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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 14585/2024 del R.G. promossa da:
in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
[...]
rappr. e dif. da Avv. Giacomo Sgobba
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da Avv. Michele Dionigi
CP_2 rappr. e dif. da Avv. Alessandro Rosi
ASL BA rappr. e dif. dagli Avv.ti Giuseppe Campanile e Edvige Trotta
-Resistenti-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente propone ricorso per la riassunzione della controversia in esito a quanto stabilito dal T.A.R. di Bari, Sezioni Unite, con sentenza
1 n° 1161/2024 sul ricorso R.G. n° 926/2024, pubblicata in data 07/11/2024, non notificata.
Con il presente atto ha inteso riassumere la causa relativa alla impugnazione degli atti emessi dal e dalla ASL BA e Controparte_1 ripropone qui di seguito i motivi di diritto già proposti innanzi al T.A.R. di Bari.
Previa sospensione della determina e delle note protocollo emesse dal
Comune di chiede l'accertamento del diritto ad ottenere l'esenzione CP_1 totale del pagamento della retta sociale per la permanenza nella RSA di riferimento, così come previsto dalla normativa di riferimento.
Il costituitosi in giudizio, in via preliminare Controparte_1 eccepisce l'incompetenza per materia e nel merito insiste per il rigetto della domanda.
Le altre parti resistenti, costituitesi in giudizio, chiedono il rigetto delle avverse pretese.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza proposta, si ritiene che la presente controversia ricada nella materia dell'assistenza di cui all'art. 442 c.p.c., la cui competenza spetta al Tribunale in funzione del
Giudice del Lavoro.
Nel merito della questione, parte ricorrente sostiene di avere diritto all'esenzione totale del pagamento della retta sociale per la permanenza nella RSA di riferimento sul presupposto che “grava interamente sul servizio sanitario nazionale la retta del paziente ricoverato in una casa di cura perché gravemente malato di patologie invalidanti come quella per cui è affetta la sig.ra ” e “Il DPCM del 12 gennaio 2017 prevede Parte_2 espressamente l'esenzione del pagamento della quota di compartecipazione per
i soggetti che, affetti da patologie elencate nell'allegata tabella 8, soffrono di particolari malattie invalidanti come la demenza e/o l'Alzheimer: la sig.ra è affetta da Alzheimer”. Parte_2
Come evidenziato in narrativa dal resistente “il procedimento CP_1 conclusosi con l'adozione del diniego comunale impugnato è stato attivato su istanza dei familiari della odierna ricorrente che, nel richiedere la proroga della permanenza presso la RSA di riferimento, hanno avanzato richiesta di
2 compartecipazione comunale della quota sociale per le rette di ricovero dell'utente. Pertanto, il non ha fatto altro che dare seguito CP_1 all'istanza de qua, disponendo - in coerenza con quanto disposto dal
“Regolamento di Ambito” e dal DPCM n. 159/2013 – gli accertamenti necessari ad acquisire l'ISEE della Sig.ra integrato di una componente Parte_2 aggiuntiva per ciascun figlio, quale requisito imprescindibile per la verifica dei requisiti necessari per ottenere la quota di compartecipazione comunale”.
Dunque, stante l'assenza di riscontro dei familiari e la conseguente impossibilità di procedere ad alcuna delibazione in ordine alla valutazione economica del richiedente, l'istanza prot. n. 20162 del 28/11/2023 veniva rigettata dal Comune di . CP_1
Ai sensi dell'art.6, comma 3, lett. B del richiamato DPCM, “in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio...”.
Pertanto, in mancanza della presentazione da parte dei familiari dell'ISEE “integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio” richiesta dalla normativa applicabile, legittimamente il Comune resistente ha rigettato la domanda per ottenere la quota di compartecipazione comunale.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
3 Bari, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 14585/2024 del R.G. promossa da:
in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
[...]
rappr. e dif. da Avv. Giacomo Sgobba
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. da Avv. Michele Dionigi
CP_2 rappr. e dif. da Avv. Alessandro Rosi
ASL BA rappr. e dif. dagli Avv.ti Giuseppe Campanile e Edvige Trotta
-Resistenti-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente propone ricorso per la riassunzione della controversia in esito a quanto stabilito dal T.A.R. di Bari, Sezioni Unite, con sentenza
1 n° 1161/2024 sul ricorso R.G. n° 926/2024, pubblicata in data 07/11/2024, non notificata.
Con il presente atto ha inteso riassumere la causa relativa alla impugnazione degli atti emessi dal e dalla ASL BA e Controparte_1 ripropone qui di seguito i motivi di diritto già proposti innanzi al T.A.R. di Bari.
Previa sospensione della determina e delle note protocollo emesse dal
Comune di chiede l'accertamento del diritto ad ottenere l'esenzione CP_1 totale del pagamento della retta sociale per la permanenza nella RSA di riferimento, così come previsto dalla normativa di riferimento.
Il costituitosi in giudizio, in via preliminare Controparte_1 eccepisce l'incompetenza per materia e nel merito insiste per il rigetto della domanda.
Le altre parti resistenti, costituitesi in giudizio, chiedono il rigetto delle avverse pretese.
Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza proposta, si ritiene che la presente controversia ricada nella materia dell'assistenza di cui all'art. 442 c.p.c., la cui competenza spetta al Tribunale in funzione del
Giudice del Lavoro.
Nel merito della questione, parte ricorrente sostiene di avere diritto all'esenzione totale del pagamento della retta sociale per la permanenza nella RSA di riferimento sul presupposto che “grava interamente sul servizio sanitario nazionale la retta del paziente ricoverato in una casa di cura perché gravemente malato di patologie invalidanti come quella per cui è affetta la sig.ra ” e “Il DPCM del 12 gennaio 2017 prevede Parte_2 espressamente l'esenzione del pagamento della quota di compartecipazione per
i soggetti che, affetti da patologie elencate nell'allegata tabella 8, soffrono di particolari malattie invalidanti come la demenza e/o l'Alzheimer: la sig.ra è affetta da Alzheimer”. Parte_2
Come evidenziato in narrativa dal resistente “il procedimento CP_1 conclusosi con l'adozione del diniego comunale impugnato è stato attivato su istanza dei familiari della odierna ricorrente che, nel richiedere la proroga della permanenza presso la RSA di riferimento, hanno avanzato richiesta di
2 compartecipazione comunale della quota sociale per le rette di ricovero dell'utente. Pertanto, il non ha fatto altro che dare seguito CP_1 all'istanza de qua, disponendo - in coerenza con quanto disposto dal
“Regolamento di Ambito” e dal DPCM n. 159/2013 – gli accertamenti necessari ad acquisire l'ISEE della Sig.ra integrato di una componente Parte_2 aggiuntiva per ciascun figlio, quale requisito imprescindibile per la verifica dei requisiti necessari per ottenere la quota di compartecipazione comunale”.
Dunque, stante l'assenza di riscontro dei familiari e la conseguente impossibilità di procedere ad alcuna delibazione in ordine alla valutazione economica del richiedente, l'istanza prot. n. 20162 del 28/11/2023 veniva rigettata dal Comune di . CP_1
Ai sensi dell'art.6, comma 3, lett. B del richiamato DPCM, “in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio...”.
Pertanto, in mancanza della presentazione da parte dei familiari dell'ISEE “integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio” richiesta dalla normativa applicabile, legittimamente il Comune resistente ha rigettato la domanda per ottenere la quota di compartecipazione comunale.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
3 Bari, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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