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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Amato Lucia RI Catena all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG. n. 1354/2022 e vertente tra:
, nata a [...], il [...] e residente a [...]in c.da Marù n° Parte_1
123 cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura -
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.04.2022 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con avviso di addebito n. 59520220000016570000 del 24.01.2022 l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_2 aveva richiesto la restituzione immediata della somma erogata in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 1/1/2017 – 31/12/2017.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere le somme richieste dall chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso, CP_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con Sentenza emessa dal presente giudicante n. 125/2025, passata in giudicato, è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per l'anno 2017, per 51 giornate annue.
Ne consegue che, parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto va annullato l'atto impugnato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato lucia RI Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Amato Lucia RI Catena all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG. n. 1354/2022 e vertente tra:
, nata a [...], il [...] e residente a [...]in c.da Marù n° Parte_1
123 cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
OGGETTO: restituzione somme erogate in agricoltura -
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.04.2022 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con avviso di addebito n. 59520220000016570000 del 24.01.2022 l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, le CP_2 aveva richiesto la restituzione immediata della somma erogata in più sulle prestazioni agricole, relativamente al periodo 1/1/2017 – 31/12/2017.
Rilevava che, non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che, pertanto, era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
CP_ Sostenendo di non dovere le somme richieste dall chiedeva l'annullamento del provvedimento CP_ impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando il ricorso, CP_2 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si osserva che non sussistono nel caso in esame problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con Sentenza emessa dal presente giudicante n. 125/2025, passata in giudicato, è stata disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per l'anno 2017, per 51 giornate annue.
Ne consegue che, parte ricorrente possedeva i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'indennità oggetto dell'atto di indebito opposto.
Pertanto va annullato l'atto impugnato, con i relativi effetti di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi € 886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato lucia RI Catena