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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4978/2023 RG promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca SARTORI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo CARTA Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
e del
1 Avv. curatore speciale dei minori Controparte_1 Persona_2
nominata con provvedimento del 29.11.2024 Persona_3
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
a) i minori engono affidati ai Persona_4 Persona_2
Servizi Sociali territorialmente competenti i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze;
b)i minori manterranno il collocamento e la residenza presso la madre;
c)il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-una settimana, il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 20,30 (dopo cena);
-la settimana successiva, la domenica dalle ore 15 alle ore 19;
d) contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro Persona_1
500 (euro 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT,
da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e si farà carico del 50% Parte_1
delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)spese compensate tra le parti;
f)spese del curatore al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni
2 concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.10.2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento dei figli minori Per_4
e nati dalla relazione con . Per_2 Per_1 Persona_1
Esponeva la ricorrente che su ricorso del Pubblico Ministero ex art. 333 c.c. era stata radicato un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia nel cui ambito,
con decreto in data 1.3.2023, i due minori erano stati affidati in via temporanea ed urgente ai Servizi Sociali e collocati presso la madre, con incarico ai Servizi affidatari di disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il padre;
di aver inoltre richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Vicenza un ordine di protezione nei confronti di , Persona_1
ormai venuto a scadenza;
che i minori vivevano stabilmente presso di sé e che era necessario prevedere un contributo al loro mantenimento a carico del padre.
Con comparsa in data 2.2.2024 si costituiva in giudizio . Persona_1
Con ordinanza in data 13.3.2024 il Giudice Relatore faceva obbligo a Persona_1
di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di euro 500, oltre
[...]
al 50% delle spese straordinarie e disponeva che la Cancelleria assumesse informazioni presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia circa lo stato del procedimento promosso dal PM nell'interesse dei due figli minori delle parti.
Con decreto del 22.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, rilevata la propria incompetenza a provvedere nell'interesse dei minori Persona_4 Per_2
disponeva ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. la trasmissione degli atti al Tribunale
Ordinario di Vicenza per le determinazioni di competenza.
Nel corso del giudizio venivano acquisite due relazioni dai Servizi Sociali affidatari.
3 Con decreto in data 29.11.2024 il Giudice Relatore nominava quale curatore speciale dei minori e l'avvocato la Persona_4 Per_2 Controparte_1
quale si costituiva con comparsa in data 7.1.2025.
All'udienza del 7.2.2025, avanti il Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisavano conformi conclusioni nei termini riportati a verbale.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
Le richieste concordemente formulate dalle parti, cui ha aderito anche il curatore speciale dei minori, sono meritevoli di accoglimento.
Nulla osta all'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, Persona_4 Per_2
attese le criticità rilevate a carico di entrambi i genitori dal Tribunale per i Minorenni di
Venezia e dai Servizi Sociali nelle relazioni prodotte in atti.
Come suggerito dai Servizi affidatari e richiesto dalle parti, i minori vanno collocati presso la madre, con possibilità di incontrare il padre in forma libera, ma secondo modalità cadenzate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
Le spese del curatore speciale, nominato nell'interesse dei minori, come richiesto,
vanno poste a carico delle parti al 50% e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di
4 legge, vista la nota spese e valutata l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida i minori e ai Servizi Persona_4 Persona_2
Sociali territorialmente competenti i quali, in caso di insanabile contrasto tra i genitori,
adotteranno le decisioni di maggiore interesse per gli stessi relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze;
b)dispone che i minori mantengano il collocamento e la residenza presso la madre;
c)dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-una settimana, il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 20,30 (dopo cena);
-la settimana successiva, la domenica dalle ore 15 alle ore 19;
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli con la Persona_1
somma di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese e di farsi Parte_1
carico del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza;
e)compensa le spese;
f) condanna e in ragione del 50% ciascuno, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle competenze del curatore speciale dei figli minori, liquidandole in complessivi euro 1.000 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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