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Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
VG n. 4692/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Civile Seconda, nella composizione collegiale dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio iscritto al n. VG 4692/2022 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BEOZZO Parte_1 C.F._1
BARBARA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RANDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e
AVV. MARIAROSA MAINO, quale Curatrice del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
Letti gli atti ed i documenti di causa, il Collegio
O s s e r v a.
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 adiva l'intestato Tribunale esponendo Parte_1 che: nel 2014 aveva iniziato una relazione sentimentale con da cui successivamente Controparte_1 era nato il figlio (in data 18.1.2015); che nel 2018 la compagna decideva di abbandonare la Per_1 casa familiare inopinatamente portando seco il figlio e trasferendosi prima presso la residenza dei di lei genitori e dopo prendendo in locazione un immobile;
che da quando ella si era trasferita altrove aveva sempre imposto al padre modalità e tempi di visita con il figlio, ma che per il bene di quest'ultimo i pagina 1 di 15 genitori avevano raggiunto un accordo in sede giudiziale poi recepito dal Tribunale con decreto del
9.7.2018, in base al quale veniva così affidato in minore in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritti di visita per il padre nel weekend a settimane alternate e uno/due giorni infrasettimanali;
che veniva disposto a carico di quale genitore non collocatario un Pt_1 assegno di mantenimento ordinario di euro 500,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie;
che ciononostante il rapporto tra i due genitori continuava ad essere altalenante e molto conflittuale;
che la madre poneva in essere un comportamento squalificante nei confronti dell'altra figura genitoriale e dei nonni paterni, anche riferendo informazioni al minore che riguardavano la fine del loro rapporto inveritiere e mai denunciate (episodi di violenza); che la madre aveva cambiato la scuola frequentata da
, da Pievebelvicino a Chiuppano, senza il consenso del padre e repentinamente;
che anche il Per_1 cambio di residenza del minore presso la madre ed il di lei nuovo nucleo familiare (composto dal marito ed il figlio nato nel 2022) veniva comunicato solo in ultima istanza al padre;
che Persona_2 anche quanto alle attività extrascolastiche del minore il padre veniva escluso dal processo decisionale;
che la madre ostacolava il rapporto con i nonni sia paterni sia materni di , senza ragione;
che in Per_1 molteplici occasioni si rifiutava ingiustificatamente di consegnare il bambino ai genitori CP_1 del padre quando quest'ultimo veniva trattenuto altrove per ragioni di lavoro, ostacolando la gestione del minore e mostrando un atteggiamento tutt'altro che collaborativo ed ispirato a reciproco rispetto nella bigenitorialità; che il comportamento di si ripercuoteva negativamente sul minore CP_1 cagionandogli severo pregiudizio anche in relazione al rapporto con i parenti più prossimi come i nonni cui egli era sin da piccolo profondamente legato. chiedeva dunque l'ampliamento dei propri diritti di visita con il minore in misura Parte_1 paritaria alternata, fermo l'affido condiviso;
invocava tuttavia l'intervento urgente dei Servizi Sociali affinché venisse attivato un percorso di sostegno psicologico in favore del minore e chiedeva pertanto,
a fronte del comportamento della madre, il suo ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. oltre al risarcimento del danno in proprio favore ed in quello del figlio per una somma equitativamente determinata, nonché la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende dello Stato.
Con memoria depositata in data 11.1.2023 si costituiva in giudizio contestando CP_1 integralmente la ricostruzione in punto di fatto avversaria. Lamentava che il padre del minore aveva da sempre dimostrato scarsa collaborazione con la madre avuto riguardo alle scelte anche di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione ed alla salute, rispetto alle quali dimostrava totale disinteresse lasciando la madre sola nell'accudimento del piccolo;
evidenziava che il padre si Per_1 era reso a più riprese inadempiente rispetto al provvedimento del Tribunale (decreto del 9.7.2018) nella parte in cui si rifiutava di prelevare personalmente il minore presso la casa materna, delegando all'uopo i propri genitori ed attivando in molteplici occasioni anche le autorità competenti in presenza del netto rifiuto della madre di consegnare il minore ai nonni paterni. La resistente lamentava che il Pt_1 non riusciva ad attendere alle normali esigenze di cura e crescita del minore, che lo mandava a scuola in condizioni igienico sanitarie non adeguate e che si scopriva avere anche avuto anche una zecca.
Allegava che durante i tempi di visita spettanti al padre veniva lasciato alle cure dei nonni Per_1 paterni, senza che il padre se ne occupasse in prima persona, preferendo in talune occasioni anche recarsi in villeggiatura senza il figlio;
che i nonni paterni esercitavano una negativa influenza sul minore, manipolandolo e continuando ad ostacolare la madre, tentando a più riprese di metterla in cattiva luce agli occhi del bambino;
che non corrispondeva al vero che era molto legato ai Per_1 nonni, posto che aveva passato i primi anni di vita principalmente al nido e con la madre;
che era invece il padre ad insistere nel denigrare la madre, nuocendo gravemente al rispetto del principio della bigenitorialità e recando così pregiudizio alla prole.
concludeva chiedendo la conferma dell'affido condiviso del minore con collocamento CP_1 prevalente presso di sé e diritti di visita per il padre nel weekend a settimane alternate ed una giornata pagina 2 di 15 infrasettimanale, oltre ad un contributo al mantenimento ordinario che in via riconvenzionale veniva richiesto nella maggior somma di euro 700,00, attese le aumentate esigenze di educazione, cura e salute del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parimenti, ella altresì invocava l'intervento urgente dei Servizi Sociali e chiedeva l'ammonimento e la condanna dell'avversario processuale al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. per sé e per il minore, oltre alla condanna di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende dello Stato.
La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa che ha concluso in data 20.9.2023 affinché: Persona_3
“- il minore venga affidato al Servizio territorialmente competente che funga da monito alle parti sull'importanza della condivisione delle scelte genitoriali che coinvolgono il minore, obbligandole a confrontarsi su tutte le questioni importanti per il minore (Scuola, salute, sport, educazione religiosa);
- il collocamento resti come già in essere presso ciascun contesto genitoriale;
- ciascun genitore nei propri turni di responsabilità si avvarrà delle figure che ritiene possano coadiuvarlo nella gestione della quotidianità del minore, è opportuno quindi che anche i nonni paterni
( o chi per essi) possano essere nuovamente valorizzati, anche formalmente, come figure affettive importanti per nell'andarlo a prendere e/o accompagnare anche nel passaggio dal contesto Per_1 materno a quello paterno e viceversa;
stessa libertà avrà la sig.ra nel delegare le figure del CP_1 proprio contesto” (cfr. relazione Dall'Igna, p. 56).
Con decreto del 26.10.2023 veniva nominato il Curatore Speciale del minore nella persona dell'avv.
Mariarosa Maino.
Successivamente, considerati gli esiti della c.t.u., il Tribunale con decreto del 9.1.2024 in via provvisoria così provvedeva:
“- dispone l'affido del minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1 secondo la residenza del minore con collocamento prevalente e diritto di visita al genitore non collocatario come già in essere (pg. 57 e 58 CTU);
- dispone che i S.S. affidatari monitorino i comportamenti delle parti, forniscano supporto alla genitorialità alle stesse con particolare riferimento alla condivisione delle scelte genitoriali che coinvolgono il minore, specie quelle di maggiore importanza (scuola, salute, sport, educazione religiosa). In caso di disaccordo insanabile tra i genitori tali scelte saranno prese dal S.S. affidatario, previo confronto con la curatrice speciale;
- dispone che ciascuna parte nei propri turni di responsabilità possa avvalersi delle figure che ritiene possano coadiuvarlo nella gestione della quotidianità del minore;
- demanda alla decisione definitiva l'eventuale modifica dell'attuale regime di collocamento e visite col genitore non collocatario, previa relazione dei S.S., da depositarsi entro il 30.05.24, circa i comportamenti genitoriali assunti nel periodo e il regime di affidamento, collocamento e visite definitivo preferibile ai fini del perseguimento dell'interesse del minore”.
I Servizi Sociali affidatari depositavano una prima relazione sul monitoraggio del nucleo familiare in data 21.10.2024 e proponevano, dopo attenta valutazione ed osservazione delle parti nel contesto di genitorialità di riferimento, l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso di lui e visite prestabilite in favore della madre, essendo giunti alla conclusione che “ sia a forte Per_1 rischio e pregiudizio qualora continui ad essere esposto all'attuale contesto perché, come descritto dalla CTU “si sta delineando un attaccamento a rischio di disorganizzazione che si traduce in un'attivazione di comportamenti contraddittori quando il sistema di attaccamento viene attivato. Questo avviene perché la principale figura di accudimento è percepita come fonte di sicurezza e di paura”” (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 9).
pagina 3 di 15 Alla udienza del 22.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte (modalità cartolare), previa assegnazione di un ultimo termine per il deposito di una relazione sul monitoraggio del nucleo familiare.
I Servizi Sociali affidatari depositavano così in data 7.3.2025 la seconda ed ultima relazione di aggiornamento, confermando le precedenti conclusioni.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.3.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come segue:
“In via principale e in via temporanea ed urgente 1. Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore al signor con possibilità Per_1 Pt_1 per lo stesso di assumere tutte le decisioni relative al minore;
2. Disporre che il minore venga collocato presso il padre con diritto dovere della madre di Per_1 vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario (così come indicato dal Servizio Per_1 sociale):
- a settimane alterne, una settimana la mamma terrà il martedì pomeriggio finita la scuola Per_1 fino al mercoledì mattina quando lo riaccom-pagnerà a scuola e il weekend dal venerdì finita la scuola fino al sabato sera, cena compresa, quando lo riaccompagnerà a casa del padre per le 21;
- a settimane alterne, la settimana successiva la mamma terrà con sé dal mercoledì finita la Per_1 scuola fino al giovedì sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa del padre per le 20:30; il weekend sarà di spettanza del padre;
Si precisa che durante il periodo estivo gli orari potranno variare in base agli impegni di Per_1 previo accordo tra i genitori in caso contrario si rispetteranno gli orari stabiliti durante l'anno scolastico.
tutti i giorni di vacanza di carnevale ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie 7 giorni a testa comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua da anni alterni: giovedì venerdì e sabato presso un genitore e domenica di Pasqua lunedì dell'Angelo e martedì presso l'altro;
due settimane in estate eventualmente anche consecutive che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro la metà di maggio.
3. Disporre, ex art. 709ter c.p.c., il risarcimento dei danni, a carico della signora nei Controparte_1 confronti del minore per le gravi condotte poste in essere determinando in via equitativa la Per_1 somma risarcitoria;
4. Disporre, ex art. 709ter c.p.c., il risarcimento dei danni, a carico della signora nei Controparte_1 confronti del signor per le gravi condotte poste in essere determinando in via Parte_1 equitativa la somma risarcitoria;
5. Porsi a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento mensile al signor di una somma che il Tribunale ritenga equa Per_1 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Condannarsi la signora al pagamento delle spese di lite del presente procedimento. Controparte_1
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti. Riservata ogni ulteriore domanda, eccezione e argomentazione, anche istruttoria, in prefiggendo termine”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.3.2025 la resistente precisava le conclusioni come segue:
pagina 4 di 15 “1) Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) Confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
3) A modifica del decreto precedente prevedersi un collocamento paritario di presso le Per_1 abitazioni dei due genitori, confermando il calendario di visite previsto dal decreto del ed aggiungendo un giorno in favore del Pt_1
4) Confermarsi l'obbligo dl di conoscere al mantenimento del figlio versamento l'assegno di € Pt_1
500,00 oltre Istat entro i 5 gg del mese e confermarsi la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. 5) Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si chiede la concessione di un termine per depositare una memoria conclusionale, anche per prendere compiuta posizione e replicare alle considerazioni e conclusioni degli assistenti sociali che risultano modificate rispetto alla relazione precedente del 21.10.24”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 17.3.2025 la Curatrice del minore precisava le conclusioni come segue:
“-affidare il minore in via esclusiva al padre, con possibilità per lo stesso di poter Persona_1 prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tempi contenuti (salute e scuola in primis), qualora la madre non risponda in maniera chiara ed efficace o non collabori nella decisione;
-ordinare un monitoraggio del minore e della situazione genitoriale per un tempo di almeno due anni da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di supportare lo stesso nel periodo preadolescenziale;
-collocare il minore in via paritetica presso ciascun genitore, indicativamente dal venerdì sera fino al venerdì sera della settimana successiva, consentendo al minore di concludere il ciclo scolastico presso la scuola attualmente frequentata;
-stabilire che il minore possa stare con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di aprile;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il Natale e il capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì di pasquetta;
per i ponti e altre festività il minore potrà stare con il genitore che organizzerà qualcosa quale opportunità di crescita per lo stesso, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese o, in mancanza di programmi o vacanze, si seguirà il calendario stabilito;
-il compleanno del padre e la festa del papà potrà essere festeggiata con lo stesso anche se rientrante nella settimana di competenza della madre, e la medesima cosa potrà realizzarsi per il compleanno della mamma e la festa della mamma qualora ricadano nella settimana di competenza del padre;
il compleanno di verrà festeggiato con il genitore presso il quale si trova con possibilità per Per_1
l'altro genitore di partecipare alla eventuale festa o sentirlo telefonicamente;
-stabilire che al minore vengano garantiti tempi congrui anche con entrambe le coppie di nonni, sia paterni che materni, atteso il desiderio del minore di avere rapporti paritetici con tutti i nonni. Su tutte le altre domande della presente procedura e sul mantenimento del minore, la sottoscritta si rimette alla decisione del Giudice”.
Infine, in data 21.3.2025 il Pubblico Ministero interveniva nel giudizio e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
* * *
Tanto premesso, il Tribunale anzitutto rileva che la richiesta sollevata dal nuovo patrocinio di parte resistente di concessione di memoria conclusionale non può essere accolta, posto che la richiesta è giunta tardivamente, restando la parte silente alla udienza del 22.10.2024 celebratasi pur successivamente al deposito della relazione dei Servizi Sociali affidatari del minore del 21.10.2024, che
è stata nella sostanza confermata dalla relazione depositata in data 7.3.2025, cui il patrocinio in pagina 5 di 15 questione deduce di voler replicare (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 9; relazione Servizi
Sociali del 7.3.2025, p. 7).
Quanto poi alle istanze istruttorie di prova orale dapprincipio formulate dalle parti negli scritti introduttivi (e riportate in sede di precisazione delle conclusioni dal solo ricorrente), va evidenziato da un lato che nessuna delle parti ha insistito per l'assunzione in corso di causa e dall'altro lato che si sono comunque rivelate richieste superflue al fine della decisione, tenuto conto dell'istruttoria in concreto svolta.
Va allora preso in esame il merito della controversia.
La consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa e la duplice relazione dei Servizi Sociali Per_3 affidatari territorialmente competenti (in data 21.10.2024 ed in data 7.3.2025), se lette in unitario contesto ed in aderenza alle circostanze di fatto emerse nel corso del processo nel contraddittorio tra le parti, consentono di ritenere quale soluzione maggiormente tutelante per il minore Persona_1 nato il [...], l'affidamento del medesimo ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso il padre e visite in favore della madre come previste dai Servizi stessi, ogni martedì pomeriggio da dopo la scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ed il weekend dal venerdì pomeriggio finita la scuola fino al sabato sera dopo cena ad ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa del padre, a settimane alterne, mentre quando il weekend è di spettanza del padre la madre terrà il minore dal mercoledì pomeriggio finita la scuola a giovedì sera dopo cena fino alle ore 21.00. Fermo l'impegno di far concludere a il ciclo scolastico presso la scuola elementare di Chiuppano. Le Per_1 vacanze natalizie verranno trascorse con ciascun genitore per sette giorni comprendendo il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni, oltre a tre giorni consecutivi a Pasqua comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e due settimane in estate, anche consecutive, concordate con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
Queste le ragioni.
1. L'affidamento di ai Servizi Sociali. Per_1
Anzitutto vanno ribaditi i noti principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e merito in materia di affido del minore ai Servizi Sociali, giustificato quale soluzione maggiormente tutelante qualora esso risulti esposto ad un conflitto genitoriale che abbia già direttamente inciso sul suo benessere psicofisico e gravemente pregiudizievole per il suo percorso di crescita personale futuro (cfr. ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11624: “Quando il provvedimento di affidamento ai Servizi
Sociali consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati alla proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi”; Tribunale Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035: “Nel caso di nucleo famigliare complesso, connotato da un'elevata conflittualità tra i genitori che ha inciso fortemente sia sotto il profilo della loro capacità genitoriale, sia sotto il profilo del benessere psicofisico dei figli che, coinvolti nelle questioni riguardanti gli adulti, hanno vissuto una situazione di pregiudizio che, nonostante i plurimi interventi attivati a sostegno della famiglia, persistono provocando importanti fragilità, è giustificabile pagina 6 di 15 e legittimo l'affido ai servizi sociali, risultando tale regime conforme al 'best interest' della prole e più tutelante”).
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, è allora doveroso richiamare alcuni passaggi dell'analisi tecnica eseguita dalla professionista di riferimento che ha purtroppo accertato l'esistenza di una allarmante conflittualità tra le parti dovuta ad una comunicazione deficitaria ed all'incapacità di contenere ed adeguatamente risolvere i propri pesi emotivi, che vengono ingiustificatamente riversati sul minore, con l'effetto di averlo coinvolto in un pericolosissimo conflitto di lealtà che lo rende incapace di godersi liberamente il rapporto e l'affettività con la mamma ed il papà. In particolare, la dott.ssa ha messo in luce che , ancora in tenera età (nato il [...]), corre il serio Per_3 Per_1 rischio di veder irrimediabilmente compromesso un sano ed equilibrato rapporto con il padre, per via della rielaborazione dei contenuti di tenore negativo e fortemente screditanti della sua figura genitoriale puntualmente sollecitati dalla madre. L'ausiliario ha potuto accertare che , indubbiamente in preda alla propria fragilità ed CP_1 insicurezza, anche rispetto al ruolo genitoriale che ricopre, ha reso partecipe il piccolo Per_1 nell'esternazione del proprio giudizio negativo del padre, al punto che il figlio sembra essersi emotivamente preso carico della figura materna che percepisce chiaramente in difficoltà, vivendo perciò in una dimensione piuttosto adultizzata certamente inadeguata per la sua età. Il risultato è che attualmente il minore sente un profondo disagio per il fatto di non essere in grado di coniugare positivamente le due figure genitoriali, spinto continuamente verso la scelta tra l'uno o dell'altro, a sfavore per Pt_1
Quanto alle caratteristiche personologiche delle parti come emerse dai test psicologici eseguiti, va evidenziato che viene in effetti descritta come una persona fragile, ansiosa e schiva, con CP_1 scarsa autocritica rispetto a quelli che possono essere i propri difetti e le proprie lacune, tendente al compiacimento e all'occorrenza manipolativa ed egocentrica, se tratta nell'intento di ottenere gratificazione da altri, bisogno che appare caratterizzarla.
Più positivo il quadro personologico emerso con riferimento a descritto come poco Pt_1 flessibile nei confronti dell'ambiente e tendente all'eccessiva indulgenza, ma comunque dotato di risorse complessivamente valide, apparentemente in equilibrio e con un assetto difensivo integro, di talché sovrapponibile ad una condizione di normalità psicologica.
Nonostante i risultati di siffatta analisi personologica delle parti, meno positivi in un caso e più positivi nell'altro, il Collegio ritiene comunque condivisibile la conclusione raggiunta dal tecnico in punto di affidamento di ai Servizi Sociali. Per_1
In effetti, non va né sottaciuto né trascurato, che nel complesso della coppia genitoriale in questione il criterio dell'accesso e della capacità riflessiva sono emersi comunque deficitari, con il rischio per entrambi, nel caso dovesse protrarsi l'affido condiviso, di continuare a percepirsi come parti portatrici di interessi contrapposti e così investire emotivamente il minore in senso negativo.
Ne discende che “the best interest of the child” non può nel caso concreto che essere rappresentato dall'affidamento di ai Servizi Sociali, che avranno il compito di sopperire alle lacune Per_1 genitoriali di e restituendo il giusto bilanciamento ed equilibrio al rapporto CP_1 Pt_1 che egli ha con ciascuno dei due genitori, con il precipuo compito di invertire la tendenza e risollevare il minore dalla grave situazione di fragilità psicoemotiva in cui allo stato si trova (cfr. relazione Dall'Igna, p. 56 e ss., enfasi aggiunta: “1) Il criterio dell'accesso è deficitario, come anche la capacità riflessiva risulta parzialmente inficiata dalle dinamiche separative, ancora molto impattanti a scapito della circolarità della comunicazione, ciò rende i genitori poco attenti alle zavorre emotive che vengono riversate sul minore. si trova suo malgrado coinvolto pericolosamente in un conflitto Per_1 di lealtà che rischia di non lasciarlo libero di godere dell'affetto di entrambi i genitori e delle risorse pagina 7 di 15 che ciascun contesto genitoriale gli può offrire. Il minore attualmente, dall'insieme delle risultanze testistiche non appare sfiduciato e insicuro del rapporto con il padre, se non nella misura in cui gli viene proposto un modo di leggere le situazioni a ricalco di quello materno, in cui il tempo presso il contesto paterno può essere registrato come positivo solo se il minore lo passa in un rapporto di esclusività con il genitore. E' accaduto in contesto peritale che i riferiti di fossero spesso volti Per_1 ad evidenziare delle mancanze paterne, approfondendo però, durante i colloqui alla presenza del padre e del minore, tali contenuti sembrano ridimensionarsi notevolmente ed essere registrati piuttosto come mancanze, solo se messi in rapporto a ciò che il minore percepisce essere considerato adeguato dalla madre .La conflittualità tra le parti è elevatissima e questo non consente al minore di sentirsi libero di poter aderire emotivamente e in trasparenza a ciò che può offrirgli ciascun contesto genitoriale. Al disegno congiunto si evidenzia che i genitori non riescono insieme a coordinarsi per offrire ad la percezione di una presenza rassicurante, durante tutto lo svolgimento del Per_1 compito il contatto della sig.ra è solo con , evitando accuratamente qualsiasi forma CP_1 Per_1 di interazione con l'altro genitore;
il sig. pur accettando di tararsi su quanto concesso dalla Pt_1 sig.ra mette in campo una modalità maggiormente propositiva. quando non ci sono CP_1 Per_1 iniziative genitoriali cerca di fungere da coordinamento, destinando a ciascuno spazi e tempi della partecipazione al disegno. La sig.ra ha comunicato in corso di CTU di aver accolto CP_1 l'indicazione del CTU sull'opportunità, a fronte delle pesanti difficoltà emotive segnalate, di intraprendere un percorso di psicoterapia che ella dichiara di aver iniziato che si confida possa aiutarla ad essere maggiormente consapevole delle ripercussioni delle propria storia evolutiva sulle proprie modalità di svolgere il proprio ruolo genitoriale. Le risultanze alla valutazione testistica del minore permettono di esprimersi nel tracciare un bisogno di vicinanza con entrambi i genitori e una valorizzazione della figura paterna che in presenza della madre il minore non si consente;
Per_1 nelle esplicitazioni aderisce al racconto del contesto materno che evidenzia costantemente al minore una presenza inadeguata del genitore nella quantità e nella modalità. Se sostenuto il minore è però ancora in grado di riconoscere il piano di realtà, cioè un'organizzazione della quotidianità presso il padre diversa rispetto a quando è presso il contesto materno, ma non per questo trascurante o non adeguata. Non si rilevano elementi di trascuratezza fisica ed emotiva del minore presso il contesto paterno che giustifichino le preoccupazioni materne. La pressione ad aderire al racconto materno rischia di costringere il minore a scegliere di sacrificare uno dei due genitori, il padre e a non riconoscere in se stesso le risorse necessarie ad affrontare situazioni e scenari non contemplati dalla visione materna. Tale pressione oltre a rischiare di pregiudicare l'accesso al genitore fisicamente e psicologicamente ne mina il processo di costruzione dell'autostima e fiducia in se stesso, come individuo capace e meritevole di amore. Le verbalizzazioni portate dal minore in ciascun contesto chiedono di essere accolte e comprese prima che credute, sospendendo il giudizio sull'altro contesto genitoriale al fine di abbassare i toni e riavviare un dialogo necessario a consentire ad di Per_1 pensare che i suoi genitori riescono a parlarsi senza confliggere costantemente per lui. Il bisogno del minore di portare anche in contesto peritale come “eseguendo un compitino” ciò che deve dirmi sulle inadeguatezze paterne indica l'urgenza di una presa in carico terapeutica di e di un Per_1 monitoraggio serrato della situazione che possa evitare che la stanchezza emotiva delle parti travolga attraverso un crescendo di iniziative volte ad evidenziare le ragioni genitoriali più che Per_1 l'interesse del minore. Anche alla fine del disegno congiunto ha chiaro che deve portare a Per_1 termine un compito, identificare la madre come il genitore adeguato nella convinzione di non poter fare altro che scegliere non sentendo di poter integrare i due contesti genitoriali. Il minore rischia di assumere come proprie le necessità emotive della madre. Nel corso della CTU la sig.ra ha CP_1 rivolto accuse molto pesanti al sig. che non possono essere dalla sottoscritta affrontate in Pt_1 termini di vero o falso, non essendoci documentazione in merito agli atti, né tracce nelle risultanze testistiche e ai colloqui che indichino la necessità di approfondire tali aspetti per poter rispondere al
Quesito. Dalle valutazioni testistiche genitoriali è tracciabile all'MMPI-2 un profilo materno che pagina 8 di 15 indica la tendenza a porsi in buona luce sotto il profilo morale e psicologico e una scarsa disponibilità ad ammettere difetti e difficoltà di adattamento che sono generalmente accettati dalla maggioranza delle persone. Si evidenzia inoltre una personalità fragile e tipica di personae ansiose e schive, che incontrano difficoltà nel controllare i propri processi di pensiero, soprattutto in condizioni di stress. Vi
è una tendenza alla sospettosità nei confronti degli altri e all'insofferenza verso le loro richieste.
Emergono tratti di dipendenza affettiva e la tendenza a ricercare l'approvazione da parte degli altri.
Sul piano del comportamento si mostra conformista e sostanzialmente passiva ma può rivelarsi egocentrica e manipolativa per il forte bisogno di gratificazione che la caratterizza. La sua tolleranza alla frustrazione è piuttosto ridotta e ciò rappresenta un motivo di fragilità del quadro complessivo. Il profilo paterno all' è esente da segni di strumentalizzazione, non si evidenziano inoltre aspetti Pt_2 di simulazione o dissimulazione, resistenze o di altre forme di autocensura. Sebbene possa rivelarsi poco flessibile nei confronti dell'ambiente non sembra agire impulsivamente né riportare particolari dubbi o incertezze in situazioni di scelta. Il test rileva un quadro di apparente equilibrio e un assetto difensivo apparentemente integro. Sia a livello del controllo cosciente che dei meccanismi inconsci, il soggetto sembra disporre di risorse complessivamente valide. Il quadro nel suo insieme è sovrapponibile ad una condizione di normalità psicologica. Al MCMI-III il profilo di entrambi i genitori, considerando i due picchi che superano il BR di 75, è nel caso materno Persona_4
, nel caso paterno Compulsivo-Istrionico. Le persone con queste due tendenze solitamente
[...] sono incapaci di integrale bene e quindi sono in conflitto, possono apparire lunatici o emotivamente labili. C'è da un lato la presenza di aspetti manipolatori con coinvolgimento emotivo non duraturo, dall'altro la tendenza a voler controllare le proprie emozioni. Al TKR i punteggi sono nella media ma permettono di delineare la tendenza genitoriale che per il sig. indica una propensione Pt_1 all'eccessiva indulgenza che accompagnata ad un basso punteggio alla scale del rigorismo ne qualifica la natura per il grado di coinvolgimento emotivo, mentre per la sig.ra indica una CP_1 propensione ad essere ansiosa nel tendere a voler proteggere il minore dai fallimenti e dagli ostacoli sovrastimandone i problemi e favorendo un'escalation di emozioni negative. Le valutazioni testistiche del minore fotografano una situazione in cui avverte l'elevata conflittualità genitoriale ma Per_1 fortunatamente è ancora nella posizione di non poter fare a meno di entrambi i genitori, accoglie affettivamente la presenza dei fratellini ma esclude le figure di nonni e compagni dalle rappresentazioni familiari includendo invece all' FRT la figura di due zie, affettivamente significative e percepite come sufficientemente esterne rispetto al conflitto (e quindi non minacciose se incluse nella cerchia familiare considerata). I sentimenti espressi nei confronti del padre all'FRT sono ambivalenti mentre viceversa percepisce sentimenti ambivalenti dalla madre. I componenti della famiglia dai quali percepisce più sentimenti positivi sono i fratellini, mentre direziona i suoi sentimenti mente alla sorellina poi a e alla mamma, poi alle zie. Si evidenzia un meccanismo difensivo di Per_5 Per_6 idealizzazione nel direzionare la maggiorparte degli Item negativi verso “Nessuno”. La persona che ha ricevuto più sentimenti di dipendenza è la figura materna mentre quella percepita come fonte di ostilità è il papà. I nonni pur essendo buone risorse affettive non possono per essere inclusi Per_1 poiché terreno su cui si esprime il dissenso materno. Si ribadisce che tale risultanza va letta nel contesto in cui il minore si muove e percepisce i conflitti genitoriali. Pertanto il fatto che il minore percepisca ostilità, ma investa emotivamente nella figura paterna non può essere considerato in modo avulso dalla situazione in cui avverte presso il contesto materno che il padre viene indicato come figura poco presente e ostile (vedi scelta dei centri estivi, acquisto dei libri ecc.). Osservando le risultanze al PORT si giunge nel valutare i VII compiti ad una situazione in cui, considerando la maggior valorizzazione del disegno della figura paterna al I compito, si raggiunge la parità tra i due genitori (compito II parità, compito III mamma, compito IV papà, compito V papà, compito VI mamma, compito VII mamma). Anche al PORT include in uno dei due disegni della famiglia entrambi i fratellini. Le risultanze del SAT delineano un attaccamento a rischio di disorganizzazione, che si traduce in un'attivazione di comportamenti contraddittori quando il sistema di attaccamento viene pagina 9 di 15 attivato. Questo avviene perché la principale figura di accudimento è percepita contemporaneamente come fonte di sicurezza e di paura. E' opportuno rispetto a tale stile di attaccamento, per intervenire in modo emotivamente rassicurante, essere consapevoli delle proprie modalità di interazione con il minore. Diviene importante impegnarsi affinché non percepisca i genitori come troppo Per_1 vulnerabili per non incoraggiare in lui l'assunzione di un ruolo genitoriale nei confronti dei genitori (inversione di ruoli). Nel colloquio con le insegnanti della scuola primaria che frequenta a Per_1 Chiuppano dall'inizio della seconda elementare (anno scolastico 2022/2023), il minore viene descritto come un bambino sorridente, inizialmente tranquillo e riflessivo che nel giro di circa un mese, dopo essersi ambientato si è maggiormente aperto con i compagni e gli insegnanti. Riferiscono una buona integrazione, buone relazioni con tutta la classe e in particolare con 2-3 bambini, con cui si incontra anche fuori dall'orario scolastico. Inoltre evidenziano modalità comportamentali di Per_1 rispettose anche con i compagni sia nei confronti dei maschi che delle femmine. Specificano di vedere sereno il minore sia quando viene a prenderlo la mamma che quando viene a prenderlo il papà.
Riferiscono di considerare inoltre entrambi i genitori recettivi rispetto alle indicazioni date per il figlio. Non rilevano verbalizzazioni fatte da sui nonni ma un episodio in cui ha parlato Per_1 positivamente della medaglietta che porta al collo che gli è stata regalata dal nonno. Il cambio di scuole e nel creare un contesto rassicurante per il minore caratterizzato da routine consolidate presso ciascun contesto in cui il minore percepisca di potersi affidare alle scelte che i genitori faranno per lui in modo condiviso senza sentirsi responsabile di identificare la scelta più corretta per sé. Per toglierlo da tale dinamica disfunzionale in questo momento pur essendo il padre, sostenuto dal proprio contesto di riferimento, maggiormente strutturato, non si ritiene possa tuttavia essere adeguatamente riconosciuto dal contesto materno e in grado di gestire la dinamica comunicativa in cui è inserito in modo adeguato, correndo il rischio di essere identificato nuovamente dal minore come artefice di ciò che non funziona. Pertanto appare fondamentale demandare ad un terzo esterno il coordinamento genitoriale relativamente alle decisioni per il minore”).
2. Il collocamento prevalente di presso il padre ed il diritto di visita della madre. Per_1
Quanto al collocamento del minore, vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'istruttoria ha giovato dell'incarico di monitoraggio e sostegno assegnato ai Servizi Sociali affidatari, effettivamente investiti dal Collegio, in vista della decisione finale, del potere di segnalare eventuali criticità e suggerirne l'assetto definitivo in punto di affido e collocamento preferibile (cfr. decreto del
9.1.2024).
Ciò posto, deve allora mettersi in luce che il monitoraggio e la presa in carico dei Servizi si sono svolti in un periodo di tempo più che adeguato, durato per più di un anno, che ha consentito di confrontarsi a fondo con le criticità del caso concreto, i limiti dei genitori e le problematiche emerse con riferimento al piccolo , oggi di anni dieci compiuti. Per_1
Da subito i Servizi Sociali hanno evidenziato che il sostegno e monitoraggio della coppia genitoriale si
è rivelato particolarmente difficile, a causa del comportamento della madre, che si è dimostrata sostanzialmente incapace di cogliere il suggerimento, prima della dott.ssa e dopo dei Servizi Per_3 medesimi, di attivarsi fattivamente al fine di correggere il proprio stile genitoriale, rivelatosi a tratti inadeguato, anche rispetto al ruolo istituzionale svolto dal Servizio incaricato dal Tribunale, ma soprattutto tenuto a scapito della stabilità e tenuta psicoemotiva del minore.
ha manifestato un comportamento oppositivo sia nei confronti dei Servizi sia nei CP_1 confronti di alternando momenti di apparente consapevolezza e collaborazione, a momenti Pt_1 di grave incoerenza, incapacità a riconoscere e graduare opportunamente le esigenze del figlio, deficit pagina 10 di 15 ed opacità nella comunicazione, manipolazione ed esclusione dell'altra figura genitoriale, che si è confermata essere stata sminuita agli occhi del minore. Significativi sono gli episodi riportati dal Servizio in occasione dell'iscrizione di a basket o in Per_1 quella per il rifacimento della carta d'identità, pratiche che sono state procrastinate ingiustificatamente unicamente a causa del comportamento ostacolante e manipolativo di che pur edotta per CP_1 tempo dei documenti necessari per l'iscrizione e della data di appuntamento prevista in Comune per la carta d'identità, ha dato corso agli incombenti secondo i tempi e le modalità da lei stesse esclusivamente imposte, senza riconoscere il ruolo istituzionale dei Servizi e dimostrando chiaramente la propria dinamica relazionale disfunzionale con il padre di . Per_1
Un altro esempio significativo è stato quello relativo alla decisione unilaterale presa da , CP_1 di non far frequentare al figlio la mensa scolastica per l'anno 2024-2025, episodio particolarmente increscioso, come scrive il Servizio, perché la madre da un lato ha continuato a prendere decisioni da sola, dopo che gli era stato a più riprese spiegato di non poterlo fare, e dall'altro lato ha negato al minore un momento di aggregazione con i compagni molto rilevante, dopo che lui gli aveva espressamente riferito di volervi partecipare per stare insieme a loro. L'osservazione compiuta ha sostanzialmente consentito di accertare che è indubbiamente la madre a rappresentare la figura più ostacolante rispetto ad una fattiva ed efficace collaborazione della coppia genitoriale condotta nell'esclusivo interesse del minore, avendo dimostrato di non voler mettersi in gioco rispetto alle criticità comunicative riportate dal Servizio ed insistendo per la propria interpretazione e giudizio sui rilievi in tal senso sollevati, sentendosi ripetutamente attaccata e giudicata nel suo ruolo di madre.
La sua modalità comunicativa opaca e contraddittoria ha poi acuito le difficoltà. Da un canto, ella lamenta il disinteresse del padre per il figlio, ma ne censura i continui solleciti e tentativi d'approccio per prendere decisioni nel suo interesse;
d'altro canto, non partecipa agli incontri con il Servizio
(episodio di fine maggio 2024) perché non se la sente di restare nella stessa stanza con ma Pt_1 in ricorso si duole del fatto che non è lui personalmente a prelevare il figlio. Il Servizio efficacemente scrive: “La signora nel corso di tutto il percorso di CP_1 accompagnamento è apparsa volubile emotivamente, nel pensiero, nelle dichiarazioni e nelle azioni portate avanti. La stessa infatti pur sapendo dell'incarico al Servizio, è passata dal non voler venire perché non riusciva a proseguire, al ripercorrere in modo libero e fluente alcuni accadimenti della sua vita, all'essere poco disponibile al dialogo e indispettita dalle domande, al fare scena muta, a voler sottoporre le domande al proprio avvocato per ritornare a distanza di mesi dicendo, come se nulla fosse successo, che aveva capito l'importanza di venire al Servizio e confrontarsi. La signora
[...]
infatti sembra funzionare “on-off” non contemplando che nelle situazioni in cui ci si trova vi CP_1 possono essere soluzioni alternative a quelle considerate in autonomia perché fa fatica a prendere in considerazione altri pensieri diversi dal suo. In CTU affermava “di avere tante cose da dire e di non voler essere interrotta” anche al servizio si è osservato che la comunicazione è fluida solo se parte da lei ma a quel punto diventa “a senso unico” e impositiva perché non disponibile ad ascoltare l'altro e di conseguenza incapace nel comprendere “in profondità” quello che le viene suggerito. Dalle interazioni con la signora dal è emerso come sia poco trasparente e coerente rispetto agli CP_1 avvenimenti dichiarati, come quando ha asserito che le cose con il signor si sono incrinate Pt_1 quando è stato definito l'assegno di mantenimento poi che il loro rapporto si è concluso per l'eccessiva intrusione dei suoceri. O ancora quando ha asserito di non riuscire a stare nella stessa stanza con il signor per le violenze psicologiche subite ma allo stesso tempo aver preteso che fosse il solo Pt_1 ad interfacciarsi con lei nell'andare a prendere e portare a casa sua. Non ultimo la signora Per_1
si è molto prodigata nello screditare il signor i suoceri, la compagna o i propri CP_1 Pt_1 genitori pensando e dando per scontato che loro lo avrebbero fatto nei suoi confronti” (relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 4 e ss.).
pagina 11 di 15 Altrettanto significativa è stata poi la visita domiciliare svoltasi presso la casa materna con il minore, che si è sempre mantenuto vigile e puntualmente in ascolto rispetto ai richiami della madre e del marito di lei ( , in un clima sensibilmente artefatto perché poco spontaneo e genuino, in cui Persona_2 soprattutto - e gravemente – va rilevato che il minore si è riferito alla nuova compagna del padre ( ) con l'appellativo “stupida” senza che nessuno dei due adulti lo rimproverasse e Persona_7 correggesse dimostrandosi anzi compiaciuti del comportamento di . Ciò va ad ulteriore Per_1 conferma delle conclusioni sino ad ora svolte.
Al contrario, l'osservazione ed il confronto con ha dato esito soddisfacente. Il padre ha Pt_1 dimostrato di essersi messo in gioco per il bene di e di aver dimostrato buona pazienza e Per_1 capacità di ascolto rispetto ai Servizi e all'altro genitore, anche in occasioni in cui il comportamento di
è stato piuttosto brusco e scortese. CP_1 Così il Servizio altrettanto efficacemente scrive: “Il signor nel corso di questi mesi è apparso Pt_1 coerente, lineare e genuino nel dar corso alla sua quotidianità e nel tenere a mente , la Per_1 relazione con la mamma di suo figlio, quella con il Servizio, la sua attività lavorativa, la famiglia con la nuova compagna. Di fronte alle cose chieste dal Servizio ha saputo essere puntuale ed equilibrato, chiedendo o prendendo l'iniziativa nei tempi e modi congruenti. Del suo rapporto con riferisce CP_1 che cerca di essere comprensivo nelle richieste ma che alcuni atteggiamenti ancora non riesce a capirli. Il signor anche quando non condivideva alcune scelte della mamma non si è mai posto Pt_1 in atteggiamento squalificante e giudicante nei suoi confronti. Ha riconosciuto i suoi personali punti deboli, e ha dimostrato apertura verso i racconti di mettendosi anche in discussione e Per_1 trovando al tempo stesso modi per sostenerlo e alleggerire certe sue preoccupazioni” (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 5).
Alla luce di tutto quanto precede, i Servizi Sociali concludono per un affidamento esclusivo, anzi super esclusivo in data 7.3.2025, del minore al padre con collocamento prevalente presso di lui e visite limitate (ma con pernotti) alla madre, riservando di valutare un ampliamento di visite in favore di
[...]
, in futuro ricorrendone i presupposti. CP_1
Il Collegio, a riguardo, condivide la conclusione che in siffatto contesto genitoriale materno Per_1 corra il grave rischio e pregiudizio di un “attaccamento a rischio di disorganizzazione”, sicché scelta maggiormente tutelante per lo stesso va individuata con il collocamento prevalente presso il padre, condividendo massimamente i diritti di visita stabiliti dal Servizio per la madre, tuttavia conferma, allo stato, l'affidamento ai Servizi Sociali del minore, richiamandosi a tal proposito alle conclusioni della dott.ssa più su esposte, che ben hanno chiarito che un miglioramento significativo della Per_3 situazione non può prescindere dallo stemperamento della conflittualità tra le parti, cui esse possono ragionevolmente aspirare solo se sarà il Servizio a prendere le decisioni nell'interesse esclusivo di
. Per_1
3. L'assegno di mantenimento a carico della madre quale genitore non collocatario.
Di conseguenza va rivista la questione economica tra le parti.
Il mantenimento ordinario per la prole posto a carico di va revocato e va invece posto a Pt_1 carico di , quale genitore non collocatario, un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1 200,00 mensili, tenuto conto dell'indubbia capacità lavorativa della madre e delle concrete esigenze di vita e cura del minore. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
pagina 12 di 15 4. Il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Vanno poi decise le domande di risarcimento del danno proposte da ex art. 709 ter co. 2 nn. Pt_1
2 e 3 c.p.c..
Il risarcimento, pur quantificato dal Tribunale in via puramente equitativa, è dovuto sia al figlio che al padre.
Anzitutto va precisato che in forza della disposizione temporale transitoria di cui all'art. 35 co. 1 d.lgs.
n. 149/2022, nonostante l'abrogazione della disposizione in questione ad opera dell'art. 3 co. 49 lett. a) del d.lgs. 149/2022, la disposizione continua ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data del
28.2.2023, tra i quali va ricompreso anche il caso di specie (ricorso depositato in data 24.11.2022).
Ciò posto, va richiamata la funzione compensativo risarcitoria della disposizione in questione che comunque consente di rimproverare quelle condotte tenute da un genitore nei confronti dell'altro o della prole, gravemente inadempienti sia rispetto ad una regolamentazione in tema di affido sancita dall'autorità giudiziaria sia perché ne ostacolano l'attuazione, ovvero direttamente pregiudicano lo sviluppo psicofisico dei minori (cfr. Tribunale Modena, Sez. II, Sent., 17/09/2012, n. 1425: “…In proposito va considerato in primo luogo che la funzione delle misure stabilite nell'art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l'obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all'ordine impostogli in sede giudiziale
(cfr. Trib. Reggio Emilia, 10/5/07) ma, per quanto concerne la misura del risarcimento del danno, essa è caratterizzata da duplice natura e finalità, trattandosi sia di mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore sia di mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale. Pertanto, per l'adozione di tale misura devono sussistere i presupposti tipici del rimedio risarcitorio, e cioè la sussistenza di un concreto pregiudizio, e il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso;
diversamente, "un determinato comportamento lesivo potrà essere sì sanzionato, ma attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria" (Trib. Reggio Emilia, 5/11/07).
In secondo luogo, va considerato che "l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 709ter c.p.c. trova necessario presupposto di fatto nell'effettivo inadempimento agli obblighi oggetto della decisione presidenziale (o del giudice istruttore in modifica) ovvero in comportamenti lesivi degli interessi della prole, ed è da ritenere che i poteri accordati al giudice dalla norma sono subordinati all'inadempienza citata (che, appunto, li prevede in caso di gravi inadempienze), o al compimento di atti pregiudizievoli
(cioè atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento)" (cfr. Trib. Modena, 7/4/06, in: Giur. merito 2007, 1, 117 e 10, 2527); ne consegue che "nell'ipotesi in cui la condotta di uno dei genitori integri violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale sull'affidamento del figlio minore e ciò arrechi nocumento al corretto sviluppo della personalità del minore stesso, ledendo altresì il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio, si applicano i provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c." (cfr. C. App. Firenze, 29/8/07, in: Dir. famiglia 2008, 3, 1207).
Ritiene altresì il collegio che il danno risarcibile, in questi casi, anche tenendo conto di tutte le distinzioni effettuate da avveduta giurisprudenza tra la categoria dei danni puntivi da un lato e il sistema del risarcimento del danno aquiliano dall'altro, non possa che essere ricollegato al sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di un reato (sul punto, prima della rimeditazione del danno non patrimoniale da parte della giurisprudenza di legittimità nel 2008, cfr. C. App. Firenze, 29/8/07, secondo la quale "il danno patito sia dal figlio, per la privazione della frequentazione del padre, che dal genitore, privato di mantenere un sano ed equilibrato rapporto con la prole, viene qualificato come danno non patrimoniale da ricollegare al pagina 13 di 15 sistema risarcitorio ex art. 2059 c.c."); con liquidazione, dunque, essenzialmente equitativa, riconducibile ai parametri del danno apportato ai valori fondanti del rispetto della persona umana e dei doveri di solidarietà, personale e sociale, nella specie familiare”).
Avuto riguardo al caso di specie, considerati gli esiti dell'istruttoria svolta, completa ed esaustiva, tenuto conto della lunga osservazione dei Servizi Sociali e della solidità delle considerazioni svolte, ben motivate ed argomentate, debbono allora reputarsi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
In effetti, è stato accertato che lo stile genitoriale di ha concretamente ostacolato le CP_1 modalità di attuazione del regime di affidamento condiviso di così come deciso dal Tribunale Per_1 di Vicenza con decreto del 9.7.2018, attraverso condotte che hanno sminuito il padre agli occhi del minore e che l'hanno sostanzialmente - più o meno chiaramente - escluso dal processo decisionale riguardante gli interessi di maggior rilevanza per . Per_1
Il comportamento della madre va in tal senso censurato soprattutto tenuto conto che i Servizi si sono a più riprese prodigati al fine di far cogliere a l'importanza di correggere il proprio stile CP_1 genitoriale per il bene di , tuttavia, ella ha continuato a mettere in campo una volontà Per_1 oppositiva financo di sfida nei confronti dei Servizi, dimostrandosi incapace di riconoscere i propri errori e rivedere il proprio comportamento e perciò continuando ad alimentare il pericolo che Per_1 veda reciso il proprio legame con il padre ovvero comunque risulti gravemente afflitto, sotto il profilo psicoemotivo, dal conflitto di lealtà in cui è risultato essere ampiamente coinvolto.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in capo al minore una Persona_1 somma a titolo risarcitorio per il pregiudizio subito pari ad euro 1.500,00 ed una minor somma di euro
1.000,00 a titolo risarcitorio in favore di per aver patito un danno in relazione alla condotta Pt_1 ostacolante e screditante di . CP_1
5. La regolamentazione delle spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione tra le parti, dovendosi rinvenire nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per provvedere in tal senso, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti, della elevata complessità dell'istruttoria svolta e della difficoltà sperimentate in fase di accertamento. Il compenso della Curatrice del minore va posto a carico di entrambi i genitori in pari quota ciascuno e liquidato a favore dell'erario, come in dispositivo, tenuto conto dell'ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, riconosciute le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione come da Protocollo del Tribunale e nulla per fase decisionale atteso il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella composizione collegiale che precede, ogni diversa istanza assorbita e respinta:
1. AFFIDA il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Persona_1
2. DISPONE che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre.
3. DISPONE che la madre frequenti il figlio secondo il seguente calendario:
- ogni martedì pomeriggio da dopo la scuola fino al mercoledì mattina in cui lo riaccompagnerà a scuola;
pagina 14 di 15 - il weekend dal venerdì pomeriggio finita la scuola fino al sabato sera dopo cena ad ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa del padre, a settimane alterne;
- quando il weekend è di spettanza del padre la madre terrà il minore dal mercoledì pomeriggio finita la scuola a giovedì sera dopo cena fino ad ore 21.00.
4. DISPONE che le vacanze vengano trascorse con ciascun genitore:
- in periodo natalizio per sette giorni consecutivi comprendendo il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
- in periodo pasquale per tre giorni consecutivi comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- due settimane in estate anche consecutive, concordate con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
5. REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
6. DISPONE che versi a titolo di mantenimento ordinario per Controparte_1 Parte_1 il figlio la somma di euro 200,00 al mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
7. DISPONE che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie per il minore secondo il
Protocollo del Tribunale di Vicenza e nella misura del 50% ciascuno.
8. CONDANNA al pagamento di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 in favore di ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Persona_1
9. CONDANNA al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 in favore di ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Parte_1
10. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
11. CONDANNA e al pagamento in favore dell'erario del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno del compenso della Curatrice del minore, avv. Mariarosa Maino, che liquida per l'intero come segue: euro 5.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
12. SI COMUNICHI anche ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Vicenza all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 3.4.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Civile Seconda, nella composizione collegiale dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio iscritto al n. VG 4692/2022 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BEOZZO Parte_1 C.F._1
BARBARA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RANDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e
AVV. MARIAROSA MAINO, quale Curatrice del minore Persona_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
Letti gli atti ed i documenti di causa, il Collegio
O s s e r v a.
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 adiva l'intestato Tribunale esponendo Parte_1 che: nel 2014 aveva iniziato una relazione sentimentale con da cui successivamente Controparte_1 era nato il figlio (in data 18.1.2015); che nel 2018 la compagna decideva di abbandonare la Per_1 casa familiare inopinatamente portando seco il figlio e trasferendosi prima presso la residenza dei di lei genitori e dopo prendendo in locazione un immobile;
che da quando ella si era trasferita altrove aveva sempre imposto al padre modalità e tempi di visita con il figlio, ma che per il bene di quest'ultimo i pagina 1 di 15 genitori avevano raggiunto un accordo in sede giudiziale poi recepito dal Tribunale con decreto del
9.7.2018, in base al quale veniva così affidato in minore in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritti di visita per il padre nel weekend a settimane alternate e uno/due giorni infrasettimanali;
che veniva disposto a carico di quale genitore non collocatario un Pt_1 assegno di mantenimento ordinario di euro 500,00 mensili oltre al 50% di spese straordinarie;
che ciononostante il rapporto tra i due genitori continuava ad essere altalenante e molto conflittuale;
che la madre poneva in essere un comportamento squalificante nei confronti dell'altra figura genitoriale e dei nonni paterni, anche riferendo informazioni al minore che riguardavano la fine del loro rapporto inveritiere e mai denunciate (episodi di violenza); che la madre aveva cambiato la scuola frequentata da
, da Pievebelvicino a Chiuppano, senza il consenso del padre e repentinamente;
che anche il Per_1 cambio di residenza del minore presso la madre ed il di lei nuovo nucleo familiare (composto dal marito ed il figlio nato nel 2022) veniva comunicato solo in ultima istanza al padre;
che Persona_2 anche quanto alle attività extrascolastiche del minore il padre veniva escluso dal processo decisionale;
che la madre ostacolava il rapporto con i nonni sia paterni sia materni di , senza ragione;
che in Per_1 molteplici occasioni si rifiutava ingiustificatamente di consegnare il bambino ai genitori CP_1 del padre quando quest'ultimo veniva trattenuto altrove per ragioni di lavoro, ostacolando la gestione del minore e mostrando un atteggiamento tutt'altro che collaborativo ed ispirato a reciproco rispetto nella bigenitorialità; che il comportamento di si ripercuoteva negativamente sul minore CP_1 cagionandogli severo pregiudizio anche in relazione al rapporto con i parenti più prossimi come i nonni cui egli era sin da piccolo profondamente legato. chiedeva dunque l'ampliamento dei propri diritti di visita con il minore in misura Parte_1 paritaria alternata, fermo l'affido condiviso;
invocava tuttavia l'intervento urgente dei Servizi Sociali affinché venisse attivato un percorso di sostegno psicologico in favore del minore e chiedeva pertanto,
a fronte del comportamento della madre, il suo ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. oltre al risarcimento del danno in proprio favore ed in quello del figlio per una somma equitativamente determinata, nonché la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende dello Stato.
Con memoria depositata in data 11.1.2023 si costituiva in giudizio contestando CP_1 integralmente la ricostruzione in punto di fatto avversaria. Lamentava che il padre del minore aveva da sempre dimostrato scarsa collaborazione con la madre avuto riguardo alle scelte anche di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione ed alla salute, rispetto alle quali dimostrava totale disinteresse lasciando la madre sola nell'accudimento del piccolo;
evidenziava che il padre si Per_1 era reso a più riprese inadempiente rispetto al provvedimento del Tribunale (decreto del 9.7.2018) nella parte in cui si rifiutava di prelevare personalmente il minore presso la casa materna, delegando all'uopo i propri genitori ed attivando in molteplici occasioni anche le autorità competenti in presenza del netto rifiuto della madre di consegnare il minore ai nonni paterni. La resistente lamentava che il Pt_1 non riusciva ad attendere alle normali esigenze di cura e crescita del minore, che lo mandava a scuola in condizioni igienico sanitarie non adeguate e che si scopriva avere anche avuto anche una zecca.
Allegava che durante i tempi di visita spettanti al padre veniva lasciato alle cure dei nonni Per_1 paterni, senza che il padre se ne occupasse in prima persona, preferendo in talune occasioni anche recarsi in villeggiatura senza il figlio;
che i nonni paterni esercitavano una negativa influenza sul minore, manipolandolo e continuando ad ostacolare la madre, tentando a più riprese di metterla in cattiva luce agli occhi del bambino;
che non corrispondeva al vero che era molto legato ai Per_1 nonni, posto che aveva passato i primi anni di vita principalmente al nido e con la madre;
che era invece il padre ad insistere nel denigrare la madre, nuocendo gravemente al rispetto del principio della bigenitorialità e recando così pregiudizio alla prole.
concludeva chiedendo la conferma dell'affido condiviso del minore con collocamento CP_1 prevalente presso di sé e diritti di visita per il padre nel weekend a settimane alternate ed una giornata pagina 2 di 15 infrasettimanale, oltre ad un contributo al mantenimento ordinario che in via riconvenzionale veniva richiesto nella maggior somma di euro 700,00, attese le aumentate esigenze di educazione, cura e salute del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parimenti, ella altresì invocava l'intervento urgente dei Servizi Sociali e chiedeva l'ammonimento e la condanna dell'avversario processuale al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. per sé e per il minore, oltre alla condanna di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende dello Stato.
La causa veniva istruita per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa che ha concluso in data 20.9.2023 affinché: Persona_3
“- il minore venga affidato al Servizio territorialmente competente che funga da monito alle parti sull'importanza della condivisione delle scelte genitoriali che coinvolgono il minore, obbligandole a confrontarsi su tutte le questioni importanti per il minore (Scuola, salute, sport, educazione religiosa);
- il collocamento resti come già in essere presso ciascun contesto genitoriale;
- ciascun genitore nei propri turni di responsabilità si avvarrà delle figure che ritiene possano coadiuvarlo nella gestione della quotidianità del minore, è opportuno quindi che anche i nonni paterni
( o chi per essi) possano essere nuovamente valorizzati, anche formalmente, come figure affettive importanti per nell'andarlo a prendere e/o accompagnare anche nel passaggio dal contesto Per_1 materno a quello paterno e viceversa;
stessa libertà avrà la sig.ra nel delegare le figure del CP_1 proprio contesto” (cfr. relazione Dall'Igna, p. 56).
Con decreto del 26.10.2023 veniva nominato il Curatore Speciale del minore nella persona dell'avv.
Mariarosa Maino.
Successivamente, considerati gli esiti della c.t.u., il Tribunale con decreto del 9.1.2024 in via provvisoria così provvedeva:
“- dispone l'affido del minore al Servizio Sociale territorialmente competente Persona_1 secondo la residenza del minore con collocamento prevalente e diritto di visita al genitore non collocatario come già in essere (pg. 57 e 58 CTU);
- dispone che i S.S. affidatari monitorino i comportamenti delle parti, forniscano supporto alla genitorialità alle stesse con particolare riferimento alla condivisione delle scelte genitoriali che coinvolgono il minore, specie quelle di maggiore importanza (scuola, salute, sport, educazione religiosa). In caso di disaccordo insanabile tra i genitori tali scelte saranno prese dal S.S. affidatario, previo confronto con la curatrice speciale;
- dispone che ciascuna parte nei propri turni di responsabilità possa avvalersi delle figure che ritiene possano coadiuvarlo nella gestione della quotidianità del minore;
- demanda alla decisione definitiva l'eventuale modifica dell'attuale regime di collocamento e visite col genitore non collocatario, previa relazione dei S.S., da depositarsi entro il 30.05.24, circa i comportamenti genitoriali assunti nel periodo e il regime di affidamento, collocamento e visite definitivo preferibile ai fini del perseguimento dell'interesse del minore”.
I Servizi Sociali affidatari depositavano una prima relazione sul monitoraggio del nucleo familiare in data 21.10.2024 e proponevano, dopo attenta valutazione ed osservazione delle parti nel contesto di genitorialità di riferimento, l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso di lui e visite prestabilite in favore della madre, essendo giunti alla conclusione che “ sia a forte Per_1 rischio e pregiudizio qualora continui ad essere esposto all'attuale contesto perché, come descritto dalla CTU “si sta delineando un attaccamento a rischio di disorganizzazione che si traduce in un'attivazione di comportamenti contraddittori quando il sistema di attaccamento viene attivato. Questo avviene perché la principale figura di accudimento è percepita come fonte di sicurezza e di paura”” (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 9).
pagina 3 di 15 Alla udienza del 22.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte (modalità cartolare), previa assegnazione di un ultimo termine per il deposito di una relazione sul monitoraggio del nucleo familiare.
I Servizi Sociali affidatari depositavano così in data 7.3.2025 la seconda ed ultima relazione di aggiornamento, confermando le precedenti conclusioni.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.3.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come segue:
“In via principale e in via temporanea ed urgente 1. Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore al signor con possibilità Per_1 Pt_1 per lo stesso di assumere tutte le decisioni relative al minore;
2. Disporre che il minore venga collocato presso il padre con diritto dovere della madre di Per_1 vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario (così come indicato dal Servizio Per_1 sociale):
- a settimane alterne, una settimana la mamma terrà il martedì pomeriggio finita la scuola Per_1 fino al mercoledì mattina quando lo riaccom-pagnerà a scuola e il weekend dal venerdì finita la scuola fino al sabato sera, cena compresa, quando lo riaccompagnerà a casa del padre per le 21;
- a settimane alterne, la settimana successiva la mamma terrà con sé dal mercoledì finita la Per_1 scuola fino al giovedì sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa del padre per le 20:30; il weekend sarà di spettanza del padre;
Si precisa che durante il periodo estivo gli orari potranno variare in base agli impegni di Per_1 previo accordo tra i genitori in caso contrario si rispetteranno gli orari stabiliti durante l'anno scolastico.
tutti i giorni di vacanza di carnevale ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze natalizie 7 giorni a testa comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze di Pasqua da anni alterni: giovedì venerdì e sabato presso un genitore e domenica di Pasqua lunedì dell'Angelo e martedì presso l'altro;
due settimane in estate eventualmente anche consecutive che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro la metà di maggio.
3. Disporre, ex art. 709ter c.p.c., il risarcimento dei danni, a carico della signora nei Controparte_1 confronti del minore per le gravi condotte poste in essere determinando in via equitativa la Per_1 somma risarcitoria;
4. Disporre, ex art. 709ter c.p.c., il risarcimento dei danni, a carico della signora nei Controparte_1 confronti del signor per le gravi condotte poste in essere determinando in via Parte_1 equitativa la somma risarcitoria;
5. Porsi a carico della signora l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante il versamento mensile al signor di una somma che il Tribunale ritenga equa Per_1 Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Condannarsi la signora al pagamento delle spese di lite del presente procedimento. Controparte_1
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti. Riservata ogni ulteriore domanda, eccezione e argomentazione, anche istruttoria, in prefiggendo termine”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.3.2025 la resistente precisava le conclusioni come segue:
pagina 4 di 15 “1) Rigettarsi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) Confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
3) A modifica del decreto precedente prevedersi un collocamento paritario di presso le Per_1 abitazioni dei due genitori, confermando il calendario di visite previsto dal decreto del ed aggiungendo un giorno in favore del Pt_1
4) Confermarsi l'obbligo dl di conoscere al mantenimento del figlio versamento l'assegno di € Pt_1
500,00 oltre Istat entro i 5 gg del mese e confermarsi la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. 5) Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si chiede la concessione di un termine per depositare una memoria conclusionale, anche per prendere compiuta posizione e replicare alle considerazioni e conclusioni degli assistenti sociali che risultano modificate rispetto alla relazione precedente del 21.10.24”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 17.3.2025 la Curatrice del minore precisava le conclusioni come segue:
“-affidare il minore in via esclusiva al padre, con possibilità per lo stesso di poter Persona_1 prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio in tempi contenuti (salute e scuola in primis), qualora la madre non risponda in maniera chiara ed efficace o non collabori nella decisione;
-ordinare un monitoraggio del minore e della situazione genitoriale per un tempo di almeno due anni da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di supportare lo stesso nel periodo preadolescenziale;
-collocare il minore in via paritetica presso ciascun genitore, indicativamente dal venerdì sera fino al venerdì sera della settimana successiva, consentendo al minore di concludere il ciclo scolastico presso la scuola attualmente frequentata;
-stabilire che il minore possa stare con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di aprile;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il Natale e il capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì di pasquetta;
per i ponti e altre festività il minore potrà stare con il genitore che organizzerà qualcosa quale opportunità di crescita per lo stesso, comunicandolo all'altro genitore con preavviso di almeno un mese o, in mancanza di programmi o vacanze, si seguirà il calendario stabilito;
-il compleanno del padre e la festa del papà potrà essere festeggiata con lo stesso anche se rientrante nella settimana di competenza della madre, e la medesima cosa potrà realizzarsi per il compleanno della mamma e la festa della mamma qualora ricadano nella settimana di competenza del padre;
il compleanno di verrà festeggiato con il genitore presso il quale si trova con possibilità per Per_1
l'altro genitore di partecipare alla eventuale festa o sentirlo telefonicamente;
-stabilire che al minore vengano garantiti tempi congrui anche con entrambe le coppie di nonni, sia paterni che materni, atteso il desiderio del minore di avere rapporti paritetici con tutti i nonni. Su tutte le altre domande della presente procedura e sul mantenimento del minore, la sottoscritta si rimette alla decisione del Giudice”.
Infine, in data 21.3.2025 il Pubblico Ministero interveniva nel giudizio e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
* * *
Tanto premesso, il Tribunale anzitutto rileva che la richiesta sollevata dal nuovo patrocinio di parte resistente di concessione di memoria conclusionale non può essere accolta, posto che la richiesta è giunta tardivamente, restando la parte silente alla udienza del 22.10.2024 celebratasi pur successivamente al deposito della relazione dei Servizi Sociali affidatari del minore del 21.10.2024, che
è stata nella sostanza confermata dalla relazione depositata in data 7.3.2025, cui il patrocinio in pagina 5 di 15 questione deduce di voler replicare (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 9; relazione Servizi
Sociali del 7.3.2025, p. 7).
Quanto poi alle istanze istruttorie di prova orale dapprincipio formulate dalle parti negli scritti introduttivi (e riportate in sede di precisazione delle conclusioni dal solo ricorrente), va evidenziato da un lato che nessuna delle parti ha insistito per l'assunzione in corso di causa e dall'altro lato che si sono comunque rivelate richieste superflue al fine della decisione, tenuto conto dell'istruttoria in concreto svolta.
Va allora preso in esame il merito della controversia.
La consulenza tecnica d'ufficio della dott.ssa e la duplice relazione dei Servizi Sociali Per_3 affidatari territorialmente competenti (in data 21.10.2024 ed in data 7.3.2025), se lette in unitario contesto ed in aderenza alle circostanze di fatto emerse nel corso del processo nel contraddittorio tra le parti, consentono di ritenere quale soluzione maggiormente tutelante per il minore Persona_1 nato il [...], l'affidamento del medesimo ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso il padre e visite in favore della madre come previste dai Servizi stessi, ogni martedì pomeriggio da dopo la scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ed il weekend dal venerdì pomeriggio finita la scuola fino al sabato sera dopo cena ad ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa del padre, a settimane alterne, mentre quando il weekend è di spettanza del padre la madre terrà il minore dal mercoledì pomeriggio finita la scuola a giovedì sera dopo cena fino alle ore 21.00. Fermo l'impegno di far concludere a il ciclo scolastico presso la scuola elementare di Chiuppano. Le Per_1 vacanze natalizie verranno trascorse con ciascun genitore per sette giorni comprendendo il giorno di
Natale o di Capodanno ad anni alterni, oltre a tre giorni consecutivi a Pasqua comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e due settimane in estate, anche consecutive, concordate con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
Queste le ragioni.
1. L'affidamento di ai Servizi Sociali. Per_1
Anzitutto vanno ribaditi i noti principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e merito in materia di affido del minore ai Servizi Sociali, giustificato quale soluzione maggiormente tutelante qualora esso risulti esposto ad un conflitto genitoriale che abbia già direttamente inciso sul suo benessere psicofisico e gravemente pregiudizievole per il suo percorso di crescita personale futuro (cfr. ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11624: “Quando il provvedimento di affidamento ai Servizi
Sociali consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, esso costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati alla proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi”; Tribunale Bergamo sez. I, 06/10/2023, n.2035: “Nel caso di nucleo famigliare complesso, connotato da un'elevata conflittualità tra i genitori che ha inciso fortemente sia sotto il profilo della loro capacità genitoriale, sia sotto il profilo del benessere psicofisico dei figli che, coinvolti nelle questioni riguardanti gli adulti, hanno vissuto una situazione di pregiudizio che, nonostante i plurimi interventi attivati a sostegno della famiglia, persistono provocando importanti fragilità, è giustificabile pagina 6 di 15 e legittimo l'affido ai servizi sociali, risultando tale regime conforme al 'best interest' della prole e più tutelante”).
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, è allora doveroso richiamare alcuni passaggi dell'analisi tecnica eseguita dalla professionista di riferimento che ha purtroppo accertato l'esistenza di una allarmante conflittualità tra le parti dovuta ad una comunicazione deficitaria ed all'incapacità di contenere ed adeguatamente risolvere i propri pesi emotivi, che vengono ingiustificatamente riversati sul minore, con l'effetto di averlo coinvolto in un pericolosissimo conflitto di lealtà che lo rende incapace di godersi liberamente il rapporto e l'affettività con la mamma ed il papà. In particolare, la dott.ssa ha messo in luce che , ancora in tenera età (nato il [...]), corre il serio Per_3 Per_1 rischio di veder irrimediabilmente compromesso un sano ed equilibrato rapporto con il padre, per via della rielaborazione dei contenuti di tenore negativo e fortemente screditanti della sua figura genitoriale puntualmente sollecitati dalla madre. L'ausiliario ha potuto accertare che , indubbiamente in preda alla propria fragilità ed CP_1 insicurezza, anche rispetto al ruolo genitoriale che ricopre, ha reso partecipe il piccolo Per_1 nell'esternazione del proprio giudizio negativo del padre, al punto che il figlio sembra essersi emotivamente preso carico della figura materna che percepisce chiaramente in difficoltà, vivendo perciò in una dimensione piuttosto adultizzata certamente inadeguata per la sua età. Il risultato è che attualmente il minore sente un profondo disagio per il fatto di non essere in grado di coniugare positivamente le due figure genitoriali, spinto continuamente verso la scelta tra l'uno o dell'altro, a sfavore per Pt_1
Quanto alle caratteristiche personologiche delle parti come emerse dai test psicologici eseguiti, va evidenziato che viene in effetti descritta come una persona fragile, ansiosa e schiva, con CP_1 scarsa autocritica rispetto a quelli che possono essere i propri difetti e le proprie lacune, tendente al compiacimento e all'occorrenza manipolativa ed egocentrica, se tratta nell'intento di ottenere gratificazione da altri, bisogno che appare caratterizzarla.
Più positivo il quadro personologico emerso con riferimento a descritto come poco Pt_1 flessibile nei confronti dell'ambiente e tendente all'eccessiva indulgenza, ma comunque dotato di risorse complessivamente valide, apparentemente in equilibrio e con un assetto difensivo integro, di talché sovrapponibile ad una condizione di normalità psicologica.
Nonostante i risultati di siffatta analisi personologica delle parti, meno positivi in un caso e più positivi nell'altro, il Collegio ritiene comunque condivisibile la conclusione raggiunta dal tecnico in punto di affidamento di ai Servizi Sociali. Per_1
In effetti, non va né sottaciuto né trascurato, che nel complesso della coppia genitoriale in questione il criterio dell'accesso e della capacità riflessiva sono emersi comunque deficitari, con il rischio per entrambi, nel caso dovesse protrarsi l'affido condiviso, di continuare a percepirsi come parti portatrici di interessi contrapposti e così investire emotivamente il minore in senso negativo.
Ne discende che “the best interest of the child” non può nel caso concreto che essere rappresentato dall'affidamento di ai Servizi Sociali, che avranno il compito di sopperire alle lacune Per_1 genitoriali di e restituendo il giusto bilanciamento ed equilibrio al rapporto CP_1 Pt_1 che egli ha con ciascuno dei due genitori, con il precipuo compito di invertire la tendenza e risollevare il minore dalla grave situazione di fragilità psicoemotiva in cui allo stato si trova (cfr. relazione Dall'Igna, p. 56 e ss., enfasi aggiunta: “1) Il criterio dell'accesso è deficitario, come anche la capacità riflessiva risulta parzialmente inficiata dalle dinamiche separative, ancora molto impattanti a scapito della circolarità della comunicazione, ciò rende i genitori poco attenti alle zavorre emotive che vengono riversate sul minore. si trova suo malgrado coinvolto pericolosamente in un conflitto Per_1 di lealtà che rischia di non lasciarlo libero di godere dell'affetto di entrambi i genitori e delle risorse pagina 7 di 15 che ciascun contesto genitoriale gli può offrire. Il minore attualmente, dall'insieme delle risultanze testistiche non appare sfiduciato e insicuro del rapporto con il padre, se non nella misura in cui gli viene proposto un modo di leggere le situazioni a ricalco di quello materno, in cui il tempo presso il contesto paterno può essere registrato come positivo solo se il minore lo passa in un rapporto di esclusività con il genitore. E' accaduto in contesto peritale che i riferiti di fossero spesso volti Per_1 ad evidenziare delle mancanze paterne, approfondendo però, durante i colloqui alla presenza del padre e del minore, tali contenuti sembrano ridimensionarsi notevolmente ed essere registrati piuttosto come mancanze, solo se messi in rapporto a ciò che il minore percepisce essere considerato adeguato dalla madre .La conflittualità tra le parti è elevatissima e questo non consente al minore di sentirsi libero di poter aderire emotivamente e in trasparenza a ciò che può offrirgli ciascun contesto genitoriale. Al disegno congiunto si evidenzia che i genitori non riescono insieme a coordinarsi per offrire ad la percezione di una presenza rassicurante, durante tutto lo svolgimento del Per_1 compito il contatto della sig.ra è solo con , evitando accuratamente qualsiasi forma CP_1 Per_1 di interazione con l'altro genitore;
il sig. pur accettando di tararsi su quanto concesso dalla Pt_1 sig.ra mette in campo una modalità maggiormente propositiva. quando non ci sono CP_1 Per_1 iniziative genitoriali cerca di fungere da coordinamento, destinando a ciascuno spazi e tempi della partecipazione al disegno. La sig.ra ha comunicato in corso di CTU di aver accolto CP_1 l'indicazione del CTU sull'opportunità, a fronte delle pesanti difficoltà emotive segnalate, di intraprendere un percorso di psicoterapia che ella dichiara di aver iniziato che si confida possa aiutarla ad essere maggiormente consapevole delle ripercussioni delle propria storia evolutiva sulle proprie modalità di svolgere il proprio ruolo genitoriale. Le risultanze alla valutazione testistica del minore permettono di esprimersi nel tracciare un bisogno di vicinanza con entrambi i genitori e una valorizzazione della figura paterna che in presenza della madre il minore non si consente;
Per_1 nelle esplicitazioni aderisce al racconto del contesto materno che evidenzia costantemente al minore una presenza inadeguata del genitore nella quantità e nella modalità. Se sostenuto il minore è però ancora in grado di riconoscere il piano di realtà, cioè un'organizzazione della quotidianità presso il padre diversa rispetto a quando è presso il contesto materno, ma non per questo trascurante o non adeguata. Non si rilevano elementi di trascuratezza fisica ed emotiva del minore presso il contesto paterno che giustifichino le preoccupazioni materne. La pressione ad aderire al racconto materno rischia di costringere il minore a scegliere di sacrificare uno dei due genitori, il padre e a non riconoscere in se stesso le risorse necessarie ad affrontare situazioni e scenari non contemplati dalla visione materna. Tale pressione oltre a rischiare di pregiudicare l'accesso al genitore fisicamente e psicologicamente ne mina il processo di costruzione dell'autostima e fiducia in se stesso, come individuo capace e meritevole di amore. Le verbalizzazioni portate dal minore in ciascun contesto chiedono di essere accolte e comprese prima che credute, sospendendo il giudizio sull'altro contesto genitoriale al fine di abbassare i toni e riavviare un dialogo necessario a consentire ad di Per_1 pensare che i suoi genitori riescono a parlarsi senza confliggere costantemente per lui. Il bisogno del minore di portare anche in contesto peritale come “eseguendo un compitino” ciò che deve dirmi sulle inadeguatezze paterne indica l'urgenza di una presa in carico terapeutica di e di un Per_1 monitoraggio serrato della situazione che possa evitare che la stanchezza emotiva delle parti travolga attraverso un crescendo di iniziative volte ad evidenziare le ragioni genitoriali più che Per_1 l'interesse del minore. Anche alla fine del disegno congiunto ha chiaro che deve portare a Per_1 termine un compito, identificare la madre come il genitore adeguato nella convinzione di non poter fare altro che scegliere non sentendo di poter integrare i due contesti genitoriali. Il minore rischia di assumere come proprie le necessità emotive della madre. Nel corso della CTU la sig.ra ha CP_1 rivolto accuse molto pesanti al sig. che non possono essere dalla sottoscritta affrontate in Pt_1 termini di vero o falso, non essendoci documentazione in merito agli atti, né tracce nelle risultanze testistiche e ai colloqui che indichino la necessità di approfondire tali aspetti per poter rispondere al
Quesito. Dalle valutazioni testistiche genitoriali è tracciabile all'MMPI-2 un profilo materno che pagina 8 di 15 indica la tendenza a porsi in buona luce sotto il profilo morale e psicologico e una scarsa disponibilità ad ammettere difetti e difficoltà di adattamento che sono generalmente accettati dalla maggioranza delle persone. Si evidenzia inoltre una personalità fragile e tipica di personae ansiose e schive, che incontrano difficoltà nel controllare i propri processi di pensiero, soprattutto in condizioni di stress. Vi
è una tendenza alla sospettosità nei confronti degli altri e all'insofferenza verso le loro richieste.
Emergono tratti di dipendenza affettiva e la tendenza a ricercare l'approvazione da parte degli altri.
Sul piano del comportamento si mostra conformista e sostanzialmente passiva ma può rivelarsi egocentrica e manipolativa per il forte bisogno di gratificazione che la caratterizza. La sua tolleranza alla frustrazione è piuttosto ridotta e ciò rappresenta un motivo di fragilità del quadro complessivo. Il profilo paterno all' è esente da segni di strumentalizzazione, non si evidenziano inoltre aspetti Pt_2 di simulazione o dissimulazione, resistenze o di altre forme di autocensura. Sebbene possa rivelarsi poco flessibile nei confronti dell'ambiente non sembra agire impulsivamente né riportare particolari dubbi o incertezze in situazioni di scelta. Il test rileva un quadro di apparente equilibrio e un assetto difensivo apparentemente integro. Sia a livello del controllo cosciente che dei meccanismi inconsci, il soggetto sembra disporre di risorse complessivamente valide. Il quadro nel suo insieme è sovrapponibile ad una condizione di normalità psicologica. Al MCMI-III il profilo di entrambi i genitori, considerando i due picchi che superano il BR di 75, è nel caso materno Persona_4
, nel caso paterno Compulsivo-Istrionico. Le persone con queste due tendenze solitamente
[...] sono incapaci di integrale bene e quindi sono in conflitto, possono apparire lunatici o emotivamente labili. C'è da un lato la presenza di aspetti manipolatori con coinvolgimento emotivo non duraturo, dall'altro la tendenza a voler controllare le proprie emozioni. Al TKR i punteggi sono nella media ma permettono di delineare la tendenza genitoriale che per il sig. indica una propensione Pt_1 all'eccessiva indulgenza che accompagnata ad un basso punteggio alla scale del rigorismo ne qualifica la natura per il grado di coinvolgimento emotivo, mentre per la sig.ra indica una CP_1 propensione ad essere ansiosa nel tendere a voler proteggere il minore dai fallimenti e dagli ostacoli sovrastimandone i problemi e favorendo un'escalation di emozioni negative. Le valutazioni testistiche del minore fotografano una situazione in cui avverte l'elevata conflittualità genitoriale ma Per_1 fortunatamente è ancora nella posizione di non poter fare a meno di entrambi i genitori, accoglie affettivamente la presenza dei fratellini ma esclude le figure di nonni e compagni dalle rappresentazioni familiari includendo invece all' FRT la figura di due zie, affettivamente significative e percepite come sufficientemente esterne rispetto al conflitto (e quindi non minacciose se incluse nella cerchia familiare considerata). I sentimenti espressi nei confronti del padre all'FRT sono ambivalenti mentre viceversa percepisce sentimenti ambivalenti dalla madre. I componenti della famiglia dai quali percepisce più sentimenti positivi sono i fratellini, mentre direziona i suoi sentimenti mente alla sorellina poi a e alla mamma, poi alle zie. Si evidenzia un meccanismo difensivo di Per_5 Per_6 idealizzazione nel direzionare la maggiorparte degli Item negativi verso “Nessuno”. La persona che ha ricevuto più sentimenti di dipendenza è la figura materna mentre quella percepita come fonte di ostilità è il papà. I nonni pur essendo buone risorse affettive non possono per essere inclusi Per_1 poiché terreno su cui si esprime il dissenso materno. Si ribadisce che tale risultanza va letta nel contesto in cui il minore si muove e percepisce i conflitti genitoriali. Pertanto il fatto che il minore percepisca ostilità, ma investa emotivamente nella figura paterna non può essere considerato in modo avulso dalla situazione in cui avverte presso il contesto materno che il padre viene indicato come figura poco presente e ostile (vedi scelta dei centri estivi, acquisto dei libri ecc.). Osservando le risultanze al PORT si giunge nel valutare i VII compiti ad una situazione in cui, considerando la maggior valorizzazione del disegno della figura paterna al I compito, si raggiunge la parità tra i due genitori (compito II parità, compito III mamma, compito IV papà, compito V papà, compito VI mamma, compito VII mamma). Anche al PORT include in uno dei due disegni della famiglia entrambi i fratellini. Le risultanze del SAT delineano un attaccamento a rischio di disorganizzazione, che si traduce in un'attivazione di comportamenti contraddittori quando il sistema di attaccamento viene pagina 9 di 15 attivato. Questo avviene perché la principale figura di accudimento è percepita contemporaneamente come fonte di sicurezza e di paura. E' opportuno rispetto a tale stile di attaccamento, per intervenire in modo emotivamente rassicurante, essere consapevoli delle proprie modalità di interazione con il minore. Diviene importante impegnarsi affinché non percepisca i genitori come troppo Per_1 vulnerabili per non incoraggiare in lui l'assunzione di un ruolo genitoriale nei confronti dei genitori (inversione di ruoli). Nel colloquio con le insegnanti della scuola primaria che frequenta a Per_1 Chiuppano dall'inizio della seconda elementare (anno scolastico 2022/2023), il minore viene descritto come un bambino sorridente, inizialmente tranquillo e riflessivo che nel giro di circa un mese, dopo essersi ambientato si è maggiormente aperto con i compagni e gli insegnanti. Riferiscono una buona integrazione, buone relazioni con tutta la classe e in particolare con 2-3 bambini, con cui si incontra anche fuori dall'orario scolastico. Inoltre evidenziano modalità comportamentali di Per_1 rispettose anche con i compagni sia nei confronti dei maschi che delle femmine. Specificano di vedere sereno il minore sia quando viene a prenderlo la mamma che quando viene a prenderlo il papà.
Riferiscono di considerare inoltre entrambi i genitori recettivi rispetto alle indicazioni date per il figlio. Non rilevano verbalizzazioni fatte da sui nonni ma un episodio in cui ha parlato Per_1 positivamente della medaglietta che porta al collo che gli è stata regalata dal nonno. Il cambio di scuole e nel creare un contesto rassicurante per il minore caratterizzato da routine consolidate presso ciascun contesto in cui il minore percepisca di potersi affidare alle scelte che i genitori faranno per lui in modo condiviso senza sentirsi responsabile di identificare la scelta più corretta per sé. Per toglierlo da tale dinamica disfunzionale in questo momento pur essendo il padre, sostenuto dal proprio contesto di riferimento, maggiormente strutturato, non si ritiene possa tuttavia essere adeguatamente riconosciuto dal contesto materno e in grado di gestire la dinamica comunicativa in cui è inserito in modo adeguato, correndo il rischio di essere identificato nuovamente dal minore come artefice di ciò che non funziona. Pertanto appare fondamentale demandare ad un terzo esterno il coordinamento genitoriale relativamente alle decisioni per il minore”).
2. Il collocamento prevalente di presso il padre ed il diritto di visita della madre. Per_1
Quanto al collocamento del minore, vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'istruttoria ha giovato dell'incarico di monitoraggio e sostegno assegnato ai Servizi Sociali affidatari, effettivamente investiti dal Collegio, in vista della decisione finale, del potere di segnalare eventuali criticità e suggerirne l'assetto definitivo in punto di affido e collocamento preferibile (cfr. decreto del
9.1.2024).
Ciò posto, deve allora mettersi in luce che il monitoraggio e la presa in carico dei Servizi si sono svolti in un periodo di tempo più che adeguato, durato per più di un anno, che ha consentito di confrontarsi a fondo con le criticità del caso concreto, i limiti dei genitori e le problematiche emerse con riferimento al piccolo , oggi di anni dieci compiuti. Per_1
Da subito i Servizi Sociali hanno evidenziato che il sostegno e monitoraggio della coppia genitoriale si
è rivelato particolarmente difficile, a causa del comportamento della madre, che si è dimostrata sostanzialmente incapace di cogliere il suggerimento, prima della dott.ssa e dopo dei Servizi Per_3 medesimi, di attivarsi fattivamente al fine di correggere il proprio stile genitoriale, rivelatosi a tratti inadeguato, anche rispetto al ruolo istituzionale svolto dal Servizio incaricato dal Tribunale, ma soprattutto tenuto a scapito della stabilità e tenuta psicoemotiva del minore.
ha manifestato un comportamento oppositivo sia nei confronti dei Servizi sia nei CP_1 confronti di alternando momenti di apparente consapevolezza e collaborazione, a momenti Pt_1 di grave incoerenza, incapacità a riconoscere e graduare opportunamente le esigenze del figlio, deficit pagina 10 di 15 ed opacità nella comunicazione, manipolazione ed esclusione dell'altra figura genitoriale, che si è confermata essere stata sminuita agli occhi del minore. Significativi sono gli episodi riportati dal Servizio in occasione dell'iscrizione di a basket o in Per_1 quella per il rifacimento della carta d'identità, pratiche che sono state procrastinate ingiustificatamente unicamente a causa del comportamento ostacolante e manipolativo di che pur edotta per CP_1 tempo dei documenti necessari per l'iscrizione e della data di appuntamento prevista in Comune per la carta d'identità, ha dato corso agli incombenti secondo i tempi e le modalità da lei stesse esclusivamente imposte, senza riconoscere il ruolo istituzionale dei Servizi e dimostrando chiaramente la propria dinamica relazionale disfunzionale con il padre di . Per_1
Un altro esempio significativo è stato quello relativo alla decisione unilaterale presa da , CP_1 di non far frequentare al figlio la mensa scolastica per l'anno 2024-2025, episodio particolarmente increscioso, come scrive il Servizio, perché la madre da un lato ha continuato a prendere decisioni da sola, dopo che gli era stato a più riprese spiegato di non poterlo fare, e dall'altro lato ha negato al minore un momento di aggregazione con i compagni molto rilevante, dopo che lui gli aveva espressamente riferito di volervi partecipare per stare insieme a loro. L'osservazione compiuta ha sostanzialmente consentito di accertare che è indubbiamente la madre a rappresentare la figura più ostacolante rispetto ad una fattiva ed efficace collaborazione della coppia genitoriale condotta nell'esclusivo interesse del minore, avendo dimostrato di non voler mettersi in gioco rispetto alle criticità comunicative riportate dal Servizio ed insistendo per la propria interpretazione e giudizio sui rilievi in tal senso sollevati, sentendosi ripetutamente attaccata e giudicata nel suo ruolo di madre.
La sua modalità comunicativa opaca e contraddittoria ha poi acuito le difficoltà. Da un canto, ella lamenta il disinteresse del padre per il figlio, ma ne censura i continui solleciti e tentativi d'approccio per prendere decisioni nel suo interesse;
d'altro canto, non partecipa agli incontri con il Servizio
(episodio di fine maggio 2024) perché non se la sente di restare nella stessa stanza con ma Pt_1 in ricorso si duole del fatto che non è lui personalmente a prelevare il figlio. Il Servizio efficacemente scrive: “La signora nel corso di tutto il percorso di CP_1 accompagnamento è apparsa volubile emotivamente, nel pensiero, nelle dichiarazioni e nelle azioni portate avanti. La stessa infatti pur sapendo dell'incarico al Servizio, è passata dal non voler venire perché non riusciva a proseguire, al ripercorrere in modo libero e fluente alcuni accadimenti della sua vita, all'essere poco disponibile al dialogo e indispettita dalle domande, al fare scena muta, a voler sottoporre le domande al proprio avvocato per ritornare a distanza di mesi dicendo, come se nulla fosse successo, che aveva capito l'importanza di venire al Servizio e confrontarsi. La signora
[...]
infatti sembra funzionare “on-off” non contemplando che nelle situazioni in cui ci si trova vi CP_1 possono essere soluzioni alternative a quelle considerate in autonomia perché fa fatica a prendere in considerazione altri pensieri diversi dal suo. In CTU affermava “di avere tante cose da dire e di non voler essere interrotta” anche al servizio si è osservato che la comunicazione è fluida solo se parte da lei ma a quel punto diventa “a senso unico” e impositiva perché non disponibile ad ascoltare l'altro e di conseguenza incapace nel comprendere “in profondità” quello che le viene suggerito. Dalle interazioni con la signora dal è emerso come sia poco trasparente e coerente rispetto agli CP_1 avvenimenti dichiarati, come quando ha asserito che le cose con il signor si sono incrinate Pt_1 quando è stato definito l'assegno di mantenimento poi che il loro rapporto si è concluso per l'eccessiva intrusione dei suoceri. O ancora quando ha asserito di non riuscire a stare nella stessa stanza con il signor per le violenze psicologiche subite ma allo stesso tempo aver preteso che fosse il solo Pt_1 ad interfacciarsi con lei nell'andare a prendere e portare a casa sua. Non ultimo la signora Per_1
si è molto prodigata nello screditare il signor i suoceri, la compagna o i propri CP_1 Pt_1 genitori pensando e dando per scontato che loro lo avrebbero fatto nei suoi confronti” (relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 4 e ss.).
pagina 11 di 15 Altrettanto significativa è stata poi la visita domiciliare svoltasi presso la casa materna con il minore, che si è sempre mantenuto vigile e puntualmente in ascolto rispetto ai richiami della madre e del marito di lei ( , in un clima sensibilmente artefatto perché poco spontaneo e genuino, in cui Persona_2 soprattutto - e gravemente – va rilevato che il minore si è riferito alla nuova compagna del padre ( ) con l'appellativo “stupida” senza che nessuno dei due adulti lo rimproverasse e Persona_7 correggesse dimostrandosi anzi compiaciuti del comportamento di . Ciò va ad ulteriore Per_1 conferma delle conclusioni sino ad ora svolte.
Al contrario, l'osservazione ed il confronto con ha dato esito soddisfacente. Il padre ha Pt_1 dimostrato di essersi messo in gioco per il bene di e di aver dimostrato buona pazienza e Per_1 capacità di ascolto rispetto ai Servizi e all'altro genitore, anche in occasioni in cui il comportamento di
è stato piuttosto brusco e scortese. CP_1 Così il Servizio altrettanto efficacemente scrive: “Il signor nel corso di questi mesi è apparso Pt_1 coerente, lineare e genuino nel dar corso alla sua quotidianità e nel tenere a mente , la Per_1 relazione con la mamma di suo figlio, quella con il Servizio, la sua attività lavorativa, la famiglia con la nuova compagna. Di fronte alle cose chieste dal Servizio ha saputo essere puntuale ed equilibrato, chiedendo o prendendo l'iniziativa nei tempi e modi congruenti. Del suo rapporto con riferisce CP_1 che cerca di essere comprensivo nelle richieste ma che alcuni atteggiamenti ancora non riesce a capirli. Il signor anche quando non condivideva alcune scelte della mamma non si è mai posto Pt_1 in atteggiamento squalificante e giudicante nei suoi confronti. Ha riconosciuto i suoi personali punti deboli, e ha dimostrato apertura verso i racconti di mettendosi anche in discussione e Per_1 trovando al tempo stesso modi per sostenerlo e alleggerire certe sue preoccupazioni” (cfr. relazione Servizi Sociali del 21.10.2024, p. 5).
Alla luce di tutto quanto precede, i Servizi Sociali concludono per un affidamento esclusivo, anzi super esclusivo in data 7.3.2025, del minore al padre con collocamento prevalente presso di lui e visite limitate (ma con pernotti) alla madre, riservando di valutare un ampliamento di visite in favore di
[...]
, in futuro ricorrendone i presupposti. CP_1
Il Collegio, a riguardo, condivide la conclusione che in siffatto contesto genitoriale materno Per_1 corra il grave rischio e pregiudizio di un “attaccamento a rischio di disorganizzazione”, sicché scelta maggiormente tutelante per lo stesso va individuata con il collocamento prevalente presso il padre, condividendo massimamente i diritti di visita stabiliti dal Servizio per la madre, tuttavia conferma, allo stato, l'affidamento ai Servizi Sociali del minore, richiamandosi a tal proposito alle conclusioni della dott.ssa più su esposte, che ben hanno chiarito che un miglioramento significativo della Per_3 situazione non può prescindere dallo stemperamento della conflittualità tra le parti, cui esse possono ragionevolmente aspirare solo se sarà il Servizio a prendere le decisioni nell'interesse esclusivo di
. Per_1
3. L'assegno di mantenimento a carico della madre quale genitore non collocatario.
Di conseguenza va rivista la questione economica tra le parti.
Il mantenimento ordinario per la prole posto a carico di va revocato e va invece posto a Pt_1 carico di , quale genitore non collocatario, un assegno di mantenimento pari ad euro CP_1 200,00 mensili, tenuto conto dell'indubbia capacità lavorativa della madre e delle concrete esigenze di vita e cura del minore. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
pagina 12 di 15 4. Il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Vanno poi decise le domande di risarcimento del danno proposte da ex art. 709 ter co. 2 nn. Pt_1
2 e 3 c.p.c..
Il risarcimento, pur quantificato dal Tribunale in via puramente equitativa, è dovuto sia al figlio che al padre.
Anzitutto va precisato che in forza della disposizione temporale transitoria di cui all'art. 35 co. 1 d.lgs.
n. 149/2022, nonostante l'abrogazione della disposizione in questione ad opera dell'art. 3 co. 49 lett. a) del d.lgs. 149/2022, la disposizione continua ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data del
28.2.2023, tra i quali va ricompreso anche il caso di specie (ricorso depositato in data 24.11.2022).
Ciò posto, va richiamata la funzione compensativo risarcitoria della disposizione in questione che comunque consente di rimproverare quelle condotte tenute da un genitore nei confronti dell'altro o della prole, gravemente inadempienti sia rispetto ad una regolamentazione in tema di affido sancita dall'autorità giudiziaria sia perché ne ostacolano l'attuazione, ovvero direttamente pregiudicano lo sviluppo psicofisico dei minori (cfr. Tribunale Modena, Sez. II, Sent., 17/09/2012, n. 1425: “…In proposito va considerato in primo luogo che la funzione delle misure stabilite nell'art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l'obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all'ordine impostogli in sede giudiziale
(cfr. Trib. Reggio Emilia, 10/5/07) ma, per quanto concerne la misura del risarcimento del danno, essa è caratterizzata da duplice natura e finalità, trattandosi sia di mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore sia di mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, posto che non può darsi risarcimento senza una lesione nella sfera personale. Pertanto, per l'adozione di tale misura devono sussistere i presupposti tipici del rimedio risarcitorio, e cioè la sussistenza di un concreto pregiudizio, e il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso;
diversamente, "un determinato comportamento lesivo potrà essere sì sanzionato, ma attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria" (Trib. Reggio Emilia, 5/11/07).
In secondo luogo, va considerato che "l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 709ter c.p.c. trova necessario presupposto di fatto nell'effettivo inadempimento agli obblighi oggetto della decisione presidenziale (o del giudice istruttore in modifica) ovvero in comportamenti lesivi degli interessi della prole, ed è da ritenere che i poteri accordati al giudice dalla norma sono subordinati all'inadempienza citata (che, appunto, li prevede in caso di gravi inadempienze), o al compimento di atti pregiudizievoli
(cioè atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento)" (cfr. Trib. Modena, 7/4/06, in: Giur. merito 2007, 1, 117 e 10, 2527); ne consegue che "nell'ipotesi in cui la condotta di uno dei genitori integri violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale sull'affidamento del figlio minore e ciò arrechi nocumento al corretto sviluppo della personalità del minore stesso, ledendo altresì il diritto dell'altro genitore al rapporto con il figlio, si applicano i provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c." (cfr. C. App. Firenze, 29/8/07, in: Dir. famiglia 2008, 3, 1207).
Ritiene altresì il collegio che il danno risarcibile, in questi casi, anche tenendo conto di tutte le distinzioni effettuate da avveduta giurisprudenza tra la categoria dei danni puntivi da un lato e il sistema del risarcimento del danno aquiliano dall'altro, non possa che essere ricollegato al sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di un reato (sul punto, prima della rimeditazione del danno non patrimoniale da parte della giurisprudenza di legittimità nel 2008, cfr. C. App. Firenze, 29/8/07, secondo la quale "il danno patito sia dal figlio, per la privazione della frequentazione del padre, che dal genitore, privato di mantenere un sano ed equilibrato rapporto con la prole, viene qualificato come danno non patrimoniale da ricollegare al pagina 13 di 15 sistema risarcitorio ex art. 2059 c.c."); con liquidazione, dunque, essenzialmente equitativa, riconducibile ai parametri del danno apportato ai valori fondanti del rispetto della persona umana e dei doveri di solidarietà, personale e sociale, nella specie familiare”).
Avuto riguardo al caso di specie, considerati gli esiti dell'istruttoria svolta, completa ed esaustiva, tenuto conto della lunga osservazione dei Servizi Sociali e della solidità delle considerazioni svolte, ben motivate ed argomentate, debbono allora reputarsi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
In effetti, è stato accertato che lo stile genitoriale di ha concretamente ostacolato le CP_1 modalità di attuazione del regime di affidamento condiviso di così come deciso dal Tribunale Per_1 di Vicenza con decreto del 9.7.2018, attraverso condotte che hanno sminuito il padre agli occhi del minore e che l'hanno sostanzialmente - più o meno chiaramente - escluso dal processo decisionale riguardante gli interessi di maggior rilevanza per . Per_1
Il comportamento della madre va in tal senso censurato soprattutto tenuto conto che i Servizi si sono a più riprese prodigati al fine di far cogliere a l'importanza di correggere il proprio stile CP_1 genitoriale per il bene di , tuttavia, ella ha continuato a mettere in campo una volontà Per_1 oppositiva financo di sfida nei confronti dei Servizi, dimostrandosi incapace di riconoscere i propri errori e rivedere il proprio comportamento e perciò continuando ad alimentare il pericolo che Per_1 veda reciso il proprio legame con il padre ovvero comunque risulti gravemente afflitto, sotto il profilo psicoemotivo, dal conflitto di lealtà in cui è risultato essere ampiamente coinvolto.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale ritiene congruo riconoscere in capo al minore una Persona_1 somma a titolo risarcitorio per il pregiudizio subito pari ad euro 1.500,00 ed una minor somma di euro
1.000,00 a titolo risarcitorio in favore di per aver patito un danno in relazione alla condotta Pt_1 ostacolante e screditante di . CP_1
5. La regolamentazione delle spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione tra le parti, dovendosi rinvenire nel caso di specie gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per provvedere in tal senso, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti, della elevata complessità dell'istruttoria svolta e della difficoltà sperimentate in fase di accertamento. Il compenso della Curatrice del minore va posto a carico di entrambi i genitori in pari quota ciascuno e liquidato a favore dell'erario, come in dispositivo, tenuto conto dell'ammissione del minore al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, riconosciute le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione come da Protocollo del Tribunale e nulla per fase decisionale atteso il rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella composizione collegiale che precede, ogni diversa istanza assorbita e respinta:
1. AFFIDA il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Persona_1
2. DISPONE che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre.
3. DISPONE che la madre frequenti il figlio secondo il seguente calendario:
- ogni martedì pomeriggio da dopo la scuola fino al mercoledì mattina in cui lo riaccompagnerà a scuola;
pagina 14 di 15 - il weekend dal venerdì pomeriggio finita la scuola fino al sabato sera dopo cena ad ore 21.00 quando lo riaccompagnerà a casa del padre, a settimane alterne;
- quando il weekend è di spettanza del padre la madre terrà il minore dal mercoledì pomeriggio finita la scuola a giovedì sera dopo cena fino ad ore 21.00.
4. DISPONE che le vacanze vengano trascorse con ciascun genitore:
- in periodo natalizio per sette giorni consecutivi comprendendo il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
- in periodo pasquale per tre giorni consecutivi comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- due settimane in estate anche consecutive, concordate con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno.
5. REVOCA l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
6. DISPONE che versi a titolo di mantenimento ordinario per Controparte_1 Parte_1 il figlio la somma di euro 200,00 al mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
7. DISPONE che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie per il minore secondo il
Protocollo del Tribunale di Vicenza e nella misura del 50% ciascuno.
8. CONDANNA al pagamento di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 in favore di ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Persona_1
9. CONDANNA al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 in favore di ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Parte_1
10. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
11. CONDANNA e al pagamento in favore dell'erario del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno del compenso della Curatrice del minore, avv. Mariarosa Maino, che liquida per l'intero come segue: euro 5.865,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
12. SI COMUNICHI anche ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Vicenza all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 3.4.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi Il Presidente
Elena Sollazzo
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