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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 773/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 773/2025 V.G. promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Roma n. 23, LU (CN) presso il difensore Avv. Luca
MARTINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in NT (CN) il 12/07/2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2009; che dal matrimonio è nata la figlia a VI (CN) il 23/03/2011; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 17/01/2024 e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata il 18/01/2024; che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 25/03/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per Per_ la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
12/07/2009 in NT (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di NT al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle seguenti CONDIZIONI
1) la casa coniugale, sita in Paesana (CN), Frazione Garzini Croesio n.6/b, resta assegnata in uso esclusivo al marito, comproprietario insieme a sua madre, con tutti i suoi mobili ed arredi, avendo la moglie già asportato quanto di sua proprietà e comunque quanto concordato ed indicato nel ricorso per separazione consensuale;
Per_
2) viene confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e facoltà, per il padre, di vederla e tenerla con se' a week end alterni, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera, due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola al mattino successivo, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendente Natale o Capodanno
e Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, salvi diversi accordi fra i genitori;
3) il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minorenne, fintanto che non sarà CP_1 economicamente autosufficiente, con il versamento mensile, da effettuarsi a mezzo bonifico entro il 5 del mese di riferimento, sul conto corrente intestato alla sig. presso BPM, della somma di € 355,00 (diconsi Pt_1 trecentocinquantacinque) rivalutato alli 1.1.2025, rivalutabile annualmente secondo ISTAT a partire dal 1.1.2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche-dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative), sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, necessitate o concordate e comunque documentate, come previste e disciplinate nel
Protocollo del Tribunale di Torino;
4) l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre, fino a quando sarà erogato;
5) i genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio di passaporti validi per l'espatrio, anche in relazione alla figlia minore;
6) le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del sig. Controparte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 773/2025 V.G. promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Roma n. 23, LU (CN) presso il difensore Avv. Luca
MARTINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in NT (CN) il 12/07/2009, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 2009; che dal matrimonio è nata la figlia a VI (CN) il 23/03/2011; Persona_1 che i coniugi si erano separati consensualmente venendo autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 17/01/2024 e la separazione era stata omologata con sentenza pubblicata il 18/01/2024; che sin dalla data di comparizione virtuale nanti il Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 25/03/2025 chiedendo accogliersi il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per Per_ la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4
c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
12/07/2009 in NT (CN) da: , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei Controparte_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di NT al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle seguenti CONDIZIONI
1) la casa coniugale, sita in Paesana (CN), Frazione Garzini Croesio n.6/b, resta assegnata in uso esclusivo al marito, comproprietario insieme a sua madre, con tutti i suoi mobili ed arredi, avendo la moglie già asportato quanto di sua proprietà e comunque quanto concordato ed indicato nel ricorso per separazione consensuale;
Per_
2) viene confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e facoltà, per il padre, di vederla e tenerla con se' a week end alterni, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera, due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola al mattino successivo, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendente Natale o Capodanno
e Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, salvi diversi accordi fra i genitori;
3) il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minorenne, fintanto che non sarà CP_1 economicamente autosufficiente, con il versamento mensile, da effettuarsi a mezzo bonifico entro il 5 del mese di riferimento, sul conto corrente intestato alla sig. presso BPM, della somma di € 355,00 (diconsi Pt_1 trecentocinquantacinque) rivalutato alli 1.1.2025, rivalutabile annualmente secondo ISTAT a partire dal 1.1.2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (mediche-dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative), sostenute dalla madre nell'interesse della figlia, necessitate o concordate e comunque documentate, come previste e disciplinate nel
Protocollo del Tribunale di Torino;
4) l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre, fino a quando sarà erogato;
5) i genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio di passaporti validi per l'espatrio, anche in relazione alla figlia minore;
6) le spese legali della presente procedura sono a carico esclusivo del sig. Controparte_1
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 28/05/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi