TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2875/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.”, vertente
TRA
Parte_ (P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Amato
Grosso (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._1
presso il cui studio, in Torella dei Email_1
Lombardi (AV), alla via P. Toselli n.19, è elett.te domiciliata opponente
E
(P.IVA e c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Assunta Russo (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._2
- presso il cui studio, in Torre Annunziata (NA), alla Email_2
via Vesuvio, n. 14/D, è elett.te domiciliata.
opposto
(P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., con CP_3 P.IVA_3
sede in Torella dei Lombardi (AV), alla via I Maggio s.n.c.
Opposto contumace CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la DO. in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso la procedura esecutiva mobiliare intrapresa ad istanza della Controparte_2
ei confronti della per il recupero del credito di cui al decreto
[...] CP_3
ingiuntivo n. 1568/2018 emesso in data 16.10.2018 dal Tribunale di Torre
Annunziata.
A sostegno dell'opposizione, la società opponente deduceva di essere l'effettiva proprietaria dei beni mobili pignorati e chiedeva, preliminarmente, al
G.E., la sospensione dell'esecuzione (R.G. n. 310/2020).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al G.E. venivano notificati alla sola creditrice procedente.
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza emessa in data 12.05.2021, il G.E. rigettava l'istanza di sospensiva e fissava il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso tale ordinanza veniva proposto, ex art. 669 terdecies c.p.c., reclamo.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta creditrice, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del reclamo, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata evocazione, nella fase sommaria, del debitore esecutato.
Il giudizio di reclamo veniva definito con ordinanza del 22.07.2021, con la quale Tribunale, in composizione collegiale, rigettava il reclamo e, previa revoca dell'ordinanza cautelare, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per la sospensiva, attesa la mancata notificazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la DO. CP_1
introduceva il giudizio di merito di opposizione di terzo all'esecuzione.
pag. 2/5 A sostegno della domanda, l'attrice insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, rilevando l'erronea valutazione nella fase sommaria innanzi al
GE degli elementi probatori in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio solo la CP_2
che chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile ed
[...]
infondata, con vittoria di spese del giudizio.
La benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, CP_3
per cui veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e degli atti relativi alla procedura esecutiva mobiliare, nonché mediante CTU.
Indi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.05.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è improcedibile.
Come rilevato dal Tribunale in composizione collegiale nella fase di reclamo, il ricorso contenente l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti non venivano notificati dall'opponente al debitore esecutato.
Giova premettere che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ivi compreso il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione
Ne deriva che la fase sommaria della presente opposizione si è svolta irregolarmente, in mancanza di una rituale instaurazione del contraddittorio.
Orbene, è pacifico che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista, non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del pag. 3/5 processo esecutivo e di definizione del contenzioso ordinario. La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, come nella specie, determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass. civile, sent. n. 9811/2024; Cass. civile, sent. n. 11291/2020 e Cass. civile, sent. n. 25170/2018).
Pertanto, l'opposizione va dichiarata improcedibile.
Le spese di lite - ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza nei rapporti tra la DO. e la e vanno poste a carico CP_1 Controparte_2 dell'attrice nella misura indicata in dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M.
147/2022 ed applicando i valori minimi (vista la bassa difficoltà della causa) dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00.
Nulla per le spese, invece, nei rapporti fra l'attrice e la convenuta CP_3
rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul merito dell'opposizione proposta dalla DO. disattesa ogni diversa CP_1
istanza, così provvede:
1. dichiara l'opposizione di terzo improcedibile;
2. condanna la società attrice, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 2.538,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Assunta Russo, procuratore antistatario;
3. pone a carico della società attrice le spese di CTU, con obbligo di restituire alla convenuta quanto eventualmente esborsato a tale titolo.
Così deciso in Avellino in data 12.09.2025
Il Giudice
pag. 4/5 dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5