebbe richiesto conclusioni del tutto differenti da quelle formulate in ricorso. Il lavoratore avrebbe tutt'al più dovuto concludere chiedendo di fargli ultimare la prova, ma nulla viene chiesto in tal senso». In effetti, il ricorrente in primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia e al versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
[9] -In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente e superiore richiesta - salvo gravame, accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento e conseguentemente condannare la Società resistente al pagamento di un'indennità ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisura come da CCNL in materia, di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge”. Come emerge dal contenuto del ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto, in via principale, che il licenziamento fosse dichiarato nullo in quanto ritorsivo (con conseguente condanna alla reintegrazione) e, in via subordinata, che fosse dichiarato illegittimo (con conseguente condanna al pagamento dell'indennità ai sensi di legge”).
Con riferimento alla prima domanda, il Collegio condivide quanto rilevato dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che «Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun fatto dal quale potersi desumere una “ingiusta e arbitraria reazione” del datore di lavoro ad un suo “comportamento legittimo”. Le allegazioni sul punto sono del tutto generiche o inconferenti. Ciò che lamenta il ricorrente è che “sin dall'inizio dell'incarico non riceveva l'apertura auspicata, infatti il Dott. Responsabile dell'Unità Controparte_4
Operativa – Area di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica della in più occasioni, si frapponeva al lavoro del Dott. Controparte_1
, manifestando disappunto” e che “sin Parte_1 dall'inizio del rapporto lavorativo, si veniva a creare un clima fortemente ostico, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito nei confronti dell'odierno ricorrente” (cap. 5 e 6 del ricorso). Il lavoratore riporta poi i seguenti singoli episodi:
- che il 5.07.2023, alla presenza di tutta l'equipe di cardiochirurgia, il Dott.
aveva una discussione con il Dott. Parte_1 Per_1 per una semplice differenza di vedute relativamente a delle scelte terapeutiche da intraprendere;
- che il 6.07.2023, essendo previsto un intervento chirurgico, il Dott. si Pt_1 recava in sala operatoria alle ore 7.30 circa, come da programma e nonostante fosse in perfetto orario, giunto sul luogo di lavoro appurava che il Dott. aveva Per_1 dato disposizioni che in quel turno competevano esclusivamente al Dott. , Pt_1 estromettendolo di fatto dal suo ruolo naturale e contrattualizzato, condotta assunta davanti a colleghi, specializzandi ed ausiliari, che delegittimava la figura del Dott. ; che a seguito dell'episodio descritto, l'odierno ricorrente Pt_1 constatava che gli erano stati annullati ben dieci turni, precedentemente assegnati, compresi quelli in terapia intensiva e sala operatoria di cardiochirurgia, senza che gli venisse fornita alcuna giustificazione;
[10] - che in data 11.07.2023 il Dott. si recava, in quanto convocato con mail Pt_1 del 6.7.2023, dalla Dott.ssa con in copia conoscenza anche il Dott. Persona_2
presso la struttura aziendale dinanzi alla Dott.ssa ed al Dott. CP_4 Per_2
e veniva invitato a rispettare i protocolli;
CP_4
- che il successivo 18.7.2023 il Dott. riceveva una mail dal Dott. Pt_1
(doc. 4), il quale chiedeva di giustificare alcune assenze che il ricorrente CP_4 aveva presuntivamente fatto in maniera immotivata, inserendo per conoscenza di tale missiva anche la Dott.ssa Direttrice delle risorse umane, nonché la Per_2
Direzione dell'Azienda, mail alla quale il ricorrente replicava il 19.7.2023 (doc. 5 ric.);
- che dopo i predetti episodi, al Dott. non veniva più concesso di entrare Pt_1 nella sala operatoria di cardiochirurgia per svolgere l'attività professionale indicata proprio nel contratto di assunzione e il periodo di prova e non veniva più informato circa gli eventuali turni da svolgere nel mese di ottobre 2023 (cap. 21 e 24 ricorso);
- che nei giorni successivi il ricorrente riceveva una mail contenente la turnazione limitata solo ed esclusivamente “in terapia intensiva in affiancamento” escludendo di fatto l'attività primaria prevista da contratto (doc. 11 ric.);
- che il 20.10.2023 la Dott.ssa inviava una mail di posta certificata CP_5 all'indirizzo del ricorrente comunicando il mancato superamento del periodo di prova e contestualmente invitandolo a lasciare la struttura sanitaria (doc. 12 e 13 ric.)». Ad avviso di questo Collegio è dunque evidente che il lavoratore abbia omesso di indicare quale sarebbe stata la propria legittima condotta che avrebbe determinato una ingiusta ed arbitraria reazione da parte del datore di lavoro.
In ogni caso, si ritiene – come evidenziato dal primo Giudice – che «la comunicazione dell'11.10.2023 dei legali del ricorrente ad tenuto CP_1 conto della genericità della stessa (in totale assenza di riferimenti a specifici episodi e a persone coinvolte), anche ammesso che possa certamente costituire un “legittimo comportamento” del lavoratore non si ritiene che, per tenore e contenuto, possa aver determinato, in modo unico e determinante, il datore di lavoro al suo licenziamento come “ingiusta e arbitraria reazione”. A ciò si aggiunge anche la considerazione che la società, regolarmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha dato atto di una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, rispetto ai quali ha dedotto che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni. Tali avvenimenti, non specificamente contestati dal ricorrente, consentono di escludere la sussistenza in capo all'Azienda di un intento ritorsivo o vendicativo quale unico e determinante del suo recesso». La mancata tempestiva contestazione di tali inadempimenti del lavoratore in prova esclude in radice che la lettera dei legali possa essere ritenuta la ragione unica e determinante del licenziamento.
[11] Con riferimento al secondo profilo (ingiustificatezza del recesso in prova), occorre ribadire quali siano le conseguenze derivanti non dal difetto genetico del patto di prova bensì dal vizio funzionale rappresentato, come nella specie, dalla non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova. Orbene secondo una risalente, ma consolidata giurisprudenza, in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue (come affermato da Cass., 03/12/2018, n.31159 e, recentemente, da Cass., 18/04/2025, n.10305) “che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (in termini Cass. n. 2228 del 1999; in precedenza v. ex plurimis: Cass. n. 233 del 1985, Cass. n. 1250 del 1985, Cass. n. 11934 del 1995; non prende invece specifica posizione sulla tutela applicabile, rispetto alla giurisprudenza citata che la precede, Cass. n. 15432 del 2001 la quale, dopo aver ritenuto "non ... sostenibile che qualsiasi difformità rispetto alle pattuizioni integri un inadempimento del patto di prova" enuclea l'ipotesi in cui, "per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni ulteriori" assegnate al dipendente, "risulti sostanzialmente mutato l'oggetto complessivo della prestazione lavorativa"). Le conclusioni cui è giunta la richiamata giurisprudenza discendono coerenti dalla considerazione che, in costanza di un valido patto di prova, la mancata corretta esecuzione del medesimo, svolgendo i suoi effetti sul piano dell'inadempimento senza generare una nullità non prevista, non determina automaticamente la "conversione" in un rapporto a tempo indeterminato bensì, come ogni altro inadempimento, la richiesta del creditore di esecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimento del danno". Nella specie, il lavoratore non ha chiesto la prosecuzione o il rinnovo della prova (né tali domande sono ricavabili dall'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo in cui si è richiesta la sola 'reintegrazione' nel posto di lavoro), né ha dedotto e quantificato quali danni avrebbe concretamente subìto a causa del recesso in esame, incombendo sul ricorrente il relativo onere probatorio.
Conseguentemente, in tale contesto, le istanze istruttorie, tese a dimostrare l'asserito clima vessatorio, risultano superflue perché non sufficienti (se anche provate) a far ritenere ritorsivo il recesso, nonchè inutili ai fini dell'ingiustificatezza del licenziamento attesa, da un lato, l'assenza della domanda di prosecuzione o rinnovazione della prova e, dall'altro, la carenza della prova di un concreto pregiudizio (patrimoniale e/o non patrimoniale) sofferto dal lavoratore, né dedotto, né quantificato.
[12] Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5762/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 20 agosto 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
[13]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott. Giovanni PICCIAU CONSIGLIERE Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5762/2024, est. Dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 20-8-2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Marta Polselli ed Emanuela Marciano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in sito in Arce (FR), alla Via Stazione, n. 32
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni Veca ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Cesare Andrea Pozzoli ( Email_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia e al versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente e superiore richiesta - salvo gravame, accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento e conseguentemente condannare la resistente al pagamento di un'indennità ai sensi di legge o CP_2 nella misura ritenuta di giustizia;
[1] - In ogni caso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisura come da CCNL in materia, di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“rigettare integralmente l'appello avversario e le domande proposte dal dott. Parte_1
contro con il ricorso ex art. 414 c.p.c.
[...] Controparte_1 Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 5762/2024 del 07/02/25 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro (Dott.ssa Martini) ha respinto il ricorso promosso da
[...] contro condannando Parte_1 Controparte_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Nel ricorso introduttivo del giudizio – Parte_1 premettendo di essere specialista in anestesiologia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e di essere stato assunto da
[...] con decorrenza dal 5.6.2023 “con contratto a Controparte_3 tempo indeterminato e con inquadramento – qualifica “Aiuto – ANC1 – Unità Operativa di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica, con previsione di un periodo di prova avente durata di 6 mesi di calendario” e di essere stato licenziato in periodo di prova in data 20.10.2023 - ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e, in ogni caso, ingiustificato, rilevando anche il mancato e/o inadeguato esperimento della prova e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione…”. Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 [...] insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto Controparte_3
e diritto, lamentando, in particolare, una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, deducendo che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni. Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettava il ricorso, senza la necessità di attività istruttoria, premettendo che “il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale e non richiede quindi una formale comunicazione delle ragioni del recesso, in quanto la manifestazione di volontà del datore di lavoro, poiché riferita all'esperimento della prova in corso, si qualifica del resto come valutazione negativa dello stesso, e comporta, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della
[2] ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso”(in tal senso Cass. Civ. n. 1458/2004). Inoltre, il lavoratore non aveva provato il positivo superamento del periodo di prova. Quanto invece alla ritorsività del licenziamento il primo giudice - rammentando che, perché il motivo ritorsivo rappresenti un motivo illecito idoneo a determinare la nullità del licenziamento sensi degli artt. 1418, comma 2, 1345 e 1324 c.c., è onere del lavoratore fornire adeguata prova che esso sia stata la ragione unica e determinante del licenziamento – rilevava che le allegazioni fornite sul punto dal risultavano del tutto generiche ed inconferenti, essendosi lo stesso Pt_1 limitato a contestare al datore di lavoro di essere stato oggetto di critiche alla sua professionalità, senza tuttavia precisare in che termini ciò sarebbe avvenuto, con quali affermazioni e di quale tenore, denunciando inoltre di aver subito vessazioni e di aver percepito tensioni, tutti aspetti, concludeva inoltre il primo giudice, “che, seppure verificatisi, non rilevano ai fini della pretesa natura ritorsiva del recesso datoriale”.
Il Dott. con atto depositato in data Parte_1 Parte_1
18/06/25, ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado in ordine:
- alla errata valutazione da parte del Giudice di prime cure nel ritenere la causa matura per la decisione all'esito del tentativo di conciliazione, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria Con il primo motivo di appello impugna la sentenza denunciando il mancato espletamento della fase istruttoria del giudizio di prime cure, pur avendo formulato più volte richiesta di ammissione delle istanze avanzate nel ricorso introduttivo di primo grado (prove testimoniali;
interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della parte resistente;
interrogatorio libero del Dott.
[...]
e l'acquisizione ex art. 421 c.p.c. della denuncia – Parte_1 querela sporta dal ricorrente, i cui estremi venivano dettagliatamente indicati nell'allegato 14 del ricorso di prime cure, tutti rilevanti ai fini della decisione) e in ogni ulteriore atto e verbale di causa. L'omessa istruttoria, ad avviso di parte appellante, aveva inciso negativamente sulla ricostruzione dei fatti controversi, rendendo la sentenza non solo affetta da vizio di motivazione, ma altresì ingiusta e totalmente carente nel merito. Chiede quindi la riforma dell'impugnata sentenza mediante l'apertura della fase istruttoria per consentire l'effettivo accertamento dei fatti rilevanti e controversi, con conseguente ammissione dei mezzi di prova già dedotti in primo grado (da pg. 10 a pg. 16 ripropone tutte le istanze istruttorie introdotte ed avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure)
- ai profili della pronuncia di infondatezza e di rigetto del ricorso introduttivo per mancata prova da parte del ricorrente del superamento positivo del periodo di prova e per mancata prova da parte del ricorrente della ritorsività del licenziamento.
[3] Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso datoriale fondato sulla clausola di prova, valorizzando unicamente la discrezionalità del datore di lavoro nell'esercizio del patto di prova, senza accertare compiutamente se il lavoratore fosse stato effettivamente posto nelle condizioni di svolgere la prova in modo reale e funzionale allo scopo, così come pattuito. L'appellante rammenta infatti di avere dedotto e documentato in primo grado di essere stato sin dall'inizio del rapporto escluso dalla turnistica del reparto di cardiochirurgia, sottoposto a condotte marginalizzanti e discriminatorie, tali da impedire lo svolgimento regolare della propria attività e coinvolto unicamente in attività di affiancamento prive di contenuto valutativo reale. Tali condotte – che l'ospedale non aveva contestato nel merito – gli avevano sostanzialmente impedito di dimostrare le proprie capacità professionali, svuotando di fatto il patto di prova della sua funzione tipica e trasformandolo in uno strumento formale per legittimare un recesso arbitrario e ritorsivo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza. Chiede quindi la riforma della sentenza chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato in periodo di prova, in quanto ritorsivo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale nonché per abuso dello strumento del patto di prova, con ogni conseguente statuizione in ordine alla tutela reintegratoria e/o risarcitoria prevista per legge, anche in ordine al risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto al corretto svolgimento del patto di prova e al pregiudizio subito dal lavoratore.
-Inoltre parte appellante impugna il capo della sentenza laddove viene affermato che “il ricorrente non ha dedotto alcun fatto dal quale potersi desumere una 'ingiusta e arbitraria reazione' del datore di lavoro ad un suo 'comportamento legittimo”, ritenendo le allegazioni sul punto “del tutto generiche o inconferenti” eccependo la non correttezza di tale affermazione e ribadendo che nel ricorso di primo grado aveva invero dedotto plurimi fatti specifici e circostanze concrete idonee a configurare una reazione datoriale ingiustificata e sproporzionata a fronte di comportamenti assolutamente leciti e legittimi del lavoratore. Si duole anche in questo motivo di appello della mancata istruttoria sul punto e chiede a codesta Corte di valutare la fondatezza delle allegazioni dell'appellante, ammettendo le prove già dedotte in primo grado, la cui assunzione avrebbe consentito di dimostrare sia l'effettiva sussistenza di una condotta ritorsiva e discriminatoria del datore di lavoro, sia la connessione causale tra il comportamento legittimo del lavoratore e il recesso subito, con conseguente illegittimità e/o nullità dello stesso.
-Parte appellante chiede altresì la riforma del seguente capo della sentenza impugnata: “parte ricorrente omette di indicare quale sarebbe stata la propria legittima condotta che avrebbe determinato una ingiusta ed arbitraria reazione da parte del datore di lavoro”, e che “ciò che lamenta sono atteggiamenti di colleghi e dipendenti dell'azienda…omissis…ma non anche profili di ritorsività”, ribadendo
[4] di avere invero indicato espressamente e in modo circostanziato nel contesto lavorativo la tensione nei rapporti tra lo stesso e il Dott. – Controparte_4
Responsabile dell'Unità di Anestesia e Terapia intensiva cardiochirurgica –. Lo stesso lamenta infatti che, sin da subito si era trovato in un ambiente lavorativo fortemente ostico, ostile, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito e ostracismo nei suoi confronti, dal momento che un forte peso era stato dato dalla segnalazione di irregolarità o violazioni procedurali interne, dall'opposizione a comportamenti discriminatori o a metodi non conformi alle regole aziendali e deontologiche e dal rifiuto di sottostare a dinamiche interne ingiustificate o lesive della propria professionalità. Tali comportamenti – tutti pienamente legittimi e tutelati dall'ordinamento –erano stati chiaramente allegati nel ricorso di primo grado come causa scatenante della reazione punitiva da parte del datore di lavoro, formalizzata attraverso il recesso nel periodo di prova.
-Parte appellante impugna inoltre il seguente passo della sentenza di prime cure:
“ contesta al datore di lavoro di essere stato oggetto di critiche alla sua Pt_1 professionalità, senza tuttavia precisare in che termini ciò sarebbe avvenuto, con quali affermazioni e di quale tenore, lamenta pure di aver subito vessazioni e di aver percepito tensioni, tutti aspetti che, seppure verificatisi, non rilevano ai fini della pretesa natura ritorsiva del recesso datoriale”, rilevando che, al contrario, i comportamenti denigratori, le tensioni indotte, l'isolamento professionale, le critiche sistematiche e immotivate alla professionalità del lavoratore – specie laddove conseguenti a condotte legittime da lui poste in essere – costituivano precisi e concordanti indicatori del contesto ritorsivo in cui era maturato il recesso, anche secondo consolidata giurisprudenza. L'appellante ribatte infatti che, contrariante a quanto affermato dal primo giudice in sentenza, aveva descritto in modo specifico le critiche ricevute, il contenuto denigratorio e delegittimante delle stesse, nonché le modalità con cui tali atteggiamenti erano stati reiterati in ambito lavorativo, anche da parte di soggetti gerarchicamente sovraordinati, con finalità escludenti e punitive. In particolare, nella premessa in fatto del ricorso di prime cure, dichiara di avere ampiamente descritto ogni tipo di condotta posta in essere da parte dei soggetti sovraordinati. In particolare, ribadisce che, sin dall'inizio dell'incarico, il Dott.
Responsabile dell'Unità Operativa – Area di Anestesia e Controparte_4
Terapia Intensiva Cardiochirurgica della in più Controparte_1 occasioni, si frapponeva al lavoro del Dott. Parte_1
, manifestando evidente disappunto.
[...]
Pertanto, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, si veniva a creare un clima fortemente ostico, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito nei confronti del Dott. . Pt_1
In data 05.07.2023, alla presenza di tutta l'equipe di cardiochirurgia, il Dott.
aveva una discussione con il Dott. Parte_1 [...]
per una semplice differenza di vedute relativamente a delle scelte Persona_1
[5] terapeutiche da intraprendere. Le critiche sulla professionalità, le vessazioni e le tensioni dello stesso tenore proseguivano per tutto il corso della giornata anche in terapia intensiva. Il giorno successivo, il 06.07.2023, essendo previsto un intervento chirurgico, il Dott. si recava in sala operatoria alle ore Parte_1
7.30 circa, come da programma ma, nonostante fosse in perfetto orario, giunto sul luogo di lavoro appurava che il Dott. aveva dato disposizioni che in quel Per_1 turno competevano esclusivamente al Dott. Parte_1
, estromettendolo di fatto dal suo ruolo naturale e contrattualizzato.
[...]
Tale condotta suindicata, assunta davanti a colleghi, specializzandi ed ausiliari, delegittimava la figura del Dott. . Parte_1
A seguito dell'episodio descritto, l'odierno appellante constatava che gli erano stati annullati ben dieci turni, precedentemente assegnati, compresi quelli in terapia intensiva e sala operatoria di cardiochirurgia, senza che gli venisse fornita alcuna giustificazione. Sempre in data 06.07.2023 il Dott. Parte_1 riceveva una mail, a firma della Dott.ssa inviata anche per Persona_2 conoscenza al Dott. che lo convocava per un primo check point nel suo CP_4 percorso di inserimento aziendale, previsto per la data dell'11.07.2023 (All. 3 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). In data 11.07.2023 il Dott. si recava Parte_1 presso la struttura aziendale dinanzi alla Dott.ssa ed al Dott. e Per_2 CP_4 veniva invitato a rispettare i protocolli. Lo stesso era rammaricato delle doglianze allo stesso mosse, poiché aveva sempre rispettato le regole ed i protocolli dell'ars medica fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa. Il Dott. a causa delle immotivate Parte_1 lamentele allo stesso mosse, si sentiva emarginato e non accettato da colleghi di pari grado e dai colleghi gerarchicamente superiori ed inferiori dell'organico aziendale;
infatti, l'intera giornata dell'11.07.2023 era stata connotata da continue vessazioni morali e psicologiche. Il Dott. , nonostante si sentisse fortemente e profondamente vessato, Pt_1 decideva comunque di sottostare a tali atteggiamenti proseguendo nel rapporto lavorativo, onorando il contratto di lavoro sottoscritto. Tuttavia, questi atteggiamenti procuravano un profondo stato di ansia e angoscia nel ricorrente, nel quale cresceva sempre più la consapevolezza di non essere un professionista gradito all'interno dell'asset aziendale. Infatti, dopo i predetti episodi, al Dott. , non veniva più concesso di Pt_1 entrare nella sala operatoria di cardiochirurgia per svolgere l'attività professionale indicata proprio nel contratto di assunzione e, dunque, il periodo di prova e proprio per tali motivi subiva un crollo emotivo accusando un malore sul luogo di lavoro e, pertanto, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale AS (All. 7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado). Da quel
[6] momento in poi, conclude parte appellante, lo stesso non veniva più informato circa gli eventuali turni da svolgere nel mese di ottobre 2023.
-Parte appellante censura l'erronea applicazione al caso di specie del principio enunciato dal primo giudice in merito all'onere probatorio ai fini della configurabilità del licenziamento ritorsivo quale licenziamento nullo per motivo illecito. Ribatte infatti che è principio consolidato che il motivo ritorsivo possa essere accertato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, indizi univoci e contesto fattuale, da cui emerga una reazione punitiva e sproporzionata a condotte legittime del lavoratore, senza necessità che il lavoratore stesso fornisca la “prova diretta” del motivo illecito, spesso per sua natura occulto o dissimulato. Nel caso di specie, lamenta l'odierno appellante, in sede di giudizio di prime cure, aveva dedotto fatti specifici e coerenti (quali l'isolamento professionale, l'esclusione dalla turnistica, le critiche sistematiche alla professionalità) e aveva allegato una sequenza temporale chiara tra il comportamento legittimo e il recesso, indicando prove testimoniali e documentali in grado di ricostruire il contesto di emarginazione, delegittimazione e reazione punitiva, tutti rimasti disattesi visto il mancato espletamento della fase istruttoria di primo grado.
-Con l'ultimo motivo di appello impugna il seguente passo della prima sentenza:
“la società, regolarmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha dato atto di una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, rispetto ai quali ha dedotto che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni” e che “tali avvenimenti, non specificamente contestati dal ricorrente, consentono di escludere la sussistenza in capo all'Azienda di un intento ritorsivo o vendicativo quale unico e determinante del suo recesso” sostenendo che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non vi era mai stato da parte dell'odierno appellante alcun comportamento difforme dai protocolli, né era stato mosso alcun addebito formale nei suoi confronti in qualunque tempo. Tali presunti episodi erano stati infatti strumentalmente evocati solo in sede difensiva e privi di riscontro oggettivo e fattuale. Da ultimo, sostiene l'appellante, che la sentenza aveva erroneamente applicato il principio della non contestazione, valorizzando un fatto (la presunta violazione dei protocolli) - mai provato dalla società e nemmeno mai esplicitato nella lettera di licenziamento - che il Giudice aveva ritenuto vero in assenza di specifica attività istruttoria.
Con memoria del 7-8-2025 si è costituita , contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame per totale carenza dei requisiti di specificità e chiarezza espositiva, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[7] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato
“capo” della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.). Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata. Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai
“criteri e limiti di redazione dell'atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell'atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all'esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.). La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, voluto valorizzare i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre affermato che gli oneri che vengono imposti alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l'oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio. Ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
[8] Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066). Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 cpc: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Nel merito, l'appello è infondato. L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie formulate dal lavoratore;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente escluso la natura ritorsiva del licenziamento;
in terzo luogo, per aver il Tribunale ritenuto non provato il superamento positivo del periodo di prova.
Le censure, da trattare congiuntamente attesa la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. Il primo Giudice ha correttamente osservato che, quand'anche l'Azienda non avesse messo il ricorrente nelle condizioni di svolgere il periodo di prova o il periodo di prova non fosse stato sufficiente (“atteso che … sin dall'inizio del rapporto lavorativo [il lavoratore] era sottoposto a comportamenti vessatori e denigratori, addirittura tali da escludere il ricorrente dalla turnistica aziendale”), «in ogni caso, si tratta di un accertamento che avrebbe richiesto conclusioni del tutto differenti da quelle formulate in ricorso. Il lavoratore avrebbe tutt'al più dovuto concludere chiedendo di fargli ultimare la prova, ma nulla viene chiesto in tal senso». In effetti, il ricorrente in primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav. e conseguentemente condannare la Società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
per l'effetto, condannare la Società resistente al risarcimento del danno maturato dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia e al versamento di contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
[9] -In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente e superiore richiesta - salvo gravame, accertare e dichiarare l'ingiustificatezza del licenziamento e conseguentemente condannare la Società resistente al pagamento di un'indennità ai sensi di legge o nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisura come da CCNL in materia, di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge”. Come emerge dal contenuto del ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto, in via principale, che il licenziamento fosse dichiarato nullo in quanto ritorsivo (con conseguente condanna alla reintegrazione) e, in via subordinata, che fosse dichiarato illegittimo (con conseguente condanna al pagamento dell'indennità ai sensi di legge”).
Con riferimento alla prima domanda, il Collegio condivide quanto rilevato dal primo Giudice, il quale ha ritenuto che «Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun fatto dal quale potersi desumere una “ingiusta e arbitraria reazione” del datore di lavoro ad un suo “comportamento legittimo”. Le allegazioni sul punto sono del tutto generiche o inconferenti. Ciò che lamenta il ricorrente è che “sin dall'inizio dell'incarico non riceveva l'apertura auspicata, infatti il Dott. Responsabile dell'Unità Controparte_4
Operativa – Area di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica della in più occasioni, si frapponeva al lavoro del Dott. Controparte_1
, manifestando disappunto” e che “sin Parte_1 dall'inizio del rapporto lavorativo, si veniva a creare un clima fortemente ostico, complesso, in cui erano frequenti episodi di discredito nei confronti dell'odierno ricorrente” (cap. 5 e 6 del ricorso). Il lavoratore riporta poi i seguenti singoli episodi:
- che il 5.07.2023, alla presenza di tutta l'equipe di cardiochirurgia, il Dott.
aveva una discussione con il Dott. Parte_1 Per_1 per una semplice differenza di vedute relativamente a delle scelte terapeutiche da intraprendere;
- che il 6.07.2023, essendo previsto un intervento chirurgico, il Dott. si Pt_1 recava in sala operatoria alle ore 7.30 circa, come da programma e nonostante fosse in perfetto orario, giunto sul luogo di lavoro appurava che il Dott. aveva Per_1 dato disposizioni che in quel turno competevano esclusivamente al Dott. , Pt_1 estromettendolo di fatto dal suo ruolo naturale e contrattualizzato, condotta assunta davanti a colleghi, specializzandi ed ausiliari, che delegittimava la figura del Dott. ; che a seguito dell'episodio descritto, l'odierno ricorrente Pt_1 constatava che gli erano stati annullati ben dieci turni, precedentemente assegnati, compresi quelli in terapia intensiva e sala operatoria di cardiochirurgia, senza che gli venisse fornita alcuna giustificazione;
[10] - che in data 11.07.2023 il Dott. si recava, in quanto convocato con mail Pt_1 del 6.7.2023, dalla Dott.ssa con in copia conoscenza anche il Dott. Persona_2
presso la struttura aziendale dinanzi alla Dott.ssa ed al Dott. CP_4 Per_2
e veniva invitato a rispettare i protocolli;
CP_4
- che il successivo 18.7.2023 il Dott. riceveva una mail dal Dott. Pt_1
(doc. 4), il quale chiedeva di giustificare alcune assenze che il ricorrente CP_4 aveva presuntivamente fatto in maniera immotivata, inserendo per conoscenza di tale missiva anche la Dott.ssa Direttrice delle risorse umane, nonché la Per_2
Direzione dell'Azienda, mail alla quale il ricorrente replicava il 19.7.2023 (doc. 5 ric.);
- che dopo i predetti episodi, al Dott. non veniva più concesso di entrare Pt_1 nella sala operatoria di cardiochirurgia per svolgere l'attività professionale indicata proprio nel contratto di assunzione e il periodo di prova e non veniva più informato circa gli eventuali turni da svolgere nel mese di ottobre 2023 (cap. 21 e 24 ricorso);
- che nei giorni successivi il ricorrente riceveva una mail contenente la turnazione limitata solo ed esclusivamente “in terapia intensiva in affiancamento” escludendo di fatto l'attività primaria prevista da contratto (doc. 11 ric.);
- che il 20.10.2023 la Dott.ssa inviava una mail di posta certificata CP_5 all'indirizzo del ricorrente comunicando il mancato superamento del periodo di prova e contestualmente invitandolo a lasciare la struttura sanitaria (doc. 12 e 13 ric.)». Ad avviso di questo Collegio è dunque evidente che il lavoratore abbia omesso di indicare quale sarebbe stata la propria legittima condotta che avrebbe determinato una ingiusta ed arbitraria reazione da parte del datore di lavoro.
In ogni caso, si ritiene – come evidenziato dal primo Giudice – che «la comunicazione dell'11.10.2023 dei legali del ricorrente ad tenuto CP_1 conto della genericità della stessa (in totale assenza di riferimenti a specifici episodi e a persone coinvolte), anche ammesso che possa certamente costituire un “legittimo comportamento” del lavoratore non si ritiene che, per tenore e contenuto, possa aver determinato, in modo unico e determinante, il datore di lavoro al suo licenziamento come “ingiusta e arbitraria reazione”. A ciò si aggiunge anche la considerazione che la società, regolarmente e tempestivamente costituitasi in giudizio, ha dato atto di una serie di episodi occorsi il 27.6.2023, rispetto ai quali ha dedotto che il ricorrente non avesse seguito i protocolli interni. Tali avvenimenti, non specificamente contestati dal ricorrente, consentono di escludere la sussistenza in capo all'Azienda di un intento ritorsivo o vendicativo quale unico e determinante del suo recesso». La mancata tempestiva contestazione di tali inadempimenti del lavoratore in prova esclude in radice che la lettera dei legali possa essere ritenuta la ragione unica e determinante del licenziamento.
[11] Con riferimento al secondo profilo (ingiustificatezza del recesso in prova), occorre ribadire quali siano le conseguenze derivanti non dal difetto genetico del patto di prova bensì dal vizio funzionale rappresentato, come nella specie, dalla non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova. Orbene secondo una risalente, ma consolidata giurisprudenza, in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue (come affermato da Cass., 03/12/2018, n.31159 e, recentemente, da Cass., 18/04/2025, n.10305) “che non si applicano la legge n. 604/66 o l'art. 18 legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito (in termini Cass. n. 2228 del 1999; in precedenza v. ex plurimis: Cass. n. 233 del 1985, Cass. n. 1250 del 1985, Cass. n. 11934 del 1995; non prende invece specifica posizione sulla tutela applicabile, rispetto alla giurisprudenza citata che la precede, Cass. n. 15432 del 2001 la quale, dopo aver ritenuto "non ... sostenibile che qualsiasi difformità rispetto alle pattuizioni integri un inadempimento del patto di prova" enuclea l'ipotesi in cui, "per il rilievo quantitativo o qualitativo delle mansioni ulteriori" assegnate al dipendente, "risulti sostanzialmente mutato l'oggetto complessivo della prestazione lavorativa"). Le conclusioni cui è giunta la richiamata giurisprudenza discendono coerenti dalla considerazione che, in costanza di un valido patto di prova, la mancata corretta esecuzione del medesimo, svolgendo i suoi effetti sul piano dell'inadempimento senza generare una nullità non prevista, non determina automaticamente la "conversione" in un rapporto a tempo indeterminato bensì, come ogni altro inadempimento, la richiesta del creditore di esecuzione del patto - ove possibile - ovvero di risarcimento del danno". Nella specie, il lavoratore non ha chiesto la prosecuzione o il rinnovo della prova (né tali domande sono ricavabili dall'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo in cui si è richiesta la sola 'reintegrazione' nel posto di lavoro), né ha dedotto e quantificato quali danni avrebbe concretamente subìto a causa del recesso in esame, incombendo sul ricorrente il relativo onere probatorio.
Conseguentemente, in tale contesto, le istanze istruttorie, tese a dimostrare l'asserito clima vessatorio, risultano superflue perché non sufficienti (se anche provate) a far ritenere ritorsivo il recesso, nonchè inutili ai fini dell'ingiustificatezza del licenziamento attesa, da un lato, l'assenza della domanda di prosecuzione o rinnovazione della prova e, dall'altro, la carenza della prova di un concreto pregiudizio (patrimoniale e/o non patrimoniale) sofferto dal lavoratore, né dedotto, né quantificato.
[12] Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, [come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37] come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5762/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 20 agosto 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
[13]