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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095/2022 promossa Da rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Vizzini. Parte_1
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Cantavenera.
APPELLATA
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 29/7/2022 il G.L. del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso con il quale già dipendente dell' in Parte_1 Controparte_1 quiescenza dal 30/6/2013 da ultimo inquadrato nella 3^ Area professionale del CCNL dell'area della riscossione esattoriale, aveva chiesto condannarsi l'ex datore di lavoro al pagamento del c.d. premio aziendale ex art. 42 CCNL per l'anno 2013, del premio incentivante ex art. 50 per l'anno 2012 , dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e del credito per banca ore pari a n. 151,72 ore. Ha ritenuto il G.L.: 1)-quanto al premio aziendale , che l'erogazione del suddetto elemento retributivo, disciplinato dall'art. 42 del CCNL, non fosse automatica bensì correlata ai “risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi , concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi nella produttività del lavoro, della qualità e degli altri elementi di competitività (..)” nonché subordinata alla stipula di determinati accordi in sede decentrata e alla deliberazione da parte del c.d.a della società , e che tali condizioni non risultavano essersi verificate atteso che nel corso degli anni in interesse il valore della produzione era stato negativo (passando da -2% nel 2012 a -9% nel 2013) e il verbale di accordo a suo tempo stipulato non era strato approvato dagli organi deliberanti;
2)-quanto al premio incentivante per il 2012 di cui all'art. 50 del CCNL - “L'azienda può prevedere l'istituzione di premi incentivanti , la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi , diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 42” - che il Contratto Integrativo Aziendale del 28/8/2008 aveva subordinato l'incentivo al raggiungimento di specifici obiettivi di budget e ad apposite valutazioni da parte dei responsabili degli Uffici e delle Direzioni della sede provinciale di appartenenza, ma il ricorrente non aveva allegato alcuna valutazione né il raggiungimento degli obiettivi;
3)-quanto alla richieste di ferie maturate e non godute , che fosse di ostacolo alla loro liquidazione il divieto di cui all'art. 5 comma 8° D.L. n.95/2012 applicabile a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione in forza del quale “Le ferie, i riposi ed i permessi ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.”
E poiché il lavoratore, aveva dedotto di vantare n. 26 giorni di ferie residue alla data di cessazione del rapporto di lavoro senza fornire la prova di non averne potuto fruire per causa a sé non imputabile, né aveva contestato di essere stato posto a conoscenza della circolare dell'allora direttore generale che ne regolava la fruizione, la domanda in tal senso non poteva trovare accoglimento;
4)-Nulla ha statuito il G.L. in ordine all'ulteriore credito vantato per banca ore risultante dall'ultima busta paga prodotta. La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale si duole nell'ordine: Pt_1
1.Del rigetto del premio incentivante. Al riguardo lamenta la mancata valutazione del materiale istruttorio e segnatamente della determina n. 41 del 2/9/2016 con la quale l'Amministratore Unico della società appellata aveva autorizzato il pagamento, a titolo di monte premi del c.d. Sistema incentivante aziendale per l'anno 2012, per un importo complessivamente ammontante ad Euro
948,003,75 oltre oneri aziendali pari ad Euro 273.973,08 da distribuire alla categoria dei Dirigenti, Quadri Direttivi ed al personale appartenente alle Aree professionali in servizio alla data del 31/12/2012 e il fatto che in data 12/06/2016 la società appellata aveva siglato con le n verbale di accordo con cui era stato disposto il pagamento del c.d. Pt_2
Sistema Incentivante 2021 in favore di tutto il personale in servizio al 31/12/2012, sicchè nessun distinguo poteva lecitamente giustificarsi sulla posizione individuale del Pt_1
2.Del rigetto della domanda diretta al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie . In proposito invoca i principi da ultimo ribaditi dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale in ragione dei quali , essendo quello alle ferie un diritto irrinunciabile doveva essere cura del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore fosse posto in condizione di esercitare tale diritto , invitandolo formalmente a farlo e nel contempo informandolo delle conseguenze correlate al mancato esercizio , attività queste ultime che il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere posto in essere.
3.Del rigetto (recte: omessa pronuncia) della domanda volta alla liquidazione del credito per le ore aggiuntive prestate e riportato dalla banca ore (151,72 ore ). Sul punto richiama l'art. 107 del CCNL per il quale la prestazione di ore aggiuntive avrebbe dovuto essere compensata attraverso una procedura di recupero da attivarsi a cura del datore di lavoro entro un preciso termine che era rimasto inosservato. Resiste in questo grado di giudizio l' la quale chiede il Controparte_1 rigetto del gravame , si oppone alle richieste istruttorie formulate , contesta il numero di giorni di ferie residue (26) rivendicato dal lavoratore e, con limitato riferimento al credito per la banca ore, reitera l'eccezione di prescrizione presuntiva ribadendo, al contempo che tutte le ore di straordinario sono state regolarmente retribuite . La causa in grado di appello è stata istruita con l'acquisizione della scheda di valutazione individuale del per l'anno 2012 e con c.t.u. contabile, indi è stata decisa come da Pt_1 dispositivo, in atti.
***** Il primo motivo è infondato.
L'art. 50 del CCNL per per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali Dipendenti da Equitalia s.p.a., Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate subordina l'erogazione del premio incentivante al raggiungimento di specifici obiettivi diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 42 devolvendo alle determinazioni della direzione aziendale la decisione in ordine ai criteri di distribuzione legati al raggiungimento di specifici obiettivi di budget.
Con particolare riferimento all'anno 2012 la posizione assunta dall'azienda risale alla determina n. 41 del 2/9/2016 con a quale l'A.U. autorizzava il pagamento del c.d. Sistema incentivante per il 2012 a tutto il personale appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 31/12/2012. A tale indicazione si ricollegava il verbale di accordo sindacale del 12/9/2016 con il quale si concordava che il pagamento dell'emolumento sarebbe stato sospeso nel caso in cui l'ultima valutazione annuale riportata fosse stata mediocre o insufficiente.
Orbene, se è pure vero che alla determina aziendale sopra citata può tributarsi l'efficacia di atto dispositivo e al contempo ricognitivo della spettanza del sistema premiale a “tutto “ il personale , non è meno vero che , come riconosciuto dallo stesso permaneva la Pt_1 condizione ulteriore di una valutazione individuale non mediocre o insufficiente per l'annualità in distribuzione. A tale ultimo parametro di giudizio ha fatto riferimento la Corte con la richiesta di produzione della scheda individuale di valutazione riguardante la posizione del Pt_1 per il 2012 , la quale ha palesato per il suddetto dipendente una valutazione pari a 0. Tanto in ragione del fatto che poiché il aveva anticipatamente risolto il rapporto Pt_1 in data 30/11/2011 per aderire all'esodo incentivante previsto dal D.M. n. 375/2003 ma era stato riammesso in servizio in data 12/3/2012 a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 214/2011 che aveva modificato i requisiti pensionistici, lo stesso era stato giudicato non valutabile sicchè non gli era stata riconosciuta alcuna quota del previsto compenso accessorio. Ritiene la Corte che siffatta valutazione, equiparabile ad un punteggio negativo rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di performance, configuri ragione ostativa al riconoscimento del premio in oggetto. Diversamente deve opinarsi in ordine i motivi di gravame sub 3) e 4) che appaiono viceversa fondati. Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie il quadro regolatorio dell'istituto delle ferie annuali retribuite definisce le ferie come un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost.) ed infungibile, vale a dire non sostituibile tramite forme di monetizzazione salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla legge e disciplinati dalla contrattazione collettiva. Con riferimento al settore di appartenenza della ricorrente – dipendente di una società a partecipazione pubblica rientrante nel c.d. consolidato della P.A. - le fonti legali e contrattuali applicabili sono offerte da:
- art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE – “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
-art. 53 del CCNL – “Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata)”;
- art. 10 comma 2° D. Ls. n. 66/2003 - “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
- art. 5 comma 8° del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 - “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. Quest'ultima disposizione ha, pertanto, soppiantato le difformi previsioni contenute nel CCNL di settore e nella legislazione nazionale pre-vigente. E tuttavia, come osservato dall'appellante, la portata imperativa della disposizione in commento non può evitare di confrontarsi e conformarsi all'esegesi che la giurisprudenza comunitaria(Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 6/11/2018) ha elaborato nell'ottica del necessario coordinamento con la fonte sovraordinata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE pervenendo alla formulazione della seguente regola interpretativa.
“L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. (…) l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C 131/04 e C 257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Persona_1
Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Tale sentire coincide con l'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione (n. 13613 del 2/7/2020) a tenore del quale il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (conf.
Cass. 3476 del 12/02/2020). Di talché ,indiscusso che l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro, tale obbligo è stato disatteso -nel caso de quo- dall'appellata che non ha fornito prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse posto nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite cui aveva diritto. Neppure la prova testimoniale espletata in prima istanza è stata, in tal senso, dirimente -è vero piuttosto il contrario- atteso che il teste, precisato che tutte le circolari vengono inoltrate dal datore di lavoro alla mail aziendale di ciascuno dei dipendenti, non aveva ricordo di circolari in merito alle ferie annuali. Tale sillogismo appare senz'altro valido tanto con riferimento alle ferie arretrate relative all'annualità precedente (anno 2012) che alle ferie maturate nell'anno in corso alla data di cessazione del rapporto di lavoro , onde deve ritenersi nella specie non operante il divieto di monetizzazione dettato dall'art. 5 comma 8° del D.L. n. 95/2012.
Infondato risulta, infine, l'argomento poggiante sulla interpretazione dell'art. 53 del CCNL – a dire dell'appellata facente riferimento alle sole ferie maturate nell'anno in corso
– atteso che nè la lettera della fonte collettiva autorizza una siffatta lettura – laddove si parla di ferie “relative” e non maturate nell'anno in corso - né tale conclusione appare conforme alla prassi comunemente invalsa in ogni settore dell'impiego pubblico e privato
- e non a caso adottata anche dall' come dimostra la circolare indicata - di CP_1 consentire anche a distanza di anni il recupero “nell'anno in corso” di periodi di ferie non goduti. Sul piano concreto della monetizzazione del periodo non appare ricevibile l'indicazione procedente dalla busta paga del 24/7/2013 tardivamente prodotta in causa dall'Agenzia e recante un ricalcolo delle ferie residue sulla base dello iato temporale intercorso tra la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (30/11/2011) e la data di riammissione in servizio (12/3/2012) stante la circostanza pacificamente emersa che il ripristino del rapporto è avvenuto senza soluzione di continuità con il precedente periodo.
Sicchè appare congrua la quantificazione operata dal c.t.u. sulla scorta delle indicazioni portate dall'ultima busta paga del giugno 2013 recante l'indicazione di n. 14 giorni di ferie non godute. Infine merita accoglimento l'ulteriore motivo diretto alla monetizzazione del credito per le ore aggiuntive non retribuite (banca ore) trattandosi di credito che per il solo fatto di essere esposto nell'ultima busta paga deve intendersi riconosciuto dal datore di lavoro così da confutare la rilevanza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'Agenzia . Recepiti i conteggi effettuati dal c.t.u. dovrà pertanto riconoscersi in favore del Pt_1 per i titoli sopra accertati l'importo complessivo di € 3.368,86 già maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data della odierna sentenza.
Quanto alle spese processuali dei due gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito alterno della controversia , sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in misura di metà mentre la restante parte, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico dell' sulla qual graveranno definitivamente anche le Controparte_2 spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2724/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 luglio 2022, condanna l' Controparte_2
al pagamento in favore di dell'importo di € 3.368,86 per i
[...] Parte_1 titoli di cui in parte motiva . Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna l'
[...]
al pagamento in favore del della restante parte che Controparte_1 Pt_1 liquida, rispettivamente, in complessivi € 650,00 per il giudizio di primo grado ed € 750,00 per il giudizio di appello, oltre, per entrambi, spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellata agenzia le spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
Palermo 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco