TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1416 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CAPOCELLI LOREDANA, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO VINCENZO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso, per come modificate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 05/06/2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 31/01/2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MA AN (NA) (al N.3, Parte I, Anno 2022). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla data certificata
1 nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, riportante nulla osta del PM intervenuto in data 30/05/2023. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, il giorno 05/02/2015 in Santiago di Per_1
Cuba, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Il Pubblico Ministero con visto del 05/07/2024 nulla ha opposto.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre, che aveva già provveduto a trovare una nuova abitazione in MA AN alla Via Pigno 127, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2. Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00 a mezzo bonifico bancario, da versarsi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Nola, cui si fa espresso riferimento e rinvio.
3. Le spese extra anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo.
4. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà comunque esprimere il proprio dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Il minore continuerà a frequentare il doposcuola dal lunedì al venerdì e nei giorni di martedì e giovedì il nonno provvederà a prenderlo al doposcuola e portarlo a casa del padre ove rimarrà fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola.
2
6.Le festività saranno così ripartite: Il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le festività natalizie con decorrenza, tenuto conto del congedo scolastico, dal 22.12 al 26.12 o dal 27.12 al 2.01., il giorno dell'epifania verrà trascorso con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
Durante le festività Pasquali il minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il periodo compreso dal giovedì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
Le restanti festività e/o i ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio minore presso l'uno e l'altro genitore. Il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del suo compleanno con entrambi ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza di ciascun genitore tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
Durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà avere con sé il figlio minore per 2 settimane anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà l'alternanza presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend.
In relazione ai periodi di vacanza e festivi di cui sopra i coniugi si obbligano reciprocamente, a comunicarsi, appena ne avranno conoscenza, ove domicilieranno, comunicandone, altresì indirizzo ed eventuale recapito telefonico, essi comunicheranno inoltre tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio e si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione del medesimo.
7. Spese processuali compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.
8. Il padre terrà con sé il minore nei giorni di martedì e giovedì al termine del doposcuola, ove il nonno lo andrà a prelevare con riaccompagno a scuola il mattino seguente e a week end alterni così specificati: dal venerdì, dopo il doposcuola, fino alla domenica sera alle 20 provvedendo a riportarlo a casa dalla madre, nel week end successivo la madre lo terrà con sé dal venerdì all'uscita da scuola” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1416 /2024, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MA AN (NA) il 31/01/2022 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di MA AN (NA) (al N.3,
Parte I, Anno 2022);
3 2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del (NA) per la trascrizione, le Controparte_2 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
4