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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1167/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1167/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARIZZA MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, impugnava la diffida Parte_1 accertativa n. DA-COLC/2023/1117, notificata dall' di Como-Lecco, Controparte_2 unitamente al verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. CO00000/2023-23 del 4.7.2023
e chiedeva di accertare nei confronti dell' di Como-Lecco-Sondrio e Controparte_2 della lavoratrice che non era tenuta al pagamento dell'indennità di cassa-maneggio Controparte_1 denaro di cui alla diffida.
Si costituiva solo l' che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non essendo titolare dei crediti oggetto di una diffida accertativa.
Disposta la separazione delle domande svolte dalla società ricorrente contro l' Controparte_3
Como-Lecco-Sondrio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura
[...] della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione sono solo le domande svolte dalla società ricorrente nei confronti della lavoratrice. pagina 1 di 2 La diffida accertativa prevista dall'art 12 D Lgs 124/2004 è un atto amministrativo adottato dall' non per il soddisfacimento di un interesse pubblico, come avviene Controparte_2 ad esempio con l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione, ma per il soddisfacimento di un interesse privato, quello del lavoratore in favore del quale viene emessa.
Ne consegue che legittimato passivo sull'azione di accertamento negativo del credito oggetto di detta diffida (proponibile nel caso, ai sensi dell'art 615 cpc) è soltanto il suo titolare, cioè il creditore e quindi, il lavoratore e non l' , che è solo l'autorità amministrativa che ha emesso l'atto, CP_2 all'esito dei controlli eseguiti presso il datore di lavoro.
Ciò premesso, l' ha contestato alla società di non aver corrisposto alla propria dipendente, CP_2
l'indennità di cassa-maneggio denaro da aprile 2022 a maggio 2023, per un importo Controparte_1 complessivo, esclusi contributi previdenziali, di € 884,10.
Secondo la giurisprudenza, “l'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta” (Cass. 22294/2019).
L'art 218 ccnl applicato, che rappresenta la fonte normativa dell'indennità di cui è causa, prevede l'erogazione di un'indennità di cassa e di maneggio di denaro al dipendente che “abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”. Part L'istruttoria ha consentito di escludere che al pari degli altri dipendenti di , sia addetta CP_1 esclusivamente alla cassa e soprattutto che, pur avendo il maneggio di denaro, sia tenuta a rifondere la società di eventuali ammanchi a lei riferibili.
Gli ammanchi infatti, vengono coperti direttamente da DIP, per cui non ne rispondono i dipendenti;
di conseguenza è la società ad accollarsi, farsi carico, delle eventuali divergenze tra la cassa contabile e quella fisica.
Non risulta pertanto confermata la contestazione dell' e quindi, il credito della lavoratrice. CP_2
Quanto alle spese, appare corretta la loro compensazione, in quanto la società per ottenere l'annullamento della diffida accertativa, doveva necessariamente agire in giudizio, e la lavoratrice, restando contumace, non ha contribuito in alcun modo ad aggravarne l'onere difensivo.
PQM
1. annulla la diffida accertativa impugnata, in quanto Parte_1 non è tenuta al pagamento dell'indennità di cassa-maneggio denaro;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 15/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1167/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARIZZA MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, impugnava la diffida Parte_1 accertativa n. DA-COLC/2023/1117, notificata dall' di Como-Lecco, Controparte_2 unitamente al verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. CO00000/2023-23 del 4.7.2023
e chiedeva di accertare nei confronti dell' di Como-Lecco-Sondrio e Controparte_2 della lavoratrice che non era tenuta al pagamento dell'indennità di cassa-maneggio Controparte_1 denaro di cui alla diffida.
Si costituiva solo l' che eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non essendo titolare dei crediti oggetto di una diffida accertativa.
Disposta la separazione delle domande svolte dalla società ricorrente contro l' Controparte_3
Como-Lecco-Sondrio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura
[...] della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione sono solo le domande svolte dalla società ricorrente nei confronti della lavoratrice. pagina 1 di 2 La diffida accertativa prevista dall'art 12 D Lgs 124/2004 è un atto amministrativo adottato dall' non per il soddisfacimento di un interesse pubblico, come avviene Controparte_2 ad esempio con l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione, ma per il soddisfacimento di un interesse privato, quello del lavoratore in favore del quale viene emessa.
Ne consegue che legittimato passivo sull'azione di accertamento negativo del credito oggetto di detta diffida (proponibile nel caso, ai sensi dell'art 615 cpc) è soltanto il suo titolare, cioè il creditore e quindi, il lavoratore e non l' , che è solo l'autorità amministrativa che ha emesso l'atto, CP_2 all'esito dei controlli eseguiti presso il datore di lavoro.
Ciò premesso, l' ha contestato alla società di non aver corrisposto alla propria dipendente, CP_2
l'indennità di cassa-maneggio denaro da aprile 2022 a maggio 2023, per un importo Controparte_1 complessivo, esclusi contributi previdenziali, di € 884,10.
Secondo la giurisprudenza, “l'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta” (Cass. 22294/2019).
L'art 218 ccnl applicato, che rappresenta la fonte normativa dell'indennità di cui è causa, prevede l'erogazione di un'indennità di cassa e di maneggio di denaro al dipendente che “abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”. Part L'istruttoria ha consentito di escludere che al pari degli altri dipendenti di , sia addetta CP_1 esclusivamente alla cassa e soprattutto che, pur avendo il maneggio di denaro, sia tenuta a rifondere la società di eventuali ammanchi a lei riferibili.
Gli ammanchi infatti, vengono coperti direttamente da DIP, per cui non ne rispondono i dipendenti;
di conseguenza è la società ad accollarsi, farsi carico, delle eventuali divergenze tra la cassa contabile e quella fisica.
Non risulta pertanto confermata la contestazione dell' e quindi, il credito della lavoratrice. CP_2
Quanto alle spese, appare corretta la loro compensazione, in quanto la società per ottenere l'annullamento della diffida accertativa, doveva necessariamente agire in giudizio, e la lavoratrice, restando contumace, non ha contribuito in alcun modo ad aggravarne l'onere difensivo.
PQM
1. annulla la diffida accertativa impugnata, in quanto Parte_1 non è tenuta al pagamento dell'indennità di cassa-maneggio denaro;
2. compensa le spese di giudizio.
Como, 15/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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